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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8259 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola all'udienza del 12.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 8415/25 R.G. tra
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Ganci, Walter Miceli ed Elena Boccanfuso ed elettivamente domiciliato presso di essi, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato il 3.4.25, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
deducendo: Controparte_1
- Di essere insegnante della Scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Russolillo Don Giustin” di Napoli;
- Che aveva prestato servizio per l'amministrazione scolastica statale tramite vari contratti di supplenza presso più istituti scolastici dal 2015 al 2020 ed in particolare aveva lavorato: nell'a.s. 2015/2016 con contratto dal 11/12/2015 al
30/06/16, per 18 ore di servizio settimanale;
nell'a.s. 2016/2017 con contratto dal
25/10/2016 al 30/06/17, per 18 ore di servizio settimanale;
nell'a.s. 2017/2018 con contratto dal 02/10/2017 al 30/06/18, per 16 ore di servizio settimanale;
nell'a.s. 2018/2019 con contratto dal 05/10/2018 al 30/06/19, per 18 ore di servizio settimanale;
nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 13/09/2019 al
30/06/20, per 10 ore di servizio settimanale;
- che aveva dunque maturato complessivi 117,33 giorni di ferie, comprensivi di festività soppresse ed aveva goduto di 12 giorni di ferie;
- che peraltro non aveva richiesto di usufruire delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse, né i Dirigenti Scolastici l'avevano invitato a farlo o informato che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva;
- che tale indennità sostitutiva ammontava ad €. 5909.17 (effettuava conteggi in ricorso);
- che di contro il aveva illegittimamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgevano le lezioni, ma che rientravano comunque nel periodo - compreso ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 tra il primo settembre e il 30 giugno - destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola.
Tanto premesso, richiamate tre sentenze della CGUE del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), la Sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, le Sentenze della
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 21780 del 2022 e n. 16715 del 17/06/2024 aveva chiesto che questo giudice volesse:
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 5.909,17 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie
e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.
Nella contumacia del , regolarmente evocato e Controparte_1
non comparso, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La disciplina di riferimento per le ferie del personale docente consiste nell'art. 1, commi 54-56, della L. n. 228/2012.
Il comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il comma 55, intervenendo sull'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 132/2012, determina una particolare deroga all'applicazione del suo contenuto normativo, aggiungendo: “il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra
i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Infine, il comma 56 sancisce l'inderogabilità delle disposizioni contenute nei due commi precedenti, ossia dell'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e della monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato, ad opera della contrattazione collettiva.
Particolarmente rilevante per il caso in esame è la sopracitata modifica dell'art. 5, comma 8 D.L. n. 95/2012, il cui contenuto recita che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ebbene, in deroga al generale divieto di monetizzazione delle ferie, i docenti a contratto di lavoro a tempo determinato non sono, dunque, obbligati a fruire delle ferie, bensì possono liberamente deciderne la fruizione durante l'anno scolastico e hanno diritto all'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.
La citata normativa deve essere interpretata in considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa
C-684/2016) la quale ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata.
Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
Conseguente è la ricaduta del relativo onere della prova sul datore di lavoro, il quale è tenuto a fornire la prova di aver adeguatamente informato ed invitato il lavoratore, con trasparenza ed in tempo utile, a godere delle ferie e della loro perdita in caso di mancata fruizione.
In senso identico la Corte di cassazione (Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024) ha statuito che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso in esame, parte convenuta non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere né il periodo di sospensione delle lezioni in cui il docente potrebbe fruire delle ferie può essere sottratto dal monte ferie spettante posto che consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. L. Ordinanza n. 16715/2024) esclude “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” e ancora “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva di ferie non fruite.
In ordine alla quantificazione, è possibile affermare la correttezza del conteggio in relazione alle ferie maturate.
Invero, deve rilevarsi che, secondo art. 38 del CCNL di riferimento, “al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato…”.
Ai fini del conteggio delle giornate di ferie effettivamente maturate, nel caso di specie,
è, correttamente, fatto riferimento all'art. 13 del CCNL di riferimento:
“Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero…”.
Ciò vuol dire che devono ritenersi spettanti giorni di ferie in misura addirittura maggiore rispetto a quella richiesta cui vanno aggiunti i giorni per festività soppresse
(i contratti di lavoro, il periodo di lavoro e l'orario di lavoro sono provati dallo stato matricolare prodotto).
Parte istante ha ammesso il godimento di 12 con un residuo ferie complessivo pari almeno ai giorni richiesti da liquidarsi nella misura pretesa.
Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante, di €.
5.909,17.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente all'”indennità sostitutiva” per ciascun giorno di ferie non goduto e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 5909,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo;
2) Condanna il convenuti al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in € 2830,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso di €. 118,50 a titolo di contributo unificato, con attribuzione ai difensori costituiti.
NAPOLI, lì 12.11.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)