Sentenza 29 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/10/2021, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 01308/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00423/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Grani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Tedeschi, Francesco Toscan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Casa, Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata all-OMISSIS- e per il conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti all'accesso agli atti, con conseguente obbligo della resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla ricorrente con istanza del 03-04/03/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 116 CPA, depositato in data 7.5.2021, -OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento del silenzio serbato dalla -OMISSIS- in relazione alla istanza di accesso dai medesimi presentata in data 3-4.3.2021, chiedendo l’accertamento del diritto ad accedere agli atti richiesti con la suddetta istanza e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’esibizione della documentazione.
I ricorrenti hanno premesso quanto segue:
-in data 4.3.2021 era presentata all’-OMISSIS- istanza ex art. 25 della legge n. 241 del 1990 per avere accesso “ ai dati ed alla documentazione, se esistente, mediante visione e estrazione di copia semplice: -nominativo del medico di medicina generale (ovverosia il medico di assistenza primaria) afferente alla persona del sig. -OMISSIS- (…) tra gli anni 2011 e la data di decesso (marzo 2020); -resa, in favore del defunto sig. -OMISSIS- di prestazioni mediche o socioassistenziali presso il suo domicilio; -sede di resa delle prestazioni mediche o socio-assistenziali in favore di -OMISSIS-; -nominatavi delle persone che hanno reso, presso il domicilio di -OMISSIS-, le prestazioni mediche o socio-assistenziali di cui sopra; -istanze o richieste, a firma -OMISSIS- o del suo AdS -OMISSIS- di erogazioni di prestazioni mediche o socio-assistenziali in favore di -OMISSIS- .“;
-a sostengo dell’istanza era esplicitato che: - giusta sentenza del Tribunale di -OMISSIS- i richiedenti vantano un credito nei confronti del sig. -OMISSIS-, deceduto in data 13.3.2020; -l’eredità è stata accettata con beneficio di inventario dalla signora -OMISSIS- moglie del de cuius e rinunciata dal figlio; -dall’inventario, eretto in data 12.6.2020, è emerso che il -OMISSIS- risiedeva stabilmente in-OMISSIS-”, gestito dalla soc.-OMISSIS-; -tra le parti pende un giudizio di opposizione a precetto promosso dalla sig. -OMISSIS-e in cui gli odierni ricorrenti hanno interposto domanda riconvenzionale per accertare l’avvenuta decadenza della sig.ra -OMISSIS-dal beneficio di inventario e l’istruzione della causa presuppone l’accertamento della circostanza che il sig. -OMISSIS- avesse dimorato stabilmente dall’aprile 2011 alla morte presso i locali gestiti dalla soc. il-OMISSIS-; -per ragioni mediche (allegate in corso di giudizio dallo stesso -OMISSIS-), si presume che il sig. -OMISSIS- necessitasse di cure mediche periodiche domiciliari, per cui si rende necessario, al fine delle difesa in giudizio, far accertare il vero luogo di domicilio presso cui venivano prestate le cure mediche dal personale della competente -OMISSIS-nonché l’indicazione del medico di medicina generale afferente alla persona del -OMISSIS-;
-l’istanza di accesso restava, però, priva di riscontro da parte dell’Amministrazione.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del 1990, nonché del regolamento aziendale per l’esercizio del diritto di accesso documentale e civico generalizzato dell’-OMISSIS-, evidenziando di essere portatori di un interesse diretto, concreto e attuale in relazione alla documentazione richiesta, certamente in possesso dell’Azienda intimata, la cui ostensione non sarebbe lesiva di alcun diritto alla riservatezza del defunto sig. -OMISSIS- ovvero dei suoi eredi.
Si è costituita in giudizio l’-OMISSIS-, la quale ha puntualmente contestato le censure avversarie in quanto infondate e ha chiesto il rigetto del ricorso; l’Amministrazione ha, altresì, depositato il provvedimento espresso, di data 27.5.2021, di rigetto della domanda di accesso agli atti presentata dai ricorrenti.
Anche la controinteressata -OMISSIS- si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infrondato.
Alla Camera di Consiglio del 22 settembre 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
In disparte ogni considerazione in ordine alla mancata impugnazione del sopravvenuto provvedimento espresso di rigetto, il ricorso si appalesa infondato nel merito, per le ragioni di seguito precisate.
La giurisprudenza, ormai pacifica, ha costantemente ribadito che l’istanza di accesso non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati, ovvero formulata in guisa tale da costringere l’Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati; conseguentemente, è improponibile un‘istanza di accesso “al buio”, al fine dichiarato di eventualmente reperire e individuare nei documenti richiesti elementi potenzialmente idonei al soddisfacimento dei fini “investigativi” (e perciò esplorativi) perseguiti dall’istante (esprimo tali principi, ex multis, TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 12 aprile 2021, n. 1164; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 8 aprile 2021, n. 2318; TAR Lazio, Roma, sez. I 16 ottobre 2020, n. 10577; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 16 novembre 2020, n. 5226; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 14 novembre 2403 ).
Giova, altresì, ricordare che l’art. 22 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso consiste nel diritto di prendere visione ed estrarre copia di “documenti amministrativi” che sono definiti come “ ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse (…) ” e specifica –al comma 4 – che “ Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo ”; proprio in considerazione di tale disciplina normativa, la giurisprudenza ha precisato che il diritto di accesso trova un limite nella disponibilità che l’Amministrazione intimata abbia della documentazione di cui sia chiesta l’ostensione, non potendo imporsi ad essa una attività di elaborazione, ed essendo peraltro onere della parte dimostrare che l’Amministrazione detiene gli atti oggetto dell’accesso, non potendo ad essa imporsi la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti ( Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1464; TAR Lazio, Roma, sez. I, 16 ottobre 2020, n. 10577 ).
Dunque, in base agli esposti principi, la domanda di accesso non può costringere l’Amministrazione ad attività “eccessivamente onerose” di ricerca ed elaborazione dati e non può essere generica, “eccessivamente estesa” o riferita ad atti non specificamente individuati, soprattutto se riferiti ad un arco temporale particolarmente dilatato (come nel caso in esame, dal 2011 alla data del marzo 2020).
Ebbene, la domanda di accesso presentata dai ricorrenti appare del tutto generica in relazione alla tipologia di atti richiesti ed essendo essenzialmente relativa a (eventuali) prestazioni di “attività mediche ovvero socioassistenziali” in favore del sig. -OMISSIS-, alle località in cui tali attività sono state rese, ai nominativi dei soggetti –non meglio identificati –che tali attività hanno reso, oltre tutto per un arco temporale particolarmente esteso, implica una evidente e inammissibile attività di ricerca ed elaborazione dati da parte dell’Amministrazione; la domanda, inoltre, sconta una chiara finalità esplorativa, inscrivendosi in una sostanziale “indagine” che la parte ricorrente intenderebbe condurre al fine di acclarare la stabile dimora del sig. -OMISSIS- dal 2011 in poi, tramite l’eventuale erogazione nei suoi confronti di prestazioni sanitarie o socio-assistenziali.
A tal proposito, è stato osservato che se è vero che in linea di principio non si può pretendere che l’istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, va tuttavia, ribadito che “l’Amministrazione, in detta sede procedimentale, è tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non anche a compiere attività di ricerca e di elaborazione degli stessi, atteso che richieste generiche sottoporrebbero l’Amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa” ( TAR Campania, Napoli, n. 2318/2021 cit .).
Dunque, la domanda di accesso non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati, anche in una ottica di buona fede e correttezza, oltre che di leale cooperazione, nei rapporti tra la Amministrazione e consociati, in ossequio, altresì, al principio di proporzionalità e di ragionevolezza ( TAR Campania, Napoli, n. 2318/2021 cit . che richiama TAR Lombardia, Milano, sez. I, 14 novembre 2019, n. 2403; TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 gennaio 2018, n. 236 ).
Pertanto, già sotto gli esposti profili la domanda di accesso formulata dai ricorrenti va considerata inammissibile e il ricorso è, conseguentemente, infondato.
Il ricorso, peraltro, si dimostra infondato anche sotto un ulteriore e autonomo profilo.
Nella domanda di accesso documentale i ricorrenti si sono limitati ad affermare che tra le parti è pendente una causa in cui i ricorrenti stessi hanno formulato una domanda riconvenzionale al fine di accertare la decadenza dal beneficio di inventario della signora -OMISSIS-in relazione alla successione del marito -OMISSIS-, aggiungendo che l’istruzione della causa presupporrebbe l’accertamento della circostanza che il defunto -OMISSIS- avesse stabilmente dimorato dal 2011 presso i locali gestiti dalla soc. “Il-OMISSIS- sas” e che, presumendosi che il medesimo necessitasse di cure mediche, si rendeva necessario far accertare il vero luogo di domicilio presso cui venivano prestate le cure mediche.
Ebbene, in disparte la genericità e valenza omnicomprensiva dell’istanza di cui già si è detto, appare evidente l’impossibilità di percepire, in mancanza di ulteriori allegazioni, il necessario nesso di strumentalità della pretesa ostensiva azionata dai ricorrenti, che dovrebbe essere volta al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali dovrebbe porsi in posizione ancillare.
Se è pur vero che il suddetto nesso strumentale non può mai costituire un limite al diritto di accesso nei casi in cui vi sia un giudizio in corso ovvero sia ancora possibile avviare un’azione giudiziaria, non di meno va rilevato che di recente è stato autorevolmente osservato che “in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare” ( Consiglio di Stato, A.P. 18 marzo 2021, n. 4 ).
Solo in questa sede parte ricorrente precisa che la domanda riconvenzionale volta ad accertare la decadenza della sig.ra -OMISSIS-dal beneficio di inventario sarebbe fondata su una presunta falsa dichiarazione resa al notaio al fine di sottrarre ai creditori del marito l’arredo della casa di -OMISSIS-, in quanto lo stato di salute del sig. -OMISSIS- non gli avrebbe consentito di risiedere in un -OMISSIS-e, comunque, egli non si sarebbe mai allontanato dalla casa coniugale di -OMISSIS-.
In disparte ogni altra considerazione, va evidenziato che anche tale precisazione nulla aggiunge in ordine alla qualificazione (in termini di sussistenza di un interesse concreto, diretto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso) dei ricorrenti in ordine ai documenti (ma meglio sarebbe dire alle informazioni) richiesti all’Azienda Ulss relativamente ai medici curanti del sig. -OMISSIS-, alle prestazioni sanitarie o socio assistenziali al medesimo rese e alle località in cui tali prestazioni sarebbero state rese.
Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di causa sono liquidate in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO