Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 694 del 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 694 del 2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv.to Rosanna Marzocca ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma,
Circonvallazione Clodia n. 80, come da procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Maria CP_1
Antonietta Cestra ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Viale dello
Statuto n. 24, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE.
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto: condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “L'Avv. Marzocca rileva che ha proposto una definizione a pc congiunte che prevede un assegno di mantenimento di € 750,00 per le figlie oltre alla contribuzione per l'alloggio a Napoli per di € 140,00 al mese e il 50% delle spese Per_1 straordinarie e reitera queste proposte”. Conclusioni di cui alla memoria integrativa: che il
Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi parti del presente procedimento, contratto in data 19/09/1996 in Sabaudia e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sabaudia dell'anno 1996, parte II, Serie A, Numero 74, con ogni
Pagina 1
-che il Tribunale, con riferimento alle modalità di affidamento della figlia minore ed alle permanenze con il padre, nonché con riferimento pure al contributo paterno Per_2
per il mantenimento della stessa e della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1
indipendente, confermi l'accordo sottoscritto tra le parti e recepito con decreto della Corte di
Appello di Roma del 07/09/2018, e precisamente: A) la figlia minore resta affidata in Per_2
maniera condivisa tra i genitori, e continuerà a vivere con la madre presso la residenza di quest'ultima in Latina;
il padre la vedrà un weekend al mese dal venerdi pomeriggio alla domenica sera, nonché dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1., alternato ogni anno con la madre, nonché n.3 giorni durante le vacanze di Pasqua in modo da ricomprendere, ad anni alterni, i giorni di Pasqua
e di Pasquetta, nonché n.10 giorni durante il mese di luglio e n.10 giorni durante il mese di agosto
(da concordarsi entro il 30.5 di ciascun anno con la IG.ra ; analogo periodo estivo CP_1
spetterà alla madre). Nulla si conviene per la figlia maggiorenne, studentessa universitaria. Per_1
Resta ferma l'eliminazione del divieto per i due coniugi di introdurre alle figlie i nuovi partners dei genitori. B) Il IG. verserà alla IG.ra la somma di € 650,00 mensili per il Parte_1 CP_1
mantenimento complessivo delle due figlie e oltre il 50% delle spese straordinarie, Per_2 Per_1
per tali intendendosi quelle previste e disciplinate dal protocollo del Tribunale di Roma;
-si ribadisce che l'accordo summenzionato e le condizioni incluse sono state pure confermate dal
Presidente all'esito dell'udienza presidenziale del presente giudizio;
-che nulla disponga in favore della moglie, economicamente indipendente e per la quale sino ad oggi non è stato mai previsto alcun contributo al mantenimento, nemmeno dalla stessa richiesto;
-che il Tribunale condanni la
IG.ra alle refusione delle spese di questo giudizio, essendosi rifiutata di sottoscrivere un CP_1
accordo alle stesse condizioni dalla stessa accettate poco tempo prima e senza che alcun mutamento fosse intervenuto, condizioni peraltro confermate anche in sede presidenziale di questo giudizio. Si chiede sin d'ora che sia emessa sentenza parziale di divorzio all'esito della prima comparizione dinanzi al G.I., nel caso di prosecuzione del giudizio sulle questioni economiche.
Salvezze tutte” Conclusioni indicate in comparsa conclusionale: “acchè il Tribunale adìto voglia:
-ri-determinare in € 750 l'importo mensile al contributo al mantenimento dovuto dal IG. Parte_1
per le due figlie e (tale determinato a seguito di adeguamento Istat rispetto al Per_1 Per_2 momento dell'instaurazione del giudizio), oltre il 50% delle spese straordinarie, tali individuate dal protocollo in uso presso questo Tribunale;
ed adeguamento Istat annuale. -nulla disporre per il mantenimento alla moglie, che nemmeno ne ha fatto richiesta, non sussistendone i presupposti. - condannare la IG.ra alla refusione delle spese legali, considerato che il IG. CP_1 Parte_1
ha più volte avanzato richiesta di definizione congiunta alle condizioni attualmente esistenti, anche
Pagina 2 alla luce dei provvedimenti giudiziali emessi a seguito dei subprocedimenti instaurati. Salvezze tutte”
Conclusioni di parte resistente all'udienza di pc.: L'Avv. Forcina rileva che la propria assistita allo stato non ha intenzione di accettare la proposta. Rileva che le 140,00 euro per l'alloggio attengono alle spese straordinarie, e non sono pertanto spese fisse. Insiste per l'assegno di €
900,00 al mese per il mantenimento oltre alle spese straordinarie. Rileva che l'Avv. Cestra si dichiara antistatario. Conclusioni rassegnate nella memora ex art. 183 comma 6 1n. cp.c.: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e respinta, anche in via istruttoria ed incidentale, -Nel merito:-Disporre che la figlia minore sia affidata Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata con la madre presso l'abitazione in Latina, Viale
A. Gramsci n. 6; -Disporre che il padre possa vederla e stare con lei secondo i tempi e le modalità stabile nell'accordo ratificato dalla Corte di Appello di Roma, con decreto n. cronol. 1940/2018 del
7.09.2018, ovvero: “Disporre che il padre possa vederla un weekend al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1, alternato ogni anno con la madre, nonché n. 3 giorni durante le vacanze Pasquali in modo da ricomprendere, ad anni alterni, i giorni di Pasqua e di Pasquetta, nonché n. 10 giorni durante il mese di luglio e n. 10 giorni durante il mese di agosto (da concordarsi entro il 30.5 di ciascun anno con la IG.ra
; analogo periodo estivo spetterà alla madre), tutto ciò, però senza l'ingerenza di terze CP_1
persone, anche tramite telefonate al cellulare, in quanto è necessario che, in quel poco tempo in cui padre e figlia si vedono, debbano stare da soli e recuperare quanto più possibile il loro rapporto;
-
Con riguardo alla figlia primogenita divenuta maggiorenne, disporre che la ragazza possa Per_1
vedere e stare con il padre nella sua più totale libertà, gestendo in autonomia tempi e modalità, ovviamente compatibilmente con le sue esigenze legate agli studi universitari;
-Disporre un
“congruo” aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre in favore delle due figlie e, per l'effetto, disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra Parte_1 [...]
l'importo complessivo di Euro 900,00 mensili per il mantenimento delle due figlie, CP_1 Per_1
e , ciò per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nel corpo dell'atto, importo che andrà Per_2
accreditato direttamente sul conto corrente della IG.ra , entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e che il padre concorra, nella misura del
50%, alle spese straordinarie per le due figlie (scolastiche1universitarie, comprese quelle di un eventuale alloggio a Roma per studentessa universitaria, medico-sanitarie, ludico-sportive), Per_1
con abolizione del Protocollo di Roma considerando che il Tribunale adito, in questa sede di
Pagina 3 divorzio, è quello di Latina;
-In subordine, disporre che l'importo complessivo di Euro 900,00 mensili per il mantenimento delle due figlie, a carico dello , oltre rivalutazione Parte_1
annuale secondo gli indici Istat, sia versato alla IG.ra direttamente dal Ministero CP_1
della Difesa, in base al disposto di cui all'art. 156, comma 6 c.c., ciò entro il giorno 5 di ogni mese, fermo restando l'obbligo del padre di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per le due figlie (scolastiche-universitarie, comprese quelle di un eventuale alloggio a Roma per studentessa universitaria, medico-sanitarie, ludico-sportive), sempre con abolizione del Per_1
Protocollo di Roma considerando che il Tribunale adito, in questa sede di divorzio, è quello di
Latina; -Rigettare integralmente le richieste e domande sollevate dallo nel Parte_1
proprio ricorso introduttivo e nella successiva memoria integrativa in quanto infondate in fatto ed in diritto, ivi compresa la richiesta sollevata da controparte di condanna della resistente alla refusione delle spese di giudizio, per essersi la stessa “rifiutata” di sottoscrivere un accordo alle stesse condizioni della separazione: tale richiesta è assolutamente inammissibile e pretestuosa, oltre che illegittima in quanto ex lege non esiste alcun obbligo giuridico per cui una parte debba ritenersi obbligata a sottoscrivere un accordo di cui non accetta le condizioni, specie, se tali condizioni risultano, alla luce di comprovati fatti e ragioni di diritto, anche sopravvenuti, per essa parte pregiudizievoli .Con vittoria di spese, competente ed onorari del presente giudizio”
Conclusioni indicate in sede di comparsa conclusionale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e respinta, Nel merito -Disporre che il IG. Parte_1
corrisponda alla IG.ra l'importo complessivo di Euro 900,00 mensili per il
[...] CP_1
mantenimento delle due figlie, e , ciò per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte Per_1 Per_2 nel corpo dell'atto, importo che andrà accreditato direttamente sul conto corrente della IG.ra
, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e CP_1
che il padre concorra, nella misura del 50%, delle spese straordinarie per le due figlie
(universitarie, comprese quelle di alloggio a Napoli per anche in vista dell'inizio del nuovo Per_1
percorso universitario di , ludico-sportive) con abolizione del Protocollo di Persona_3
Roma considerando che il Tribunale adito, in questa sede, è quello di Latina;
-In subordine, disporre che l'importo complessivo di Euro 900,00 mensili per il mantenimento delle due figlie, a carico dello , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, sia versato Parte_1 alla IG.ra direttamente dal Ministero della Difesa, in base al disposto di cui all'art. CP_1
156, comma 6 c.c., ciò entro il giorno 5 di ogni mese, fermo restando l'obbligo del padre di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per le due figlie (universitarie, comprese quelle di alloggio a Napoli per anche in vista dell'inizio del nuovo percorso universitario di Per_1
medico-sanitarie, ludico-sportive) con abolizione del Protocollo di Roma considerando che Per_2
Pagina 4 il Tribunale adito, in questa sede, è quello di Latina;
- Disporre, con riguardo alle figlie e Per_1
divenute maggiorenni, che le ragazze possano vedere e stare con il padre nella loro più Per_2
totale libertà, gestendo in autonomia tempi e modalità, ovviamente compatibilmente con le sue esigenze legate agli studi universitari;
/ Rigettare integralmente le richieste e domande sollevate dallo nel proprio ricorso introduttivo, in quanto infondate in fatto ed in diritto, Parte_1
ivi compresa la richiesta sollevata da controparte di condanna della resistente alla refusione delle spese di giudizio, per essersi la stessa “rifiutata” di sottoscrivere un accordo alle stesse condizioni della separazione: tale richiesta è assolutamente inammissibile e pretestuosa, oltre che illegittima in quanto ex lege non esiste alcun obbligo giuridico per cui una parte debba ritenersi obbligata a sottoscrivere un accordo di cui non accetta le condizioni, specie, se tali condizioni risultano, alla luce di comprovati fatti e ragioni di diritto, anche sopravvenuti, per essa parte pregiudizievoli. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Il Tribunale di Latina con sentenza parziale n. 1677 del 2021 emessa il 13 settembre 2021, ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha rimesso la causa sul ruolo con contestuale ordinanza per istruire le ulteriori domande.
Con tale ordinanza di rimessione sul ruolo il Collegio ha anche definito il sub procedimento n. 1 originato dalla richiesta di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti formulata dalla resistente, che aveva chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie ad € 900,00,
“importo che andrà accreditato direttamente sul conto corrente della IG.ra , entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per le due figlie (scolastiche-universitarie, anche in vista della sopravvenuta circostanza del trasferimento di per lo stage e, comunque per il Per_1
futuro professionale della ragazza, medico-sanitarie, ludico-sportive); -In subordine, disporre che l'importo complessivo di Euro 900,00 mensili per il mantenimento delle due figlie, a carico dello
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, sia versato alla IG.ra Parte_1 [...]
direttamente dal Ministero della Difesa, in base al disposto di cui all'art. 156, comma 6 CP_1
c.c., ciò entro il giorno 5 di ogni mese, fermo restando l'obbligo del padre di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per le due figlie (scolastiche-universitarie, comprese
Pagina 5 quelle di un eventuale alloggio a Roma per studentessa universitaria, medico-sanitarie, Per_1 ludico-sportive)” (v. conclusioni dell'istanza di modifica depositata l'8 marzo 2021).
Il Collegio, in particolare, rilevato “che l'istanza era motivata in base alle seguenti argomentazioni:
- la circostanza che la figlia a marzo aprile 2021 avrebbe dovuto porre in essere uno stage Per_1
a Pordenone, con conseguente necessario trasferimento a Pordenone ed acquisto di un'automobile per la ragazza, acquistata dalla madre intestandola a sé stessa, per il prezzo di € 5.000,00, come documentato in atti, somma pagata con l'aiuto del nonno materno che ha fornito € 3.000,00, secondo quanto dedotto dall'istante; stipula di una polizza assicurativa per la suddetta automobile;
le spese di benzina una volta che la ragazza si sarà trasferita;
spese di benzina per la figlia Per_2
che fa canottaggio a Sabaudia (LT) e che deve essere accompagnata ogni volta dalla madre;
lavori effettuati dalla madre in considerazione dello studio a casa della figlia, con rifacimento dell'impianto di riscaldamento, maggiori costi delle utenze;
mutuo trentennale contratto dalla resistente con spesa mensile di € 650,00; / Vista la memoria di costituzione nel sub-procedimento depositata da nell'ambito del procedimento principale in data 9 aprile 2021, Parte_1
Co che ha chiesto il rigetto totale delle domande della / Ritenuto dal Collegio che l'istanza ex art. 709 ultimo comma c.p.a. sia inammissibile;
Ritenuto palesemente inammissibile il ricorso in oggetto, in quanto il ricorrente poteva solamente ai sensi dell'art. 4 comma 8 l . 898 del 1970 chiedere al G.I. di modificare i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Presidente all'esito dell'udienza presidenziale, allegando, ancora prima che provando, circostanze sopravvenute rispetto alla statuizione del Presidente, dovendo, altrimenti, ove avesse voluto far rilevare errori nelle determinazioni e valutazioni presidenziali, esperire reclamo alla Corte di Appello, essendo,
l'ordinanza presidenziale emessa in sede di procedimento di divorzio, ai sensi della l. 8 febbraio
2006, n. 54, art. 4, comma 2, sottoposta al medesimo regime previsto dell'art. 708 c.p.c., comma 4 per quella adottata nel giudizio di separazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (v. anche Corte di Appello di Roma, ord. 17 giugno 2016); / Ritenuto invece che, nel caso di specie, parte istante non ha dedotto alcuna effettiva sopravvenienza, non potendo considerarsi tali né
l'acquisto di una nuova casa con erogazione di un mutuo, circostanza già allegata a pag. 25 della memoria di costituzione, né le spese di benzina inerenti alla figlia per il canottaggio, stante Per_2
che la ragazza già svolgeva tale attività pure illustrata nella memoria di costituzione, così come altre circostanze già dedotte in sede di costituzione (sullo stato fatiscente dell'immobile acquistato, con necessità di spese, e sui viaggi della figlia più grande per frequentare l'Università etc..) e atteso che, come si evince anche dalla comparsa conclusionale depositata dal procuratore di parte resistente, nemmeno è attuale il trasferimento a Pordenone della figlia, essendo la prima parte dello stage presso l'Università La Sapienza di Roma;
il resistente, poi, ha dedotto che alla figlia
Pagina 6 sarebbero pagati vitto e alloggio, ma in ogni caso, eventuali spese per stage universitario della figlia fuori sede, rientrano nelle spese straordinarie da condividere tra le parti solo ove vi sia il previo consenso dell'altro genitore, ai sensi del Protocollo di Roma delle spese straordinarie, vigente tra le parti in quanto disposto dalla Corte di Appello di Roma con provvedimento del
7.9.2018, che ha statuito sul reclamo avverso provvedimento del Tribunale di Latina su istanza di modifica delle condizioni di separazione, e confermato nei provvedimenti provvisori dal Presidente
(ma anche ove fosse applicato il protocollo per le spese straordinarie sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del Coa di Latina, la spesa per alloggi fuori sede è comunque prevista come spesa da ricomprendere nelle spese straordinarie soggette al previo consenso delle parti), sicché in caso di previo consenso, e mancato rimborso del padre, l'istante ha un titolo esecutivo rappresentato dai provvedimenti provvisori vigenti, in caso contrario non è legittimata a richiedere alcunché allo , mentre eventuali censure all'applicazione di Parte_1
siffatto Protocollo dovevano essere oggetto di specifico reclamo alla Corte di Appello;
pure nessuna istanza ex art. 156 c.c. è meritevole di accoglimento non avendo la resistente nemmeno allegato l'inadempimento da parte del e avendo quest'ultimo documentato il versamento Parte_1 degli assegni”; rilevava l'inammissibilità dell'istanza di modifica.
La causa è stata istruita con ordine di esibizione e audizione della figlia minorenne, mentre con ordinanza del G.I. del 2 maggio 2022, sono state rigettate le istanze d'istruttoria orale formulate dalle parti.
Successivamente, parte ricorrente formulava a sua volta istanza di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, chiedendo che il G.I., “a parziale modifica dei provvedimenti resi con ordinanza presidenziale, e considerata la modifica delle circostanze di fatto, nel senso che NON E'
CONTESTATO il trasferimento a Pordenone, voglia disporre la riduzione del contributo al mantenimento a carico del padre ed a favore della figlia maggiorenne oltre l'eliminazione a Per_1 suo carico delle spese straordinarie, per l'intero periodo di durata dello stage, ovvero, in via estremamente subordinata, delle sole spese straordinarie dovute per la stessa. CON
VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DIRETTAMENTE A FAVORE DELLA FIGLIA che non sarà più convivente con la madre ed avrà necessità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento”; in particolare, come indicato nell'ordinanza del 12 febbraio 2024 che ha definito il sub-procedimento n. 2, il ricorrente fondava la richiesta sul “fatto che la figlia avrebbe svolto uno stage professionale a Pordenone con compenso lordo che avrebbe potuto variare dai 300,00 ai
500,00 euro al mese, della durata di sei mesi, rinnovabile, e sul fatto che dall'estratto contributivo
INPS della figlia depositato nell'ambito del procedimento principale, si evinceva che la figlia avesse già svolto da tempo lavori a tempo determinato”; si costituiva parte resistente che in via
Pagina 7 riconvenzionale a sua volta chiedeva un aumento ad € 1.000,00 dell'assegno a carico di parte ricorrente per il mantenimento delle figlie;
in particolare come riportato sempre nell'ordinanza emessa il 12 febbraio 2024, per fondare le sue richieste la resistente deduceva “la figlia ha Per_1
iniziato uno stage a Pordenone il 17 aprile 2023 e che a fronte del rimborso spese, previsto tra i
300,00 e i 500,00 euro al mese, la figlia era stata costretta a prendere in locazione un alloggio, al costo di € 440,00 al mese;
rilevava inoltre che la ragazza aveva conseguito solo la laurea triennale,
e che si era iscritta per seguire il corso di laurea magistrale a Napoli presso l'Università Federico
II, con le lezioni che sarebbero iniziate a settembre 2023, e con tutti i correlativi costi per reperire l'alloggio e per mantenersi fuori sede”; nel corso del procedimento, poi, le parti mutavano irritualmente le conclusioni, ritenute, come mutate, inammissibili dal G.I, il quale, in modo del tutto condiviso dal Collegio ha rigettato l'istanza di modifica formulata da parte ricorrente, evidenziando:
“innanzitutto parte ricorrente ha formulato l'istanza ex art. 709 ultimo comma sul presupposto che la figlia le aveva anticipato che avrebbe effettuato uno stage professionale a partire dal mese di aprile 2023, dunque ha formulato l'istanza di modifica ancor prima che si fosse realizzata la sopravvenienza sul cui presupposto ha formulato l'istanza; ad ogni modo, anche a voler considerare il fatto che la figlia al 17 aprile 2023 al 31 luglio 2023 ha effettuato il tirocinio Per_1
presso Alpi Aviation S.r.l. (v. attestato di partecipazione finale prodotto in allegato all'ultima nota scritta da parte resistente), con l'indennità lorda di € 500,00 (quella massima prevista, secondo quanto dedotto dal medesimo ricorrente nel ricorso introduttivo), ciò non costituisce affatto causa legittimante la revoca dell'assegno di mantenimento;
si tratta, infatti, di un stage formativo, certo non idoneo a inserire stabilmente nel mondo del lavoro con una retribuzione idonea a Per_1
garantirle una vita dignitosa, tanto più che sta ancora completando il proprio percorso di Per_1
formazione universitaria;
né si ritiene che la suindicata circostanza possa legittimare, anche per il solo periodo aprile – luglio 2023, una riduzione dell'assegno in capo al ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
la resistente ha infatti documentato gli esborsi effettuati per l'alloggio della figlia a Pordenone per i suddetti mesi (complessivamente € 440,00 al mese, e
300,00 € di cauzione;
spese che la resistente ha documentato di aver effettuato integralmente); inoltre la resistente ha allegato di aver accompagnato la figlia a Pordenone e di averle lasciato l'automobile, con i relativi costi di benzina e per alloggio, nonché di aver effettuato le spese necessarie per rendere funzionale l'alloggio locato, circostanze non specificatamente contestate dal resistente;
sicché si ritiene che non sia emerso che, anche per il breve periodo suindicato, il trasferimento della figlia a Pordenone con l'indennizzo lordo di € 500,00, abbia alterato concretamente le condizioni economiche delle parti;
/ Ritenuto, poi, per quanto riguarda, il secondo aspetto evidenziato dal ricorrente, e cioè la sopravvenuta conoscenza delle esperienze lavorative
Pagina 8 avute da e che si evincono dall'estratto previdenziale INPS depositato dalla nel Per_1 CP_1
procedimento principale il 27 ottobre 2022, si ritiene che le suddette non siano affatto idonee a dimostrare un'acquisita indipendenza economica della ragazza, nata il [...], e che per soli ventitré giorni, dal 1° al 23 ottobre 2017, risulta aver lavorato per l'Aeronautica Militare e per il resto ha avuto un'esperienza da lavoro dipendente part time dal 26/10/2019 al 31/12/2019 e dal 1° gennaio 2020 al 29 febbraio 2020, per un reddito complessivo di € 1.632,00), sicché anche da tale documentazione non si evince certo che la ragazza sia entrata stabilmente nel mondo del lavoro e abbia conseguito l'indipendenza economica”.
Il G.I., pertanto, ha così ritenuto: “Ritenuto pure che non sia venuta meno la carenza di legittimazione passiva della resistente in relazione alla domanda di assegno di mantenimento per la figlia, in virtù del trasferimento di rima a Pordenone e poi a Napoli, in considerazione del Per_1
principio per cui deve ritenersi sussistente la legittimazione concorrente del genitore quand'anche il figlio “si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio” (così Cass. sent. 29977 del 2020); nel caso di specie, la resistente ha documentato sia di aver provveduto agli esborsi per il pagamento dell'alloggio a
Pordenone, sia di star provvedendo al pagamento del canone di locazione per l'avvenuto trasferimento a Napoli, e di essere punto di riferimento stabile per le esigenze della figlia;
né in assenza di domanda della figlia in tal senso, che non è intervenuta in giudizio, il ricorrente può unilateralmente scegliere di pagare l'assegno direttamente alla figlia, in quanto per usare le chiare parole della Suprema Corte “giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto (Cass., Sez. I,
11/11/2013, n. 25300” (così da ultimo Cass., ord. n. 34100 del 2021 che ha ribadito il principio espresso con la nota sentenza 25300 del 2013); / Rilevato poi che sono inammissibili le nuove richieste e deduzioni formulate in corso di subprocedimento dal ricorrente e che hanno ampliato la materia del contendere rispetto al petitum iniziale”, inoltre rigettava anche la domanda riconvenzionale fondata sulle dedotte ulteriori esigenze di in ragione del trasferimento a Per_1
Napoli per seguire il corso di laura magistrale, ribadendo che le rette per l'Università e le spese alloggiative per i corsi seguiti fuori sede rientravano nelle spese straordinarie, solo ove vi fosse il previo consenso dell'altro genitore, richiamando sul punto quanto già aveva rilevato il Collegio definendo il sub-procedimento n. 1.
Pagina 9 La causa è stata successivamente trattenuta in decisione e le parti in tale sede hanno precisato come indicato in epigrafe.
***
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità del documento prodotto con la memoria di replica, tardivo e sottratto al contraddittorio e dunque inutilizzabile ai fini della decisione.
1. SUL REGIME DI AFFIDO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLA
FIGLIA MI . Per_2
Dal matrimonio delle parti sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e Persona_4
nata a [...] il [...]. Anche , dunque, è divenuta maggiorenne e Persona_5 Per_2
ha conseguito la capacità di agire sicché alcun provvedimento può essere emesso in punto di affidamento, collocamento o diritto di visita.
2. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Dall'istruttoria espletata, è emerso, come ribadito per dal G.I. con l'ordinanza che ha Per_1
definito il sub -procedimento n. 2, che entrambe le figlie, pur maggiorenni, non sono indipendenti economicamente.
Dalla documentazione reddituale ed economica in atti, ritiene il Tribunale che sia congruo disporre che il ricorrente versi alla resistente con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza a titolo di mantenimento delle due minori la somma di € 750,00 (pari all'incirca all'assegno di € 650,00 come stabilito dalla Corte di Appello con decreto del 25 luglio 2018, rivalutato all'attualità), salva indicizzazione istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, oltre
Pagina 10 al 50% delle spese con applicazione del Protocollo relative alle spese straordinarie protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese
(comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite CP_2
per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi,
Pagina 11 tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
E' fatta salva l'applicazione dei provvedimenti temporanei e urgenti per il periodo decorrente dalla domanda alla pubblicazione della sentenza.
Tale modalità di contribuzione appare congrua considerato che il ricorrente, dall'ultima certificazione in atti risulta aver percepito nel 2021 34.092,52, con imposta di € 6.490,03, mentre l'attuale compagna risulta aver percepito nel 2021 un reddito di € 31.188,14 con imposta netta di €
5.899,21, considerato che dal nuovo nucleo familiare è nato un figlio;
che la resistente dalla certificazione unica 2022 risulta aver percepito nel 2021 un reddito di € 37.041,75 con imposta netta pari a 8.547,42, mentre la rata di mutuo di € 2.258,22 (la resistente ha acquistato un immobile contraendo un mutuo per l'importo di € 203.000,00 con rata mensile di € 2.258,22), va comunque correlata ad una libera scelta della resistente che ha ritenuto di acquistare un immobile, così migliorando le proprie condizioni patrimoniali e da cui si desume che la resistente non ha avute remore nell'indebitarsi in tal modo, malgrado l'entità non modesta della somma;
considerato altresì,
Pagina 12 ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. che la resistente non ha adempiuto all'ordine di esibizione del
G.I. del 2 maggio 2022, non avendo depositato gli estratti integrali del c/c dal 2020 ma solo dati parziali di sintesi delle entrate e delle uscite;
malgrado concessione di un nuovo termine la resistente ha reiterato nell'inadempimento, depositando l'estratto solo dal 2023 da cui, comunque, non risultano i versamenti delle rate di mutuo.
Il Collegio ribadisce, infine, quanto acclarato dal G.I. sull'assenza dei presupposti ex art. 156 c.c., applicabile ratione temporis.
3.SULLE SPESE DI LITE
Si ritiene, anche alla luce del fatto che entrambe le parti hanno formulato domande di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, sempre rigettati, di compensare le spese di lite, tenuto conto anche, in riferimento alla proposta transattiva formulata dal ricorrente in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, che le spese straordinarie non sono a priori determinabili
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 694 del 2020, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone che il ricorrente versi alla resistente a titolo di mantenimento delle due figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, l'assegno di € 750 (€ 375,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate in parte motiva, salva applicazione dei provvedimenti temporanei e urgenti per il periodo decorrente dalla domanda alla pubblicazione della sentenza.
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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