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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dott. Giovanni D'Onofrio, in funzione di GIUDICE
UNICO, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 8073 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2016, avente ad oggetto: pagamento , vertente tra
Part
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te pt, rappresentata e difesa dagli avv. Carmine e Fortunato
Masucci , in virtù di mandato in atti;
attrice
E
, in persona del legale rapp,te pt., Controparte_2
rapp.ta e difesa giusto mandato in atti dall'avv. Villa;
convenuta
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato Ro.Ge, Costruzioni srl deduceva che nel mese di dicembre del 2014 era stata incaricata dalla convenuta di costruire il corpo interno e il telaio di cinque pirogassificatori sulla base di progetti tecnici forniti dalla stessa parte convenuta e sotto lo direzione dei tecnici di quest'ultima per il prezzo di euro 85705,00 integralmente pagato,
essendo stati i prototipi presentati al pubblico dalla società Pt_2
. Nell'ottobre del 2015 il consigliere di amministrazione e il
[...]
direttore tecnico della convenuta avevano chiesto all'attrice un nuovo accordo per il potenziamento e miglioramento dei cinque pirogassificatori e l'accordo si era concluso presso la sede secondaria della convenuta dove erano stati consegnati i lavori appaltati. Concordato l'invio immediato del progetto tecnico , senza che fosse necessario predisporre preventivo dei lavori, data l'urgenza, si era convenuto che molti pezzi grezzi di acciaio necessari fossero ordinati presso il fornitore della Pt_3
direttamente da quest'ultima società , essendo stato il taglio e la fornitura dei pezzi di acciaio pagata dall'attrice. Consegnati i macchinari assemblati senza che nessuna denunzia di vizio fosse effettuata da controparte, l'attrice aveva inviato a controparte la fattura n. 13 del 2016 per l'importo complessivo di euro 47065,83 ,
che era stato ritenuto congruo dallo stesso direttore tecnico di controparte . Solo il 12 aprile del 2016 la società convenuta aveva fatto pervenire raccomandata con la quale lamentava in modo generico la non conformità dei lavori al progetto con successivo invito generico a eliminare le difformità riscontrate, senza che le stesse fossero mai state specificamente indicate. Pur avendo a sua volta l'istante evidenziato l'inesistenza di difetti neppure indicati da controparte, alcun pagamento dei lavori era intercorso per cui l'attrice concludeva perché l'intestato Tribunale condannasse parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 47065,83 oltre interessi moratori ex dlgs 231\02 , vinte le spese di lite anche ex art. 96
cpc. Si costituiva la convenuta che eccepiva l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo tempestivamente contestato i vizi e difformità dell'opera che presentava fori decentrati sulle flange, la griglia interna del filtro sovradimensionata rispetto all'alloggiamento, il lamierino interno all'involucro esterno deformato, la fragilità dell'asse della coclea della camera di calma oltre a ulteriori imperfezioni minori. Non
essendovi prova dell'intervenuta accettazione dell'opera e neppure del prezzo concordato tra le parti, parte convenuta concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, vinte le spese. Espletata
istruttoria , all'udienza del 17 gennaio 2025, il giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione di giorni 30 per note conclusionali e 20 per repliche.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte convenuta: come è chiaro in giurisprudenza, il convenuto è tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti,
restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili” ( ex plurimis, Cass. n. 17020 del
2011). Con riguardo al caso di specie, occorre rilevare che risulta in primo luogo esistere una sede secondaria della convenuta ( in San
Nicola la Strada, cfr. visura in atti prodotta da parte attrice )
presso la quale risulta essere stato concordato l'espletamento dei lavori oggetto di controversia ( cfr. in tal senso sul punto la deposizione testimoniale resa da , escusso Testimone_1
all'udienza del 14 giugno 2018 e in alcun modo contraddetta o smentita da controparte). Risulta dunque il forum contractus nell'ambito di competenza dell'intestato Tribunale, dove è collocata la sede secondaria di parte convenuta , risultando anche sotto tale profilo incompleta l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta. Né può in questa sede accogliersi l'eccezione di vizi dell'opera oggetto dell'accordo pure sollevata da parte convenuta,
per la tardività della contestazione, come rilevato ed eccepito da parte attrice, oltre che per la sua genericità . A fronte della comprovata consegna delle opere completata il 22 gennaio del 2016 (
cfr. bolle di consegna in produzione di parte attrice ), la doglianza risulta avanzatata soltanto il 29 aprile del 2016 e, dunque, come ritualmente eccepito da parte attrice, tardivamente ex art. 1667
secondo comma cc , senza che alcun elemento probatorio sia stato acquisito da parte convenuta per dimostrare , come era suo onere,
la tempestività della denunzia . Rilevata dunque la tardività dell'eccezione di vizi come sollevata da parte convenuta, deve rilevarsi che risulta accertata ed incontestata l'intervenuta commissione di lavori di implementazione e miglioramento dei pirogassificatori da parte della convenuta in favore dell'attrice e la consegna delle opere presso la sede
Part secondaria della ( cfr. sul punto, oltre alla documentazione in atti da parte attrice dalla quale risultano le direttive dei tecnici di parte convenuta in ordine alle modalità di realizzazione dell'opera, le interlocuzioni di parte attrice con i fornitori dell'acciaio grezzo, la consegna dei beni assemblati alla convenuta presso la sua sede secondaria;
cfr. altresì la deposizione testimoniale resa all'udienza del 14 giugno 2018 da Testimone_1
che , quale dipendente di parte attrice, ha confermato come non si fosse fatto precedere i lavori dalla predisposizione di un preventivo di spesa per la urgenza di effettuare la lavorazione , confermando egli altresì che la corretta realizzazione delle opere era stata riscontrata dai tecnici di parte convenuta all'atto della consegna presso la sede secondaria della CMA;
cfr. in atti).
Alla luce degli acquisiti elementi probatori è possibile concludere per l'effettivo espletamento delle lavorazioni come richieste da parte convenuta , dovendosi prendere in considerazione l'espletata seconda ctu ai fini della valutazione del quantum debeatur. Sul
punto, facendo espresso riferimento all'elaborato di consulenza di ufficio, al quale ci si riporta per congruità e correttezza delle addotte argomentazioni, è possibile rilevare che il consulente è
pervenuto a quantificare un importo complessivo di euro 14.888,10 : in assenza della possibilità di visionare i pirogassificatori la quantificazione “è stata fatta attraverso l'esame degli esecutivi
Pa della C.M.D. consegnati alla .GE, tenendo conto del materiale utilizzato (trattasi di AISI 316 L con spessori variabili da 1mm a
6 mm), delle attrezzature necessarie per la stampigliatura di ogni singolo pezzo e per la relativa lavorazione come riportato in ogni singolo disegno con il relativo codice”. “A tal riguardo va fatto rilevare che i prezzi determinati riguardano solamente i pezzi identificati ognuno con il proprio disegno esecutivo esaustivo per lo scopo, perché per i pezzi di cui ai punti 1-2-3, i prezzi non sono determinabili, perché trattasi di modifiche su parti dell'apparecchiatura non disponibile, e quindi non verificabili, per cui, se con le osservazioni saranno dati elementi esaustivi con la descrizione delle lavorazioni fatte, certamente nella stesura della
Relazione” ; per le voci 4 e 5 idem voce a) , per la voce 9, non ci sono elementi esaustivi, per le voci 18 e 19 idem voce a) trattasi di modifiche, per la voce 40 non ci sono elementi che consentono di poter verificare le lavorazioni descritte”. ( cfr. , amplius, in ctu in atti). Posto dunque che incombeva su parte attrice fornire la prova degli effettivi lavori espletati e che gli stessi risultano essere soltanto parzialmente ricostruibili sulla base della documentazione in atti ( neppure potendo imputarsi a parte convenuta la circostanza dell' assenza dei pirogassificatori al momento dell'accesso del ctu, essendo trascorsi molti anni dalla commissione dei lavori) , la domanda può essere solo parzialmente accolta con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 14888,10 oltre interessi moratori ex dlgs 231\2002 dal 28 aprile del 2016 al soddisfo.
Quanto alle spese processuali e di ctu, l'accoglimento parziale consente la compensazione di 1\2 delle spese, seguendo le stesse per il resto la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile,
Pa definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da .
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
pt nei confronti di , in persona del Controparte_2
legale rapp,te pt. , così provvede:
accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 14888,10 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231\2002 dal 28 aprile del 2016 al soddisfo;
compensa le spese per 1\2 e per il resto condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che per questa parte liquida in euro 3500,00 di cui euro 250,00 per spese, oltre spese generali,
cpa ed iva come per legge in favore degli avvocati Fortunato e
Carmine Masucci antistatari;
compensa per 1\2 le spese di ctu e le pone per il resto definitivamente a carico di parte convenuta . Santa Maria Capua Vetere, 12\03\2025
Santa Maria Capua Vetere, 11\11\2024
Il giudice
Il giudice