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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/12/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 562/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannara - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Separazione giudiziale
Fra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Parte_1
De BE e NI CH ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Genova, Via
Colombo 5/2 come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Alexander Controparte_1
EC presso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genova, Largo S. Giuseppe 3/16 come da procura in atti
- appellato e appellante incidentale–
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, respinta ogni contraria istanza:
1. previa fissazione dell'udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato ex art 473 bis 31 cpc e rispettati i termini per il resistente di costituzione nel presente giudizio di appello;
in via principale, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n.1098/2025
pubbl. il 20/04/2025, emessa dal Tribunale di Genova in data 18-04-2025 come nella parte qui di seguito riscritta per le motivazioni di cui in narrativa e per gli effetti:
dichiarare tenuto il Sig. , come Controparte_1
rappresentato , a corrispondere alla moglie Sig.ra Pt_1
la somma mensile non inferiore ad € 450,00
[...]
rivalutabile istat : pertanto, in via riconvenzionale,
viste le produzioni documentali relative alla situazione economico-patrimoniale in atti, in ragione della ridotta capacità economica di rispetto al Parte_1 CP_1
ed in considerazione della conduzione della vita
[...]
matrimoniale dedita unicamente alla famiglia, si chiede che il la Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza n. 1098/2025 del Tribunale di Genova
pubblicata il 20 aprile 2025 e notificata dal Legale del
Sig. in data 19 maggio 2025 , preveda per la Sig.ra CP_1
e a carico del marito assegno di Parte_1
2 mantenimento per la separazione di almeno 450 ,00 € mensili rivalutabili Istat al fine di mantenere un equilibrio della condizioni economiche tra le parti .
-Nella parte motivata a pag. 6 si chiede la riforma della sentenza con eliminazione della frase “ € 200,00
considerata anche la fruizione di quota di casa familiare
di proprietà del marito”.
-Nella parte motivata modificare pag. 5 Redditi di CP_1
: rimettendo in istruttoria la causa e ordinare la
[...]
produzione a di ogni documentazione Controparte_1
economica e fiscale utile a ricostruire il patrimonio personale e famigliare (essendo in COMUNIONE LEGALE DEI
BENI) non solo reddituale ma anche immobiliare durante il periodo matrimoniale .
Si insta affinché La Corte di Appello di Genova pronunci
condanna ex art 96 cpc per la condotta pregiudizievole del
nei confronti di : Controparte_1 Parte_1
ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo
96». Pertanto, la violazione del dovere di leale collaborazione è valutabile ai sensi dell'art. 116, comma
2, c.p.c.
-In merito all'appello incidentale proposto da CP_1
con comparsa di risposta il cui tenore viene
[...]
riassunto : “revocare l'obbligo del sig. di CP_1
contribuire al mantenimento della sig.ra tramite il Pt_1
versamento in suo favore della somma di Euro 200,00 mensili
ovvero, in subordine, ridurne l'ammontare alla somma
ritenuta equa”; Voglia la Corte di Appello RESPINGERE tale
3 domanda incidentale poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto difettandone i presupposti di legge”.
In via istruttoria
Preso atto delle dichiarazioni della parte sulla CP_1
consistenza del suo patrimonio e della sua capacità
economica , in ragione della condotta di controparte e della mancata produzione dei documenti secondo l'obbligo di discovery di cui all'art. 473 bis 12 cpc si insiste per la rimessione in istruttoria con l'ordine di produzione dei documenti patrimoniali e fiscali obbligatori al fine di determinare la situazione economica del sig. CP_1
e della natura assistenziale del contributo
[...]
economico in termini di assegno di separazione dei coniugi e di assegno divorzile, entrambi di natura assistenziale alimentare per la parte economicamente debole con funzione riequilibratrice delle condizioni economiche delle parti da quantificarsi in 450,00 € mensili rivalutabili istat;
assegno divorzile con effetto dal momento della procedibilità della domanda a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e delle condizioni di cui alla Legge 898/70 art 3.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e del contributo unificato e diritti di cancelleria con distrazione a favore dei sottoscritti legali antistatari .”
Per l'appellato e appellante incidentale:
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da . Parte_1
4 Nel merito: respingere l'appello e ogni altra domanda proposti da perché in1fondati in fatto e in Parte_1
diritto. In accoglimento dell'appello incidentale,
revocare l'obbligo del sig. di contribuire al CP_1
mantenimento della sig.ra tramite il versamento in Pt_1
suo favo1re della somma di Euro 200,00 mensili ovvero, in subordine, ridurne l'ammontare alla somma ritenuta equa;
In denegato subordine, respingere l'appello e ogni altra domanda proposti da perché infondati in Parte_1
fatto e in diritto e confermare la sentenza n. 1098/2025
del Tribunale di Genova.
Con il favore di spese e competenze di giudizio.”
IN FATTO E DIRITTO
1. e contraevano matrimonio, Controparte_1 Parte_1
con rito concordatario, in data 07 luglio 1973, a Serra
Riccò e dalla loro unione nascevano i figli Per_1
e entrambi maggiorenni ed
[...] PEona_2
economicamente indipendenti.
Con ricorso per separazione giudiziale e divorzio depositato il 6 agosto 2024 chiedeva di Controparte_1
pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, stante la crisi coniugale e dalla intollerabile convivenza caratterizzata da condotte aggressive e prevaricatrici poste in essere dalla moglie.
Si costituiva in data 4 novembre 2024 la Parte_1
quale si associava alle domande di separazione e di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle
5 relative condizioni ed in particolare, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà con il marito ed un contributo economico a titolo di mantenimento in suo favore.
2.Il Tribunale di Genova sentenza del 20 aprile 2025 n.
1098 pronunciava la separazione personale dei coniugi,
dichiarava tenuto a versare il contributo al CP_1
mantenimento a favore della moglie per la somma di euro
200,00, rigettando le ulteriori domande e compensando interamente le spese di lite.
La domanda di assegnazione della casa coniugale non poteva essere accolta in quanto i due figli erano maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Comparando i redditi dei due coniugi risultava:
PE
-che pensionato , percepiva una Controparte_1
pensione di 1800,00 Euro al mese come da lui dichiarato e come comprovato dagli estratti conto, attualmente viveva presso uno dei figli ma pensava di andare in locazione in un appartamentino al costo di 350,00 Euro al mese;
era onerato da un prestito per sostenere le spese del matrimonio dei figli di durata decennale con rata di 171,16
Euro; è comproprietario con la sorella di 4 appartamentini attualmente sfitti.
-che risulta avere un reddito netto mensile Parte_1
di 565,17 € nel 2022, di 858,42 € nel 2023 e di 904,25
nel 2024; viveva nell'appartamento coniugale in
6 comproprietà con il marito e pertanto non aveva oneri alloggiativi.
3. proponeva appello avverso alla sentenza Parte_1
di primo grado, per i seguenti motivi:
Primo motivo di appello.
l'appellante lamentava l'errata valutazione compiuta dal
Tribunale di Genova circa la situazione reddituale e patrimoniale del marito, basata sulle dichiarazioni rese da questi in sede di interrogatorio libero rese all'udienza del 5 dicembre 2024.
In quella sede aveva dichiarato di percepire una pensione di euro 1.800, oltre la tredicesima, versata su un c/c a lui intestato oltre a qualche risparmio, avendo prodotto documentazione relativa all'ultimo estratto conto del c/c intestato ai coniugi e non avendo ottemperato a quanto previsto dalla legge.
Secondo motivo di appello.
Il contributo previsto a favore della moglie di euro 200,00
mensili appariva inadeguata per , titolare di Pt_1
pensione di euro 870,00 mensili, tenuto conto della situazione personale e delle reali capacità economiche del marito.
Il Tribunale non aveva considerato quanto esposto dal in sede di udienza, non corrispondendo al vero;
CP_1
l'ammontare della pensione, percependo una somma ben superiore rispetto a quella dichiarata, avendo CP_1
7 dichiarato di essere comproprietario insieme alla sorella di quattro appartamenti a Pontedecimo, non locati, avendo intenzione di procedere alla divisione degli immobili in modo da avere la piena proprietà di due.
Inoltre, tra le prove documentali prodotte dall'appellante vi era un fondo investimenti con un accantonamento CP_1
della somma di euro 10.000,00.
aveva un consistente patrimonio celato alla moglie CP_1
dopo 51 anni di matrimonio, producendo in primo grado documentazioni parziali e/o inesatte valutabile ai sensi dell'art. 116, secondo comma, art. 92, primo comma e art. 96.
La mancanza di documentazione idonea per valutare le condizioni reddituali delle parti si rendeva necessaria per verificare la disparità economica tra i coniugi per riequilibrare le condizioni delle parti.
Terzo motivo di appello.
aveva omesso di dichiarare di avere due conti CP_1
correnti, oltre a quello cointestato con la moglie.
Inoltre, aveva manifestato l'intenzione di donare CP_1
ai figli gli immobili, pertanto chiedeva di rimettere la causa sul ruolo al fine di ordinare all'appellato di produrre la documentazione fiscale e patrimoniale.
Il marito poteva contare su una pensione di circa euro
2.000,00 circa, su una nuova sistemazione abitativa e sulla proprietà piena di n. 2 immobili ad uso abitativo, n. 2
8 immobili detenuti per 1/3 e 1/ 2 (oltre alla quota di proprietà della casa coniugale), l'intera proprietà di un magazzino di 108 metri quadri e di un fondo di investimento di euro 10.000,00
aveva 71 anni si trovava in difficoltà per Parte_1
far fronte alle spese giornaliere e mensili contando solo sulla sua entrata pensionistica che ammontava ad euro
850,00 mensili.
Le dichiarazioni del verbalizzate all'udienza del CP_1
5 dicembre 2024 venivano considerate argomenti di prova e relative a situazioni economiche/patrimoniali che sebbene non supportate da documentazione, dimostravano un consistente divario della capacità economica delle parti in causa che legittimava a pretendere il Parte_1
contributo economico.
Quarto motivo di appello.
La mancata ricostruzione del patrimonio delle parti in seguito ad assenza di istruttoria sul punto e valutazione unicamente sulla base di dichiarazione con interrogatorio libero delle parti in causa impediva, nella fase relativa al divorzio dei coniugi, la puntuale ricostruzione del patrimonio accumulato nei 51 anni di matrimonio a scapito della la quale: aveva mezzi insufficienti Parte_1
a condurre medesimo tenore di vita;
era invalida;
aveva dato proprio contributo personale alla crescita della famiglia e dei figli mentre era messo in Controparte_1
9 condizione di svolgere lavori meglio retribuiti con vantaggio di pensione più elevata.
Quinto motivo di appello.
aveva dichiarato di aver contratto affitto Controparte_1
mensile per il costo di euro 350,00. Sosteneva l'appellante che tale argomentazione era tesa a ridurre la quota disponibile per l'assegno in favore di e Parte_1
doveva essere ritenuta priva di rilevanza poiché il CP_1
era proprietario di due immobili che si trovano non distanti dalla attuale residenza e la scelta di locare un immobile ad uso abitativo non doveva essere considerato ai fini del calcolo della sua capacità patrimoniale.
4.Si costituiva proponendo anche appello CP_1
incidentale contestando in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e nel merito avendo documentato la propria situazione economico-reddituale oltre che il suo stato di salute. era un pensionato AMT di 75 anni, invalido CP_1
civile permanente al 100%, che, poco più di un anno fa,
dopo varie incomprensioni con la moglie aveva deciso di lasciare l'abitazione coniugale e a rifugiarsi ospite dal figlio e dalla di lui famiglia. La moglie PEona_2
aveva lavorato per molti anni come cuoca alle dipendenze di un ristorante e, successivamente, presso una struttura assistenziale. La moglie era pensionata e percepiva circa euro 900,00 mensili, viveva nella casa già coniugale
10 acquistata dal marito, di cui era comproprietaria pro quota al 50%, non era gravata da spese fisse e possedeva risparmi e denaro liquido dovuto anche ai prelievi di denaro effettuato dal c/c cointestato col marito sul quale veniva accreditata la pensione del . CP_1
Dalla documentazione prodotta, il Tribunale aveva correttamente quantificato l'ammontare dell'importo della sua pensione. Anche il c/c personale veniva acceso a seguito della separazione, avendo avuto per anni la moglie la disponibilità economica del c/c cointestando dove confluiva la pensione del . Per quanto riguarda il CP_1
fondo d'investimento di euro 10.000,00 esso era pervenuto dopo la morte della di lui madre, avendo natura personale ed esclusa dalla comunione legale degli acquisti.
Circa il patrimonio immobiliare erano in proprietà pro quota. Oltre a ciò, aveva esborsi riguardanti spese CP_1
di locazione e prestiti contratti per il matrimonio del figlio, oltre ad altri oneri riguardanti il suo stato di salute.
Di contro la moglie godeva di buona salute, percepiva la pensione di circa euro 900,00 mensili ed era rimasta a vivere nella casa coniugale di cui era comproprietaria al
50% con il marito acquistata (anche con mutuo) con suo denaro, ed era titolare di c/c di cui il marito non ne conosceva l'ammontare.
11 in via di appello incidentale chiedeva la revoca CP_1
dell'assegno di mantenimento, avendo errato il Tribunale
nel verificare l'esistenza di una “significativa disparità
economica tra le parti”. In realtà, al netto delle spese a carico del , questi poteva provvedere alle proprie CP_1
esigenze ad una somma pari ad euro 760,00 mensili, senza considerare che la moglie viveva nella casa coniugale acquistata con i compensi del marito, senza aver chiesto alcun contributo per la sua occupazione.
Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 26 novembre 2025 Sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
5.La Corte ritiene che entrambi gli appelli siano infondati e che la decisione del Tribunale sia corretta.
Entrambi i coniugi sono pensionati ultrasettantenni ed è
quindi da escludere che possano avere dei redditi da lavoro nascosti.
La documentazione prodotta dalle parte non è completa ma
è comunque idonea a farsi un quadro della situazione e risulta non necessario provvedere ad indagini da parte della Guardia di Finanza.
La risulta percepire una pensione di 850,00 Euro al Pt_1
mese.
12 Il ha una pensione di 1800,00 Euro al mese come CP_1
risulta dagli estratti conto depositati (e non è pensabile che la pensione sia versata in parte in un conto corrente e in parte in un altro) e non trova supporto l'affermazione della che la sua pensione sia di 2000,00 Euro netti Pt_1
al mese, Lo stesso deve pagare una rata di mutuo di circa
170 Euro, con conseguente riduzione dell'importo disponibile a 1630,00 Euro al mese. Quando andrà a vivere in locazione pagando un importo di 350,00 Euro l'importo netto disponibile scenderà a 1280,00 Euro contro gli 850,00
Euro della . Pt_1
Vi è quindi una disparità reddituale che con un assegno di separazione di 200,00 Euro al mese a carico del ed CP_1
a favore della viene riequilibrata. Pt_1
Ma non vi sono ragioni per elevare l'importo dell'assegno.
Entrambi i coniugi hanno i loro risparmi (è documentato che ha almeno 10.620,00 € su un fondo) il cui CP_1
importo non è accertato ma non vi sono elementi per ritenere che abbiano entrambi ingenti risparmi nascosti.
Vi è una differenza del patrimonio immobiliare a favore del (che è proprietario o comproprietario di alcuni CP_1
piccoli immobili di categoria A4 e A5, quindi popolare ed ultra popolari, e locali di deposito) ma non vi sono elementi per dire che questi immobili producano un flusso di reddito tale da giustificare un incremento dell'assegno di separazione.
13 Pertanto sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere respinti.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione data la reciproca soccombenza.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che sia l'appello principale sia quello incidentale sono stati interamente rigettati.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza, sull'appello principale proposto da
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova Controparte_2
del 20 aprile 2025 n. 1098 respinge entrambi gli appelli
e conferma la sentenza appellata.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che sia l'appello
principale sia l'appello incidentale sono stati
interamente rigettati.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
14 essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 27 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Franco Davini
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannara - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Separazione giudiziale
Fra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Parte_1
De BE e NI CH ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Genova, Via
Colombo 5/2 come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Alexander Controparte_1
EC presso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genova, Largo S. Giuseppe 3/16 come da procura in atti
- appellato e appellante incidentale–
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, respinta ogni contraria istanza:
1. previa fissazione dell'udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato ex art 473 bis 31 cpc e rispettati i termini per il resistente di costituzione nel presente giudizio di appello;
in via principale, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n.1098/2025
pubbl. il 20/04/2025, emessa dal Tribunale di Genova in data 18-04-2025 come nella parte qui di seguito riscritta per le motivazioni di cui in narrativa e per gli effetti:
dichiarare tenuto il Sig. , come Controparte_1
rappresentato , a corrispondere alla moglie Sig.ra Pt_1
la somma mensile non inferiore ad € 450,00
[...]
rivalutabile istat : pertanto, in via riconvenzionale,
viste le produzioni documentali relative alla situazione economico-patrimoniale in atti, in ragione della ridotta capacità economica di rispetto al Parte_1 CP_1
ed in considerazione della conduzione della vita
[...]
matrimoniale dedita unicamente alla famiglia, si chiede che il la Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza n. 1098/2025 del Tribunale di Genova
pubblicata il 20 aprile 2025 e notificata dal Legale del
Sig. in data 19 maggio 2025 , preveda per la Sig.ra CP_1
e a carico del marito assegno di Parte_1
2 mantenimento per la separazione di almeno 450 ,00 € mensili rivalutabili Istat al fine di mantenere un equilibrio della condizioni economiche tra le parti .
-Nella parte motivata a pag. 6 si chiede la riforma della sentenza con eliminazione della frase “ € 200,00
considerata anche la fruizione di quota di casa familiare
di proprietà del marito”.
-Nella parte motivata modificare pag. 5 Redditi di CP_1
: rimettendo in istruttoria la causa e ordinare la
[...]
produzione a di ogni documentazione Controparte_1
economica e fiscale utile a ricostruire il patrimonio personale e famigliare (essendo in COMUNIONE LEGALE DEI
BENI) non solo reddituale ma anche immobiliare durante il periodo matrimoniale .
Si insta affinché La Corte di Appello di Genova pronunci
condanna ex art 96 cpc per la condotta pregiudizievole del
nei confronti di : Controparte_1 Parte_1
ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo
96». Pertanto, la violazione del dovere di leale collaborazione è valutabile ai sensi dell'art. 116, comma
2, c.p.c.
-In merito all'appello incidentale proposto da CP_1
con comparsa di risposta il cui tenore viene
[...]
riassunto : “revocare l'obbligo del sig. di CP_1
contribuire al mantenimento della sig.ra tramite il Pt_1
versamento in suo favore della somma di Euro 200,00 mensili
ovvero, in subordine, ridurne l'ammontare alla somma
ritenuta equa”; Voglia la Corte di Appello RESPINGERE tale
3 domanda incidentale poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto difettandone i presupposti di legge”.
In via istruttoria
Preso atto delle dichiarazioni della parte sulla CP_1
consistenza del suo patrimonio e della sua capacità
economica , in ragione della condotta di controparte e della mancata produzione dei documenti secondo l'obbligo di discovery di cui all'art. 473 bis 12 cpc si insiste per la rimessione in istruttoria con l'ordine di produzione dei documenti patrimoniali e fiscali obbligatori al fine di determinare la situazione economica del sig. CP_1
e della natura assistenziale del contributo
[...]
economico in termini di assegno di separazione dei coniugi e di assegno divorzile, entrambi di natura assistenziale alimentare per la parte economicamente debole con funzione riequilibratrice delle condizioni economiche delle parti da quantificarsi in 450,00 € mensili rivalutabili istat;
assegno divorzile con effetto dal momento della procedibilità della domanda a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e delle condizioni di cui alla Legge 898/70 art 3.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e del contributo unificato e diritti di cancelleria con distrazione a favore dei sottoscritti legali antistatari .”
Per l'appellato e appellante incidentale:
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da . Parte_1
4 Nel merito: respingere l'appello e ogni altra domanda proposti da perché in1fondati in fatto e in Parte_1
diritto. In accoglimento dell'appello incidentale,
revocare l'obbligo del sig. di contribuire al CP_1
mantenimento della sig.ra tramite il versamento in Pt_1
suo favo1re della somma di Euro 200,00 mensili ovvero, in subordine, ridurne l'ammontare alla somma ritenuta equa;
In denegato subordine, respingere l'appello e ogni altra domanda proposti da perché infondati in Parte_1
fatto e in diritto e confermare la sentenza n. 1098/2025
del Tribunale di Genova.
Con il favore di spese e competenze di giudizio.”
IN FATTO E DIRITTO
1. e contraevano matrimonio, Controparte_1 Parte_1
con rito concordatario, in data 07 luglio 1973, a Serra
Riccò e dalla loro unione nascevano i figli Per_1
e entrambi maggiorenni ed
[...] PEona_2
economicamente indipendenti.
Con ricorso per separazione giudiziale e divorzio depositato il 6 agosto 2024 chiedeva di Controparte_1
pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, stante la crisi coniugale e dalla intollerabile convivenza caratterizzata da condotte aggressive e prevaricatrici poste in essere dalla moglie.
Si costituiva in data 4 novembre 2024 la Parte_1
quale si associava alle domande di separazione e di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle
5 relative condizioni ed in particolare, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà con il marito ed un contributo economico a titolo di mantenimento in suo favore.
2.Il Tribunale di Genova sentenza del 20 aprile 2025 n.
1098 pronunciava la separazione personale dei coniugi,
dichiarava tenuto a versare il contributo al CP_1
mantenimento a favore della moglie per la somma di euro
200,00, rigettando le ulteriori domande e compensando interamente le spese di lite.
La domanda di assegnazione della casa coniugale non poteva essere accolta in quanto i due figli erano maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Comparando i redditi dei due coniugi risultava:
PE
-che pensionato , percepiva una Controparte_1
pensione di 1800,00 Euro al mese come da lui dichiarato e come comprovato dagli estratti conto, attualmente viveva presso uno dei figli ma pensava di andare in locazione in un appartamentino al costo di 350,00 Euro al mese;
era onerato da un prestito per sostenere le spese del matrimonio dei figli di durata decennale con rata di 171,16
Euro; è comproprietario con la sorella di 4 appartamentini attualmente sfitti.
-che risulta avere un reddito netto mensile Parte_1
di 565,17 € nel 2022, di 858,42 € nel 2023 e di 904,25
nel 2024; viveva nell'appartamento coniugale in
6 comproprietà con il marito e pertanto non aveva oneri alloggiativi.
3. proponeva appello avverso alla sentenza Parte_1
di primo grado, per i seguenti motivi:
Primo motivo di appello.
l'appellante lamentava l'errata valutazione compiuta dal
Tribunale di Genova circa la situazione reddituale e patrimoniale del marito, basata sulle dichiarazioni rese da questi in sede di interrogatorio libero rese all'udienza del 5 dicembre 2024.
In quella sede aveva dichiarato di percepire una pensione di euro 1.800, oltre la tredicesima, versata su un c/c a lui intestato oltre a qualche risparmio, avendo prodotto documentazione relativa all'ultimo estratto conto del c/c intestato ai coniugi e non avendo ottemperato a quanto previsto dalla legge.
Secondo motivo di appello.
Il contributo previsto a favore della moglie di euro 200,00
mensili appariva inadeguata per , titolare di Pt_1
pensione di euro 870,00 mensili, tenuto conto della situazione personale e delle reali capacità economiche del marito.
Il Tribunale non aveva considerato quanto esposto dal in sede di udienza, non corrispondendo al vero;
CP_1
l'ammontare della pensione, percependo una somma ben superiore rispetto a quella dichiarata, avendo CP_1
7 dichiarato di essere comproprietario insieme alla sorella di quattro appartamenti a Pontedecimo, non locati, avendo intenzione di procedere alla divisione degli immobili in modo da avere la piena proprietà di due.
