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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31993/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale in epigrafe, vertente
TRA
( ) nato a [...] residente Parte_1 C.F._1 in Termoli, Via G. D'Annunzio 7, rappresentato e difeso dagli avvocati Walter Bissoli, e
Cristina Floran del foro di Verona, come da mandato in calce all'atto di citazione e con domicilio presso gli stessi a Verona, Via Prato santo n. 1
ATTORE
CONTRO
, in persona dell'ambasciatore Controparte_1 accreditato in Italia, con sede in Roma, Via S. Martino della Battaglia n. 4.
CONVENUTO CONTUMACE
e nei confronti di
in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello stato – Roma, e domiciliata ex lege presso gli uffici dell'avvocatura siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTO
OGGETTO: azione di danni.
CONCLUSIONI per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, accertarsi per le ragioni indicate in ricorso, la responsabilità della a titolo Controparte_1 extracontrattuale, per il danno patrimoniale e non patrimoniale causato a Controparte_3
, e per l'effetto condannarsi la convenuta a risarcire tutti i danni, nessuno escluso,
[...] patrimoniali e non patrimoniali, a pagare complessivamente € 251.000,00 di cui €
pagina1 di 9 236.000,00 per il danno non patrimoniale ed € 15.200,00 per il danno patrimoniale oltre gli interessi dal dovuto al saldo, che – ad oggi – ammontano alla somma di € 230.818,70 in relazione al danno non patrimoniale ed € 15.174,80 con riferimento al danno patrimoniale o, nella maggiore diversa o minore somma che, questo giudice riterrà accertata all'esito del giudizio riterrà accertata anche in via equitativa ex art 1226 e 2056 c.c. In ogni caso spese e compensi del giudizio interamente rifusi, oltre al rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e C.p.A.
Conclusioni per il : “affermare la titolarità dal lato passivo, del rapporto CP_2 giuridico controversi in capo al , perché succeduto Controparte_2
a titolo particolare nel debito di cui è causa, in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio.
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna patre ricorrente, infondate in quanto attinente a crediti prescritti, o comunque per difetto di allegazione e prova, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso, accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierno ricorrente, per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte”.
FATTO E PROCESSO
Con l'atto introduttivo, debitamente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il formulando le conclusioni di cui in epigrafe. CP_2
L'attore, in qualità di erede di , ha citato in giudizio la Controparte_3
Repubblica Federale Tedesca chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti dal padre a causa della deportazione di cui fu oggetto durante la seconda guerra mondiale.
L'atto introduttivo è stato notificato anche al , Controparte_2 presso l'avvocatura dello stato a valere quale litis denuntiatio.
In data 18.01.1942 fu chiamato al servizio militare e fu Controparte_3 assegnato al III reggimento Genio di Pavia. A seguito della dichiarazione di armistizio, le truppe italiane furono lasciate senza guida o istruzione facili prede del piano tedesco di disarmo dell'esercito italiano. In tali circostanze fu catturato in data 10.09.1943 dalle CP_3 forse del III Reich, e deportato nel campo di concentramento di Stetten. Che durante il viaggio verso il campo di concentramento lo stesso sarebbe stato sottoposto alle stesse sofferenze dei c.d. carri della morte, ammassati come bestie, fatti viaggiare per due o tre giorni in condizioni pietose, sprovvisti di cibo o con una modestissima razione e senza possibilità di espletare, fuori dal vagone, ogni bisogno fisiologico. Che in data 16.09.1943 il arrivò al campo e costretto, al pari di altri internati, al CP_3 lavoro coatto svolto in condizioni disumane. Avrebbe mangiato una volta al giorno, fornito di un kg di paglia da spargere sul pavimento, ed usare come giaciglio, come tutti gli IMI e subirono numerose pressioni da parte degli ufficiali tedeschi. Dopo un mese di prigionia il fu trasferito CP_3 in Wuppertal, sito nel distretto industriale della Ruhr dove fu impiegato in una fabbrica da costruzione oltre che nello sgombero delle macerie dai bombardamenti alleati. Era stato costretto a
pagina2 di 9 trasportare a torso nudo carichi pesanti e qualsiasi errore non veniva tollerato, portando a pesanti sanzioni. Il consistente calo di peso degli internati conduceva alla pesa dei carcerati, per deportare quelli che non ce la facevano in campi di sterminio. Nell'autunno 1944 il fu trasferito al CP_3 campo di Dortmund, e fu impiegato in una fabbrica di aviazione. Nel dicembre 1944 il fu CP_3 trasferito nel campo di Dusseldorf, ove fu adibito alla costruzione di un tunnel sotterraneo. E la situazione proseguì nei termini, sino a quando, nella data del 21.04.1945 fu liberato dall'esercito alleato con il quale rimase sino al settembre 1945, per poi fare rientro in Italia, e vi decedette nella data del 03.04.2002.
