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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 18/7/24, rimessa al Collegio all'udienza di prima comparizione e trattazione del 20/2/25, discussa nella Camera di Consiglio del 12/3/25 promossa da
Parte_1
nato in [...] il [...]
Residente VIA DEGLI APULI, 6 20100 MILANO ITALIA Titolo di studio codice fiscale C.F._1 con l'avv. Gava Giulia come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato in FILIPPINE il 22/03/1983
Residente VIA DEGLI APULI, 6 20100 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. Bonetti Anna Valeria come da procura in atti;
convenuto
pagina 1 di 14 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di IL ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3/9/24
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione personale dei coniugi con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio decorso il termine di procedibilità.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e , cittadini filippini residenti in Italia, contraevano matrimonio presso il Parte_1 Controparte_1
a IL in data 5.12.2012; il regime patrimoniale dei coniugi è quello della Controparte_2
comunione dei beni.
pagina 2 di 14 Dal matrimonio nascevano a IL i figli:
pagina 3 di 14 (C.F. ) in data 27.04.2013, cittadino filippino;
Persona_1 C.F._3
(C.F. ) il 13.07.2018, cittadino filippino;
Per_2 Parte_2 C.F._4
(C.F. ) il 13.10.2021, cittadino filippino;
Parte_3 C.F._5
oggi minorenni e conviventi con la madre presso la quale sono collocati.
Nel mese di novembre 2023, i minori e la madre venivano inseriti in Comunità protetta mamma- bambino;
tale provvedimento urgente veniva confermato in data 27.11.2023 dal Tribunale per i
Minorenni di IL con decreto ex artt. 403 c.c. e 473 bis.15 c.p.c. del 27.11.2023, con il quale veniva inoltre disposto l'affido dei minori al Servizio Sociale del Comune di IL e limitata la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
A seguito dell'istruttoria svoltasi avanti al Tribunale per i Minorenni di IL (procedimenti R.G.
Cont. 1754/2023 e 2406/2023, poi riuniti nell'unico fascicolo R.G. Cont. 1754/2023) in data 13-
20.12.2023 veniva emesso nuovo decreto che così ha disposto:
“1) visto l'art. 403 c.c.
R E V O C A il decreto di convalida ex art. 403 c.c. del 27.11.2023, autorizzando la struttura ospitante alle dimissioni dei minori, unitamente alla madre, i quali dovranno rientrare presso l'abitazione familiare previo allontanamento del padre;
2) visto l'art.473-bis.15 c.p.c., a parziale modifica/integrazione del decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. del
27.11.2023
O R D I N A
l'allontanamento dalla casa familiare di IL via degli Apuli, 6, di nato nelle Controparte_1
Filippine il 22/3/1983, con divieto per lo stesso di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, comprendendo in detti luoghi, la casa di abitazione e gli istituti di istruzione frequentati dai figli.
D I S P O N E
che l'ordine di allontanamento e il correlato divieto di avvicinamento abbia la durata di anni uno, salvo proroga.
C O N F E R M A
l'affido dei minori , e Persona_1 Persona_3 Parte_3
al Servizio Sociale del Comune di IL, loro abituale residenza.
[...]
C O N F E R M A
pagina 4 di 14 la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per tutte le decisioni sul collocamento dei minori (che saranno assunte direttamente dal Servizio Sociale affidatario), per quelle sanitarie, scolastiche e educative (che saranno comunque assunte dal Servizio Sociale affidatario, sentiti i genitori), nonché per gli incarichi affidati ai Servizi Sociali come di seguito indicati.
I N C A R I C A
i Servizi Sociali del Comune affidatario, in collaborazione con i servizi specialistici del territorio e socio-sanitari territoriali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a cui i Servizi territorialmente competenti provvederanno a trasmettere copia del presente decreto, di:
• garantire, in difetto di immediato allontanamento spontaneo del padre, l'attuazione dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare da parte dello stesso, facendosi consegnare le chiavi di accesso alla stessa e consentendogli di ritirare i propri effetti personali;
ciò con il supporto della Forza
Pubblica, ove necessario;
• garantire, a esito e di concerto con la struttura ospitante, il rientro, presso la casa familiare, dei minori unitamente alla madre;
• mantenere, conseguentemente, i minori collocati, allo stato, con la madre presso la casa familiare;
• regolamentare, con urgenza, i rapporti dei minori con il padre e con altri familiari, eventualmente richiedenti, in regime di Spazio Neutro, con facoltà di liberalizzare e ampliare gli incontri o viceversa di sospenderli a seconda del loro andamento;
• svolgere inchiesta psico-socio-familiare, che andrà estesa alla rete familiare allargata, per verificare la presenza di figure adulte con idonee capacità genitoriali vicarianti;
• procedere immediatamente a valutazione dei minori presso la NPI/UONPIA per accertare il loro stato di benessere, attivando conseguentemente tutti i supporti psico-educativi reputati necessari od opportuni;
• effettuare un'indagine psicodiagnostica sui genitori, per accertare il loro funzionamento di personalità, le loro capacità genitoriali, la natura e qualità della relazione di ciascuno con i figli, anche mediante l'ausilio di un mediatore culturale, ove necessario;
• relazionare ogni tre mesi, salvo urgenze.
P R E S C R I V E ai genitori di collaborare con gli interventi predisposti dal Servizio Sociale, avvertendo sin d'ora che alla mancata collaborazione potranno conseguire provvedimenti ulteriormente limitativi all'esercizio della responsabilità genitoriale, fino alla decadenza.
I N C A R I C A
pagina 5 di 14 il Servizio Sociale affidatario, ferme le ulteriori relazioni periodiche, di trasmettere questa A.G. le relazioni richieste in tempo utile per la prossima udienza (…)”.
La ricorrente ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni relative alla separazione:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Controparte_1
1° comma, cod. civ.;
2) ordinare al competente ufficio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di NPI competenti, così come già disposto dal Tribunale per i Minorenni nei procedimenti R.G. Cont. 1754/2023 e
2406/2023, poi riuniti in unico procedimento R.G. Cont. 1754/2023;
4) disporre che i figli minori , e Persona_1 Persona_3 Parte_3
rimangano affidati al Servizio Sociale del Comune di IL, con collocazione presso la madre in conformità a quanto disposto dal decreto del Tribunale per i Mino-renni del 13-20.12.2023 R.G. Cont.
2406/2023;
5) disporre che La casa familiare sita in IL, Via degli Apuli n. 6, sia assegnata alla sig.ra Pt_1
quale genitore collocatario dei figli minori. La signora dà atto che il signor ha già Pt_1 CP_1
provveduto ad allontanarsi spontaneamente da predetta abita-zione in data 5 gennaio 2024;
6) disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità disposte dal CP_1
Servizio Sociale, al quale è demandata la gestione di tali incontri, inizial-mente da prevedersi in Luogo
Neutro come da decreto 13-20.12.2023 R.G. Cont. 2406/2023 Tribunale per i Minorenni di IL, incontri da liberalizzarsi eventualmente e con gradualità secondo le valutazioni di aggiornamento ed un progetto/calendario pre-disposto dai servizi;
7) disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al manteni-mento dei figli, CP_1 Pt_1
a partire dal mese di maggio 2024 la somma mensile di € 500,00 (im-putabile per 1/3 a ciascuno di essi), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da riva-lutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) disporre che ciascuno dei coniugi si faccia altresì carico del 50% delle spese extra asse-gno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribu-nale di IL e dalla Corte
d'appello di IL in data 14 novembre 2017.
9) disporre che, oltre a quanto sopra, il Sig. si faccia altresì carico del 50% delle spese di CP_1
mensa scolastica afferenti ai figli, qualora i coniugi siano tenuti al predetto pagamento;
10)disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito al 100% della sig.ra Pt_1
pagina 6 di 14 Con compensazione delle spese di lite in caso di adesione del sig. alle domande proposte CP_1
dalla sig.ra diversamente con vittoria delle spese e degli onorari di lite. Pt_1
La ricorrente ha inoltre chiesto che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa nuovamente a ruolo affinché il Collegio, previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti e concessione dei termini di legge, con sentenza accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
in data 5.12.2012 presso il Consolato delle di IL
[...] CP_2
2) ordinare al competente ufficio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di NPI competenti, così come già disposto dal Tribunale per i Minorenni nei procedimenti R.G. Cont. 1754/2023 e
2406/2023, poi riuniti in unico procedimento R.G. Cont. 1754/2023;
4) disporre che i figli minori , e Persona_1 Persona_3 Parte_3
rimangano affidati al Servizio Sociale del Comune di IL, con collocazione presso la madre in conformità a quanto disposto dal decreto del Tribunale per i Mino-renni del 13-20.12.2023 R.G. Cont.
2406/2023,
5) disporre che La casa familiare sita in IL, Via degli Apuli n. 6, sia assegnata alla sig.ra Pt_1
quale genitore collocatario dei figli minori. La signora dà atto che il signor ha già Pt_1 CP_1
provveduto ad allontanarsi spontaneamente da predetta abita-zione in data 5 gennaio 2024;
6) disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità disposte dal CP_1
Servizio Sociale, al quale è demandata la gestione di tali incontri, inizial-mente da prevedersi in Luogo
Neutro come da decreto 13-20.12.2023 R.G. Cont. 2406/2023 Tribunale per i Minorenni di IL, incontri da liberalizzarsi eventualmente e con gradualità secondo le valutazioni di aggiornamento ed un progetto/calendario pre-disposto dai servizi;
7) disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al manteni-mento dei figli, CP_1 Pt_1
a partire dal mese di maggio 2024 la somma mensile di € 500,00 (im-putabile per 1/3 a ciascuno di essi), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da riva-lutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) disporre che ciascuno dei coniugi si faccia altresì carico del 50% delle spese extra as-segno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal di IL e dalla Corte CP_3
d'appello di IL in data 14 novembre 2017;
pagina 7 di 14 9) disporre che, oltre a quanto sopra, il Sig. si faccia altresì carico del 50% delle spese di CP_1
mensa scolastica afferenti ai figli, qualora i coniugi siano tenuti al predetto pagamento;
10)disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito al 100% della sig.ra Pt_1
Con compensazione delle spese di lite in caso di adesione del sig. alle domande proposte CP_1
dalla sig.ra diversamente con vittoria delle spese e degli onorari di lite. Pt_1
Con comparsa depositata in data 28/11/24 si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo
pagina 8 di 14 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando al competente ufficio di annotare l'emananda Controparte_1 Parte_1 sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1. confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI competenti, così come già disposto dal Tribunale per i
Minorenni di IL;
2. disporre che i figli minori , Persona_1
e rimangano affidati al Servizio Sociale del Comune di Persona_3 Parte_3
IL, con collocazione presso la madre in conformità a quanto disposto dal decreto del Tribunale per i Minorenni del 13-20 dicembre 2023, R.G. Cont. 2406/2023;
3. disporre che la casa familiare, sita in
IL, via degli Apuli n.6, venga assegnata alla signora quale genitore collocatario dei figli Pt_1
minori;
4. disporre che il Sig. possa vedere CP_1
e tenere con sé i figli secondo le modalità disposte dal Servizio Sociale, al quale è demandata la gestione di tali incontri, inizialmente da prevedersi in Luogo Neutro, come da decreto 13-20 dicembre
2023 R.G. Cont. 2406/2023 del Tribunale per i Minorenni di IL, con richiesta all'Ente di valutare da subito di procedere alla graduale liberalizzazione e/o all'aumento degli incontri padre/figli;
5. disporre che il signor versi alla CP_1 signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € 500,00 (imputabile Pt_1
per 1/3 a ciascuno) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2025;
6. disporre che ciascuno dei coniugi si facci carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di IL e dalla Corte d'Appello di IL in data 14 novembre
2017disporre che i genitori si facciano carico in misura del 50% ciascuno altresì delle spese di mensa scolastica afferenti ai figli, qualora i coniugi siano tenuti al predetto pagamento;
7. disporre che la signora percepisca il Pt_1
100% dell'assegno unico.
Con compensazione delle spese del presente procedimento, stante l'uniformità delle richieste avanzate dalle parti.
pagina 9 di 14 Il convenuto ha, altresì, chiesto che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa nuovamente a ruolo affinché il Collegio, previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti e concessione dei termini di legge, con sentenza accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. in data 5.12.2012 presso il Parte_1 Controparte_1 [...]
di IL, Controparte_2 ordinando al competente ufficio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1. confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI competenti, così come già disposto dal Tribunale per i
Minorenni di IL;
2. disporre che i figli minori , Persona_1
e rimangano affidati al Servizio Sociale del Comune di Persona_3 Parte_3
IL, con collocazione presso la madre in conformità a quanto disposto dal decreto del Tribunale per i Minorenni del 13-20 dicembre 2023, R.G. Cont. 2406/2023;
3. disporre che la casa familiare, sita in
IL, via degli Apuli n.6, venga assegnata alla signora quale genitore collocatario dei figli Pt_1
minori;
4. disporre che il Sig. possa vedere CP_1
e tenere con sé i figli secondo le modalità disposte dal Servizio Sociale, al quale è demandata la gestione di tali incontri, inizialmente da prevedersi in Luogo Neutro, come da decreto 13-20 dicembre
2023 R.G. Cont. 2406/2023 del Tribunale per i Minorenni di IL, con richiesta all'Ente di valutare da subito di procedere alla graduale liberalizzazione e/o all'aumento degli incontri padre/figli;
pagina 10 di 14 5. disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli la somma mensile di € 500,00 (imputabile per 1/3 a ciascuno) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
disporre che ciascuno dei coniugi si facci carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di IL e dalla Corte d'Appello di IL in data 14 novembre
2017
pagina 11 di 14 6. disporre che i genitori si facciano carico in misura del 50% ciascuno altresì delle spese di mensa scolastica afferenti ai figli, qualora i coniugi siano tenuti al predetto pagamento;
7. disporre che la signora percepisca il Pt_1
100% dell'assegno unico.
Con compensazione delle spese del presente procedimento, stante l'uniformità delle richieste avanzate dalle parti.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 20/2/25 il Giudice delegato ha sentito le parti presenti personalmente.
Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in punto economico con la quantificazione in
Euro 500,00 al mese del contributo paterno al mantenimento die figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, oltre al 50% della mensa scolastica ed al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee guida della Corte di appello di IL del 14/11/17; assegno unico integralmente a favore della madre.
I difensori delle parti hanno chiesto la conferma in via temporanea ed urgente dei provvedimenti provvisori già assunti dal TM in data 13 dicembre 2023.
Hanno, altresì, chiesto che il Tribunale trattenga la causa in decisione sullo status della separazione
All'esito della discussione il Giudice delegato ha così provveduto:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Provvede in conformità al decreto del TM datato 13/12/23 quanto all'affidamento dei figli minori all'Ente, Comune di IL, loro collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna in Spazio Neutro;
2) Assegna la casa familiare di IL via degli Apuli n. 6 alla madre;
3) Dispone che i SS del comune di IL, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti, mantengano la presa in carico del nucleo familiare, con prosecuzione della regolamentazione della frequentazione paterna in Spazio Neutro ed attivazione/prosecuzione degli interventi di supporto psicologico, psicoterapico, educativi e di sostegno scolastico per i minori, nonché di supporto alla genitorialità e psicologico per i genitori;
4) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di in Euro 500,00 al mese, entro il giorno 5 di ogni mese
pagina 12 di 14 con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, oltre al 50% della mensa scolastica ed al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee guida della Corte di appello di IL del 14/11/17;
5) assegno unico integralmente a favore della madre;
adotta i seguenti provvedimenti istruttori
1) dispone che i SS e Specialistici del Comune di IL trasmettano al Tribunale una relazione di aggiornamento sugli interventi delegati entro il 20/12 /25”.
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla domanda sullo status riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Sulle spese di lite
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
pagina 13 di 14 1. Dichiara la separazione personale dei coniugi, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di IL per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b);
4. Spese al definitivo.
Si comunichi
Così deciso in IL il 12 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 18/7/24, rimessa al Collegio all'udienza di prima comparizione e trattazione del 20/2/25, discussa nella Camera di Consiglio del 12/3/25 promossa da
Parte_1
nato in [...] il [...]
Residente VIA DEGLI APULI, 6 20100 MILANO ITALIA Titolo di studio codice fiscale C.F._1 con l'avv. Gava Giulia come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato in FILIPPINE il 22/03/1983
Residente VIA DEGLI APULI, 6 20100 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. Bonetti Anna Valeria come da procura in atti;
convenuto
pagina 1 di 14 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di IL ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3/9/24
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione personale dei coniugi con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio decorso il termine di procedibilità.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e , cittadini filippini residenti in Italia, contraevano matrimonio presso il Parte_1 Controparte_1
a IL in data 5.12.2012; il regime patrimoniale dei coniugi è quello della Controparte_2
comunione dei beni.
pagina 2 di 14 Dal matrimonio nascevano a IL i figli:
pagina 3 di 14 (C.F. ) in data 27.04.2013, cittadino filippino;
Persona_1 C.F._3
(C.F. ) il 13.07.2018, cittadino filippino;
Per_2 Parte_2 C.F._4
(C.F. ) il 13.10.2021, cittadino filippino;
Parte_3 C.F._5
oggi minorenni e conviventi con la madre presso la quale sono collocati.
Nel mese di novembre 2023, i minori e la madre venivano inseriti in Comunità protetta mamma- bambino;
tale provvedimento urgente veniva confermato in data 27.11.2023 dal Tribunale per i
Minorenni di IL con decreto ex artt. 403 c.c. e 473 bis.15 c.p.c. del 27.11.2023, con il quale veniva inoltre disposto l'affido dei minori al Servizio Sociale del Comune di IL e limitata la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
A seguito dell'istruttoria svoltasi avanti al Tribunale per i Minorenni di IL (procedimenti R.G.
Cont. 1754/2023 e 2406/2023, poi riuniti nell'unico fascicolo R.G. Cont. 1754/2023) in data 13-
20.12.2023 veniva emesso nuovo decreto che così ha disposto:
“1) visto l'art. 403 c.c.
R E V O C A il decreto di convalida ex art. 403 c.c. del 27.11.2023, autorizzando la struttura ospitante alle dimissioni dei minori, unitamente alla madre, i quali dovranno rientrare presso l'abitazione familiare previo allontanamento del padre;
2) visto l'art.473-bis.15 c.p.c., a parziale modifica/integrazione del decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. del
27.11.2023
O R D I N A
l'allontanamento dalla casa familiare di IL via degli Apuli, 6, di nato nelle Controparte_1
Filippine il 22/3/1983, con divieto per lo stesso di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, comprendendo in detti luoghi, la casa di abitazione e gli istituti di istruzione frequentati dai figli.
D I S P O N E
che l'ordine di allontanamento e il correlato divieto di avvicinamento abbia la durata di anni uno, salvo proroga.
C O N F E R M A
l'affido dei minori , e Persona_1 Persona_3 Parte_3
al Servizio Sociale del Comune di IL, loro abituale residenza.
[...]
C O N F E R M A
pagina 4 di 14 la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per tutte le decisioni sul collocamento dei minori (che saranno assunte direttamente dal Servizio Sociale affidatario), per quelle sanitarie, scolastiche e educative (che saranno comunque assunte dal Servizio Sociale affidatario, sentiti i genitori), nonché per gli incarichi affidati ai Servizi Sociali come di seguito indicati.
I N C A R I C A
i Servizi Sociali del Comune affidatario, in collaborazione con i servizi specialistici del territorio e socio-sanitari territoriali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a cui i Servizi territorialmente competenti provvederanno a trasmettere copia del presente decreto, di:
• garantire, in difetto di immediato allontanamento spontaneo del padre, l'attuazione dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare da parte dello stesso, facendosi consegnare le chiavi di accesso alla stessa e consentendogli di ritirare i propri effetti personali;
ciò con il supporto della Forza
Pubblica, ove necessario;
• garantire, a esito e di concerto con la struttura ospitante, il rientro, presso la casa familiare, dei minori unitamente alla madre;
• mantenere, conseguentemente, i minori collocati, allo stato, con la madre presso la casa familiare;
• regolamentare, con urgenza, i rapporti dei minori con il padre e con altri familiari, eventualmente richiedenti, in regime di Spazio Neutro, con facoltà di liberalizzare e ampliare gli incontri o viceversa di sospenderli a seconda del loro andamento;
• svolgere inchiesta psico-socio-familiare, che andrà estesa alla rete familiare allargata, per verificare la presenza di figure adulte con idonee capacità genitoriali vicarianti;
• procedere immediatamente a valutazione dei minori presso la NPI/UONPIA per accertare il loro stato di benessere, attivando conseguentemente tutti i supporti psico-educativi reputati necessari od opportuni;
• effettuare un'indagine psicodiagnostica sui genitori, per accertare il loro funzionamento di personalità, le loro capacità genitoriali, la natura e qualità della relazione di ciascuno con i figli, anche mediante l'ausilio di un mediatore culturale, ove necessario;
• relazionare ogni tre mesi, salvo urgenze.
P R E S C R I V E ai genitori di collaborare con gli interventi predisposti dal Servizio Sociale, avvertendo sin d'ora che alla mancata collaborazione potranno conseguire provvedimenti ulteriormente limitativi all'esercizio della responsabilità genitoriale, fino alla decadenza.
I N C A R I C A
pagina 5 di 14 il Servizio Sociale affidatario, ferme le ulteriori relazioni periodiche, di trasmettere questa A.G. le relazioni richieste in tempo utile per la prossima udienza (…)”.
La ricorrente ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni relative alla separazione:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Controparte_1
1° comma, cod. civ.;
2) ordinare al competente ufficio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di NPI competenti, così come già disposto dal Tribunale per i Minorenni nei procedimenti R.G. Cont. 1754/2023 e
2406/2023, poi riuniti in unico procedimento R.G. Cont. 1754/2023;
4) disporre che i figli minori , e Persona_1 Persona_3 Parte_3
rimangano affidati al Servizio Sociale del Comune di IL, con collocazione presso la madre in conformità a quanto disposto dal decreto del Tribunale per i Mino-renni del 13-20.12.2023 R.G. Cont.
2406/2023;
5) disporre che La casa familiare sita in IL, Via degli Apuli n. 6, sia assegnata alla sig.ra Pt_1
quale genitore collocatario dei figli minori. La signora dà atto che il signor ha già Pt_1 CP_1
provveduto ad allontanarsi spontaneamente da predetta abita-zione in data 5 gennaio 2024;
6) disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità disposte dal CP_1
Servizio Sociale, al quale è demandata la gestione di tali incontri, inizial-mente da prevedersi in Luogo
Neutro come da decreto 13-20.12.2023 R.G. Cont. 2406/2023 Tribunale per i Minorenni di IL, incontri da liberalizzarsi eventualmente e con gradualità secondo le valutazioni di aggiornamento ed un progetto/calendario pre-disposto dai servizi;
7) disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al manteni-mento dei figli, CP_1 Pt_1
a partire dal mese di maggio 2024 la somma mensile di € 500,00 (im-putabile per 1/3 a ciascuno di essi), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da riva-lutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) disporre che ciascuno dei coniugi si faccia altresì carico del 50% delle spese extra asse-gno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribu-nale di IL e dalla Corte
d'appello di IL in data 14 novembre 2017.
9) disporre che, oltre a quanto sopra, il Sig. si faccia altresì carico del 50% delle spese di CP_1
mensa scolastica afferenti ai figli, qualora i coniugi siano tenuti al predetto pagamento;
10)disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito al 100% della sig.ra Pt_1
pagina 6 di 14 Con compensazione delle spese di lite in caso di adesione del sig. alle domande proposte CP_1
dalla sig.ra diversamente con vittoria delle spese e degli onorari di lite. Pt_1
La ricorrente ha inoltre chiesto che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa nuovamente a ruolo affinché il Collegio, previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti e concessione dei termini di legge, con sentenza accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
in data 5.12.2012 presso il Consolato delle di IL
[...] CP_2
2) ordinare al competente ufficio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di NPI competenti, così come già disposto dal Tribunale per i Minorenni nei procedimenti R.G. Cont. 1754/2023 e
2406/2023, poi riuniti in unico procedimento R.G. Cont. 1754/2023;
4) disporre che i figli minori , e Persona_1 Persona_3 Parte_3
rimangano affidati al Servizio Sociale del Comune di IL, con collocazione presso la madre in conformità a quanto disposto dal decreto del Tribunale per i Mino-renni del 13-20.12.2023 R.G. Cont.
2406/2023,
5) disporre che La casa familiare sita in IL, Via degli Apuli n. 6, sia assegnata alla sig.ra Pt_1
quale genitore collocatario dei figli minori. La signora dà atto che il signor ha già Pt_1 CP_1
provveduto ad allontanarsi spontaneamente da predetta abita-zione in data 5 gennaio 2024;
6) disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità disposte dal CP_1
Servizio Sociale, al quale è demandata la gestione di tali incontri, inizial-mente da prevedersi in Luogo
Neutro come da decreto 13-20.12.2023 R.G. Cont. 2406/2023 Tribunale per i Minorenni di IL, incontri da liberalizzarsi eventualmente e con gradualità secondo le valutazioni di aggiornamento ed un progetto/calendario pre-disposto dai servizi;
7) disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al manteni-mento dei figli, CP_1 Pt_1
a partire dal mese di maggio 2024 la somma mensile di € 500,00 (im-putabile per 1/3 a ciascuno di essi), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da riva-lutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) disporre che ciascuno dei coniugi si faccia altresì carico del 50% delle spese extra as-segno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal di IL e dalla Corte CP_3
d'appello di IL in data 14 novembre 2017;
pagina 7 di 14 9) disporre che, oltre a quanto sopra, il Sig. si faccia altresì carico del 50% delle spese di CP_1
mensa scolastica afferenti ai figli, qualora i coniugi siano tenuti al predetto pagamento;
10)disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito al 100% della sig.ra Pt_1
Con compensazione delle spese di lite in caso di adesione del sig. alle domande proposte CP_1
dalla sig.ra diversamente con vittoria delle spese e degli onorari di lite. Pt_1
Con comparsa depositata in data 28/11/24 si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo
pagina 8 di 14 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando al competente ufficio di annotare l'emananda Controparte_1 Parte_1 sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1. confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI competenti, così come già disposto dal Tribunale per i
Minorenni di IL;
2. disporre che i figli minori , Persona_1
e rimangano affidati al Servizio Sociale del Comune di Persona_3 Parte_3
IL, con collocazione presso la madre in conformità a quanto disposto dal decreto del Tribunale per i Minorenni del 13-20 dicembre 2023, R.G. Cont. 2406/2023;
3. disporre che la casa familiare, sita in
IL, via degli Apuli n.6, venga assegnata alla signora quale genitore collocatario dei figli Pt_1
minori;
4. disporre che il Sig. possa vedere CP_1
e tenere con sé i figli secondo le modalità disposte dal Servizio Sociale, al quale è demandata la gestione di tali incontri, inizialmente da prevedersi in Luogo Neutro, come da decreto 13-20 dicembre
2023 R.G. Cont. 2406/2023 del Tribunale per i Minorenni di IL, con richiesta all'Ente di valutare da subito di procedere alla graduale liberalizzazione e/o all'aumento degli incontri padre/figli;
5. disporre che il signor versi alla CP_1 signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € 500,00 (imputabile Pt_1
per 1/3 a ciascuno) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2025;
6. disporre che ciascuno dei coniugi si facci carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di IL e dalla Corte d'Appello di IL in data 14 novembre
2017disporre che i genitori si facciano carico in misura del 50% ciascuno altresì delle spese di mensa scolastica afferenti ai figli, qualora i coniugi siano tenuti al predetto pagamento;
7. disporre che la signora percepisca il Pt_1
100% dell'assegno unico.
