Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 4.2.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3304/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Maria Luisa De Margheriti e Rocco Massaro,
- attore - contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_1 CP_1
(C.F.: ),
[...] C.F._2
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI
Per l'attore:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia. in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del sig. e/o dello CP_1 [...] nella persona dei rappresentanti sig. Controparte_1 [...]
e , per quanto esposto in narrativa e per l'effetto condannare, CP_1 Controparte_1 alternativamente e/o in solido lo Controparte_1
nella persona dei rappresentanti sig. e
[...] CP_1 CP_1
, e/o il sig. al risarcimento dei danni patiti dal sig.
[...] CP_1 Pt_1 pari alla somma di Euro 73.443,34 o alla diversa somma, maggiore o minore,
[...] ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso condannare i convenuti alle spese di lite per onorari, spese generali, spese vive, CPA, IVA, alle successive ed occorrende, oltre a rifusione del contributo unificato».
SINTESI DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
1. - Il Sig. ha citato in giudizio il Rag. e Parte_1 CP_1 la con domanda di risarcimento dei danni Controparte_1
1
2. - I convenuti non si sono costituiti in giudizio.
3. – E' stata disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata a valutare la condotta del suddetto professionista ed a stabilire se, effettivamente, l'accertamento avrebbe potuto essere evitato.
4. - Il giudice, raccolto l'elaborato peritale, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 4.2.2025, alla quale ha riservato il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. – In merito alla legittimazione passiva dei convenuti, a quanto si desume dagli atti e dai documenti di causa il Rag. è stata la CP_1 persona che si è occupata della specifica questione di cui trattasi (ciò emerge dalla corrispondenza e-mail in atti), mentre risultano fatture, negli anni 2021 e 2022 (quindi, sempre nel periodo cui si riferisce la medesima vicenda) emesse dalla Controparte_1 nei confronti dell'attore recanti la causale “elaborazione dati contabili”, coincidente con l'oggetto sociale della Società stessa, indicato come
“elaborazione meccanizzata di dati contabili ed ogni attività connessa od affine”.
Ciò posto, non appare chiaro, in difetto di specifiche allegazioni e prove sul punto, se l'incarico di gestire il rapporto con l nella vertenza di cui CP_2 trattasi, conferito all'inizio dell'anno 2021, sia stato dato dall'attore direttamente al Rag. Da quanto afferma l'attore stesso, il CP_1 quale dichiara che il aveva “… per più di vent'anni ha prestato la sua CP_1 opera a favore del dott. come intermediario fiscale”, dovrebbe desumersi che Pt_1
l'individuazione di quest'ultimo fosse la conseguenza del fatto che era lui, specificamente, ad occuparsi delle sue posizioni fiscali: tuttavia – come si dirà ancora in seguito – tale pluriannuale attività di “intermediazione fiscale” (quale significato possa avere tale locuzione) non è stata provata in causa.
6. – Premesso quanto sopra, si deve quindi valutare se sia possibile ascrivere ai convenuti (entrambi od uno di essi) la responsabilità per la cattiva
2 gestione della vertenza con l' oggetto, come rilevato, di incarico CP_2 conferito nell'anno 2021, a seguito della prima comunicazione ricevuta dall'attore.
In proposito, la C.T.U. ha riscontrato “… l'incompletezza della documentazione presente nel fascicolo di causa rispetto alla richiesta di produzione documentale avanzata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pavia, Ufficio controlli – mediante Questionario del giorno 15.02.2021”, rilevando come “… risultano assenti: - il bilancio di verifica ovvero la situazione economico patrimoniale al 31/12/2016 (punto 1 delle richieste avanzate dall'AE); - i Registri Iva acquisti e i Registro Iva vendite e/o corrispettivi (punto 2 e 3 delle richieste avanzate dall'AE);
- il Registro beni strumentali (punto 5 delle richieste avanzate dall'AE); - il prospetto di riconciliazione tra i costi indicati al rigo RG22 della dichiarazione dei redditi modello Unico SP 2017 ed i costi documentati (punto 6 delle richieste avanzate dall'AE)”. Ha quindi fatto presente che “… viceversa, sono rilevabili tra i documenti depositati in causa alcune fatture di acquisto, quietanze e ricevute di pagamento. Tali documenti, appaiono parzialmente riconducibili alle richieste avanzate dall'AE ai punti 4), 7), 8) del Questionario” e che “… tuttavia (…) gli anzidetti documenti presenti nel fascicolo di causa non sono riconciliabili con i dati dichiarati al rigo RG22, codici 99, 9, 11 e 13, oggetto di accertamento”. Ha quindi evidenziato di avere cercato di ricostruire i costi dichiarati nel rigo oggetto di indagine, attenendosi il più possibile alle istruzioni del Modello dei redditi dell'anno 2017, ma, “… non essendo l'ente accertatore e non avendo a disposizione una riconciliazione dei dati a suo tempo considerati per l'esposizione nel dichiarativo (documento richiesto anche dall'AE), ha riscontrato solo una parziale copertura delle componenti negative dichiarate, e, anche laddove è stato possibile riscontrare una associazione, permane comunque incertezza riguardo ai documenti che effettivamente, a suo tempo, erano stati esaminati e considerati in sede di redazione della dichiarazione dei redditi”: in particolare, “… un costo è deducibile solo qualora abbia concorso alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza, situazione non accertabile nel caso in esame in assenza del bilancio di verifica dell'anno 2016 (documento richiesto dall'Agenzia delle Entrate)”. La C.T.U., infine, ha sottolineato che “… la ricostruzione operata si basa sull'assunto che i costi rilevabili dai documenti prodotti imputati dal C.T.U. al rigo RG22, codici 99, 9, 11 e 13, non siano già esposti in altri righi del quadro RG. Conferma che non è possibile avere, in assenza di un prospetto di riconciliazione di tutti i costi dichiarati, che alimenta il ragionevole dubbio che l'analisi a suo tempo svolta per la compilazione del dichiarativo abbia definito una diversa redistribuzione dei costi oppure si sia basata su documenti diversi o ulteriori”, per concludere come sia “… evidente come i documenti che dall'indagine risultano mancanti sono di particolare rilevanza ai fini della prova dei componenti negativi di reddito di cui al rigo 22, codici 99, 9, 11 e 13 della dichiarazione Persone Fisiche 2016, oggetto di accertamento”.
3 Cercando di offrire una sintesi delle suddette considerazioni, la C.T.U. ha concluso, nella sostanza, nel senso di non avere sufficienti elementi per ritenere che i fatti posti a fondamento dell'accertamento tributario – ossia, la mancata prova dell'effettiva esistenza e pertinenza all'anno di imposta di cui trattasi di costi deducibili per l'importo di € 56.325,00 ai fini IRPEF ed € 17.958,00 ai fini IRAP – fossero frutto di negligenza dei convenuti nell'effettuare le debite comunicazioni all'A.d.E. e non la conseguenza del fatto che i costi stessi (peraltro, documentati in causa in misura ben inferiore a quelli dichiarati, ovvero € 18.673,26, v. prospetto in relazione C.T.U. pag. 20 e ss.), più semplicemente non esistevano (quantomeno, dal punto di vista della loro deducibilità fiscale) o comunque non erano ascrivibili per competenza all'esercizio di cui trattasi.
7. – Premesso quanto sopra, l'attore ha agito con domanda di risarcimento comprensivo, anzitutto, del danno consistente nella maggiore imposta da pagare: ciò, sull'evidente presupposto che i relativi maggiori importi non fossero in realtà dovuti e che l'accertamento avrebbe potuto essere evitato - o, comunque, annullato - comunicando tempestivamente all' la documentazione necessaria a comprova della regolarità della CP_2 propria posizione tributaria o, comunque, impugnando il relativo atto.
In base al fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'attore stesso era onerato a fornire la prova del nesso di causalità tra la condotta dei convenuti ed il danno stesso, prova che consiste nella virtuale sottrazione della condotta stessa e nella sua sostituzione con quella doverosa, onde accertare se, in tale caso, il danno così indicato non si sarebbe verificato.
L'attore pone l'accento sul fatto che alcuni dei documenti richiesti dall' CP_2 avrebbero dovuto essere predisposti dagli stessi convenuti, essendo egli in possesso solo delle “fatture emesse e ricevute del 2016”.
In disparte il fatto che, come accennato, i giustificativi di costo prodotti in causa all'attore stesso sono incompleti e/o non congruenti con i costi dichiarati, rimane da considerare (ammesso che i convenuti fossero tenuti ad una tale attività) che il danno consistente nella maggiore imposta pagata e non dovuta non discende eziologicamente dalla mera mancata predisposizione degli ulteriori documenti di cui sopra1, bensì dall'assenza dei presupposti di
4 fatto che consentano la deducibilità delle componenti negative di reddito di cui trattasi.
L'attore – in ipotesi anche in seno alla C.T.U. essendo ciò consentito ex art. 198 c.p.c. (in proposito, nella relazione di C.T.U. si dà peraltro atto che il consulente del giudice aveva richiesto documentazione aggiuntiva rispetto a quella prodotta, ricevendo dal C.T. di parte la risposta che “non esistono altri documenti”) - avrebbe potuto e dovuto formulare a tempo debito tutte le istanze istruttorie nonché fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria a consentire che l'indagine della C.T.U. confermasse il proprio assunto in merito alla non debenza della maggiore imposta, ma tali oneri, come reso evidente dall'esito della C.T.U., non sono stati assolti.
Di conseguenza, non può ritenersi accertato il danno in esame.
8. – Quanto al danno consistente nell'applicazione di interessi, sanzioni e spese conseguenti all'accertamento, una volta chiarito che quest'ultimo era fondato (rectius, in difetto di prova che non lo fosse), è evidente che tali voci di danno sarebbero risarcibili sulla base di fatti diversi da quelli consistenti nella cattiva gestione della vertenza con l' in CP_2 questo caso, l'attore dovrebbe allegare l'errore “a monte” del professionista nell'avere predisposto la dichiarazione dei redditi che ha dato luogo all'accertamento di cui trattasi, ciò che dovrebbe essere avvenuto anni prima della notifica di tale atto (si presume, nell'anno 2017, trattandosi del periodo di imposta 2016).
In altri termini, il danno non troverebbe causa nel non avere fornito all' CP_2 la documentazione comprovante la regolarità della propria posizione, bensì, al contrario, nel fatto che questa è effettivamente irregolare e che tale irregolarità è ascrivibile ai convenuti.
Invero, la rituale allegazione di un siffatto errore da parte di questi ultimi non risulta essere stata compiuta dall'attore, almeno non tempestivamente, e, comunque, quand'anche fosse da ritenersi in qualche modo implicita, la relativa domanda dovrebbe comunque essere rigettata per difetto di prova del presupposto sulla quale essa si fonda: infatti, non risulta in causa prova alcuna del fatto che, effettivamente, la dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta 2016 era stata predisposta ed inviata dal Rag. o da CP_1 qualche professionista operante all'interno della Società convenuta.
L'attore esordisce affermando, in atto di citazione, che il aveva CP_1 prestato la propria opera come “intermediario fiscale” per più di vent'anni (quindi, anche prima che fosse costituita la : Controparte_1 tralasciando il fatto che non si comprende cosa si intenda con la locuzione virgolettata, anche ad ipotizzare che avesse inteso implicitamente affermare che egli aveva redatto la dichiarazione riguardante l'anno 2016, il relativo
5 fatto non è minimamente provato: esso non emerge dalla corrispondenza in atti e neppure dalla ipotetica fatturazione che lo stesso o la Società CP_1
(non è chiaro chi avrebbe incamerato il relativo compenso, non avendolo l'attore chiarito), avrebbe dovuto fare nei confronti dello stesso attore in relazione a detta attività, svolta come detto, presumibilmente, nell'anno 2017. Infatti, l'attore produce fatture relative agli anni 2021 e 2022 che, come si desume chiaramente dalle relative causali, non hanno attinenza alcuna con la presentazione della dichiarazione dei redditi riguardante l'anno di imposta 2016.
Anche la domanda per le causali in argomento deve pertanto essere rigettata.
9. – L'integrale rigetto delle domande presentate assorbe ogni ulteriore questione, inclusa la valutazione se entrambi i convenuti possano ritenersi solidalmente tenuti al risarcimento del danno.
10. - Le spese di C.T.U. devono essere poste ad integrale carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. respinge le domande presentate dall'attore nei confronti dei convenuti;
II. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso il 4 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 si presume che l'attore si riferisca a quelli richiesti dal “Questionario”, ovvero il bilancio di verifica o situazione economico patrimoniale al 31/12/2016 (punto 1 delle richieste avanzate dall'AE), i Registri Iva acquisti e i Registro Iva vendite e/o corrispettivi (punto 2 e 3 delle richieste avanzate dall'AE), il Registro beni strumentali (punto 5 delle richieste avanzate dall'AE) ed il prospetto di riconciliazione tra i costi indicati al rigo RG22 della dichiarazione dei redditi modello Unico SP 2017 ed i costi documentati (punto 6 delle richieste avanzate dall'AE).