A fondamento della domanda risarcitoria, il ricorrente ha allegato una serie di circostanze volte a descrivere la vicenda fattuale connessa all'internamento militare. I danni subiti dal genitore sono stati rappresentati dalla costrizione al lavoro forzato senza retribuzione, lunghe marce forzate, alimentazione insufficiente, sovraffollamento del campo di detenzione ed in genere per i trattamenti disumani e degradanti subiti nel corso della prigionia, che ne avevano prostrato lo stato psico-fisico, che lo portavano a chiedere ristoro dei danni patrimoniale e non patrimoniale.
A giustificazione della giurisdizione la sentenza della Corte costituzionale n.
238/2014 troppo nota per meritare un cenno che superi il richiamo.
A fondamento della pretesa vengono richiamati – quali capisaldi troppo noti per esser specificatamente discriminati in questa pronuncia - la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 (la difesa afferma che la condotta determinativa dell'evento elevata all'indice si configura come crimen juris gentium perché in netta violazione di quanto statuito dalla
Convenzione stessa); La Convenzione di Ginevra del 1929, e poi le Sezioni Unite del 2004
n. 5044 che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete si riassumono nelle note che seguono:
a) é operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost., una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero.
Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, è andata e va progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
pagina3 di 9 d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
La Corte costituzionale con la pronuncia del 22.10.2014 n. 238 ha
“ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico.
In esito al perdurante conflitto tra le norme consuetudinarie internazionali richiamate dalla CIG del 3.2.2012, interpellata dalla Germania avverso il diniego dell'immunità giurisdizionale dello stato a fronte di azioni di danni promosse da parenti delle vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale, (Corte che aveva
“rammentato” allo stato Italiano gli obblighi di carattere internazionale) lo stato italiano ha ritenuto porre rimedio al conflitto, non solo diplomatico, che ne seguiva varando l'art. 43
D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945; tale disposizione ha garantito, nei termini evidenziati, la legittimazione passiva dello stato Italiano dinanzi a sentenze di accoglimento del risarcimento del danno pronunciate nei confronti della
Repubblica Federale di Germania, passate in giudicato, legittimando gli attori a rivalersi sul fondo, all'uopo predisposto dall' dall'ordinamento.
Rivendicando la ricorrenza – nella fattispecie – di un crimine riconducibile a quello per il quale viene riconosciuta la giurisdizione dello stato italiano la parte attrice ha formulato le conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato per la Controparte_4
il , il che - in
[...] Controparte_2 Controparte_5 estrema sintesi e per economia di lettura – ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della e del rivendicando Controparte_4 Controparte_5 invece la titolarità passiva del sulla domanda proposta, in Controparte_2 ragione di una sorta di accollo normativo ex lege verificatosi nella fattispecie. Ha infatti evidenziato che la ratio della disposizione – art 43 D.L. 30.04.2022 n. 36 come convertito con modificazioni nella legge 29.06.2022 n. 79 – è stata quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana, e la Repubblica reso Controparte_1 esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14.04.1962 n. 1263, con il quale erano state dichiarate definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche e giuridiche, ancora pendenti nei confronti della
[...]
assumendo l'obbligo e l'impegno di tener indenne quest'ultima da Controparte_1
pagina4 di 9 ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essa. E quindi di tener indenne la nazione amica dalle azioni e pretese legali vantate dalla medesima, per i fatti specificati nel comma 1 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale. Ricostruita in questi termini la fattispecie introduce una forma peculiare e normativa di accollo ex art 1273 c.c. (impostazione che trova sostanziale conforto nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale 21.07.2023 n. 159 che recita: sussiste, …, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno … con liberazione dell'originario debitore (la con CP_1 la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la
e non sarebbe più proponibile una nuova. Ha quindi ritenuto esser legittimata, in CP_1 virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
È, viceversa, rimasta contumace la , notificataria Controparte_1 dell'atto introduttivo secondo la consuetudine internazionale che, per il tramite dell'Ufficio del Cerimoniale, ha depositato una “significativa” dichiarazione di presa visione e non accettazione della notifica, “rammentando” all'ordinamento italiano gli obblighi internazionali cogenti già cristallizzati nella sentenza della CIG del 3.2.2012 (con la quale la Corte aveva deciso giustamente che l'Italia ha violato il diritto internazionale negando l'immunità giurisdizionale alla nelle azioni avviate da parenti delle CP_1 vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale). Non sarebbe il caso di rammentare, infatti, che la CIG ha ritenuto operante il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati anche quando gli atti iure imperii dei quali è causa abbiano costituito una violazione di norme sui diritti dell'uomo che le Corti Italiane hanno invece ritenuto prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
La Corte Internazionale ha – inoltre - ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità
(ancorché già passate in giudicato). Il D.L 36/2022 avrebbe dovuto essere, nell'intenzione del legislatore, la soluzione da adottare a questo equivoco in cui ci ha posto il giudice delle
Leggi.
Incardinata in tal modo la causa, disposta la trasformazione del rito rispetto a quello sommario prescelto dall'attore, e ritenendo parte attrice la causa di carattere documentale, (salva la disposizione di una consulenza tecnica di ufficio di carattere medico legale, nel caso in cui lo scrivente non avesse ritenuto poter quantificare i danni pagina5 di 9 con valutazione equitativa) la causa è stata trattenuta in decisione e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser per parte declinata dallo scrivente giudice ordinario la giurisdizione in merito alla presente fattispecie sottoposta a giudizio quanto al danno patrimoniale, mentre la domanda dev'esser rigettata quanto al danno non patrimoniale.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e 111 della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte Cassazione n.
2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di Cassazione
23621/2011 ed altri).
L'azione coltivata in questa sede dagli attori non è quella della responsabilità statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. Nel caso di un illecito aquiliano, l'onere della prova spetta integralmente all'attore, che per ottenere l'agognato risarcimento del danno non patrimoniale patito non da lui ma dal dante causa e fatto valere iure successionis deve dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie, di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito: la condotta illecita (attiva o omissiva) contraria alla legge o ai diritti altrui. ( c.d. non iure e contra ius), l'esistenza di un danno concreto e attuale, ed infine il c.d. nesso causale, ovvero che il danno lamentato sia stato causato proprio dalla condotta illecita del convenuto.
Sì danno per noti i termini della giurisdizione riconosciuta al G.O. in merito a fattispecie siffatte. La sentenza del Giudice delle leggi n. 238/2014 (relatore lo stesso
Presidente Dr. Giuseppe Tesauro), dinanzi al difetto di giurisdizione per fatti illeciti commessi iure imperii, ha dato una lettura dell'art. 10, comma 1, Cost, riservando alla Corte la funzione di verifica del supremo
contro
-limite costituito dal bilanciamento del principio con il rispetto dei diritti fondamentali impone di trascendere da ogni dubbio. Si era ritenuto, in altre pronunce di questo Tribunale, potersi nondimeno delimitare la giurisdizione del GO laddove quelli elevati all'indice non potessero esser ricostruiti nei termini esatti di crimini contro l'umanità e gravi violazioni della persona umana, tali da trascendere, per la loro odiosità, il singolo fatto lesivo aquiliano e fra questi il lamentato danno patrimoniale per omessa corresponsione della c.d. paga del soldato.
Per altri versi, deve prendersi atto dell'intervento o della III Sezione della Suprema
Corte di Cassazione n. 3642/2024, sezione che, da par suo, ha consentito di dipanare gli ultimi dubbi sorti in conseguenza.
Il giudice nomofilattico ha precisato in sequenza che:
a) L''immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (sic) e non un diritto, riconosciuta da norme consuetudinarie pagina6 di 9 internazionali, la cui operatività è preclusa nell'ordinamento giuridico italiano, a séguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, per i c.d. delicta imperii, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
b) Ed ancora, che il principio di irretroattività previsto dall'art. 25, 2° comma, Cost. riguarda la sola sanzionabilità penale e non si applica all'azione di risarcimento danni per responsabilità civile. Il disposto dell'art. 2947, 3° comma, cod. civ., permette infatti un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale.
c) Ed infine che il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non può essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 può considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo (con una pronuncia che stante la fattispecie concreta sottoposta alla valutazione della Corte non si comprende in che termini possa ritenersi definitoria da quel punto di vista).
Nel merito della domanda.
Sono stati richiamati i caposaldi fattuali della domanda proposta dalla parte attrice.
Si trascende dalla “fonte” di questa narrazione, data – in buona sostanza -- dal foglio matricolare e dallo scritto olografo, sub specie memorie, dello stesso dante causa.
Al di là dell'intenzionale pathos emergente nel racconto dal punto di vista fattuale, oggetto di discrimine è la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, catturato (legittimamente) dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito della promulgazione del noto proclama
Badoglio sull'armistizio di , con quella locuzione equivoca, (tranne che per gli ex Per_1 alleati) sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria…. ha chiesto un armistizio al generale comandante in capo delle forze Per_2 alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.”
