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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/11/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2813/2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 26 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 10 ottobre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali contesta tutto quanto dedotto e prodotto da controparte. Preliminarmente, è opportuno precisare che i precedenti allegati dalla controparte, sebbene apparentemente simili, non sono pertinenti al caso di specie. Peraltro, trattandosi di cause già patrocinate dal sottoscritto procuratore, se ne conoscono le peculiarità che le distinguono dalla presente controversia, come sarà di seguito illustrato. Dall'analisi congiunta CP_ della memoria e del provvedimento impugnato emerge un'incongruenza nella determinazione dell'indebito. In particolare, la vendita di terreno agricolo avvenuta nel 2023 (atti di stipula CP_ 21/11/2023) è stata considerata dall' come reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale. CP_ Tuttavia, l' ha contestato l'indebito solo per l'anno 2024 omettendo qualsiasi contestazione per il 2023, anno in cui si sarebbe effettivamente verificato l'incremento reddituale. Ne consegue che, CP_ per l'anno 2024, l' ha generato un indebito in modo automatico e infondato, senza tener conto dei reali dati reddituali del ricorrente, e ne pretende oggi la restituzione in via coattiva. Invero il quadro normativo di settore, segnatamente l'art. 3, comma 6, L. 335/1995, impone che l'assegno sociale sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione del richiedente e sia poi conguagliato entro luglio dell'anno successivo esclusivamente in relazione ai redditi effettivamente percepiti nell'anno solare di riferimento, con la conseguenza che il maggior introito del 2023 non può legittimare un indebito riferito alle rate 2024. Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il meccanismo dichiarazione–conguaglio e la necessità di ancorare la verifica all'annualità di competenza, sicché il parametro valutativo resta l'anno di percezione del reddito e non quello successivo di erogazione della prestazione. Ebbene, si ribadisce che è evidente l'errore CP_ dell' nella determinazione dell'indebito, poiché: l'assegno sociale è liquidato sulla base del reddito dell'anno in corso. Il meccanismo prevede che la prestazione venga inizialmente calcolata sulla base delle dichiarazioni del richiedente e corrisposta in via provvisoria. Successivamente, entro CP_ il 31 luglio dell'anno successivo, l' effettua il conguaglio, verificando i redditi effettivamente percepiti nell'anno di riferimento (Cassazione, sentenza n. 3522 del 7 febbraio 2024). Inoltre, l'assegno sociale è soggetto all'obbligo di comunicazione al di CP_2 Controparte_3 conseguenza, ai fini della determinazione del diritto e dell'importo della prestazione, deve essere considerato esclusivamente il reddito percepito nell'anno di riferimento, escludendo quello CP_ dell'anno precedente. Nel 2023, con atto di stipula del 21 novembre 2023, secondo la tesi dell' CP_ parte ricorrente avrebbe percepito un reddito aggiuntivo. Se l' avesse inteso contestare la percezione indebita dell'assegno sociale, avrebbe dovuto farlo con riferimento al solo anno 2023, non agli anni successivi. Quindi nel 2024 è pacifico che non vi siano stati nuovi incrementi reddituali, pertanto l'indebito per tale anno non sussiste. In questa discrepanza temporale risiede la differenza rispetto ai precedenti allegati dalla controparte, nei quali si discuteva in termini generali sulla rilevanza del ricavato della vendita di un bene immobile ai fini del diritto all'assegno sociale e non CP_ per quali anni si fosse generato l'indebito. Conclusivamente, l' ha erroneamente esteso l'indebito all'anno 2024, nonostante l'assenza di nuovi redditi rilevanti. Di conseguenza, la contestazione risulta illegittima e la pretesa restitutoria deve essere annullata. Parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate da intendersi qui come integralmente ritrascritte». Nel caso che ci occupa appunto l'atto di accertamento del debito è del 23.7.2024 e dunque rispetta la tempistica anzidetta;
la norma non fa riferimento ad un atto recettizio;
occorre inoltre tenere conto del fatto che il reddito, come è noto non emergente dalla dichiarazione fiscale, NON è stato comunicato dal pensionato. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2813 /2025 R.G. OGGETTO: indebito assistenziale-assegno sociale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_4
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_4
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro 2.806,50
CP_ nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, titolare della pensione Cat AS n. 078-820004021564, impugna il provvedimento CP_1
notificatogli il 13/08/2025 con il quale gli è stata comunicata l'indebita percezione, nel periodo
01/01/2024 al 31/12/2024, dell'importo complessivo di euro 2.806,50. Eccepisce l'illegittimità di tale provvedimento per carenza di motivazione nonché per intervenuta sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991, asserendo di aver sempre adempiuto correttamente all'obbligo di comunicazione dei propri redditi.
Ritenendo dunque applicabile la sanatoria prevista dall'art. 13 co. 1 e 2 Legge 421/1991 afferma che l' non ha più titolo per richiedere eventuali somme versate in eccesso, contestando comunque CP_1
l'esistenza dell'indebito, non avendo superato, nell'anno in contestazione, la soglia legale prevista per il riconoscimento dell'assegno sociale nella misura parziale.
Per tali motivi chiede che venga dichiarata non dovuta la somma indicata dall' CP_1
L'Ente assistenziale, rilevando preliminarmente che solo a seguito di sollecito del 23.12.2024 il ricorrente avrebbe inoltrato, in data 24.4.2025, domanda amministrativa di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale autocertificando i redditi percepiti, evidenzia che anche con tale domanda il ricorrente non avrebbe indicato l'introito di € 3.500,00 derivante dalla vendita di un terreno agricolo, stipulata il 21.11.2023.
Ritenendo pertanto inapplicabile l'art. 52 l. 88/89 e l'art. 13 L. 412/1991 e, ritenuto altresì tempestiva la contestazione chiede il rigetto del ricorso anche, eventualmente, per assenza di legittimo affidamento del pensionato, trattandosi di un dato reddituale che non rientra nella conoscibilità dell' , non avendo CP_4
il pensionato assolto il proprio onere di rendere noto all' il provento della vendita immobiliare. CP_1
Il procedimento, esaminata la documentazione agli atti, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Va preliminarmente rilevato che per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'assegno sociale, nonostante rientrasse tra i benefici di natura assistenziale, soggiaceva alla disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”.
Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.
n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”
(Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
A partire dalla sentenza n. 18820/2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni,
ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”.
Anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991”.
L'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Ora, la Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022 ha messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo: è dunque lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico, la cui ripetibilità non può evidentemente essere esclusa de plano: tale principio, appare peraltro insito in tutte le pronunce della Corte di Cassazione in tema di indebito assistenziale nella parte in cui si condiziona l'irripetibilità dell'indebito al legittimo affidamento del beneficiario. Chiarito quanto precede, Va preliminarmente rilevato che il primigenio orientamento giurisprudenziale di legittimità è stato ormai superato.
Per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'assegno sociale, nonostante rientrasse tra i benefici di natura assistenziale, soggiaceva alla disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo
1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”.
Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.
n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”
(Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
A partire dalla sentenza n. 18820/2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”.
Anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991”.
L'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Ora, la Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022 ha messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo: è dunque lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico, la cui ripetibilità non può evidentemente essere esclusa de plano: tale principio, appare peraltro insito in tutte le pronunce della Corte di Cassazione in tema di indebito assistenziale nella parte in cui si condiziona l'irripetibilità dell'indebito al legittimo affidamento del beneficiario.
Chiarito quanto precede, va altresì rammentato che secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
CP_ Tale principio merita tuttavia applicazione se ed in quanto “l' convenuto…nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l' indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Ciò posto, non può comunque attribuirsi alcun rilievo, in sede di azione diretta all'accertamento negativo del debito, ad eventuali difetti di motivazione del provvedimento emesso dall' per il recupero CP_1
dell'indebito: il giudizio così instaurato dal debitore è infatti diretto all'accertamento sostanziale della sussistenza o meno della pretesa creditoria dell' non già della regolarità formale dell'atto. CP_1
Dunque, rilevato che l'indebito in contestazione deriverebbe dal superamento dei limiti di reddito causato dal trasferimento a titolo oneroso di beni immobili, avvenuto nel 2023, va richiamato il disposto di cui all'art. 35 comma 8° del D.L. n. 207/2008 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,
a mente del quale “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni integrazioni”: conseguentemente, il maggior reddito relativo all'anno solare 2023 avrebbe dovuto rilevare con riferimento al calcolo della prestazione erogata in detta annualità e non anche come invece fatto dall' con riferimento alle somme erogate nel 2024. CP_1
Per tali motivi il ricorso viene accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2813 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie integralmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro
2.806,50, relativamente alla comunicazione notificatagli in data 13/08/2025; condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per compensi di CP_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2813/2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 26 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 10 ottobre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali contesta tutto quanto dedotto e prodotto da controparte. Preliminarmente, è opportuno precisare che i precedenti allegati dalla controparte, sebbene apparentemente simili, non sono pertinenti al caso di specie. Peraltro, trattandosi di cause già patrocinate dal sottoscritto procuratore, se ne conoscono le peculiarità che le distinguono dalla presente controversia, come sarà di seguito illustrato. Dall'analisi congiunta CP_ della memoria e del provvedimento impugnato emerge un'incongruenza nella determinazione dell'indebito. In particolare, la vendita di terreno agricolo avvenuta nel 2023 (atti di stipula CP_ 21/11/2023) è stata considerata dall' come reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale. CP_ Tuttavia, l' ha contestato l'indebito solo per l'anno 2024 omettendo qualsiasi contestazione per il 2023, anno in cui si sarebbe effettivamente verificato l'incremento reddituale. Ne consegue che, CP_ per l'anno 2024, l' ha generato un indebito in modo automatico e infondato, senza tener conto dei reali dati reddituali del ricorrente, e ne pretende oggi la restituzione in via coattiva. Invero il quadro normativo di settore, segnatamente l'art. 3, comma 6, L. 335/1995, impone che l'assegno sociale sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione del richiedente e sia poi conguagliato entro luglio dell'anno successivo esclusivamente in relazione ai redditi effettivamente percepiti nell'anno solare di riferimento, con la conseguenza che il maggior introito del 2023 non può legittimare un indebito riferito alle rate 2024. Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il meccanismo dichiarazione–conguaglio e la necessità di ancorare la verifica all'annualità di competenza, sicché il parametro valutativo resta l'anno di percezione del reddito e non quello successivo di erogazione della prestazione. Ebbene, si ribadisce che è evidente l'errore CP_ dell' nella determinazione dell'indebito, poiché: l'assegno sociale è liquidato sulla base del reddito dell'anno in corso. Il meccanismo prevede che la prestazione venga inizialmente calcolata sulla base delle dichiarazioni del richiedente e corrisposta in via provvisoria. Successivamente, entro CP_ il 31 luglio dell'anno successivo, l' effettua il conguaglio, verificando i redditi effettivamente percepiti nell'anno di riferimento (Cassazione, sentenza n. 3522 del 7 febbraio 2024). Inoltre, l'assegno sociale è soggetto all'obbligo di comunicazione al di CP_2 Controparte_3 conseguenza, ai fini della determinazione del diritto e dell'importo della prestazione, deve essere considerato esclusivamente il reddito percepito nell'anno di riferimento, escludendo quello CP_ dell'anno precedente. Nel 2023, con atto di stipula del 21 novembre 2023, secondo la tesi dell' CP_ parte ricorrente avrebbe percepito un reddito aggiuntivo. Se l' avesse inteso contestare la percezione indebita dell'assegno sociale, avrebbe dovuto farlo con riferimento al solo anno 2023, non agli anni successivi. Quindi nel 2024 è pacifico che non vi siano stati nuovi incrementi reddituali, pertanto l'indebito per tale anno non sussiste. In questa discrepanza temporale risiede la differenza rispetto ai precedenti allegati dalla controparte, nei quali si discuteva in termini generali sulla rilevanza del ricavato della vendita di un bene immobile ai fini del diritto all'assegno sociale e non CP_ per quali anni si fosse generato l'indebito. Conclusivamente, l' ha erroneamente esteso l'indebito all'anno 2024, nonostante l'assenza di nuovi redditi rilevanti. Di conseguenza, la contestazione risulta illegittima e la pretesa restitutoria deve essere annullata. Parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate da intendersi qui come integralmente ritrascritte». Nel caso che ci occupa appunto l'atto di accertamento del debito è del 23.7.2024 e dunque rispetta la tempistica anzidetta;
la norma non fa riferimento ad un atto recettizio;
occorre inoltre tenere conto del fatto che il reddito, come è noto non emergente dalla dichiarazione fiscale, NON è stato comunicato dal pensionato. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2813 /2025 R.G. OGGETTO: indebito assistenziale-assegno sociale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_4
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_4
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro 2.806,50
CP_ nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, titolare della pensione Cat AS n. 078-820004021564, impugna il provvedimento CP_1
notificatogli il 13/08/2025 con il quale gli è stata comunicata l'indebita percezione, nel periodo
01/01/2024 al 31/12/2024, dell'importo complessivo di euro 2.806,50. Eccepisce l'illegittimità di tale provvedimento per carenza di motivazione nonché per intervenuta sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991, asserendo di aver sempre adempiuto correttamente all'obbligo di comunicazione dei propri redditi.
Ritenendo dunque applicabile la sanatoria prevista dall'art. 13 co. 1 e 2 Legge 421/1991 afferma che l' non ha più titolo per richiedere eventuali somme versate in eccesso, contestando comunque CP_1
l'esistenza dell'indebito, non avendo superato, nell'anno in contestazione, la soglia legale prevista per il riconoscimento dell'assegno sociale nella misura parziale.
Per tali motivi chiede che venga dichiarata non dovuta la somma indicata dall' CP_1
L'Ente assistenziale, rilevando preliminarmente che solo a seguito di sollecito del 23.12.2024 il ricorrente avrebbe inoltrato, in data 24.4.2025, domanda amministrativa di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale autocertificando i redditi percepiti, evidenzia che anche con tale domanda il ricorrente non avrebbe indicato l'introito di € 3.500,00 derivante dalla vendita di un terreno agricolo, stipulata il 21.11.2023.
Ritenendo pertanto inapplicabile l'art. 52 l. 88/89 e l'art. 13 L. 412/1991 e, ritenuto altresì tempestiva la contestazione chiede il rigetto del ricorso anche, eventualmente, per assenza di legittimo affidamento del pensionato, trattandosi di un dato reddituale che non rientra nella conoscibilità dell' , non avendo CP_4
il pensionato assolto il proprio onere di rendere noto all' il provento della vendita immobiliare. CP_1
Il procedimento, esaminata la documentazione agli atti, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
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Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Va preliminarmente rilevato che per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'assegno sociale, nonostante rientrasse tra i benefici di natura assistenziale, soggiaceva alla disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”.
Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.
n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”
(Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
A partire dalla sentenza n. 18820/2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni,
ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”.
Anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991”.
L'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Ora, la Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022 ha messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo: è dunque lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico, la cui ripetibilità non può evidentemente essere esclusa de plano: tale principio, appare peraltro insito in tutte le pronunce della Corte di Cassazione in tema di indebito assistenziale nella parte in cui si condiziona l'irripetibilità dell'indebito al legittimo affidamento del beneficiario. Chiarito quanto precede, Va preliminarmente rilevato che il primigenio orientamento giurisprudenziale di legittimità è stato ormai superato.
Per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'assegno sociale, nonostante rientrasse tra i benefici di natura assistenziale, soggiaceva alla disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo
1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”.
Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.
n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”
(Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
A partire dalla sentenza n. 18820/2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”.
Anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991”.
L'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Ora, la Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022 ha messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo: è dunque lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico, la cui ripetibilità non può evidentemente essere esclusa de plano: tale principio, appare peraltro insito in tutte le pronunce della Corte di Cassazione in tema di indebito assistenziale nella parte in cui si condiziona l'irripetibilità dell'indebito al legittimo affidamento del beneficiario.
Chiarito quanto precede, va altresì rammentato che secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
CP_ Tale principio merita tuttavia applicazione se ed in quanto “l' convenuto…nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l' indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Ciò posto, non può comunque attribuirsi alcun rilievo, in sede di azione diretta all'accertamento negativo del debito, ad eventuali difetti di motivazione del provvedimento emesso dall' per il recupero CP_1
dell'indebito: il giudizio così instaurato dal debitore è infatti diretto all'accertamento sostanziale della sussistenza o meno della pretesa creditoria dell' non già della regolarità formale dell'atto. CP_1
Dunque, rilevato che l'indebito in contestazione deriverebbe dal superamento dei limiti di reddito causato dal trasferimento a titolo oneroso di beni immobili, avvenuto nel 2023, va richiamato il disposto di cui all'art. 35 comma 8° del D.L. n. 207/2008 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,
a mente del quale “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni integrazioni”: conseguentemente, il maggior reddito relativo all'anno solare 2023 avrebbe dovuto rilevare con riferimento al calcolo della prestazione erogata in detta annualità e non anche come invece fatto dall' con riferimento alle somme erogate nel 2024. CP_1
Per tali motivi il ricorso viene accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2813 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie integralmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro
2.806,50, relativamente alla comunicazione notificatagli in data 13/08/2025; condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per compensi di CP_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.