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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1984 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, ( rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
BORGESE CARMEN, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_2
liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
Resistente
Oggetto: opposizione ATPO ex art. 445bis- comma 6- c.p.c. conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso nel quale ha concluso perché si accertasse la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità per la riduzione della propria capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini di bracciante agricolo.
Dissentendo dalle conclusioni del CTU, parte ricorrente osservava che il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo aveva errato nel non considerare che il beneficio richiesto era la conferma dell'assegno ordinario, già riconosciuto con decreto di omologa, oltre a contestare nel merito il mancato riconoscimento della gravità delle patologie sofferte dal ricorrente.
Contestando, quindi, in toto le conclusioni del perito, chiedeva che venisse disposta la rinnovazione della CTU, in modo da essere accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n.
222/1984, con decorrenza dalla mancata conferma.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto dell'opposizione. CP_2
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, veniva disposta nuova CTU e nominato quale consulente il dott. che Persona_2
escludeva la sussistenza in atto delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario senza, però, effettuare alcun confronto con le patologie che avevano determinato il riconoscimento del beneficio con decreto di omologa;
chiesti chiarimenti sul punto al CTU facendo presente che la causa ha ad oggetto un provvedimento di revoca della prestazione già goduta in virtù di provvedimento di omologa per cui si richiedeva il confronto tra le condizioni di salute certificate dalla consulenza tecnica d'ufficio esitata nel decreto di omologa di riconoscimento del diritto del 21/12/2020 RG n. 833/2019 con quelle attuali riscontrate dal CTU, il dott. Per_2
che le condizioni di salute del ricorrente non risultavano migliorate dal 2019 ( data di decorrenza del beneficio riconosciuto in omologa) né peggiorate.
Affermava che le proprie conclusioni scaturivano dalla documentazione in atti, dagli esami strumentali e dall'esame obiettivo che lo portavano a non condividere il giudizio espresso dal CTU nella perizia depositata il 19.05.2020.
Ribadiva, pertanto che le patologie di cui soffre il sig. “non determinavano e non Pt_1
determinano una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in
Pag. 2 di 5 occupazioni confacenti alle attitudini professionali del ricorrente”.
Reputato che il CTU abbia esondato dal quesito postogli, spingendosi a contestare le conclusioni della consulenza che era stata posta alla base di un accertamento giudiziario, è stata disposta la rinnovazione della CTU.
Infatti la giurisprudenza consolidata ha statuito che allorquando si discuta intorno alla legittimità della revoca della prestazione disposta dall' , deve raffrontarsi la CP_2
situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale con quella ricorrente al momento della revoca stessa, per verificare se effettivamente vi sia stato un miglioramento nello stato di salute dell'assicurato e che l'accertamento sanitario esitato nel decreto di omologa costituisce un punto fermo di partenza che potrà essere messo in discussione solo a seguito di un accertato miglioramento delle condizioni di salute del ricorrente.
“La circostanza che, a mente dell'art. 1 comma 7 legge n. 222/1984, l'assegno ordinario sia dovuto inizialmente per un triennio e che per ottenere il beneficio per il successivo triennio occorra la presentazione di una nuova domanda amministrativa, non interferisce con i principi in tema di giudicato nelle prestazioni assistenziali e previdenziali, e segnatamente non vale a elidere il principio secondo cui quando le condizioni di salute del richiedente una prestazione assistenziale o previdenziale siano state accertate in forza di sentenza passata in giudicato, “… è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all'epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, atteso che in tali casi il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate. (Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, n.26090; Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, n.24094; Cassazione civile sez. lav., 07/11/2011, n.23082).
Veniva, pertanto, conferito nuovo incarico al dott. che, in data 6 Persona_3
aprile 2025, provvedeva a depositare la relazione definitiva.
Espletate le operazioni peritali la causa è decisa.
Nel merito la domanda può essere accolta nei termini di cui si dirà.
L'elaborato peritale del dott. che qui deve intendersi integralmente Per_3
Pag. 3 di 5 richiamato, appare completo e ben motivato, essendo gli aspetti logico- scientifici supportati da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, consente al giudicante di rilevare che le patologie incidenti sulla capacità di lavoro del ricorrente erano già presenti all'epoca della domanda di conferma.
Il CTU conclude affermando:
“Il sig. , periziato, a mio giudizio, in funzione delle patologie accertate e Parte_1
certificate, in atto, è soggetto che presenta una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in attività confacenti alle proprie attitudini. Le patologie responsabili della riduzione della capacità lavorativa, per come sopra descritto, sono la patologia ORL cronica oggetto anche di trattamenti chirurgici e responsabili di sintomatologia, ovvero cefalea gravativa, ipoacusia e vertigini e la patologia artrosica con interesse del rachide, coxo-femorale e ginocchia causa di limitazione statico-dinamico e capacità di carico. La determinazione della limitazione della capacità è conseguente sia per singola patologia che risultante dalla combinazione delle stesse. Le patologie responsabili della limitazione sono tutte certificate dalla data di presentazione della domanda, pertanto, i presupposti per l'eventuale riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità al lavoro sussistono dalla data della revoca ovvero dal 3/05/22.”
L'opposizione, pertanto, va accolta con conferma delle risultanze dell'elaborato peritale in atti, condivise dal giudice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
Dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda di conferma del maggio 2022;
condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_2 liquida, in € 1.912,00, compresa la fase di ATP, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Carmen Borgese, dichiaratosi
Pag. 4 di 5 antistatario;
pone a carico dell' le spese delle CTU del giudizio di merito, liquidate come da CP_2
separati decreti.
Palmi,29-30 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1984 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, ( rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
BORGESE CARMEN, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_2
liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
Resistente
Oggetto: opposizione ATPO ex art. 445bis- comma 6- c.p.c. conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso nel quale ha concluso perché si accertasse la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità per la riduzione della propria capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini di bracciante agricolo.
Dissentendo dalle conclusioni del CTU, parte ricorrente osservava che il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo aveva errato nel non considerare che il beneficio richiesto era la conferma dell'assegno ordinario, già riconosciuto con decreto di omologa, oltre a contestare nel merito il mancato riconoscimento della gravità delle patologie sofferte dal ricorrente.
Contestando, quindi, in toto le conclusioni del perito, chiedeva che venisse disposta la rinnovazione della CTU, in modo da essere accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n.
222/1984, con decorrenza dalla mancata conferma.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto dell'opposizione. CP_2
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, veniva disposta nuova CTU e nominato quale consulente il dott. che Persona_2
escludeva la sussistenza in atto delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario senza, però, effettuare alcun confronto con le patologie che avevano determinato il riconoscimento del beneficio con decreto di omologa;
chiesti chiarimenti sul punto al CTU facendo presente che la causa ha ad oggetto un provvedimento di revoca della prestazione già goduta in virtù di provvedimento di omologa per cui si richiedeva il confronto tra le condizioni di salute certificate dalla consulenza tecnica d'ufficio esitata nel decreto di omologa di riconoscimento del diritto del 21/12/2020 RG n. 833/2019 con quelle attuali riscontrate dal CTU, il dott. Per_2
che le condizioni di salute del ricorrente non risultavano migliorate dal 2019 ( data di decorrenza del beneficio riconosciuto in omologa) né peggiorate.
Affermava che le proprie conclusioni scaturivano dalla documentazione in atti, dagli esami strumentali e dall'esame obiettivo che lo portavano a non condividere il giudizio espresso dal CTU nella perizia depositata il 19.05.2020.
Ribadiva, pertanto che le patologie di cui soffre il sig. “non determinavano e non Pt_1
determinano una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in
Pag. 2 di 5 occupazioni confacenti alle attitudini professionali del ricorrente”.
Reputato che il CTU abbia esondato dal quesito postogli, spingendosi a contestare le conclusioni della consulenza che era stata posta alla base di un accertamento giudiziario, è stata disposta la rinnovazione della CTU.
Infatti la giurisprudenza consolidata ha statuito che allorquando si discuta intorno alla legittimità della revoca della prestazione disposta dall' , deve raffrontarsi la CP_2
situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale con quella ricorrente al momento della revoca stessa, per verificare se effettivamente vi sia stato un miglioramento nello stato di salute dell'assicurato e che l'accertamento sanitario esitato nel decreto di omologa costituisce un punto fermo di partenza che potrà essere messo in discussione solo a seguito di un accertato miglioramento delle condizioni di salute del ricorrente.
“La circostanza che, a mente dell'art. 1 comma 7 legge n. 222/1984, l'assegno ordinario sia dovuto inizialmente per un triennio e che per ottenere il beneficio per il successivo triennio occorra la presentazione di una nuova domanda amministrativa, non interferisce con i principi in tema di giudicato nelle prestazioni assistenziali e previdenziali, e segnatamente non vale a elidere il principio secondo cui quando le condizioni di salute del richiedente una prestazione assistenziale o previdenziale siano state accertate in forza di sentenza passata in giudicato, “… è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all'epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, atteso che in tali casi il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate. (Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, n.26090; Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, n.24094; Cassazione civile sez. lav., 07/11/2011, n.23082).
Veniva, pertanto, conferito nuovo incarico al dott. che, in data 6 Persona_3
aprile 2025, provvedeva a depositare la relazione definitiva.
Espletate le operazioni peritali la causa è decisa.
Nel merito la domanda può essere accolta nei termini di cui si dirà.
L'elaborato peritale del dott. che qui deve intendersi integralmente Per_3
Pag. 3 di 5 richiamato, appare completo e ben motivato, essendo gli aspetti logico- scientifici supportati da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, consente al giudicante di rilevare che le patologie incidenti sulla capacità di lavoro del ricorrente erano già presenti all'epoca della domanda di conferma.
Il CTU conclude affermando:
“Il sig. , periziato, a mio giudizio, in funzione delle patologie accertate e Parte_1
certificate, in atto, è soggetto che presenta una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in attività confacenti alle proprie attitudini. Le patologie responsabili della riduzione della capacità lavorativa, per come sopra descritto, sono la patologia ORL cronica oggetto anche di trattamenti chirurgici e responsabili di sintomatologia, ovvero cefalea gravativa, ipoacusia e vertigini e la patologia artrosica con interesse del rachide, coxo-femorale e ginocchia causa di limitazione statico-dinamico e capacità di carico. La determinazione della limitazione della capacità è conseguente sia per singola patologia che risultante dalla combinazione delle stesse. Le patologie responsabili della limitazione sono tutte certificate dalla data di presentazione della domanda, pertanto, i presupposti per l'eventuale riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità al lavoro sussistono dalla data della revoca ovvero dal 3/05/22.”
L'opposizione, pertanto, va accolta con conferma delle risultanze dell'elaborato peritale in atti, condivise dal giudice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
Dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda di conferma del maggio 2022;
condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_2 liquida, in € 1.912,00, compresa la fase di ATP, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Carmen Borgese, dichiaratosi
Pag. 4 di 5 antistatario;
pone a carico dell' le spese delle CTU del giudizio di merito, liquidate come da CP_2
separati decreti.
Palmi,29-30 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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