Inoltre, tra le prove documentali prodotte dall'appellante vi era un fondo investimenti con un accantonamento CP_1
della somma di euro 10.000,00.
aveva un consistente patrimonio celato alla moglie CP_1
dopo 51 anni di matrimonio, producendo in primo grado documentazioni parziali e/o inesatte valutabile ai sensi dell'art. 116, secondo comma, art. 92, primo comma e art. 96.
La mancanza di documentazione idonea per valutare le condizioni reddituali delle parti si rendeva necessaria per verificare la disparità economica tra i coniugi per riequilibrare le condizioni delle parti.
Terzo motivo di appello.
aveva omesso di dichiarare di avere due conti CP_1
correnti, oltre a quello cointestato con la moglie.
Inoltre, aveva manifestato l'intenzione di donare CP_1
ai figli gli immobili, pertanto chiedeva di rimettere la causa sul ruolo al fine di ordinare all'appellato di produrre la documentazione fiscale e patrimoniale.
Il marito poteva contare su una pensione di circa euro
2.000,00 circa, su una nuova sistemazione abitativa e sulla proprietà piena di n. 2 immobili ad uso abitativo, n. 2
8 immobili detenuti per 1/3 e 1/ 2 (oltre alla quota di proprietà della casa coniugale), l'intera proprietà di un magazzino di 108 metri quadri e di un fondo di investimento di euro 10.000,00
aveva 71 anni si trovava in difficoltà per Parte_1
far fronte alle spese giornaliere e mensili contando solo sulla sua entrata pensionistica che ammontava ad euro
850,00 mensili.
Le dichiarazioni del verbalizzate all'udienza del CP_1
5 dicembre 2024 venivano considerate argomenti di prova e relative a situazioni economiche/patrimoniali che sebbene non supportate da documentazione, dimostravano un consistente divario della capacità economica delle parti in causa che legittimava a pretendere il Parte_1
contributo economico.
Quarto motivo di appello.
La mancata ricostruzione del patrimonio delle parti in seguito ad assenza di istruttoria sul punto e valutazione unicamente sulla base di dichiarazione con interrogatorio libero delle parti in causa impediva, nella fase relativa al divorzio dei coniugi, la puntuale ricostruzione del patrimonio accumulato nei 51 anni di matrimonio a scapito della la quale: aveva mezzi insufficienti Parte_1
a condurre medesimo tenore di vita;
era invalida;
aveva dato proprio contributo personale alla crescita della famiglia e dei figli mentre era messo in Controparte_1
9 condizione di svolgere lavori meglio retribuiti con vantaggio di pensione più elevata.
Quinto motivo di appello.
aveva dichiarato di aver contratto affitto Controparte_1
mensile per il costo di euro 350,00. Sosteneva l'appellante che tale argomentazione era tesa a ridurre la quota disponibile per l'assegno in favore di e Parte_1
doveva essere ritenuta priva di rilevanza poiché il CP_1
era proprietario di due immobili che si trovano non distanti dalla attuale residenza e la scelta di locare un immobile ad uso abitativo non doveva essere considerato ai fini del calcolo della sua capacità patrimoniale.
4.Si costituiva proponendo anche appello CP_1
incidentale contestando in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e nel merito avendo documentato la propria situazione economico-reddituale oltre che il suo stato di salute. era un pensionato AMT di 75 anni, invalido CP_1
civile permanente al 100%, che, poco più di un anno fa,
dopo varie incomprensioni con la moglie aveva deciso di lasciare l'abitazione coniugale e a rifugiarsi ospite dal figlio e dalla di lui famiglia. La moglie PEona_2
aveva lavorato per molti anni come cuoca alle dipendenze di un ristorante e, successivamente, presso una struttura assistenziale. La moglie era pensionata e percepiva circa euro 900,00 mensili, viveva nella casa già coniugale
10 acquistata dal marito, di cui era comproprietaria pro quota al 50%, non era gravata da spese fisse e possedeva risparmi e denaro liquido dovuto anche ai prelievi di denaro effettuato dal c/c cointestato col marito sul quale veniva accreditata la pensione del . CP_1
Dalla documentazione prodotta, il Tribunale aveva correttamente quantificato l'ammontare dell'importo della sua pensione. Anche il c/c personale veniva acceso a seguito della separazione, avendo avuto per anni la moglie la disponibilità economica del c/c cointestando dove confluiva la pensione del . Per quanto riguarda il CP_1
fondo d'investimento di euro 10.000,00 esso era pervenuto dopo la morte della di lui madre, avendo natura personale ed esclusa dalla comunione legale degli acquisti.
Circa il patrimonio immobiliare erano in proprietà pro quota. Oltre a ciò, aveva esborsi riguardanti spese CP_1
di locazione e prestiti contratti per il matrimonio del figlio, oltre ad altri oneri riguardanti il suo stato di salute.
Di contro la moglie godeva di buona salute, percepiva la pensione di circa euro 900,00 mensili ed era rimasta a vivere nella casa coniugale di cui era comproprietaria al
50% con il marito acquistata (anche con mutuo) con suo denaro, ed era titolare di c/c di cui il marito non ne conosceva l'ammontare.
11 in via di appello incidentale chiedeva la revoca CP_1
dell'assegno di mantenimento, avendo errato il Tribunale
nel verificare l'esistenza di una “significativa disparità
economica tra le parti”. In realtà, al netto delle spese a carico del , questi poteva provvedere alle proprie CP_1
esigenze ad una somma pari ad euro 760,00 mensili, senza considerare che la moglie viveva nella casa coniugale acquistata con i compensi del marito, senza aver chiesto alcun contributo per la sua occupazione.
Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 26 novembre 2025 Sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
5.La Corte ritiene che entrambi gli appelli siano infondati e che la decisione del Tribunale sia corretta.
Entrambi i coniugi sono pensionati ultrasettantenni ed è
quindi da escludere che possano avere dei redditi da lavoro nascosti.
La documentazione prodotta dalle parte non è completa ma
è comunque idonea a farsi un quadro della situazione e risulta non necessario provvedere ad indagini da parte della Guardia di Finanza.
La risulta percepire una pensione di 850,00 Euro al Pt_1
mese.
12 Il ha una pensione di 1800,00 Euro al mese come CP_1
risulta dagli estratti conto depositati (e non è pensabile che la pensione sia versata in parte in un conto corrente e in parte in un altro) e non trova supporto l'affermazione della che la sua pensione sia di 2000,00 Euro netti Pt_1
al mese, Lo stesso deve pagare una rata di mutuo di circa
170 Euro, con conseguente riduzione dell'importo disponibile a 1630,00 Euro al mese. Quando andrà a vivere in locazione pagando un importo di 350,00 Euro l'importo netto disponibile scenderà a 1280,00 Euro contro gli 850,00
Euro della . Pt_1
Vi è quindi una disparità reddituale che con un assegno di separazione di 200,00 Euro al mese a carico del ed CP_1
a favore della viene riequilibrata. Pt_1
Ma non vi sono ragioni per elevare l'importo dell'assegno.
Entrambi i coniugi hanno i loro risparmi (è documentato che ha almeno 10.620,00 € su un fondo) il cui CP_1
importo non è accertato ma non vi sono elementi per ritenere che abbiano entrambi ingenti risparmi nascosti.
Vi è una differenza del patrimonio immobiliare a favore del (che è proprietario o comproprietario di alcuni CP_1
piccoli immobili di categoria A4 e A5, quindi popolare ed ultra popolari, e locali di deposito) ma non vi sono elementi per dire che questi immobili producano un flusso di reddito tale da giustificare un incremento dell'assegno di separazione.
13 Pertanto sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere respinti.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione data la reciproca soccombenza.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che sia l'appello principale sia quello incidentale sono stati interamente rigettati.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza, sull'appello principale proposto da
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova Controparte_2
del 20 aprile 2025 n. 1098 respinge entrambi gli appelli
e conferma la sentenza appellata.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che sia l'appello
principale sia l'appello incidentale sono stati
interamente rigettati.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
14 essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 27 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Franco Davini
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