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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/08/2025, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. 949/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 949/2025 R.G. promossa da:
(c.f.. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 CodiceFiscale_1
medesimo;
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore;
RESISTENTE contumace
conclusioni
Alla udienza di discussione del 26/06/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.170 d.P.R. 115/2002, l'avv. , dopo aver rappresentato Parte_1
di essere stato nominato difensore d'ufficio della e di avere Controparte_2 svolto attività difensiva nell'ambito del procedimento penale n. 8341/19 NR, 925/21 RG.
Trib, svoltosi davanti al Tribunale di Catania Sezione IV penale, nonché di aver tentato infruttuosamente il recupero delle somme dovute dalla parte assistita, contestava il provvedimento del 20.12.2024, depositato in data 24.12.2024, con il quale era stata rigettata l'istanza di liquidazione per compensi professionali dallo stesso proposta con cui aveva chiesto la somma complessiva di euro 1.623,00 a fronte dell'attività professionale prestata, riconducibile:
- alla fase di studio compiuta nell'ambito delle indagini preliminari;
- alla fase di studio e dibattimentale relativa al successivo giudizio dibattimentale;
- alla fase esecutiva e monitoria svolta per il tentativo di recupero.
Il ricorrente, in particolare, lamentava che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che:
- l'istanza di liquidazione relativa alla fase delle indagini preliminari doveva essere proposta dinanzi al giudice competente per quella fase;
- non era dovuta alcuna liquidazione relativa alla fase dibattimentale perché non era emerso lo svolgimento di attività difensiva riconducibile a tale fase, stante la natura di mero rinvio delle udienze svoltesi.
L'avv. , con il presente ricorso, evidenziava che: Pt_1
- il difensore ha la facoltà, non l'obbligo, di presentare istanza di liquidazione al giudice competente per la fase delle indagini preliminari, potendo presentare la stessa direttamente dinanzi al giudice del dibattimento;
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- era stata erroneamente omessa la liquidazione della attività riconducibile alla fase di studio del giudizio dibattimentale:
- doveva ammettersi la liquidazione dell'attività professionale svolta in occasione delle udienze in quanto in data 05/11/2021 non si era svolta una udienza di mero rinvio e, ad ogni modo, l'orientamento interpretativo della Suprema Corte riconosceva il diritto al compenso del difensore anche in caso di partecipazione ad udienze di rinvio.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non Controparte_1 doversi costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e, alla udienza di discussione del
26/06/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato, depositato in data 24/12/2024, è stato notificato in data
02/01/2025 ed il ricorso è stato depositato in data 30/01/2025.
Ancora, in via preliminare, occorre rilevare che l'opposizione va trattata con procedimento semplificato ai sensi del nuovo art. 281 decies c.p.c. in quanto depositata in data successiva al
01.03.2023.
§§§§§
L'odierno ricorrente ha documentato, con la produzione degli atti del procedimento penale n.
8341/19 NR (cfr. avviso di conclusione delle indagini preliminari del 13/02/2020 all. 5; comunicazione assegnazione incarico all. 7; decreto di citazione a giudizio all. 6; verbale di udienza del 05/03/2021 e verbale di udienza del 05/11/2021), che: pagina 3 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- era stato nominato difensore d'ufficio della con richiesta n. Controparte_2
2020132661 del 30/01/2020;
- aveva svolto attività difensiva già in fase della indagini preliminari;
dimostrando, pertanto, che vantava, nei confronti della stessa, diritto al compenso.
§§§§§
Secondo consolidato orientamento interpretativo, 'in tema di liquidazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., la previsione contenuta nell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito. Al riguardo il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero - come avvenuto nella specie, con l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo - non anche provare
l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio' (Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2020 n.8359; in senso conforme anche Cass. civ., sez. VI, 7 febbraio 2019 n.3673).
Richiamati i superiori principi, il ricorrente ha documentato di avere effettuato un tentativo di recupero, che non può ritenersi vano, avendo lo stesso ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo (D.I. n.847/24 - R.G. n.267/24) e, confezionato atto di precetto, aveva tentato, con esito negativo, il pignoramento presso terzi (cfr. allegati nn. 14. ricorso per ingiunzione (r.g.
267/24) e decreto ingiuntivo n.874/24; 15. richiesta e decreto di esecutorietà del 13.05.2024;
16. precetto di pagamento;
17. atto di pignoramento presso terzi;
18. riscontro negativo poste italiane s.p.a.; 19. riscontro negativo Banca Monte Dei Paschi di Siena;
20. riscontro negativo
Banca Sella;
21. riscontro negativo banca Credit Agricole Italia).
§§§§§
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A fronte di tali presupposti, si ritiene, in primo luogo, che, come correttamente sostenuto dal ricorrente, il giudice del dibattimento avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dei compensi relativi alla fase delle indagini preliminari.
L'art. 83 del DM 115 2002, (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte), dispone al secondo comma che
“2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.”
Nel caso di difesa d'ufficio, la facoltà del difensore di domandare la liquidazione dei compensi all'Erario è condizionata al preventivo tentativo di escussione della parte assistita. Tale tentativo viene effettuato per l'intera attività svolta all'atto di cessazione dell'incarico ovvero al termine del giudizio, pertanto, può trovare applicazione l'ultimo capoverso dell'art. 83 secondo comma nella parte in cui ammette la liquidazione dei compensi da parte del giudice competente anche per gli onorari relativi alle fasi o ai gradi anteriori del processo.
La ratio della liquidazione congiunta, espressamente prevista nel caso di sopravvenuta adozione di un provvedimento di ammissione al patrocinio tempestivamente richiesto, consiste nel concentrare l'attività di liquidazione, ove non fosse possibile per il difensore, e conseguentemente per il giudice della precedente fase, di richiedere e liquidare i compensi della fase corrispondente, nelle more dell'adozione del provvedimento di ammissione. Tale previsione, pertanto, in quanto espressione di un principio generale di economia processuale/provvedimentale, può applicarsi analogicamente all'ipotesi della difesa d'ufficio, stante l'eadem ratio.
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Il decreto opposto, pertanto, risulta erroneo nella parte in cui non era stata accolta la istanza di liquidazione dei compensi relativi anche alla fase delle indagini preliminari.
§§§§§
Risulta, altresì fondato il ricorso nella parte in cui il ricorrente lamentava la mancata liquidazione della attività difensiva riconducibile alla fase di studio e dibattimentale svolta a seguito del decreto di rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Catania IV sez. penale in composizione monocratica.
Invero, la partecipazione alle udienze del 05/03/2021 e del 05/11/2021, presuppone una preventiva attività di studio degli atti processuali e della relativa documentazione.
Inoltre, quanto all'attività difensiva svolta in udienza, occorre evidenziare che secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte, “la partecipazione ad udienze di mero rinvio non incide sull'esistenza del diritto al compenso, comunque dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 d.m. n. 55 del 2014, ma semmai sulla sola quantificazione dello stesso, in uno con gli ulteriori criteri meglio specificati nel comma 1 della predetta disposizione. In questi termini si è del resto già espressa questa Corte allorché, nell'interpretare il ridetto art. 12, comma 1, ha affermato, sia pure per una fattispecie affatto diversa da quella in esame, che il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato (Cass., Sez. 6-2, 10/9/2020, n. 18791) (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 4539 del 20/02/2025).
D'altronde, come correttamente evidenziato dal ricorrente e desumibile dal verbale di udienza del 05/03/2021, il PM aveva provveduto, in quell'occasione, alla correzione del capo di imputazione ed era stata svolta, pertanto, attività processuale.
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Deve concludersi, quindi, nel senso che il giudice competente, pertanto, aveva erroneamente omesso di liquidare i compensi del professionista per l'attività svolta, riconducibile alla fase di studio e alla fase decisionale del giudizio di dibattimento.
§§§§§
L'art. 12 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone che:
“Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al
50 per cento.….
