TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/10/2025, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 10.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 14490 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
n. a Gioia del Colle l'8.2.1940 e Parte_1 [...]
, n. a Gioia del Colle l'8.3.1963, in qualità di eredi di Parte_2
n. a Gioia del Colle il 21.1.1938 e deceduto in data Persona_1
9.10.2022, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Giovanna Panzarino;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 e Parte_1 [...]
, hanno premesso: di aver promosso un ricorso per Parte_2 ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento dello stato invalidante di (deceduto due mesi dopo la presentazione di domanda Persona_1 amministrativa); che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, avevano espresso motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c.
Tanto premesso, le ricorrenti hanno adito il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse la sussistenza dei presupposti dell'indennità di accompagnamento.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Acquisite le risultanze della consulenza tecnica medio tempore espletata, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il c.t.u., a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a seguito della disamina della documentazione presente nel fascicolo telematico, possiamo affermare che il de cuius era da considerare meritevole del riconoscimento di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa … sia per quanto riguarda la capacità deambulatoria … sia per quanto riguarda gli atti quotidiani della vita”.
A tal punto occorre precisare che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. In virtù di quanto detto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due, e precisamente:
Pag. 2 di 3 1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Alla stregua delle conclusioni peritali che vanno accettate in pieno, il ricorso va pertanto accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Anche i compensi da corrispondere al perito vanno posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 14490 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che era Persona_1 in possesso del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa
(5.8.2022 – e fino alla data del decesso);
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1 favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 423,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 678,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1 consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
Bari, 10.10.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 10.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 14490 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
n. a Gioia del Colle l'8.2.1940 e Parte_1 [...]
, n. a Gioia del Colle l'8.3.1963, in qualità di eredi di Parte_2
n. a Gioia del Colle il 21.1.1938 e deceduto in data Persona_1
9.10.2022, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Giovanna Panzarino;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 e Parte_1 [...]
, hanno premesso: di aver promosso un ricorso per Parte_2 ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento dello stato invalidante di (deceduto due mesi dopo la presentazione di domanda Persona_1 amministrativa); che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, avevano espresso motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c.
Tanto premesso, le ricorrenti hanno adito il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse la sussistenza dei presupposti dell'indennità di accompagnamento.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Acquisite le risultanze della consulenza tecnica medio tempore espletata, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il c.t.u., a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a seguito della disamina della documentazione presente nel fascicolo telematico, possiamo affermare che il de cuius era da considerare meritevole del riconoscimento di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa … sia per quanto riguarda la capacità deambulatoria … sia per quanto riguarda gli atti quotidiani della vita”.
A tal punto occorre precisare che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. In virtù di quanto detto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due, e precisamente:
Pag. 2 di 3 1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Alla stregua delle conclusioni peritali che vanno accettate in pieno, il ricorso va pertanto accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Anche i compensi da corrispondere al perito vanno posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 14490 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che era Persona_1 in possesso del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa
(5.8.2022 – e fino alla data del decesso);
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1 favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 423,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 678,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1 consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
Bari, 10.10.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 3 di 3