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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/07/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1081/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1081/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Carmelina Tropea n. 36 presso lo studio dell'Avv. Vanessa Cardamone, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
avente ad oggetto: ripetizione di indebito assistenziale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.10.2020 , premettendo di essere invalido con totale e Parte_1 permanente inabilità lavorativa ex art. 12 L. 118/1971 e titolare della pensione cat. INVCIV n.
04053690, esponeva di aver ricevuto una comunicazione datata 1.11.2018, con la quale l' lo CP_1 aveva informato di aver rideterminato l'importo della prestazione assistenziale a decorrere dall'1.01.2016, a seguito della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2016 e che, pertanto, nel periodo compreso tra l'1.01.2017 ed il 30.11.2018 erano stati pagati € 6.741,16 in più sulla sua pensione cat. INVCIV n. 04053690; di aver presentato in data 2.01.2019, per il tramite del patronato di fiducia, domanda di ricostituzione reddituale, accolta dall'ente previdenziale il successivo
28.01.2019; che, tuttavia, l'erogazione della prestazione di cui si discute era stata sospesa dall'ente previdenziale, con decorrenza dal mese di novembre 2018; di aver presentato, in data 24.10.2019, domanda amministrativa volta al riconoscimento della pensione di vecchiaia (cat. VOCUM n. 06700740), accolta dall'ente previdenziale con decorrenza dall'1.02.2020; di aver ricevuto una comunicazione datata 21.08.2020 a firma dell'Avv. Maria Teresa Pugliano, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma € 6.341,00, a titolo di benefici assistenziali indebitamente percepiti dall'1.01.2017 al 30.11.2018; di aver contestato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, la suddetta missiva, chiedendo al contempo di procedere al calcolo ed al pagamento delle somme ancora dovute, a seguito dell'illegittima sospensione della pensione di invalidità civile e della trattenuta operata dall'ente convenuto sulla pensione di vecchiaia, pari ad € 400,00.
Chiedeva che, previo annullamento del provvedimento di restituzione della somma di € 6.341,00, venisse decurtata la somma di € 3.633,11 dovuta per il superamento del limite reddituale per il solo anno 2016, con conseguente condanna dell' al ripristino della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei di pensione cat. INVCIV n. 04053690 dovuti per gli anni 2018, 2019, 2020.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda, precisando che CP_1
l'indebito era stato generato dal ricalcolo della pensione di invalidità civile eseguito nell'anno 2018, per effetto della dichiarazione reddituale presentata dal ricorrente relativamente all'anno 2017; in particolare, dalla consultazione dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria era emerso che il reddito dichiarato dal nell'anno in contestazione ammontava ad € 23.186,00, a fronte di un Pt_1 limite massimo di € 16.532,10; che la domanda di ricostituzione era stata regolarmente istruita e lavorata dall'ente stesso e non aveva dato luogo a variazioni sulla prestazione divenuta indebita, sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018; che l'importo di € 400,00 trattenuto sul rateo della pensione di vecchiaia di ottobre 2020 si riferiva ad una quota dell'indebito di € 6.741,16, scaturito dal ricalcolo e dalla compensazione con gli arretrati della prestazione riconosciuta (pensione di vecchiaia VO/COM
n. 06700740).
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 23.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Risulta documentalmente dimostrato che:
- il ricorrente era titolare di pensione di invalidità civile ex art. 12 L. 118/1971, in quanto invalido totale, requisito confermato in sede di revisione del 25.02.2009;
- con comunicazione datata 1.11.2018 l' ha informato il ricorrente di aver rideterminato CP_1
l'importo del beneficio assistenziale a decorrere dall'1.01.2016, a seguito della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2016 e, che pertanto, nel periodo compreso tra l'1.01.2017 ed il
30.11.2018 erano stati pagati € 6.741,16 in più sulla sua pensione cat. INVCIV n. 04053690;
- in data 2.01.2019 il ricorrente ha presentato, per il tramite del Patronato di fiducia, domanda di ricostituzione reddituale della prestazione assistenziale, accolta dall'ente previdenziale in data
28.01.2019; - con nota datata 18.05.2020, l' ha comunicato l'accoglimento, con decorrenza dall'1.02.2020, CP_1 della domanda amministrativa presentata in data 24.10.2019, volta al riconoscimento della pensione di vecchiaia (cat. VOCUM n. 06700740);
- con diffida al pagamento prestazioni indebite del 21.08.2020 l' ha chiesto la restituzione CP_1 dell'importo di € 6.341,00, maggiorato di sanzioni civili e/o interessi, in quanto “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
5. Ciò posto, in punto di diritto si rammenta che la pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 è una prestazione economica erogata in favore di soggetti ai quali è riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), che si trovano in stato di bisogno economico, la cui provvidenza economica viene corrisposta per 13 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
Orbene, tale beneficio è corrisposto in favore degli invalidi totali che abbiano un'età anagrafica compresa tra i 18 ed i 67 anni, che siano in possesso dei requisiti sanitari (ossia il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%) e socioeconomici previsti dalla legge.
