Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.SA Laura Renda, a seguito dell'udienza del 22 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9873/2024 promoSA da
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Nicosia, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
C.F. , in persona Parte_2 P.IVA_1
del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Sigg. Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
nella qualità di funzionari delegati, ai sensi dell'art. 10 D. L. n° 203 del 30/09/2005, Parte_8
n° 203, convertito nella legge n° 248 del 2/12/2005, nominati con ordine di servizio del Direttore della sede provinciale di Catania prot. 2019/2100/000041 del 27/11/2019, depositato presso la
Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 07/01/2020 ed elettivamente domiciliati presso la propria
Sede in Piazza della Repubblica 26, 95131 CATANIA;
-resistente-
Avente ad oggetto: assegno di invalidità civile ex art. 13 L. n. 118/1971
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 22 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore della parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 22.10.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Ritenere e dichiarare, sulla base delle risultanze della relazione medico-legale depositata dalla
1
iscritto al n. 8449/2023 del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro, definito con decreto di omologa del
19/02/2024, che la sig.ra è affetta da patologie tali da determinare un'invalidità del Parte_1
79%, con diritto a beneficiare dell'assegno di invalidità civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n.
118/1971, con decorrenza dal mese di Settembre 2023, oltre gli interessi di legge e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
2) Condannare, pertanto, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Pt_2 corresponsione, in favore della ricorrente, dei ratei dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971, con decorrenza dal mese di Settembre 2023, oltre gli interessi di legge e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, con valore della prestazione dedotta in giudizio pari ad €
7.500,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente deduceva di essere affetta da “Ipoacusia percettiva bilaterale – Diabete mellito – Tireopatia multinodulare - Coxartrosi anca dx – Sindrome del tunnel carpale a dx – Esiti dal nervo ulnare all'avambraccio di sinistra con riduzione in ampiezza del SAP al V dito e del c-map dell'ADM - Sofferenza neurogena cronica con reinnervazione in territorio radicolare C7 SX L4 L5 bilateralmente - Spina calcaneare bilaterale – Spondilosi del rachide dorso- lombare – Sofferenza neurogena cronica cervicale e lombare – Alterato appoggio plantare –
Depressione del tono dell'umore”.
Asseriva di avere, pertanto, presentato istanza ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità civile e del conseguente riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13 Legge n. 118/1971, alla Commissione
Sanitaria competente in data 30.11.2022, la quale accertava l'invalidità con riduzione della capacità lavorativa pari al 60% nel corso della seduta del giorno 14.02.2023, negandole le agevolazioni pretese.
Affermava che, dopo aver conseguentemente proposto ricorso ex art. 445-bis c.p.c. innanzi al
Tribunale di Catania, quest'ultimo aveva provveduto a nominare in qualità di C.T.U. medico legale, la Dott.SA , che – conclusesi le operazioni peritali iniziate il 21.11.2023 – si era così Persona_1 pronunciata nella relazione definitiva: “La sig.ra di anni 57 è in atto affetta da: “Diabete Pt_1 mellito NID. Ipoacusia bilaterale. in Depressione del tono dell'umore. Sindrome del CP_1 CP_2
tunnel carpale a dx e danno post traumatico del nervo ulnare a sinistra. Iniziali segni radiografici di spondiloartrosi. Gozzo tiroideo”.
Aggiungeva che - a seguito del riconoscimento da parte della C.T.U. summenzionata dello stato di invalidità civile in misura pari al 79% a partire dal mese di settembre 2023, nonché del relativo
2 assegno ex art. 13 L. n. 118/1971 – il Giudice adito aveva emesso in data 19.02.2024 il relativo decreto di omologa notificato all' convenuto ed al suo funzionario delegato il 21.02.2024. Pt_2
Dichiarava altresì di aver inviato, tramite l'Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale
“50&piùEnasco” di Catania, il modello AP70 neceSArio per la liquidazione dei ratei del beneficio assistenziale, ricevendo dall' – solo dopo svariate sollecitazioni - la comunicazione del Pt_2
31.05.2024, con la quale affermava: “Egregio Avvocato, la pratica relativa alla Sua assistita è stata respinta in quanto l'utente, prima della definizione del procedimento giudiziario pendente, ha presentato una nuova domanda nel settembre 2023 ed il relativo verbale del 20 dicembre 2023 ha accertato una invalidità del 50% la quale non prevede il pagamento di alcuna prestazione”.
Infine, contestava quanto asserito da parte resistente ritenendo che – essendo stato l'accertamento del
C.T.U., nominato in sede giudiziaria, successivo alla valutazione effettuata dalla Commissione
Medica istituita in sede amministrativa – l'esito della visita medica emesso in sede giudiziaria dovesse prevalere su quello reso in sede amministrativa.
1.2. Con memoria costitutiva depositata in data 20.01.2025, si costituiva in giudizio l'
[...]
, adducendo innanzitutto che l'art. 56, comma 2, L. n. 69/2009 – Controparte_3
al fine di evitare il moltiplicarsi del contenzioso giudiziario – limitava la proposizione di nuove domande, applicando l'art. 11 L. n. 222/1984 anche in materia di riconoscimento del diritto a pensioni, assegni ed indennità spettante agli invalidi civili: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e
2 non può presentare ulteriore domanda per la steSA prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza paSAta in giudicato”.
Dichiarava di non aver provveduto alla liquidazione in quanto la ricorrente, in pendenza del ricorso giudiziario proposto in data 01.08.2023, aveva avanzato il 23.09.2023 una nuova domanda amministrativa - conclusasi con l'accertamento dello stato di invalidità in misura pari al 50% - con la quale accettava implicitamente l'esito del precedente verbale vanificando il ricorso giudiziario.
Infine, eccepiva in subordine la prescrizione decennale dei ratei maturati.
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni: “Preliminarmente verificare la propria competenza territoriale, la ritualità delle notifiche e l'ammissibilità del giudizio;
nel merito, rigettare ogni domanda avversaria, con il favore di spese ed onorari di lite”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
3 Sostituita l'udienza di discussione del 22 aprile 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto per quanto di ragione.
Dalla documentazione versata in atti emerge che parte ricorrente, dopo aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Catania – avverso il rigetto da parte dell' dell'istanza volta Pt_2
al riconoscimento dello stato di invalidità civile proposta in data 30.11.2022 – il 23 settembre 2023 ha presentato una nuova domanda amministrativa a seguito della quale è stata sottoposta a visita medica (20.10.2023), ricevendo esito conforme a quello precedentemente conseguito in data
14.02.2023: invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73%, in particolare, in misura pari al 60% il 14.02.2023, divenuto 50% dopo la visita medica del 20.10.2023 (cfr. doc. nn. 8 e 9 allegati al ricorso depositato in data 22.10.2024).
Tuttavia, tale esito appare essere discordante rispetto alle risultanze delle operazioni peritali espletate a partire da giorno 21.11.2023 dalla Dott.SA - C.T.U. nominato in data 31.10.2023 Persona_1
dal giudice adito nel corso del primo ricorso giudiziario ex art. 445 bis c.p.c. – che ha dichiarato il soggetto invalido in misura pari al 79% a decorrere dal mese di settembre 2023 (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso), condizione riconosciuta altresì dal conseguente decreto di omologa del 19.02.2024 (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso).
Invero, l'istituto rubricato all'art. 445 bis c.p.c. (“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”) - introdotto dall'art. 38 D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011- configura un nuovo e neceSArio filtro di procedibilità per l'accesso alla tutela giurisdizionale in materia previdenziale ed assistenziale.
Infatti, esso impone a chi intenda avviare un contenzioso “in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222” l'obbligo di promuovere in via preventiva un accertamento tecnico delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Sul rilievo della legittima istanza di ATP a seguito di diniego della prestazione anche se nel frattempo
è stata presentata una seconda domanda amministrativa, appare particolarmente significativa la valenza attribuita alla recentissima ordinanza della Corte di CaSAzione n. 614 del 10.01.2025.
Tale provvedimento, seppure con riguardo all'art. 11 L. n. 222/84 (espreSAmente rubricato “Limite alla presentazione di nuove domande”), statuisce che dal tenore letterale dello stesso “si evince la preclusione della presentazione di una ulteriore domanda per la steSA prestazione, finché non si è esaurito l'iter di una precedente o, nel caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta sentenza
4 paSAta in giudicato;
ne restano definiti il perimetro oggettivo e finalistico, trattandosi di una norma che, da un lato, non impedisce iniziative giudiziarie a tutela di diritti soggettivi degli assistiti, dall'altro, è volta a soddisfare esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, evitando duplicazioni di procedimenti amministrativi inerenti alle stesse prestazioni poste dalla legge a tutela di medesime condizioni invalidanti. In particolare, l'improponibilità ivi contemplata riguarda non già il giudizio sulla prima domanda amministrativa ma la presentazione di una seconda domanda amministrativa. Nel caso in esame, la domanda giudiziale in ATP era stata presentata dopo la chiusura dell'iter amministrativo sulla prima istanza, mentre la seconda domanda era stata presentata dopo la chiusura della fase amministrativa della prima istanza e senza che su questa fosse stato ancora deciso l'accertamento giudiziale. Eventualmente, un giudizio di improponibilità avrebbe potuto coinvolgere l'impugnativa del secondo esito amministrativo [...] in pendenza del giudizio sulla prima domanda amministrativa [...].
Nel caso a mano, il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. è stato proposto in data 29.07.2023, una volta conclusosi in data 14.02.2023 l'iter amministrativo sulla prima istanza volta al riconoscimento dello stato di invalidità civile, avanzata innanzi alla “Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità” il 30.11.2022.
La seconda domanda amministrativa, invece, è stata presentata in data 23.09.2023 (cfr. pag. 2 della memoria costitutiva dell' depositata in data 20.01.2025 e doc. “DOMANDE PRESENTATE” Pt_2
allegato alla suddetta memoria), pertanto successivamente alla chiusura della fase amministrativa della prima istanza (14.02.2023) e in assenza di accertamento giudiziale definitivo (essendo stato il decreto di omologa depositato solo in data 19.02.2024).
Oltre a ciò, occorre esaminare quanto sostenuto da parte resistente nella memoria difensiva (cfr. pag.
2 della memoria depositata in data 20.01.2025), circa l'implicito consenso prestato all'esito del primo verbale sanitario contenente il giudizio conclusivo - emesso dalla predetta Commissione a seguito della visita medica del 14.02.2023, conclusasi con la dichiarazione di invalidità e relativa riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 60% (cfr. doc. n. 9 allegato al ricorso depositato il
22.10.2024) – nonché in ordine alla presentazione di una nuova domanda amministrativa costituente accettazione del rigetto della prima istanza, con improponibilità del ricorso giudiziario su di eSA fondato.
Al riguardo, appaiono rilevanti le affermazioni della Suprema Corte contenute nell'ordinanza sopra richiamata: “Il secondo provvedimento di rigetto, nel confermare il diniego della prestazione richiesta già con la prima istanza amministrativa, non impedisce la tutela di diritti soggettivi dell'assistito, e d'altronde, come segnalato dal ricorrente, una soluzione di improponibilità sulla prima domanda in ATP e di inammissibile proposizione di un ricorso avverso un atto dal contenuto
5 meramente confermativo, precluderebbe l'esercizio del diritto di difesa. Ma, è bene rammentare, il giudizio volto all'accertamento delle condizioni per fruire di prestazioni previdenziali ed assistenziali non ha ad oggetto l'impugnazione di un atto amministrativo, non integra né si riduce in una valutazione di legittimità dell'atto, né la possibilità di agire è limitata al contenuto (confermativo o dispositivo) dell'atto medesimo, bensì l'interesse del ricorrente attiene alla natura giuridica del diritto soggettivo che si intende far valere, eventualmente pretermesso o pregiudicato dall'atto amministrativo e, quindi, superato il formalismo del contenuto dell'atto, non può sostenersi in ragione di esso l'anelastica preclusione dell'accertamento dei propri diritti. D'altronde, proprio il decorso giudiziale sull'esito dell'iter amministrativo di una prima domanda mira ad accertare la sussistenza del requisito sanitario posto a base della prestazione richiesta, laddove la preclusa presentabilità, ex art. 11, dell'ulteriore domanda per la steSA prestazione consente di sviluppare nel diverso ambito giudiziale la piena difesa dei propri diritti, anche in caso di evoluzione delle condizioni sanitarie in corso di procedimento. [...] L'insussistenza "nell'ordinamento giuridico amministrativo" di "alcun principio di automatica acquiescenza", a sua volta evoca l'improponibilità processuale ex art. 329 c.p.c. in forza di un'accettazione espreSA od implicitamente desumibile da atti incompatibili con la volontà di avvalersi della impugnazione, circostanze non emergenti nel caso in esame non rinvenendosi in atti alcuna dichiarazione esplicita né desumendosi dalla presentazione di una seconda istanza amministrativa -non ancora esitata alla data del deposito del ricorso in ATP- alcuna volontà implicita ed inequivoca di rinunciare alla impugnazione ammeSA dalla legge e, stante la già esaminata interpretazione dell'art. 11, non coinvolgente gli sviluppi giudiziari della prima domanda. Ed ancora, la possibilità di trarre da tale argomento processuale una acquiescenza di ordine sostanziale nel senso di evincere da comportamenti concludenti un effetto abdicativo del diritto significherebbe fornire all'art. 11 una finalità inibitoria di accesso alle tutele giurisdizionali che lo stesso articolo, invece, non sembra esprimere sulla improponibilità di una domanda amministrativa, ma non del giudizio”.
Nel caso di specie, la reiterata richiesta di accertamento dello stato di invalidità civile - ai fini del conseguimento del relativo assegno - in capo alla ricorrente, permette di escludere qualsivoglia acquiescenza.
Infine i giudici di legittimità - riflettendo sulla possibilità o meno per un soggetto che avesse presentato in giudizio domanda tesa al riconoscimento dell'assegno ordinario di ottenere piuttosto la pensione di inabilità a causa di un aggravamento delle sue iniziali patologie – hanno posto a raffronto l'art. 149 disp. att. c.p.c. (“Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento
6 amministrativo che di quello giudiziario”) e l'art. 11 L. n. 222/84, sostenendo quanto segue: “L'art. 149 disp. att. c.p.c. comporta in materia di controversie previdenziali ed assistenziali un riconoscimento della piena autonomia dell'azione dai relativi procedimenti amministrativi sì da portare ad uno sganciamento del processo dalla sua funzione di risoluzione di una lite in senso tecnico, la quale ultima mancherebbe per l'inesistenza, al momento della definizione della domanda amministrativa, del diritto richiesto.
Sempre nella steSA direzione si è poi aggiunto che la norma in esame è significativa espressione di una tendenza legislativa volta a considerare il procedimento amministrativo la sede per tentare la conciliazione delle controversie previdenziali ed assistenziali, senza tuttavia che da esso poSAno discendere decadenze, preclusioni o atti, anche omissivi, di sostanziale disposizione dei diritti.
In un siffatto contesto l'art. 149 disp. att. c.p.c. è stato visto operare in una duplice direzione per attuare, da un lato, il principio dell'economia processuale e, per favorire, dall'altro, l'assicurato, evitando che lo stesso sia costretto - proprio in un momento in cui ha bisogno di maggiore tutela per l'evoluzione e l'aggravamento della sua infermità - a presentare nuove denunzie all con il Pt_2 concreto pericolo di un effettivo pregiudizio all'integrale riconoscimento dei suoi diritti, in ragione del tempo richiesto per l'espletamento delle procedure amministrative e per la ripresa del giudizio.
Ed in un'ottica di valorizzazione delle esposte esigenze non si è mancato di rilevare [...] che la “causa petendi” nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della pensione di invalidità è rappresentata dalla valutazione del reale stato invalidante, che va compiuta tenendo conto della effettiva e concreta situazione patologica al momento del definitivo accertamento. [...]E tale sensibilità verso la natura differenziata dei diritti da azionare era destinata ad accentuarsi nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza sociale attesa la necessità di dare concreta attuazione ai principi costituzionali di cui all'art. 38 Cost., che possono rimanere pregiudicati irrimediabilmente da procedure amministrative e da giudizi lunghi e complessi.
Le esposte ragioni spiegano i numerosi interventi di questa Corte diretti ad ampliare progressivamente l'ambito operativo dell'art. 149, patrocinandone una applicazione in via analogica.
[...] A tale riguardo non può sottacersi che l'art. 11 della legge n. 222 del 1984 prescrive che l'assicurato che abbia in corso o presenti una domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o di pensione di inabilità non poSA presentare una ulteriore domanda per la steSA prestazione sino a quando, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia "intervenuta sentenza paSAta in giudicato".
Orbene, il negare che l'assicurato, divenuto inabile nel corso del giudizio instaurato per l'ottenimento, dell'assegno di invalidità, poSA avanzare nello stesso giudizio domanda di pensione ex art. 2 della legge n. 222 del 1984 e costringerlo ad attendere il paSAggio in giudicato della
7 sentenza, significa dare dell'art. 149 disp. att. c.p.c. una lettura suscettibile di far sorgere consistenti dubbi di illegittimità costituzionale.
È evidente, infatti, che una siffatta interpretazione del dato normativo - contenente in sé un'evidente contraddizione, in quanto, da un lato imporrebbe all'assicurato un "regresso alla fase amministrativa" e , dall'altro, gli impedirebbe tale regresso fino all'esito del giudizio - finirebbe per precludere all'assicurato la possibilità di una piena tutela del suo diritto proprio in quei casi in cui ha più bisogno di una sollecita tutela (in ragione del suo grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro), tanto da apparire lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti, oltre che dall'art. 38 Cost., anche dagli artt. 3 e 24 della Costituzione” (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 12270/2004; Cass. civ., Sez. Lav., sentenza 27.03. 2001, n. 4385).
Alla luce di quanto sopra esposto, va pertanto accolto il ricorso e - in particolare - aderendo alla prospettazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio, immune da errori o vizi, va dichiarata l'invalidità civile di parte ricorrente in misura pari al 79% a decorrere dal mese di settembre 2023, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della Sig.ra dei ratei Pt_2 Parte_1 dell'assegno di invalidità civile ai sensi dell'art. 13 L. n. 118/1971, a partire dalla data medesima con accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie il ricorso;
condanna parte resistente ad erogare in favore di l'assegno di invalidità civile Parte_1
spettante ex art. 13 L. n. 118/1971, a decorrere dal mese di settembre 2023, oltre interessi legali come per legge;
condanna parte resistente alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano Parte_1 in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
Catania, 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.SA Laura Renda
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