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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15029/2024 avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Panico Parte_1
RICORENTE
E
in persona del Dirigente pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1
Isabella Selvaggi e Luigia Mandes
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.06.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente Amministrazione – , in Controparte_1 persona del Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in alla via Cupa del Principe n.13/a presso ex Ospedale Frullone, al pagamento delle in CP_1 favore del ricorrente per il periodo 01.08.2018 al 31.12.2022 dell'importo di € 5.079,37 oltre interessi da quantificarsi;
- in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
- Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario. In punto di fatto rilevava di essere dipendente dell'amministrazione resistente, dal 01.10.1991 come collaboratore professionale sanitario infermiere inquadrato nella categoria D6, rientrante nel personale turnista e svolgendo la propria attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali. In diritto, richiamava gli att. 9 e 34 commi 7– 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente che concludeva: “Affinché codesto Autorevole Giudicante voglia: rigettare, in ogni caso, il ricorso perché comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, lette e considerate le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa. Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di decadenza sollevata. A parere di chi scrive non può ritenersi che il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, atteso che la norma in questione non prevede la decadenza dal diritto nel caso di mancata proposizione nel suddetto termine.
La disposizione al più potrebbe essere interpretata nel senso che sia venuta meno la facoltà di scelta del lavoratore in essa prevista tra il godimento di riposo compensativo e la corresponsione della indennità. Trattandosi di norma eccezionale la decadenza va, infatti, testualmente prevista. Quanto alla eccepita prescrizione, avendo il ricorrente adeguatamente dimostrato di aver provveduto all'allegazione di atto interruttivo, mediante pec del 31.07.2023 e trattandosi, dunque, di crediti afferenti un periodo successivo, la stessa, non si è maturata. Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di seguito illustrato. Il ricorrente chiede l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali con riferimento al periodo da aprile 2016 a maggio 2019. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".(Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021). Chi scrive intende uniformarsi a quanto sostenuto dai giudici di legittimità che hanno enunciato il principio anzidetto sulla base di un'interpretazione sistematica e letterale condivisa. In particolare, i Giudici di legittimità hanno, in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo". La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali prevista dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo, ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". Si è considerata, poi, la contrattazione collettiva ed, in particolare, il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo, ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale, nonché, dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). Deve, poi, rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto, all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché, sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (“...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…”) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine, si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il (OMISSIS), ribadito il (OMISSIS) in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015) L'orientamento qui espresso consente di superare la prospettazione seguita dalla parte resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale. Inoltre, per le argomentazioni in precedenza espresse, il giorno festivo non è orario straordinario ma ordinario festivo e trattato solo a livello retributivo come lo straordinario. A fondamento della domanda la parte ricorrente ha depositato i cartellini in cui sono indicate le giornate lavorate ed i turni osservati. Del pari, la parte resistente ha prodotto la medesima documentazione. Dalla lettura degli stessi emerge lo svolgimento del lavoro nei giorni festivi. Per quanto innanzi il ricorso va accolto. In relazione al quantum, appare corretto il conteggio elaborato da parte ricorrente di cui, quindi, si recepisce il contenuto. Ed invero, non risulta essere fondata l'eccezione della convenuta circa la non debenza delle somme richieste stante l'avvenuto pagamento a titolo di lavoro straordinario delle ore lavorate durante i turni festivi infrasettimanali delle giornate del 08.12.2018; 25.12.2018; 26.12.2018; 15.08.2019; 02.06.2021 e del 15.08.2022. In tal senso, la retribuzione corrisposta per il lavoro straordinario svolto durante i turni festivi infrasettimanali, non fa venire meno il diritto del dipendente a percepire l'indennità di cui al citato art. 9, anche, e soprattutto, per il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quello ordinario.
In altri termini, la maggiorazione del 30 % prevista dal CCNL per il lavoro festivo infrasettimanale si applica non solo alla paga oraria corrisposta per le ore di lavoro ordinario, ma anche a quella da corrispondere per il lavoro straordinario espletato nelle medesime giornate. Senza sottacere che non vi sono elementi nelle buste paga che facciano ritenere che le somme corrisposte a titolo di straordinario siano state corrisposte ai sensi della disposizione invocata . Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento di € 5079,37 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi. Napoli, 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi