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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/10/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n.4146/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG CA
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. SAVELLA ANDREA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 21/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 15/05/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge, la declaratoria del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data
1 di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
RI NZ, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
2 Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.5 e 6 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU:
«Nulla di rilievo per la presente valutazione a carico degli organi ed apparati non interessati e non in dettaglio richiamati.
Soggetto di 75 anni, in discrete condizioni apparenti di salute, è alto circa mt_1,75 e pesa circa kg 103; addome batraciano;
facies composita. Cute e mucose rosee, sottocutaneo ben rappresentato e ben distribuito, con annessi cutanei secondo sesso ed età, masse muscolari tonico-trofiche.
Udito sociale compromesso a destra.
La deambulazione non mostra franchi aspetti patologici e si associa a dolore alle ginocchia bilateralmente. a piccoli Pt_2 passi con sufficiente stabilità. Non limitazioni a carico degli arti superiori.
La parola è lenta, in parte esplosiva.
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE
È documentato dalla certificazione prodotta e dalla nostra osservazione clinica che il sig. di anni 75, Parte_1
è principalmente affetto da “Disartria e disfagia da sospetta malattia del I motoneurone. Diabete mellito, ipertensione arteriosa, Deficit ventilatorio di tipo misto”.
Come noto le condizioni sanitarie legittimanti la richiesta dell'indennità di accompagnamento contemplano l'impossibilità alla deambulazione autonoma;
ovvero la necessità di assistenza per l'esecuzione di un complesso di funzioni tra quelle di vestirsi,
3 prepararsi i cibi, provvedere all'igiene personale, agli acquisti, alle faccende domestiche, al governo minimo degli spazi del domicilio, all'autosoccorso, alla richiesta di soccorso, alla gestione di apparecchi televisivi o radiofonici. Orbene né la nostra osservazione, né i dati emergenti dalla documentazione esibita evidenziano l'impossibilità alla deambulazione autonoma
(da tutti gli opertori descritta “a piccoli passi”), né vi sono limitazioni a carico degli arti superiori che possano impedire significativamente gli atti quotidiani della vita.
In conclusione si deve ritenere che nel caso in esame vi sia una sufficiente possibilità di deambulazione autonoma;
quanto alle funzioni di vita quotidiana deve ritenersi che ci sia la possibilità di provvedere alle attività surrichimate, con sufficiente adeguatezza ed autonomia, dunque, NON ricorrono, allo stato, le condizioni sanitarie legittimanti la richiesta prestazione».
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Al riguardo, non si ritiene meritevole di accoglimento la censura formulata in ricorso con riferimento al fatto che il CTU avrebbe omesso di “valutare patologie rilevanti nel calcolo della percentuale dell'I.C.”.
Invero, in ambito di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, non
4 occorre procedere alla quantificazione dell'invalidità civile in misura percentuale, bensì verificare se la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1 L. 21/11/1988, n. 508, si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza continua [Cass.
Sez. Lav., Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018 (Rv. 650131 - 01):
«Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore»; Cass.
Sez. Lav., Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 (Rv. 665477 - 01): «Ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente,
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari
5 atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona»].
Ne discende che la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
UG CA LA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG CA
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. SAVELLA ANDREA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 21/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 15/05/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge, la declaratoria del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data
1 di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
RI NZ, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
2 Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.5 e 6 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU:
«Nulla di rilievo per la presente valutazione a carico degli organi ed apparati non interessati e non in dettaglio richiamati.
Soggetto di 75 anni, in discrete condizioni apparenti di salute, è alto circa mt_1,75 e pesa circa kg 103; addome batraciano;
facies composita. Cute e mucose rosee, sottocutaneo ben rappresentato e ben distribuito, con annessi cutanei secondo sesso ed età, masse muscolari tonico-trofiche.
Udito sociale compromesso a destra.
La deambulazione non mostra franchi aspetti patologici e si associa a dolore alle ginocchia bilateralmente. a piccoli Pt_2 passi con sufficiente stabilità. Non limitazioni a carico degli arti superiori.
La parola è lenta, in parte esplosiva.
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE
È documentato dalla certificazione prodotta e dalla nostra osservazione clinica che il sig. di anni 75, Parte_1
è principalmente affetto da “Disartria e disfagia da sospetta malattia del I motoneurone. Diabete mellito, ipertensione arteriosa, Deficit ventilatorio di tipo misto”.
Come noto le condizioni sanitarie legittimanti la richiesta dell'indennità di accompagnamento contemplano l'impossibilità alla deambulazione autonoma;
ovvero la necessità di assistenza per l'esecuzione di un complesso di funzioni tra quelle di vestirsi,
3 prepararsi i cibi, provvedere all'igiene personale, agli acquisti, alle faccende domestiche, al governo minimo degli spazi del domicilio, all'autosoccorso, alla richiesta di soccorso, alla gestione di apparecchi televisivi o radiofonici. Orbene né la nostra osservazione, né i dati emergenti dalla documentazione esibita evidenziano l'impossibilità alla deambulazione autonoma
(da tutti gli opertori descritta “a piccoli passi”), né vi sono limitazioni a carico degli arti superiori che possano impedire significativamente gli atti quotidiani della vita.
In conclusione si deve ritenere che nel caso in esame vi sia una sufficiente possibilità di deambulazione autonoma;
quanto alle funzioni di vita quotidiana deve ritenersi che ci sia la possibilità di provvedere alle attività surrichimate, con sufficiente adeguatezza ed autonomia, dunque, NON ricorrono, allo stato, le condizioni sanitarie legittimanti la richiesta prestazione».
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Al riguardo, non si ritiene meritevole di accoglimento la censura formulata in ricorso con riferimento al fatto che il CTU avrebbe omesso di “valutare patologie rilevanti nel calcolo della percentuale dell'I.C.”.
Invero, in ambito di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, non
4 occorre procedere alla quantificazione dell'invalidità civile in misura percentuale, bensì verificare se la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1 L. 21/11/1988, n. 508, si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza continua [Cass.
Sez. Lav., Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018 (Rv. 650131 - 01):
«Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore»; Cass.
Sez. Lav., Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 (Rv. 665477 - 01): «Ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente,
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari
5 atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona»].
Ne discende che la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
UG CA LA
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