Infatti, per quanto concerne i requisiti amministrativi, è necessario che il richiedente abbia:
a) la cittadinanza italiana;
b) la titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno (ex art. 41 T.U. sull'immigrazione) se trattasi di cittadino extracomunitario;
c) l'iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza se trattasi di cittadino comunitario;
d) la residenza stabile sul territorio nazionale;
e) un reddito personale inferiore alla soglia reddituale stabilita ogni anno per legge.
Sul punto corre l'obbligo di specificare che “per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e
13 L. 118 /1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.”, posto che “la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità”
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 14415/2019; Cass. Sez. Lav. ord. n. 16599/2020).
Di conseguenza, non deve essere computato nella determinazione del reddito rilevante l'importo delle prestazione di invalidità, delle rendite Inail, delle pensioni di guerra, dell'indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione, nonché dei redditi soggetti assoggettabili ad imposta sostitutiva IRPEF.
Inoltre, con la disposizione normativa contenuta all'art, 10, comma 5 del D.L. n. 76/2013, il
Legislatore ha stabilito che il limite reddituale deve essere determinato con riferimento al reddito personale imponibile ai fini IRPEF, escludendo gli eventuali redditi percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare di cui il beneficiario fa parte.
Infine, in sede di prima liquidazione della prestazione devono considerarsi i redditi dell'anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione (ossia dell'anno in corso); mentre, per quanto riguarda gli anni successivi al primo, la valutazione è differente a seconda che il reddito da considerare sia frutto di proventi da trattamenti previdenziali o di altre tipologie di entrate;
in particolare, per quanto riguarda redditi da pensione, è necessario tenere conto dei redditi percepiti dal beneficiario nell'anno in corso, mentre, per tutte le altre tipologie di reddito, di quelli percepiti nel corso dell'anno solare precedente.
6. Nella fattispecie in esame, dal tenore della comunicazione datata 1.11.2018 emerge che l'azione di recupero intrapresa dall' ha ad oggetto i ratei di pensione di invalidità civile percepiti nel periodo CP_1 compreso tra l'1.01.2017 ed il 30.11.2018, pari alla complessiva somma di € 6.741,16, divenuta indebita per aver dichiarato il ricorrente redditi superiori al limite di legge nell'anno 2016.
Invero, la circostanza che il abbia dichiarato nell'anno 2016 un reddito superiore al limite, Pt_1 ex lege, stabilito per la corresponsione del beneficio assistenziale non è oggetto di contestazione tra le parti (cfr. pag. 1 del ricorso: “Vero era che sulla base dell'importo dei redditi per l'anno 2016 il
aveva ricevuto un importo superiore, ma un importo superiore di € 3.633,11 per l'anno 2017 Pt_1
e non di € 6.741,16. I redditi erano stati superiori solo per l'anno 2016, nel mentre perfettamente nei limiti erano per gli anni 2017 e 2018”)
Tuttavia, con la propria memoria di costituzione, l' ha precisato che il limite reddituale è stato CP_1 superato dal ricorrente anche con riferimento all'anno 2017; circostanza che, invece, viene contestata dal . Pt_1
Orbene, confrontando i redditi percepiti dal ricorrente nel periodo oggetto di causa (cfr. dichiarazioni reddituali prodotte dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 21.12.2021) con i limiti previsti reddituali stabiliti dal Legislatore emerge che:
- nell'anno 2017 il reddito personale percepito è stato pari ad € 18.444,00 a fronte di un limite fissato in € 16.532,10;
- nell'anno 2018 il reddito personale percepito è stato pari ad € 7.414,00 a fronte di un limite fissato in € 16.664,36;
- nell'anno 2019 il reddito personale percepito è stato pari ad € 10.306,00 a fronte di un limite fissato in € 16.814,34;
- nell'anno 2020 il reddito personale percepito è stato pari ad € 10.141,00 a fronte di un limite fissato in € 16.982,49.
