Decreto cautelare 7 aprile 2025
Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00755/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2025, proposto da -OMISSIS- in qualità di tutore e legale rappresentante di C.P., rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Mirra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- in qualità di tutore di A.B., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
dell'ordine di lasciare ad horas la casa di residenza contenuto nel verbale del -OMISSIS- Settore Servizi Sociali del comune di Giugliano in Campania, Prt.G.-OMISSIS- - I - -OMISSIS-, dell’ordinanza comunale comune di Giugliano in Campania n.-OMISSIS-, dal contenuto allo stato non noto e della comunicazione di esecuzione del medesimo ente Prt. G. -OMISSIS- trasmesso a mezzo pec in pari data
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa DR UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, in qualità di tutore e legale rappresentante del sig. -OMISSIS-, ha impugnato l’ordine del Settore Servizi Sociali - Istruzione - Cultura – Sport del Comune di Giugliano in Campania, di reperire, in via d’urgenza, ad horas “nuovo idoneo ed adeguato collocamento”, ovvero una nuova abitazione, in esecuzione dell’ordinanza comunale n.-OMISSIS-.
Espone in fatto che il sig. -OMISSIS- vive, sin dal 1983, in coabitazione con altre persone, in Giugliano in Campania, alla via -OMISSIS-, nella casa nota come-OMISSIS-. Tale scelta è stata presa dal tutore, attuale ricorrente, sotto la vigilanza ed il controllo del Giudice Tutelare.
L’abitazione utilizzata a tale scopo è stata messa a disposizione, mediante contratto di comodato ad uso gratuito, dalla -OMISSIS-, che ha la disponibilità dell’immobile ma che non opera quale intermediatore nella predetta convivenza. Tutti i coabitanti rendono dichiarazione nel senso di contribuire personalmente alla coabitazione in proporzione alla propria (per lo più modesta) disponibilità economica. Le esigenze di vita comune e quelle individuali vengono gestite dai coabitanti mediante l’aiuto materiale reciproco e l’autonomo accesso, senza alcuna intermediazione di terzi (nel caso del ricorrente mediante il Tutore), ai servizi sanitari e sociali esterni, senza, peraltro, alcun utilizzo di contributi pubblici.
Espone, altresì, che dal gennaio 2025, i servizi sociali del comune hanno contattato il medico di base dei coabitanti residenti a-OMISSIS- al fine di procedere alla valutazione dei bisogni complessi di ciascuno, anche attraverso la redazione delle cd. schede SVAMA e, successivamente, con il verbale oggi in contestazione, hanno ordinato che il sig. -OMISSIS- venisse avviato a strutture residenziali inserite nella rete dei servizi sociali, in esecuzione della menzionata ordinanza comunale del 2013. Tale ordinanza, espone altresì parte ricorrente, sarebbe stata notificata, all’epoca, alla -OMISSIS-, all’esito di rilievi dei NAS sull’assenza di autorizzazioni pubbliche all’esercizio di servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari per disabili, e a seguito dei quali il comune avrebbe ordinato alla Onlus di cessare tale tipologia di attività.
Avverso l’atto impugnato, pertanto, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; ingiustizia manifesta; contraddittorietà ed illogicità della motivazione; violazione della LR 11/2007 e del Regolamento di attuazione di tale norma regionale, n. 7 aprile 2014, n. 4; violazione della legge 241/90; violazione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, violazione dell’art. 20 del D.Lgs 62/2024
Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto frutto di un travisamento dei fatti, poiché non vi sarebbe alcuna un’attività non autorizzata di gestione di struttura residenziale e/o socioassistenziale, bensì una coabitazione basata sull’aiuto economico e morale reciproco dei residenti.
2. Sulla ingiustizia manifesta; contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione delle garanzie partecipative della L. 241/90
Sarebbe del tutto illogico, irragionevole e illegittimo l’ordine, emanato dal Comune, di lasciare la propria abitazione ad horas in base ad una risalente ordinanza indirizzata, peraltro, all’ente e non al destinatario del provvedimento, e motivata da un’asserita attività non autorizzata della Onlus, del tutto inesistente allo stato attuale, e senza alcun contraddittorio con gli interessati destinatari dell’ordine ( nel caso di specie il sig. -OMISSIS- e, per lui, il ricorrente tutore e legale rappresentante dello stesso).
3. Sulla violazione delle leggi regionali e nazionali di riferimento
Secondo parte ricorrente, la struttura ospitante il sig. -OMISSIS-, IL delle Rose, non rientrerebbe nelle attività sanitarie e sociosanitarie delle strutture pubbliche e private di cui alla delibera della Regione Campania n. -OMISSIS-. La struttura in esame neanche potrebbe rientrare tra le ipotesi di cui alla Legge regionale 22 aprile 2003, n. 8. (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private - RR.SS.AA.), in quanto la normativa prevederebbe strutture professionalizzate di fornitura di servizi di assistenza sanitaria a soggetti non autosufficienti e non assistibili a domicilio, caratteristiche non sussistenti nel caso di specie. Le altre strutture socioassistenziali di cui alla Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328”, avrebbero, come caratteristica, quella di essere strutture e soggetti professionalmente organizzati per la gestione di bisogni sociali complessi e che provvederebbero a fornire ad una utenza terza interventi e servizi del sistema regionale integrato pubblico/privato. Caratteristiche anche queste insussistenti nel caso di specie.
I provvedimenti avversati opererebbero, pertanto, una forzata sovrapposizione tra un’esperienza di "convivenza solidale", agevolata da un apporto del volontariato a titolo di liberalità, e nella quale non ci sarebbe la fornitura esterna e professionale di un servizio domiciliare e assistenziale, con i servizi erogati professionalmente a soggetti deboli.
2. Con decreto n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare di cui all’art. 56 c.p.a. e sono stati sospesi gli atti impugnati.
3. Il Comune di Giugliano, ritualmente costituitosi, con memoria del 26.04.2025, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con memoria del 2.05.2025 la parte ricorrente ha insistito sulle proprie posizioni.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la richiesta cautelare e sospesi gli atti impugnati ed è stata disposta una verificazione tesa ad accertare “la condizione sanitaria del sig. C.P., l’esistenza di eventuali specifici bisogni assistenziali o di cura dello stesso, e se sia necessaria, per il soddisfacimento di tali bisogni, la collocazione in una struttura residenziale autorizzata con specifiche caratteristiche, oppure se sia sufficiente, per la salute fisica e psicofisica del sig. C..P., che lo stesso segua le eventuali indicazioni terapeutiche e/o assistenziali ritenute necessarie, senza che ciò comporti la necessità di ricovero in una struttura specifica”
6. Il 2.09.2025 è stata depositata la disposta verificazione.
7. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente, tutore del sig. -OMISSIS-, censura per plurime illegittimità il verbale del Comune di Giugliano, con cui è stato ordinato di trovare una sistemazione alternativa ad horas per il predetto sig. -OMISSIS-, che, di fatto, avrebbe dovuto essere allontanato dalla propria residenza, IL delle Rose, sulla base di una risalente ordinanza comunale, la n.-OMISSIS-, di cui era destinataria, peraltro, l’opera Onlus Santo Longo, detentrice dell’immobile, adibito, con contratto di comodato d’uso gratuito a residenza di plurimi soggetti, in regime di coabitazione e mutua solidarietà reciproca.
Le censure evidenziate nel ricorso introduttivo possono trovare, nel complesso, positiva valutazione.
3. Con ordinanza n.-OMISSIS-, l'Amministrazione Comunale ordinava l'immediata cessazione dell'attività della Struttura Residenziale Onlus Santo Longo IL delle Rose, in quanto ritenuta operante in assenza dei necessari titoli autorizzativi previsti dalla normativa regionale di settore.
Tale ordinanza, tuttavia, non fu portata ad esecuzione.
Nel verbale di colloqui del 26.03.2025, a circa 12 anni di distanza dalla predetta ordinanza, si fa riferimento a “ l'esecuzione della stessa e viene chiesto al ricorrente, tutore del sig. -OMISSIS-, se è disponibile ad aderire e quindi ad attivare un percorso di tipo socio-sanitario volto alla valutazione globale dei bisogni dell’interdetto al fine di definire un setting assistenziale adeguato e idoneo”, considerato, peraltro, che il Comune, il 3.04.2025, ha comunicato al ricorrente che “in ottemperanza a quanto stabilito dall'Ordinanza -OMISSIS- di chiusura e cessazione attività” le attività di esecuzione della stessa sarebbero fissate al giorno 17.04.2025.
L’attività effettuata dal Comune di messa in esecuzione della menzionata ordinanza del 2013, concretizzatasi nell’adozione degli atti impugnati, è illegittima, considerato che il Comune non ha verificato la persistente sussistenza dei presupposti alla base dell’ordinanza medesima.
Il Comune di Giugliano, nella propria memoria di costituzione, afferma che “ A distanza di oltre un decennio, emergeva che detta struttura continuava ad operare, ospitando diversi soggetti, tra cui il ricorrente, senza che nel frattempo fosse intervenuta alcuna autorizzazione o regolarizzazione ai sensi della normativa vigente, in particolare della L.R. Campania 11/2007 e del successivo Regolamento di Attuazione n. 4 del 7 aprile 2014. Preso atto della persistente situazione di irregolarità e della necessità di tutelare i soggetti ospitati in una struttura priva di qualsivoglia titolo abilitativo, il Settore Servizi Sociali del Comune convenuto avviava le interlocuzioni con il tutore del Sig. -OMISSIS-, culminate nel "verbale di colloquio" del -OMISSIS-, oggi impugnato, con il quale si rappresentava la necessità di reperire ad horas una nuova e idonea collocazione per il Sig. -OMISSIS-, in esecuzione sostanziale della mai revocata ordinanza n.-OMISSIS- e in applicazione della normativa regionale che impone la cessazione delle attività residenziali abusive. ”
Dalla lettura della memoria evidenziata, tuttavia, non emerge alcuna attività svolta dal 2013 ad oggi dal Comune di Giugliano idonea a supportare l’asserita permanenza delle irregolarità contestate alla -OMISSIS- con la menzionata ordinanza n.-OMISSIS-, né alcuna attività di verifica del Comune tesa a verificare l’attuale stato della situazione. La nota interna del dirigente del Settore Servizi Sociali - Istruzione - Cultura - Sport depositata dall’amministrazione, infatti, afferma che “… La totale inottemperanza al regolamento regionale 4/2014 è, di per sé, motivo per il quale la struttura non può, in alcun modo restare aperta perché priva di qualsivoglia titolo autorizzativo ed abilitativo, non essendo questo Ente a conoscenza neppure del fatto se la struttura rispetta le norme edilizie, di sicurezza ed urbanistiche, nonché se il personale presente ha i titoli di legge, ecc. ” Anche dalla lettura di questa nota emerge come nessuna verifica sia stata effettuata prima dell’asserita messa in esecuzione dell’ordinanza n.-OMISSIS-, tanto che il Comune non ha conoscenza della situazione attuale presente nell’immobile. È evidente, pertanto, che il Comunque agisce ora, a distanza di oltre 10 anni dall’ordinanza, scaturita da un controllo dei Nas del 2012, peraltro, sulla base di una provvedimento i cui presupposti di adozione ben potrebbero essere mutati nel tempo (come, in effetti, sono) ancorando la valutazione (solo astratta, visto che nessun sopralluogo, nessun ulteriore concreto accertamento è stato effettuato dal Comune) ad uno stato di fatto rappresentato nell’ordinanza del 2013 non più sussistente, nel caso di specie. Invero la “ totale inottemperanza al regolamento regionale 4/2014 ” a cui il Comune si riferisce presuppone che a-OMISSIS-, secondo il Comune, si eserciterebbero dei servizi residenziali e semi-residenziali per i quali sarebbe necessario il rilascio di autorizzazione.
E, tuttavia, dalla documentazione in atti e inoltrata al Comune dal ricorrente, tutore del sig. -OMISSIS-, già in data 18.01.2025 (relazione del tutore ai servizi sociali) e dal medico di base a cui il Comune medesimo aveva richiesto aggiornamenti sulla situazione dei propri assistiti che abitavano a IL delle Rose (riscontro del 14.01.2025) doveva essere evidente al Comune che non vi erano più i presupposti per una esecuzione postuma dell’ordinanza n.-OMISSIS- (che ormai deve considerarsi priva di efficacia), nemmeno sotto l’aspetto della tutela della salute dei residenti a [...]delle Rose.
3.1. Per quanto riguarda la tutela della salute dei residenti e, in particolare, del sig. -OMISSIS-, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti, a fronte di una richiesta del Comune volta a far emergere eventuali esigenze assistenziali peculiari e specifiche dei residenti di -OMISSIS-, tali per cui le stesse o non avrebbero potuto essere soddisfatte dalla permanenza in quel luogo (di qui un danno alla salute dei residenti, e nello specifico, del sig. -OMISSIS-) o sarebbero state soddisfatte solo dall’intermediazione della struttura (donde la prova del suo esercizio abusivo di attività residenziale o semiresidenziale senza autorizzazione), il medico di base dei residenti nella struttura medesima, dopo aver indicato, per ciascuno di essi, lo stato di salute e gli eventuali ausili necessari, ha comunicato che “ I suddetti sono inseriti NEI MIEI PAZIENTI NON DEAMBULABILI (PNA), CON DUE ACCESSI MENSILI, OLTRE ALLE RICHIESTE AL BISOGNO. Non sono attive Cure Domiciliari. NON HO ATTIVATO lo SVAMA in quanto non hanno necessità assistenziali particolari per cure domiciliari infermieristiche. Richiedo le visite specialistiche ed esami al bisogno. Tutori già suddetti. Non ci sono caregiver. Le necessità assistenziali dei suddetti PZ. sono soddisfatte autonomamente con il sostegno della rete amicale, dei volontari e conviventi. ”
Emerge, dunque, dal suddetto riscontro inviato all’Amministrazione già in data 14.01.2025 (ma depositato in atti solo il 27.05.2025) che nessuno dei residenti a[...]che avesse dei problemi di salute, necessitava di cure mediche, assistenziali e/o specialistiche che non potessero essere soddisfatte attraverso i normali accessi previsti e calendarizzati presso il medico curante assegnato, o attraverso l’utilizzo del sistema sanitario o, ancora, mediante la reciproca assistenza dei residenti stessi e dei volontari.
Di ciò, tra l’altro, per quanto riguarda il sig. -OMISSIS-, vi è ampia riprova nella relazione che il ricorrente ha inviato ai servizi sociali già il 18.01.2025, dalla quale emerge chiaramente un’attenzione più che genitoriale del ricorrente medesimo in qualità di tutore ai bisogni complessi, fisici e psicologici, del sig. -OMISSIS- e questo molto prima che il sig. -OMISSIS- fosse investito formalmente dell’ufficio di tutore.
Nella predetta relazione, a proposito della condizione fisica del sig. -OMISSIS-, si può leggere “ Con la crescita TE cominciò a manifestare alcuni problemi di deambulazione a causa di quello che gli specialisti definivano “piede equino”. Per tale motivo, sempre con la collaborazione degli ospiti di IL delle Rose, prenotammo visita specialistica presso l’ambulatorio di ortopedia pediatrica del II° Policlinico di Napoli. Venne posta l’indicazione ad un intervento chirurgico ad entrambi i piedi pena l’impossibilità di deambulare. Non ostante, all’epoca non avessimo alcuna veste legale per consentire il trattamento terapeutico, i sanitari – con i quali avevamo frequenti contatti per esigenze di altri minori disagiati per i quali ci adoperavamo – ci tranquillizzarono offrendosi di occuparsi del consenso da prestare da parte dei genitori.” (p. 3 relazione) .
Ancora nella predetta relazione si legge che “[…] Prima e dopo l’intervento chirurgico ha praticato lunghi cicli di fisioterapia fino al completo venir meno degli impedimenti alla autonoma deambulazione. All’inizio della nostra conoscenza (1985) venne sottoposto alla valutazione neurologica della Cattedra e Servizio Autonomo di neurofisiopatologia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli e valutato dal Centro per le Epilessie della medesima università con quasi completo controllo delle crisi comiziali. Poiché ci era sembrato che TE, al termine delle lunghe passeggiate che ama fare, manifestasse un’eccessiva ed ingiustificata dispnea, escluso ogni problema respiratorio, è stato sottoposto a consulenza cardiologica con esecuzione di eco color doppler cardiaco senza che emergesse alcuna anomalia rilevante. Nel difficilissimo periodo del Covid ha praticato tutte le dosi vaccinali prescritte dalla normativa e gli viene somministrato ogni anno il vaccino antinfluenzale. Il prossimo 28 gennaio 2025 sarà sottoposto a visita presso l’ambulatorio di odontostomatologia per disabili dell’A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli (l’igiene orale di TE è sempre stata un nostro cruccio perché è decisamente oppositivo all’introduzione in bocca dello spazzolino). Per queste ragioni, ritengo che siano stati davvero valutati con ogni cura e diligenza i bisogni complessi di TE. I bisogni per la cura del corpo con tutti gli accertamenti sanitari ed i bisogni della mente e sociali con tutte le attività di socializzazione e di presenza costante di sollecitazioni. E tutto ciò è stato fatto in totale sinergia tra il tutore, il protutore e quella che è stata da sempre la sua famiglia, ancorché non di sangue .” (p. 7-10 relazione)
In sintesi, “ … non ostante la diagnosticata tetraparesi spastica, oggi TE, in funzione dei trattamenti riabilitativi praticati prima e dopo l’intervento chirurgico ai piedi e delle continue sollecitazioni motorie anche agli arti superiori, è in grado di camminare e di utilizzare gli arti superiori nei limiti delle sue capacità cognitive (dare la mano all’accompagnatore, sostenersi per camminare, portare il bicchiere alla bocca per bere) .” (p. 8 relazione)
Dall’analisi della predetta relazione, in uno con il riscontro del medico curante dei residenti a[...], può trarsi, dunque, l’evidenza che i bisogni del sig. -OMISSIS-, che non necessitano di assistenza specifica e qualificata, sono stati e sono adeguatamente soddisfatti e non necessitano di trasferimento in una struttura assistenziale, come invece suggerito dal Comune, che, anzi, inciderebbe negativamente sulle condizioni del sig. -OMISSIS- medesimo.
3.2. Per quanto riguarda, invece, il diverso aspetto della qualificazione della situazione di coabitazione in discorso come fornitura, da parte della struttura, di servizi socio assistenziali che necessiterebbero di autorizzazione (donde la ritenuta abusività della stessa e la necessarietà dell’esecuzione della risalente ordinanza comunale) si osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti, oltre alla relazione del sig. -OMISSIS- inviata ai servizi sociali, come detto, il 18.01.2025, emerge che il rapporto sottostante alla residenza del sig. -OMISSIS- (e degli altri residenti) a IL delle Rose insiste in un contratto di comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato con l’Onlus Santo Longo, detentore dell’immobile. Emerge, altresì, che le utenze dell’acqua e della luce sono intestate ad alcuni residenti, che le spese, anche giornaliere, sono sopportate da tutti, in misura della personale, a volte anche modesta, disponibilità economica e che eventuali aiuti esterni vengono forniti dai volontari.
Tutte queste risultanze avrebbero dovuto indurre il Comune a fare una verifica attuale della situazione in essere, che, al di là della riconduzione o meno della fattispecie de qua in un modello di co-housing o di coabitazione solidale, come suggerito dalla difesa di parte ricorrente, avrebbe dovuto, comunque, evidenziare l’insussistenza dei presupposti per la qualificazione di una struttura che offre servizi che necessitano di autorizzazione.
Il Comune, invero, nella propria difesa sostiene che la gestione di fatto da parte di un ente terzo ("Associazione Opera Santo Longo") farebbe rientrare la struttura IL delle Rose in una fattispecie che ricadrebbe nell'alveo applicativo della L.R. 11/2007 e del Reg. 4/2014.
E tuttavia, dalla documentazione in atti non emerge tale assunto, anzi, è smentito per tabulas che l’ente svolga attività o servizio di intermediazione.
Invero gli spazi sono utilizzati dai residenti a seguito di un contratto di comodato gratuito, a tempo indeterminato, le spese per le utenze e per il cibo sono sopportate dai residenti in ragione delle rispettive possibilità economiche, ulteriori aiuti sono prestati da volontari esterni, in regime di assoluta solidarietà e gratuità, nessun contributo pubblico è erogato in favore della struttura.
Non si vede, pertanto, su quali elementi il Comune abbia ritenuto che a-OMISSIS- venissero eserciti abusivamente servizi residenziali assistenziali.
4. Come emerge dalle considerazioni finora svolte, la questio oggetto di giudizio non è, come pure ha suggerito la difesa del ricorrente, la validazione o meno del sistema di co-housing o coabitazione solidale, ma la verifica della legittimità dell’attività del comune di Giugliano che ha intimato al sig. -OMISSIS-, tramite il proprio tutore, di abbandonare la propria residenza in virtù dell’esecuzione, a più di dieci anni di distanza, di un’ordinanza sindacale senza tuttavia rilevarne la persistenza dei presupposti.
Il Comune afferma che l’attività posta in essere “ rappresenta l'esercizio doveroso dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'Ente Locale dalla normativa regionale e nazionale a tutela dei soggetti fragili e a garanzia della legalità. … e a garantire la sicurezza e il benessere del Sig. -OMISSIS-, assicurandogli una collocazione in una struttura regolarmente autorizzata e rispondente agli standard di legge ”.
Davanti all’asserito pregiudizio per la salute del sig. -OMISSIS-, assunto dalla difesa del Comune come una delle motivazioni per l’esercizio dei propri poteri (“ vigilanza e controllo a tutela dei soggetti fragili …e a garantire al sicurezza e il benessere del sig. -OMISSIS- ” ), questa Sezione - e nonostante la precisa e rassicurante relazione del tutore del sig. -OMISSIS-, dalla quale emerge, come detto, una cura più che genitoriale del tutore stesso, attenta e presente, non solo orientata al benessere fisico ma anche a quello psicologico del sig. -OMISSIS-, pur nelle limitazioni e difficoltà di cui lo stesso soffre - con l’ordinanza n. -OMISSIS- ha disposto una verificazione tesa ad accertare la condizione sanitaria del sig. -OMISSIS- e, in genere, a valutare se la permanenza a IL delle Rose potesse o meno essere foriera di un pregiudizio per lo stesso o, diversamente, potesse continuare ad essere il suo luogo di vita e cura.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente nella memoria del 23.10.2025, nella quale si ritiene che la disposta verificazione sia “ processualmente ridondante se non abnorme ” in quanto “ un giudice non può spingersi a sindacare le scelte che la persona ritiene le migliori per la tutela delle proprie condizioni psicofisiche ”, appare opportuno evidenziare che, in presenza di un paventato danno alla salute, assunto come uno dei presupposti per l’adozione dell’atto impugnato con il ricorso, la verifica della sussistenza di tale elemento è atto doveroso da parte del giudice, tanto più che, al momento della verificazione, non era stato depositato il riscontro, richiesto dal Comune, del medico curante dei residenti, tra cui anche il sig. -OMISSIS-, in relazione alla valutazione dei bisogni complessi degli stessi.
Lo scopo della disposta verificazione, dunque, non è quello di sindacare una scelta di vita, ma di verificare l’esistenza o meno del presupposto del rischio per la salute del sig. -OMISSIS-, assunto dal Comune resistente per giustificare il proprio intervento, fermo restando che il giudice può sempre disporre approfondimenti, tanto più nel caso in cui si discuta di diritti sensibili e fondamentali, come quello alla salute, e specialmente se si tratti di soggetti fragili.
4.1. La verificazione, depositata in data 2.09.2025, nel rispondere ai quesiti posti dal giudice, ha definitivamente comprovato quanto già emerso dalle parole del sig. -OMISSIS- nella relazione del 18.01.2025 e confermato, nella parte di propria competenza, dal riscontro del medico curante dei residenti, depositato in atti il 27.05.2025.
Il verificatore, infatti, dopo aver proceduto all’analisi della documentazione medica del sig. -OMISSIS- e dopo averne valutato tutte le risultanze, ha, con grande equilibrio, professionalità e sensibilità, collocato la situazione del medesimo anche all’interno del contesto abitativo in cui insistono le altre sue figure di riferimento, ovvero gli altri residenti di IL delle Rose, sottolineando sia la loro premura e fattiva partecipazione nel sostenere i bisogni del sig. -OMISSIS-, sia la loro importanza nell’assistenza emotiva e sociale allo stesso. Nella relazione, infatti, si legge “ Nella fase iniziale è stata fornita copia della documentazione clinica relativa alla persona oggetto della verificazione, ad integrazione di quanto già acquisito nell’accesso al fascicolo telematico del procedimento. Durante la consultazione, nel ricevere e consultare la documentazione clinica integrativa, consegnata dal tutore legale, si ha avuto modo di osservare anche il supporto degli altri residenti nell’edificio, nel sostenere i bisogni e le richieste del Signor -OMISSIS-…”
… Evidente il riconoscimento dei diversi soggetti che soggiornano nello stesso edificio, così di figure oramai a lui familiari; attivo anche nell’ingaggiare interlocutori nuovi, come lo scrivente, al fine di poterlo orientare verso i suoi desideri (vedi l’afferrare la mano e tirare per uscire fuori nel cortile della struttura)…Non mostra aspetti di una marcata impulsività che facciano pensare a grossi limiti nel badare alla sicurezza personale. … mostra una conoscenza del contesto, degli ambienti di vita, delle figure di riferimento, oltre all’uso funzionale di alcuni oggetti della sua routine domestica. Nel corso dell’intera valutazione non sono state mai rilevate condotte riconducibili a comportamenti disadattivi… In definitiva, la terapia farmacologica in atto sicuramente non riveste un ruolo fondamentale per la sopravvivenza o per la prevenzione di danni irreversibili, tale da richiedere un costante e attento monitoraggio clinico ed infermieristico… È innegabile che adulti con PCI, quindi lo stesso TE, necessitino di diverse forme di supporto, fisico e terapeutico per mantenere il loro benessere e la loro indipendenza, ma a queste, come per ogni individuo, va considerata anche la necessaria assistenza emotiva e sociale. Laddove tra i bisogni di ogni soggetto debole, resta fermo quello del mantenimento dei luoghi, delle routine e dei legami che vive da sempre, in quanto la modifica dello stile di vita, se non per intervento di fattori insormontabili o di acuzie o di nuove problematiche cliniche, potrebbe risultare controproducente nell’innescare eventuali condizioni di disagio emotivo che potrebbero comprometterne la salute mentale ed il mantenimento della giusta omeostasi clinica. Condizione che, sulla scorta della valutazione, è ben evidente dal clima della rete di supporto emotivo e funzionale che si coglie nel gruppo dei residenti, sostenuta nel corso degli anni .”
Il verificatore conclude la propria attenta disamina affermando che “ dalla valutazione effettuata non si ravvisano sopraggiunti criteri di proporzionalità e necessità, ovvero di variazioni della condizione di salute e/o dei bisogni d’assistenza (garanzie di cure sanitarie più complesse), oltre che di un’inadeguatezza della rete sociale e di protezione, tali da dover ripensare a garanzie di un’assistenza che non può essere portata avanti nell’ attuale sede di collocazione del Sig. -OMISSIS-. ”
Le risultanze della verificazione, dunque, hanno acclarato che non vi è pregiudizio alcuno per la salute sia fisica che mentale del sig. -OMISSIS- derivante dalla permanenza a-OMISSIS-.
5. Da tutte le risultanze emerse, dunque, sono evidenti le illegittimità che colpiscono l’impugnato provvedimento del Comune, in quanto non è stata svolta una indagine per verificare la sussistenza dei presupposti per potere portare ad esecuzione una ordinanza che, evidentemente, pur non essendo stata formalmente revocata, tuttavia, per il lungo lasso di tempo trascorso, ha perso il suo effetto precettivo. Nemmeno può dirsi sussistente l’altro presupposto che il Comune ha addotto come motivazione per l’esercizio dei propri poteri di vigilanza, ovvero la salvaguardia della salute del sig. -OMISSIS-, soggetto fragile, che, secondo il Comune, avrebbe necessitato l’inserimento in una non meglio specificata struttura residenziale autorizzata per il soddisfacimento dei propri bisogni.
Al riguardo, in disparte la circostanza che, nonostante nelle memorie del Comune di Giugliano sia stato sottolineato più volte l’interesse per la salute del sig. -OMISSIS-, tuttavia alle operazioni di verificazione non si è presentato alcun rappresentante del Comune medesimo, tanto che le stesse si sono svolte con la presenza solo del verificatore, del ricorrente e dell’avvocato di quest’ultimo, la relazione del verificatore ha definitivamente confermato quanto già evidenziato dal ricorrente e dal medico curante del sig. -OMISSIS-, nella documentazione in possesso al Comune già in data 14.01.2025 e 18.01.2025.
Da tale documentazione, come evidenziato, emerge che, nonostante la grave patologia di cui il sig. -OMISSIS- è affetto dalla nascita, non necessita di cure speciali o peculiari, e i suoi ordinari bisogni di cura possono essere soddisfatti (come finora è stato) grazie all’accesso al servizio sanitario nazionale, tramite il proprio tutore, e alla collaborazione degli altri residenti di IL delle Rose, considerato anche che la terapia farmacologica assunta dal sig. -OMISSIS- non richiede un costante e attento monitoraggio clinico ed infermieristico, essendo, per lo più, anche sottodosata ed assunta solo a fini precauzionali. Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, come, in un siffatto quadro, l’allontanamento del sig. -OMISSIS- dai suoi luoghi e dalle persone che costituiscono per lui la sua famiglia e che durante la sua crescita l’hanno supportato, stimolato, inserito in un contesto sociale di solidarietà, vicinanza, di presenza costante e di azioni quotidiane e giornaliere (si veda, al riguardo, la documentazione fotografica inserita nella relazione del ricorrente ai servizi sociali del Comune, in cui si vede il sig. -OMISSIS- al mare, in compagnia di coetanei normodotati, festeggiare il proprio compleanno, partecipare ad un matrimonio, avere contatti con alcuni membri della propria famiglia di origine) - e che molto difficilmente avrebbe potuto rinvenirsi in una mera struttura di assistenza e cura – potrebbe avere effetti gravemente pregiudizievoli sulla salute mentale del sig. -OMISSIS- e sul mantenimento del giusto equilibrio fisico dello stesso.
6. Per tutte le ragioni esposte, dunque, il ricorso va accolto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
8. Con separato decreto e su espressa e documentata richiesta dello stesso organo ausiliario, verrà liquidato il compenso complessivo dovuto al verificatore, da porsi a carico dell’attuale parte resistente, soccombente nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Giugliano al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00, oltre oneri di legge e pone a carico del medesimo Comune le spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO LI Di Napoli, Presidente
DR UO, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR UO | MO LI Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.