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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5242 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Bianco, presso il cui studio a Palermo, piazza Diodoro Siculo n. 4, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 18/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 24/10/2001 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/01/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1153/2012, emesso da questo Tribunale in data 09/12/2011 – 26/03/2012;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 18/11/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“– il figlio (2003), nelle more divenuto maggiorenne, è attualmente lavoratore Per_1
dipendente ed economicamente autosufficiente;
– il sig. e la sig.ra si danno reciprocamente atto di aver regolato in Pt_2 Pt_1
precedenza ogni rapporto economico fra loro e che, pertanto, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 24/10/2001 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( e nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato il C.F._2
18/11/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 80, parte II, serie A, dell'anno 2001).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5242 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Bianco, presso il cui studio a Palermo, piazza Diodoro Siculo n. 4, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 18/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 24/10/2001 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/01/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1153/2012, emesso da questo Tribunale in data 09/12/2011 – 26/03/2012;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 18/11/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“– il figlio (2003), nelle more divenuto maggiorenne, è attualmente lavoratore Per_1
dipendente ed economicamente autosufficiente;
– il sig. e la sig.ra si danno reciprocamente atto di aver regolato in Pt_2 Pt_1
precedenza ogni rapporto economico fra loro e che, pertanto, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 24/10/2001 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( e nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato il C.F._2
18/11/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 80, parte II, serie A, dell'anno 2001).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2