Con compensazione delle spese del presente procedimento, stante l'uniformità delle richieste avanzate dalle parti.
pagina 9 di 14 Il convenuto ha, altresì, chiesto che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa nuovamente a ruolo affinché il Collegio, previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti e concessione dei termini di legge, con sentenza accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. in data 5.12.2012 presso il Parte_1 Controparte_1 [...]
di IL, Controparte_2 ordinando al competente ufficio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1. confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI competenti, così come già disposto dal Tribunale per i
Minorenni di IL;
2. disporre che i figli minori , Persona_1
e rimangano affidati al Servizio Sociale del Comune di Persona_3 Parte_3
IL, con collocazione presso la madre in conformità a quanto disposto dal decreto del Tribunale per i Minorenni del 13-20 dicembre 2023, R.G. Cont. 2406/2023;
3. disporre che la casa familiare, sita in
IL, via degli Apuli n.6, venga assegnata alla signora quale genitore collocatario dei figli Pt_1
minori;
4. disporre che il Sig. possa vedere CP_1
e tenere con sé i figli secondo le modalità disposte dal Servizio Sociale, al quale è demandata la gestione di tali incontri, inizialmente da prevedersi in Luogo Neutro, come da decreto 13-20 dicembre
2023 R.G. Cont. 2406/2023 del Tribunale per i Minorenni di IL, con richiesta all'Ente di valutare da subito di procedere alla graduale liberalizzazione e/o all'aumento degli incontri padre/figli;
pagina 10 di 14 5. disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli la somma mensile di € 500,00 (imputabile per 1/3 a ciascuno) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
disporre che ciascuno dei coniugi si facci carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di IL e dalla Corte d'Appello di IL in data 14 novembre
2017
pagina 11 di 14 6. disporre che i genitori si facciano carico in misura del 50% ciascuno altresì delle spese di mensa scolastica afferenti ai figli, qualora i coniugi siano tenuti al predetto pagamento;
7. disporre che la signora percepisca il Pt_1
100% dell'assegno unico.
Con compensazione delle spese del presente procedimento, stante l'uniformità delle richieste avanzate dalle parti.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 20/2/25 il Giudice delegato ha sentito le parti presenti personalmente.
Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in punto economico con la quantificazione in
Euro 500,00 al mese del contributo paterno al mantenimento die figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, oltre al 50% della mensa scolastica ed al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee guida della Corte di appello di IL del 14/11/17; assegno unico integralmente a favore della madre.
I difensori delle parti hanno chiesto la conferma in via temporanea ed urgente dei provvedimenti provvisori già assunti dal TM in data 13 dicembre 2023.
Hanno, altresì, chiesto che il Tribunale trattenga la causa in decisione sullo status della separazione
All'esito della discussione il Giudice delegato ha così provveduto:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Provvede in conformità al decreto del TM datato 13/12/23 quanto all'affidamento dei figli minori all'Ente, Comune di IL, loro collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna in Spazio Neutro;
2) Assegna la casa familiare di IL via degli Apuli n. 6 alla madre;
3) Dispone che i SS del comune di IL, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti, mantengano la presa in carico del nucleo familiare, con prosecuzione della regolamentazione della frequentazione paterna in Spazio Neutro ed attivazione/prosecuzione degli interventi di supporto psicologico, psicoterapico, educativi e di sostegno scolastico per i minori, nonché di supporto alla genitorialità e psicologico per i genitori;
4) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di in Euro 500,00 al mese, entro il giorno 5 di ogni mese
pagina 12 di 14 con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, oltre al 50% della mensa scolastica ed al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee guida della Corte di appello di IL del 14/11/17;
5) assegno unico integralmente a favore della madre;
adotta i seguenti provvedimenti istruttori
1) dispone che i SS e Specialistici del Comune di IL trasmettano al Tribunale una relazione di aggiornamento sugli interventi delegati entro il 20/12 /25”.
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla domanda sullo status riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Sulle spese di lite
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
pagina 13 di 14 1. Dichiara la separazione personale dei coniugi, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di IL per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b);
4. Spese al definitivo.
Si comunichi
Così deciso in IL il 12 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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