Se ne evince che soltanto nell'anno 2016 (periodo non oggetto di contestazione tra le parti) e nell'anno
2017 il ricorrente ha dichiarato un reddito superiore alla soglia prevista dalla legge per il riconoscimento della pensione di invalidità, mentre negli anni successivi la soglia reddituale annualmente stabilita non è stata superata.
Ed infatti, trattandosi di proventi derivanti da lavoro dipendente e/o assimilati, ai fini della liquidazione del beneficio assistenziale in esame, il reddito rilevante da considerare è quello percepito dal ricorrente nell'anno precedente. Di conseguenza, tenuto conto del superamento del limite reddituale negli anni 2016 e 2017, deve dichiararsi esistente la causa posta a fondamento dell'indebito riferito alla prestazione erogata nel periodo dall'1.01.2017 al 30.11.2018.
7. Per quel che attiene alla disciplina applicabile all'indebito assistenziale, occorre richiamare il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. n.
13915 del 20.05.2021), secondo cui “in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili
- quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977,
e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”.
E' stato, inoltre, affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
(Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”. (cfr. Cass. Sez.
6 -Lav. ordinanza n. 13223 del 30.06.2020).
La sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito è stata, invece, esclusa nell'ipotesi di violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della CP_1 predetta prestazione (cfr. Cass. Sez.
6 - Lav. ordinanza n. 10642 del 16.04.2019).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, delineato la fattispecie del dolo dell'accipiens, statuendo che
“Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (nella specie, assegno di invalidità civile), limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono
l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e
l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.”
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 1978 del 3.02.2004).
Applicando i suddetti principi di diritto al caso di specie, si ritiene che l'indebita erogazione della prestazione assistenziale sia imputabile all' , il quale avrebbe potuto acquisire conoscenza della CP_1 situazione reddituale rilevante ai fini della permanenza del beneficio assistenziale, trattandosi di dati regolarmente dichiarati all'amministrazione finanziaria e risultanti dalle certificazioni uniche rilasciate dal datore di lavoro.
In una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 13223/2020 già citata, così si è espressa: “Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di CP_1 accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18. – Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e CP_1 rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” “per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che
“i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, CP_1 che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo
35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.” 20. – L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' 21. – Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti CP_1 per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce. 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_1 erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1 reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art.
42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in CP_1 via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. 21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce “Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 22. – Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. P.). 23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere.”. CP_1
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto che il provvedimento di contestazione dell'indebito risale all'1.11.2018, risultano irripetibili i ratei della pensione di invalidità civile n.
04053690 riferiti al periodo compreso tra l'1.01.2017 ed il 31.10.2018.
Di conseguenza, l' deve essere condannato a restituire la differenza tra quanto recuperato sul CP_1 rateo di ottobre 2020 della pensione di vecchiaia (pensione cat. VOCUM n. 06700740), pari ad
400,16, e quanto indebitamente percepito dal ricorrente a titolo di pensione di invalidità civile per il solo mese di novembre 2018.
9. Va, infine, accolta la domanda volta al ripristino della prestazione assistenziale per il periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020 (periodo durante il quale il beneficio non è stato erogato dall' ), CP_1 considerato che negli anni 2018, 2019 e 2020 il limite reddituale non è stato superato e che la sussistenza degli altri requisiti necessari ai fini del riconoscimento della suddetta pensione di invalidità civile (ossia, quello requisito anagrafico e quello sanitario) non è stata oggetto di contestazione da parte dell'ente previdenziale.
Di conseguenza, l' deve essere condannato a corrispondere, in favore di , i ratei CP_1 Parte_1 della pensione di invalidità civile per il periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020, ove sussistenti i requisiti ex lege previsti.
10. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità della somma percepita da Pt_1
a titolo di pensione di invalidità civile (pensione cat. INVCIV n. 04053690) nel periodo
[...] compreso tra l'1.01.2017 ed il 31.10.2018;
- condanna l' a restituire la differenza tra quanto recuperato sul rateo di ottobre 2020 della CP_1 pensione di vecchiaia (pensione cat. VOCUM n. 06700740), pari ad 400,16, e quanto indebitamente percepito dal ricorrente a titolo di pensione di invalidità civile per il mese di novembre 2018;
- condanna, inoltre, l' al ripristino del beneficio assistenziale a decorrere da gennaio 2019, CP_1 nonché al pagamento dei ratei non corrisposti per il periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, ove sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art. 12 della L. n. 112/1971;
- condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 9.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1081/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Carmelina Tropea n. 36 presso lo studio dell'Avv. Vanessa Cardamone, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
avente ad oggetto: ripetizione di indebito assistenziale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.10.2020 , premettendo di essere invalido con totale e Parte_1 permanente inabilità lavorativa ex art. 12 L. 118/1971 e titolare della pensione cat. INVCIV n.
04053690, esponeva di aver ricevuto una comunicazione datata 1.11.2018, con la quale l' lo CP_1 aveva informato di aver rideterminato l'importo della prestazione assistenziale a decorrere dall'1.01.2016, a seguito della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2016 e che, pertanto, nel periodo compreso tra l'1.01.2017 ed il 30.11.2018 erano stati pagati € 6.741,16 in più sulla sua pensione cat. INVCIV n. 04053690; di aver presentato in data 2.01.2019, per il tramite del patronato di fiducia, domanda di ricostituzione reddituale, accolta dall'ente previdenziale il successivo
28.01.2019; che, tuttavia, l'erogazione della prestazione di cui si discute era stata sospesa dall'ente previdenziale, con decorrenza dal mese di novembre 2018; di aver presentato, in data 24.10.2019, domanda amministrativa volta al riconoscimento della pensione di vecchiaia (cat. VOCUM n. 06700740), accolta dall'ente previdenziale con decorrenza dall'1.02.2020; di aver ricevuto una comunicazione datata 21.08.2020 a firma dell'Avv. Maria Teresa Pugliano, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma € 6.341,00, a titolo di benefici assistenziali indebitamente percepiti dall'1.01.2017 al 30.11.2018; di aver contestato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, la suddetta missiva, chiedendo al contempo di procedere al calcolo ed al pagamento delle somme ancora dovute, a seguito dell'illegittima sospensione della pensione di invalidità civile e della trattenuta operata dall'ente convenuto sulla pensione di vecchiaia, pari ad € 400,00.
Chiedeva che, previo annullamento del provvedimento di restituzione della somma di € 6.341,00, venisse decurtata la somma di € 3.633,11 dovuta per il superamento del limite reddituale per il solo anno 2016, con conseguente condanna dell' al ripristino della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei di pensione cat. INVCIV n. 04053690 dovuti per gli anni 2018, 2019, 2020.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda, precisando che CP_1
l'indebito era stato generato dal ricalcolo della pensione di invalidità civile eseguito nell'anno 2018, per effetto della dichiarazione reddituale presentata dal ricorrente relativamente all'anno 2017; in particolare, dalla consultazione dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria era emerso che il reddito dichiarato dal nell'anno in contestazione ammontava ad € 23.186,00, a fronte di un Pt_1 limite massimo di € 16.532,10; che la domanda di ricostituzione era stata regolarmente istruita e lavorata dall'ente stesso e non aveva dato luogo a variazioni sulla prestazione divenuta indebita, sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018; che l'importo di € 400,00 trattenuto sul rateo della pensione di vecchiaia di ottobre 2020 si riferiva ad una quota dell'indebito di € 6.741,16, scaturito dal ricalcolo e dalla compensazione con gli arretrati della prestazione riconosciuta (pensione di vecchiaia VO/COM
n. 06700740).
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 23.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Risulta documentalmente dimostrato che:
- il ricorrente era titolare di pensione di invalidità civile ex art. 12 L. 118/1971, in quanto invalido totale, requisito confermato in sede di revisione del 25.02.2009;
- con comunicazione datata 1.11.2018 l' ha informato il ricorrente di aver rideterminato CP_1
l'importo del beneficio assistenziale a decorrere dall'1.01.2016, a seguito della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2016 e, che pertanto, nel periodo compreso tra l'1.01.2017 ed il
30.11.2018 erano stati pagati € 6.741,16 in più sulla sua pensione cat. INVCIV n. 04053690;
- in data 2.01.2019 il ricorrente ha presentato, per il tramite del Patronato di fiducia, domanda di ricostituzione reddituale della prestazione assistenziale, accolta dall'ente previdenziale in data
28.01.2019; - con nota datata 18.05.2020, l' ha comunicato l'accoglimento, con decorrenza dall'1.02.2020, CP_1 della domanda amministrativa presentata in data 24.10.2019, volta al riconoscimento della pensione di vecchiaia (cat. VOCUM n. 06700740);
- con diffida al pagamento prestazioni indebite del 21.08.2020 l' ha chiesto la restituzione CP_1 dell'importo di € 6.341,00, maggiorato di sanzioni civili e/o interessi, in quanto “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
5. Ciò posto, in punto di diritto si rammenta che la pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 è una prestazione economica erogata in favore di soggetti ai quali è riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), che si trovano in stato di bisogno economico, la cui provvidenza economica viene corrisposta per 13 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
Orbene, tale beneficio è corrisposto in favore degli invalidi totali che abbiano un'età anagrafica compresa tra i 18 ed i 67 anni, che siano in possesso dei requisiti sanitari (ossia il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%) e socioeconomici previsti dalla legge.
Infatti, per quanto concerne i requisiti amministrativi, è necessario che il richiedente abbia:
a) la cittadinanza italiana;
b) la titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno (ex art. 41 T.U. sull'immigrazione) se trattasi di cittadino extracomunitario;
c) l'iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza se trattasi di cittadino comunitario;
d) la residenza stabile sul territorio nazionale;
e) un reddito personale inferiore alla soglia reddituale stabilita ogni anno per legge.
Sul punto corre l'obbligo di specificare che “per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e
13 L. 118 /1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.”, posto che “la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità”
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 14415/2019; Cass. Sez. Lav. ord. n. 16599/2020).
Di conseguenza, non deve essere computato nella determinazione del reddito rilevante l'importo delle prestazione di invalidità, delle rendite Inail, delle pensioni di guerra, dell'indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione, nonché dei redditi soggetti assoggettabili ad imposta sostitutiva IRPEF.
Inoltre, con la disposizione normativa contenuta all'art, 10, comma 5 del D.L. n. 76/2013, il
Legislatore ha stabilito che il limite reddituale deve essere determinato con riferimento al reddito personale imponibile ai fini IRPEF, escludendo gli eventuali redditi percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare di cui il beneficiario fa parte.
Infine, in sede di prima liquidazione della prestazione devono considerarsi i redditi dell'anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione (ossia dell'anno in corso); mentre, per quanto riguarda gli anni successivi al primo, la valutazione è differente a seconda che il reddito da considerare sia frutto di proventi da trattamenti previdenziali o di altre tipologie di entrate;
in particolare, per quanto riguarda redditi da pensione, è necessario tenere conto dei redditi percepiti dal beneficiario nell'anno in corso, mentre, per tutte le altre tipologie di reddito, di quelli percepiti nel corso dell'anno solare precedente.
6. Nella fattispecie in esame, dal tenore della comunicazione datata 1.11.2018 emerge che l'azione di recupero intrapresa dall' ha ad oggetto i ratei di pensione di invalidità civile percepiti nel periodo CP_1 compreso tra l'1.01.2017 ed il 30.11.2018, pari alla complessiva somma di € 6.741,16, divenuta indebita per aver dichiarato il ricorrente redditi superiori al limite di legge nell'anno 2016.
Invero, la circostanza che il abbia dichiarato nell'anno 2016 un reddito superiore al limite, Pt_1 ex lege, stabilito per la corresponsione del beneficio assistenziale non è oggetto di contestazione tra le parti (cfr. pag. 1 del ricorso: “Vero era che sulla base dell'importo dei redditi per l'anno 2016 il
aveva ricevuto un importo superiore, ma un importo superiore di € 3.633,11 per l'anno 2017 Pt_1
e non di € 6.741,16. I redditi erano stati superiori solo per l'anno 2016, nel mentre perfettamente nei limiti erano per gli anni 2017 e 2018”)
Tuttavia, con la propria memoria di costituzione, l' ha precisato che il limite reddituale è stato CP_1 superato dal ricorrente anche con riferimento all'anno 2017; circostanza che, invece, viene contestata dal . Pt_1
Orbene, confrontando i redditi percepiti dal ricorrente nel periodo oggetto di causa (cfr. dichiarazioni reddituali prodotte dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 21.12.2021) con i limiti previsti reddituali stabiliti dal Legislatore emerge che:
- nell'anno 2017 il reddito personale percepito è stato pari ad € 18.444,00 a fronte di un limite fissato in € 16.532,10;
- nell'anno 2018 il reddito personale percepito è stato pari ad € 7.414,00 a fronte di un limite fissato in € 16.664,36;
- nell'anno 2019 il reddito personale percepito è stato pari ad € 10.306,00 a fronte di un limite fissato in € 16.814,34;
- nell'anno 2020 il reddito personale percepito è stato pari ad € 10.141,00 a fronte di un limite fissato in € 16.982,49.
Se ne evince che soltanto nell'anno 2016 (periodo non oggetto di contestazione tra le parti) e nell'anno
2017 il ricorrente ha dichiarato un reddito superiore alla soglia prevista dalla legge per il riconoscimento della pensione di invalidità, mentre negli anni successivi la soglia reddituale annualmente stabilita non è stata superata.
Ed infatti, trattandosi di proventi derivanti da lavoro dipendente e/o assimilati, ai fini della liquidazione del beneficio assistenziale in esame, il reddito rilevante da considerare è quello percepito dal ricorrente nell'anno precedente. Di conseguenza, tenuto conto del superamento del limite reddituale negli anni 2016 e 2017, deve dichiararsi esistente la causa posta a fondamento dell'indebito riferito alla prestazione erogata nel periodo dall'1.01.2017 al 30.11.2018.
7. Per quel che attiene alla disciplina applicabile all'indebito assistenziale, occorre richiamare il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. n.
13915 del 20.05.2021), secondo cui “in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili
- quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977,
e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”.
E' stato, inoltre, affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
(Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”. (cfr. Cass. Sez.
6 -Lav. ordinanza n. 13223 del 30.06.2020).
La sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito è stata, invece, esclusa nell'ipotesi di violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della CP_1 predetta prestazione (cfr. Cass. Sez.
6 - Lav. ordinanza n. 10642 del 16.04.2019).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, delineato la fattispecie del dolo dell'accipiens, statuendo che
“Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (nella specie, assegno di invalidità civile), limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono
l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e
l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.”
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 1978 del 3.02.2004).
Applicando i suddetti principi di diritto al caso di specie, si ritiene che l'indebita erogazione della prestazione assistenziale sia imputabile all' , il quale avrebbe potuto acquisire conoscenza della CP_1 situazione reddituale rilevante ai fini della permanenza del beneficio assistenziale, trattandosi di dati regolarmente dichiarati all'amministrazione finanziaria e risultanti dalle certificazioni uniche rilasciate dal datore di lavoro.
In una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 13223/2020 già citata, così si è espressa: “Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di CP_1 accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18. – Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e CP_1 rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” “per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che
“i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, CP_1 che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo
35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.” 20. – L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' 21. – Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti CP_1 per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce. 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_1 erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1 reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art.
42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in CP_1 via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. 21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce “Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 22. – Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. P.). 23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere.”. CP_1
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto che il provvedimento di contestazione dell'indebito risale all'1.11.2018, risultano irripetibili i ratei della pensione di invalidità civile n.
04053690 riferiti al periodo compreso tra l'1.01.2017 ed il 31.10.2018.
Di conseguenza, l' deve essere condannato a restituire la differenza tra quanto recuperato sul CP_1 rateo di ottobre 2020 della pensione di vecchiaia (pensione cat. VOCUM n. 06700740), pari ad
400,16, e quanto indebitamente percepito dal ricorrente a titolo di pensione di invalidità civile per il solo mese di novembre 2018.
9. Va, infine, accolta la domanda volta al ripristino della prestazione assistenziale per il periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020 (periodo durante il quale il beneficio non è stato erogato dall' ), CP_1 considerato che negli anni 2018, 2019 e 2020 il limite reddituale non è stato superato e che la sussistenza degli altri requisiti necessari ai fini del riconoscimento della suddetta pensione di invalidità civile (ossia, quello requisito anagrafico e quello sanitario) non è stata oggetto di contestazione da parte dell'ente previdenziale.
Di conseguenza, l' deve essere condannato a corrispondere, in favore di , i ratei CP_1 Parte_1 della pensione di invalidità civile per il periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020, ove sussistenti i requisiti ex lege previsti.
10. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità della somma percepita da Pt_1
a titolo di pensione di invalidità civile (pensione cat. INVCIV n. 04053690) nel periodo
[...] compreso tra l'1.01.2017 ed il 31.10.2018;
- condanna l' a restituire la differenza tra quanto recuperato sul rateo di ottobre 2020 della CP_1 pensione di vecchiaia (pensione cat. VOCUM n. 06700740), pari ad 400,16, e quanto indebitamente percepito dal ricorrente a titolo di pensione di invalidità civile per il mese di novembre 2018;
- condanna, inoltre, l' al ripristino del beneficio assistenziale a decorrere da gennaio 2019, CP_1 nonché al pagamento dei ratei non corrisposti per il periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, ove sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art. 12 della L. n. 112/1971;
- condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 9.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino