Articolo 14 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
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1 marzo 2017
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17 luglio 2020
Art. 14. Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui. Comunicazione preventiva 1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonche' la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 possono essere eseguite anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate ((...)) all'ufficio territoriale.
2. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 sono detenuti in locali a cio' appositamente destinati, comunque accessibili al controllo dell'ufficio territoriale e dichiarati nella planimetria, ove prevista.
3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti elaborati con saccarosio, diversi dagli stabilimenti di cui al comma 1, sono consentite le elaborazioni degli altri prodotti indicati al comma 1, nonche' le elaborazioni di vini frizzanti, purche' tali elaborazioni siano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata.
In tale caso, non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante.
Entrata in vigore il 17 luglio 2020