Questo per dare giusto contesto al rapporto che, in quel momento, si veniva ad instaurare tra le forze militari delle due nazioni, fino al giorno prima alleate.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti - un problema di prova della fattispecie concreta, che non appare addebitabile alla difesa dell'attore, ma non appare neanche superabile facendo riferimento presunzioni o nozioni di comune esperienza. Se è fatto storico non contestato la qualifica di militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammento della prospettazione (ad ex. l'attribuzione della pagina7 di 9 qualifica IMI in quanto militare italiano prigioniero disposto dallo stesso sulla base CP_6 della decisione assunta nella data del 20.09.1943, italienische Militär-Internierte ) il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, ( come pure si è tentato di sostenere, facendo richiamo all'ingresso processuale di prove atipiche, che nulla c'entrano con il problema di fondo) procedendo a ragionamenti deduttivi ovvero a nozioni
“di comune esperienza” di cui al capoverso dell'art. 115 c.p.c. men che meno facendo ricorso alle c.d. presunzioni semplici ovvero a generiche pubblicazioni bibliografiche.
Al momento dell'illecito le disposizioni internazionali vigenti -- costituite dalla
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907
(ratificata dalla nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al CP_1
Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.7.1929 (alla quale aderì anche la -- . CP_1 prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III
Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare --, all'art. 21
-- prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art. 49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori.
E' certamente vero che il danno può essere dimostrato anche tramite prova presuntiva, basata su indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'articolo 2729 c.c. Ma prima di accedere alla tematica delle presunzioni, occorre precisare che – piaccia o non piaccia – laddove si tratti di militari ( si noti bene, non civili) catturati in zona/contesto di guerra, è lo stesso fatto illecito ad esser in discussione.
Ma si proceda dalla tesi degli attori: il solo fatto che il militare italiano sia stato catturato e deportato in quelle condizioni di tempo e di luogo, in uno al fatto notorio ( questo si) che ai militari italiani catturate dalle FFAA tedesche venne attribuita una qualificazione autonoma (IMI, ovvero militari italiani internati allo scopo di sottrarli alla garanzia delle Convenzioni) unita alla considerazione che in molti casi, costoro furono sottoposti a lavoro forzato e trattamenti deteriori (ma si richiama quanto detto) dovrebbe risolversi in una presunzione valida iuris et de iure a dar conto del fatto che anche l'attuale attore, militare italiano, dopo esser stato catturato fu sottoposto a quei ( quali, ad esempio rancio ridotto, sottoposizione a freddo, punizioni, non è ben chiarito nell'atto introduttivo ma è espresso come pacchetto) maltrattamenti contrari al senso di umanità, tali da legittimarne la qualificazione di illecito ai sensi della pronuncia 3642/2024.
Il danno, viene dalla parte attrice ricostruito attingendo alle presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.: il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo.
Ma a parere del Tribunale, l'applicazione del ragionamento presuntivo allo stesso fatto illecito evento- oggetto della domanda, per i termini generici in cui è stato prospettato non può superare il livello di ricostruibilità dimostrativa ai sensi dell'articolo
2729 c.c.
Quello che manca alla fattispecie è la concreta dimostrazione del c.d. quid, quomodo quando siano stati irrogati gli allegati maltrattamenti a cui il militare sia stato CP_3 sottoposto, nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, (lì ed allora): e di questa pagina8 di 9 dimostrazione è onerata la parte attrice. Al netto del difetto di dimostrazione, nulla viene precisato, chiedendosi -- quale atto di fede -- di riconoscere agli eredi del milite il risarcimento del danno iure successionis, per il solo fatto storico richiamato. Non è stata neanche tentata ( vedasi i mezzi di prova richiesti) una ricostruzione fattuale di quali siano stati gli specifici maltrattamenti cui lo stesso sia stato sottoposto. Né è a dire che in astratto, non fosse possibile, con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete telematica, rinvenire l'attuale esistenza in vita di testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – avessero potuto dare conto delle circostanze di fatto, lì ed allora, che si ritiene date per presunte.
La conseguenza del fallimento dell'onere dimostrativo, pur con tutta la migliore volontà non può che portare al rigetto della domanda anche in relazione al danno non patrimoniale.
Le spese processuali, in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, si compensano integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di
RG 65410/2022:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto al danno patrimoniale;
b) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice quanto al danno non patrimoniale per difetto di prova.
c) Compensa integralmente le spese processuali.
Roma il 13.03.2025.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno. firmato digitalmente.
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale in epigrafe, vertente
TRA
( ) nato a [...] residente Parte_1 C.F._1 in Termoli, Via G. D'Annunzio 7, rappresentato e difeso dagli avvocati Walter Bissoli, e
Cristina Floran del foro di Verona, come da mandato in calce all'atto di citazione e con domicilio presso gli stessi a Verona, Via Prato santo n. 1
ATTORE
CONTRO
, in persona dell'ambasciatore Controparte_1 accreditato in Italia, con sede in Roma, Via S. Martino della Battaglia n. 4.
CONVENUTO CONTUMACE
e nei confronti di
in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello stato – Roma, e domiciliata ex lege presso gli uffici dell'avvocatura siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTO
OGGETTO: azione di danni.
CONCLUSIONI per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, accertarsi per le ragioni indicate in ricorso, la responsabilità della a titolo Controparte_1 extracontrattuale, per il danno patrimoniale e non patrimoniale causato a Controparte_3
, e per l'effetto condannarsi la convenuta a risarcire tutti i danni, nessuno escluso,
[...] patrimoniali e non patrimoniali, a pagare complessivamente € 251.000,00 di cui €
pagina1 di 9 236.000,00 per il danno non patrimoniale ed € 15.200,00 per il danno patrimoniale oltre gli interessi dal dovuto al saldo, che – ad oggi – ammontano alla somma di € 230.818,70 in relazione al danno non patrimoniale ed € 15.174,80 con riferimento al danno patrimoniale o, nella maggiore diversa o minore somma che, questo giudice riterrà accertata all'esito del giudizio riterrà accertata anche in via equitativa ex art 1226 e 2056 c.c. In ogni caso spese e compensi del giudizio interamente rifusi, oltre al rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e C.p.A.
Conclusioni per il : “affermare la titolarità dal lato passivo, del rapporto CP_2 giuridico controversi in capo al , perché succeduto Controparte_2
a titolo particolare nel debito di cui è causa, in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio.
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna patre ricorrente, infondate in quanto attinente a crediti prescritti, o comunque per difetto di allegazione e prova, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso, accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierno ricorrente, per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte”.
FATTO E PROCESSO
Con l'atto introduttivo, debitamente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il formulando le conclusioni di cui in epigrafe. CP_2
L'attore, in qualità di erede di , ha citato in giudizio la Controparte_3
Repubblica Federale Tedesca chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti dal padre a causa della deportazione di cui fu oggetto durante la seconda guerra mondiale.
L'atto introduttivo è stato notificato anche al , Controparte_2 presso l'avvocatura dello stato a valere quale litis denuntiatio.
In data 18.01.1942 fu chiamato al servizio militare e fu Controparte_3 assegnato al III reggimento Genio di Pavia. A seguito della dichiarazione di armistizio, le truppe italiane furono lasciate senza guida o istruzione facili prede del piano tedesco di disarmo dell'esercito italiano. In tali circostanze fu catturato in data 10.09.1943 dalle CP_3 forse del III Reich, e deportato nel campo di concentramento di Stetten. Che durante il viaggio verso il campo di concentramento lo stesso sarebbe stato sottoposto alle stesse sofferenze dei c.d. carri della morte, ammassati come bestie, fatti viaggiare per due o tre giorni in condizioni pietose, sprovvisti di cibo o con una modestissima razione e senza possibilità di espletare, fuori dal vagone, ogni bisogno fisiologico. Che in data 16.09.1943 il arrivò al campo e costretto, al pari di altri internati, al CP_3 lavoro coatto svolto in condizioni disumane. Avrebbe mangiato una volta al giorno, fornito di un kg di paglia da spargere sul pavimento, ed usare come giaciglio, come tutti gli IMI e subirono numerose pressioni da parte degli ufficiali tedeschi. Dopo un mese di prigionia il fu trasferito CP_3 in Wuppertal, sito nel distretto industriale della Ruhr dove fu impiegato in una fabbrica da costruzione oltre che nello sgombero delle macerie dai bombardamenti alleati. Era stato costretto a
pagina2 di 9 trasportare a torso nudo carichi pesanti e qualsiasi errore non veniva tollerato, portando a pesanti sanzioni. Il consistente calo di peso degli internati conduceva alla pesa dei carcerati, per deportare quelli che non ce la facevano in campi di sterminio. Nell'autunno 1944 il fu trasferito al CP_3 campo di Dortmund, e fu impiegato in una fabbrica di aviazione. Nel dicembre 1944 il fu CP_3 trasferito nel campo di Dusseldorf, ove fu adibito alla costruzione di un tunnel sotterraneo. E la situazione proseguì nei termini, sino a quando, nella data del 21.04.1945 fu liberato dall'esercito alleato con il quale rimase sino al settembre 1945, per poi fare rientro in Italia, e vi decedette nella data del 03.04.2002.
A fondamento della domanda risarcitoria, il ricorrente ha allegato una serie di circostanze volte a descrivere la vicenda fattuale connessa all'internamento militare. I danni subiti dal genitore sono stati rappresentati dalla costrizione al lavoro forzato senza retribuzione, lunghe marce forzate, alimentazione insufficiente, sovraffollamento del campo di detenzione ed in genere per i trattamenti disumani e degradanti subiti nel corso della prigionia, che ne avevano prostrato lo stato psico-fisico, che lo portavano a chiedere ristoro dei danni patrimoniale e non patrimoniale.
A giustificazione della giurisdizione la sentenza della Corte costituzionale n.
238/2014 troppo nota per meritare un cenno che superi il richiamo.
A fondamento della pretesa vengono richiamati – quali capisaldi troppo noti per esser specificatamente discriminati in questa pronuncia - la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 (la difesa afferma che la condotta determinativa dell'evento elevata all'indice si configura come crimen juris gentium perché in netta violazione di quanto statuito dalla
Convenzione stessa); La Convenzione di Ginevra del 1929, e poi le Sezioni Unite del 2004
n. 5044 che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete si riassumono nelle note che seguono:
a) é operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost., una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero.
Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, è andata e va progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
pagina3 di 9 d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
La Corte costituzionale con la pronuncia del 22.10.2014 n. 238 ha
“ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico.
In esito al perdurante conflitto tra le norme consuetudinarie internazionali richiamate dalla CIG del 3.2.2012, interpellata dalla Germania avverso il diniego dell'immunità giurisdizionale dello stato a fronte di azioni di danni promosse da parenti delle vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale, (Corte che aveva
“rammentato” allo stato Italiano gli obblighi di carattere internazionale) lo stato italiano ha ritenuto porre rimedio al conflitto, non solo diplomatico, che ne seguiva varando l'art. 43
D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945; tale disposizione ha garantito, nei termini evidenziati, la legittimazione passiva dello stato Italiano dinanzi a sentenze di accoglimento del risarcimento del danno pronunciate nei confronti della
Repubblica Federale di Germania, passate in giudicato, legittimando gli attori a rivalersi sul fondo, all'uopo predisposto dall' dall'ordinamento.
Rivendicando la ricorrenza – nella fattispecie – di un crimine riconducibile a quello per il quale viene riconosciuta la giurisdizione dello stato italiano la parte attrice ha formulato le conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato per la Controparte_4
il , il che - in
[...] Controparte_2 Controparte_5 estrema sintesi e per economia di lettura – ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della e del rivendicando Controparte_4 Controparte_5 invece la titolarità passiva del sulla domanda proposta, in Controparte_2 ragione di una sorta di accollo normativo ex lege verificatosi nella fattispecie. Ha infatti evidenziato che la ratio della disposizione – art 43 D.L. 30.04.2022 n. 36 come convertito con modificazioni nella legge 29.06.2022 n. 79 – è stata quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana, e la Repubblica reso Controparte_1 esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14.04.1962 n. 1263, con il quale erano state dichiarate definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche e giuridiche, ancora pendenti nei confronti della
[...]
assumendo l'obbligo e l'impegno di tener indenne quest'ultima da Controparte_1
pagina4 di 9 ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essa. E quindi di tener indenne la nazione amica dalle azioni e pretese legali vantate dalla medesima, per i fatti specificati nel comma 1 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale. Ricostruita in questi termini la fattispecie introduce una forma peculiare e normativa di accollo ex art 1273 c.c. (impostazione che trova sostanziale conforto nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale 21.07.2023 n. 159 che recita: sussiste, …, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno … con liberazione dell'originario debitore (la con CP_1 la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la
e non sarebbe più proponibile una nuova. Ha quindi ritenuto esser legittimata, in CP_1 virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
È, viceversa, rimasta contumace la , notificataria Controparte_1 dell'atto introduttivo secondo la consuetudine internazionale che, per il tramite dell'Ufficio del Cerimoniale, ha depositato una “significativa” dichiarazione di presa visione e non accettazione della notifica, “rammentando” all'ordinamento italiano gli obblighi internazionali cogenti già cristallizzati nella sentenza della CIG del 3.2.2012 (con la quale la Corte aveva deciso giustamente che l'Italia ha violato il diritto internazionale negando l'immunità giurisdizionale alla nelle azioni avviate da parenti delle CP_1 vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale). Non sarebbe il caso di rammentare, infatti, che la CIG ha ritenuto operante il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati anche quando gli atti iure imperii dei quali è causa abbiano costituito una violazione di norme sui diritti dell'uomo che le Corti Italiane hanno invece ritenuto prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
La Corte Internazionale ha – inoltre - ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità
(ancorché già passate in giudicato). Il D.L 36/2022 avrebbe dovuto essere, nell'intenzione del legislatore, la soluzione da adottare a questo equivoco in cui ci ha posto il giudice delle
Leggi.
Incardinata in tal modo la causa, disposta la trasformazione del rito rispetto a quello sommario prescelto dall'attore, e ritenendo parte attrice la causa di carattere documentale, (salva la disposizione di una consulenza tecnica di ufficio di carattere medico legale, nel caso in cui lo scrivente non avesse ritenuto poter quantificare i danni pagina5 di 9 con valutazione equitativa) la causa è stata trattenuta in decisione e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser per parte declinata dallo scrivente giudice ordinario la giurisdizione in merito alla presente fattispecie sottoposta a giudizio quanto al danno patrimoniale, mentre la domanda dev'esser rigettata quanto al danno non patrimoniale.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e 111 della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte Cassazione n.
2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di Cassazione
23621/2011 ed altri).
L'azione coltivata in questa sede dagli attori non è quella della responsabilità statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. Nel caso di un illecito aquiliano, l'onere della prova spetta integralmente all'attore, che per ottenere l'agognato risarcimento del danno non patrimoniale patito non da lui ma dal dante causa e fatto valere iure successionis deve dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie, di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito: la condotta illecita (attiva o omissiva) contraria alla legge o ai diritti altrui. ( c.d. non iure e contra ius), l'esistenza di un danno concreto e attuale, ed infine il c.d. nesso causale, ovvero che il danno lamentato sia stato causato proprio dalla condotta illecita del convenuto.
Sì danno per noti i termini della giurisdizione riconosciuta al G.O. in merito a fattispecie siffatte. La sentenza del Giudice delle leggi n. 238/2014 (relatore lo stesso
Presidente Dr. Giuseppe Tesauro), dinanzi al difetto di giurisdizione per fatti illeciti commessi iure imperii, ha dato una lettura dell'art. 10, comma 1, Cost, riservando alla Corte la funzione di verifica del supremo
contro
-limite costituito dal bilanciamento del principio con il rispetto dei diritti fondamentali impone di trascendere da ogni dubbio. Si era ritenuto, in altre pronunce di questo Tribunale, potersi nondimeno delimitare la giurisdizione del GO laddove quelli elevati all'indice non potessero esser ricostruiti nei termini esatti di crimini contro l'umanità e gravi violazioni della persona umana, tali da trascendere, per la loro odiosità, il singolo fatto lesivo aquiliano e fra questi il lamentato danno patrimoniale per omessa corresponsione della c.d. paga del soldato.
Per altri versi, deve prendersi atto dell'intervento o della III Sezione della Suprema
Corte di Cassazione n. 3642/2024, sezione che, da par suo, ha consentito di dipanare gli ultimi dubbi sorti in conseguenza.
Il giudice nomofilattico ha precisato in sequenza che:
a) L''immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (sic) e non un diritto, riconosciuta da norme consuetudinarie pagina6 di 9 internazionali, la cui operatività è preclusa nell'ordinamento giuridico italiano, a séguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, per i c.d. delicta imperii, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
b) Ed ancora, che il principio di irretroattività previsto dall'art. 25, 2° comma, Cost. riguarda la sola sanzionabilità penale e non si applica all'azione di risarcimento danni per responsabilità civile. Il disposto dell'art. 2947, 3° comma, cod. civ., permette infatti un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale.
c) Ed infine che il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non può essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 può considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo (con una pronuncia che stante la fattispecie concreta sottoposta alla valutazione della Corte non si comprende in che termini possa ritenersi definitoria da quel punto di vista).
Nel merito della domanda.
Sono stati richiamati i caposaldi fattuali della domanda proposta dalla parte attrice.
Si trascende dalla “fonte” di questa narrazione, data – in buona sostanza -- dal foglio matricolare e dallo scritto olografo, sub specie memorie, dello stesso dante causa.
Al di là dell'intenzionale pathos emergente nel racconto dal punto di vista fattuale, oggetto di discrimine è la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, catturato (legittimamente) dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito della promulgazione del noto proclama
Badoglio sull'armistizio di , con quella locuzione equivoca, (tranne che per gli ex Per_1 alleati) sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria…. ha chiesto un armistizio al generale comandante in capo delle forze Per_2 alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.”
Questo per dare giusto contesto al rapporto che, in quel momento, si veniva ad instaurare tra le forze militari delle due nazioni, fino al giorno prima alleate.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti - un problema di prova della fattispecie concreta, che non appare addebitabile alla difesa dell'attore, ma non appare neanche superabile facendo riferimento presunzioni o nozioni di comune esperienza. Se è fatto storico non contestato la qualifica di militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammento della prospettazione (ad ex. l'attribuzione della pagina7 di 9 qualifica IMI in quanto militare italiano prigioniero disposto dallo stesso sulla base CP_6 della decisione assunta nella data del 20.09.1943, italienische Militär-Internierte ) il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, ( come pure si è tentato di sostenere, facendo richiamo all'ingresso processuale di prove atipiche, che nulla c'entrano con il problema di fondo) procedendo a ragionamenti deduttivi ovvero a nozioni
“di comune esperienza” di cui al capoverso dell'art. 115 c.p.c. men che meno facendo ricorso alle c.d. presunzioni semplici ovvero a generiche pubblicazioni bibliografiche.
Al momento dell'illecito le disposizioni internazionali vigenti -- costituite dalla
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907
(ratificata dalla nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al CP_1
Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.7.1929 (alla quale aderì anche la -- . CP_1 prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III
Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare --, all'art. 21
-- prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art. 49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori.
E' certamente vero che il danno può essere dimostrato anche tramite prova presuntiva, basata su indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'articolo 2729 c.c. Ma prima di accedere alla tematica delle presunzioni, occorre precisare che – piaccia o non piaccia – laddove si tratti di militari ( si noti bene, non civili) catturati in zona/contesto di guerra, è lo stesso fatto illecito ad esser in discussione.
Ma si proceda dalla tesi degli attori: il solo fatto che il militare italiano sia stato catturato e deportato in quelle condizioni di tempo e di luogo, in uno al fatto notorio ( questo si) che ai militari italiani catturate dalle FFAA tedesche venne attribuita una qualificazione autonoma (IMI, ovvero militari italiani internati allo scopo di sottrarli alla garanzia delle Convenzioni) unita alla considerazione che in molti casi, costoro furono sottoposti a lavoro forzato e trattamenti deteriori (ma si richiama quanto detto) dovrebbe risolversi in una presunzione valida iuris et de iure a dar conto del fatto che anche l'attuale attore, militare italiano, dopo esser stato catturato fu sottoposto a quei ( quali, ad esempio rancio ridotto, sottoposizione a freddo, punizioni, non è ben chiarito nell'atto introduttivo ma è espresso come pacchetto) maltrattamenti contrari al senso di umanità, tali da legittimarne la qualificazione di illecito ai sensi della pronuncia 3642/2024.
Il danno, viene dalla parte attrice ricostruito attingendo alle presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.: il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo.
Ma a parere del Tribunale, l'applicazione del ragionamento presuntivo allo stesso fatto illecito evento- oggetto della domanda, per i termini generici in cui è stato prospettato non può superare il livello di ricostruibilità dimostrativa ai sensi dell'articolo
2729 c.c.
Quello che manca alla fattispecie è la concreta dimostrazione del c.d. quid, quomodo quando siano stati irrogati gli allegati maltrattamenti a cui il militare sia stato CP_3 sottoposto, nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, (lì ed allora): e di questa pagina8 di 9 dimostrazione è onerata la parte attrice. Al netto del difetto di dimostrazione, nulla viene precisato, chiedendosi -- quale atto di fede -- di riconoscere agli eredi del milite il risarcimento del danno iure successionis, per il solo fatto storico richiamato. Non è stata neanche tentata ( vedasi i mezzi di prova richiesti) una ricostruzione fattuale di quali siano stati gli specifici maltrattamenti cui lo stesso sia stato sottoposto. Né è a dire che in astratto, non fosse possibile, con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete telematica, rinvenire l'attuale esistenza in vita di testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – avessero potuto dare conto delle circostanze di fatto, lì ed allora, che si ritiene date per presunte.
La conseguenza del fallimento dell'onere dimostrativo, pur con tutta la migliore volontà non può che portare al rigetto della domanda anche in relazione al danno non patrimoniale.
Le spese processuali, in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, si compensano integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di
RG 65410/2022:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto al danno patrimoniale;
b) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice quanto al danno non patrimoniale per difetto di prova.
c) Compensa integralmente le spese processuali.
Roma il 13.03.2025.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno. firmato digitalmente.
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