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
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b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Pertanto, essendo stato documentato con la produzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con il decreto di citazione in giudizio del 12/06/2020 (all. 6), con il verbale di udienza del 05/03/2021 (all. 9) e del 05/11/2021 (all.10), deve ritenersi provata l'attività prestata dal professionista per la difesa della imputata ex Controparte_2 art. 5, 25 octies e 25 nonies dlgs n. 231 del 2001 per i reati di cui all'art. 121 bis l. 633/1941 e
648 c.p. commessi dal legale rappresentante nell'interesse della società (cfr. decreto che dispone il giudizio all. 6) avanti al Tribunale di Catania sez. VI pen,, che è consistita:
- per la fase di studio, nell'esame e studio degli atti;
- per la fase decisoria, nella partecipazione alle udienze del 05/03/2021 e del
05/11/2021.
In accoglimento della presente opposizione si ritiene di poter riconoscere i seguenti onorari, quantificati applicando, per l'attività di studio nell'ambito delle indagini preliminari, i parametri ricompresi tra i minimi e i medi previsti dalla tabella, per la fase di studio e decisionale del dibattimento, secondo i parametri minimi previsti dalla tabella, in ragione dell'esiguità dell'attività di fatto svolta.
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Per la fase delle indagini preliminari:
- fase studio euro 607,50
per la fase dibattimentale:
- fase studio euro 225,00
- fase dibattimentale euro 675,00
Trovano applicazione le tabelle non aggiornate al DM 147/2022, in quanto l'attività si è conclusa in epoca antecedente rispetto alla entrata in vigore della norma (23 ottobre 2022).
Infine, stante la necessità, per il difensore d'ufficio, di procedere al tentativo di recupero delle somme dovute, devono riconoscersi gli ulteriori compensi relativi alla fase esecutiva.
per la fase esecutiva:
- fase monitoria: euro: 237,00
- atto di precetto: euro:118,00
- atto di pignoramento presso terzi, solo fase introduttiva: euro: 276,00.
I superiori onorari, contenuti entro i limiti della domanda, avente ad oggetto la liquidazione della complessiva somma di euro 1.623,00 vanno ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis
d.P.R. 115/2002, e vanno quindi liquidati nella somma complessiva di euro 1.082,00 cui vanno aggiunti IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
§§§§§
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Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (corrispondente al compenso riconosciuto), secondo i minimi in ragione della non complessità delle questioni, per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e secondo i valori medi per la fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 949/2025 R.G., così statuisce:
- annulla il decreto di rigetto della istanza di liquidazione impugnato;
- per l'effetto, liquida in favore dell'avv. la somma di complessivi Parte_1
euro 1.082,00 oltre rimborso forfetario spese generali nonché IVA e CPA sui compensi come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il resistente al pagamento delle spese che liquida in Controparte_1
complessivi euro 302,00 (di cui euro 70,00 per spese vive), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_3
Catania, 3 agosto 2025
IL GIUDICE Giovanni CARIOLO
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 949/2025 R.G. promossa da:
(c.f.. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 CodiceFiscale_1
medesimo;
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore;
RESISTENTE contumace
conclusioni
Alla udienza di discussione del 26/06/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.170 d.P.R. 115/2002, l'avv. , dopo aver rappresentato Parte_1
di essere stato nominato difensore d'ufficio della e di avere Controparte_2 svolto attività difensiva nell'ambito del procedimento penale n. 8341/19 NR, 925/21 RG.
Trib, svoltosi davanti al Tribunale di Catania Sezione IV penale, nonché di aver tentato infruttuosamente il recupero delle somme dovute dalla parte assistita, contestava il provvedimento del 20.12.2024, depositato in data 24.12.2024, con il quale era stata rigettata l'istanza di liquidazione per compensi professionali dallo stesso proposta con cui aveva chiesto la somma complessiva di euro 1.623,00 a fronte dell'attività professionale prestata, riconducibile:
- alla fase di studio compiuta nell'ambito delle indagini preliminari;
- alla fase di studio e dibattimentale relativa al successivo giudizio dibattimentale;
- alla fase esecutiva e monitoria svolta per il tentativo di recupero.
Il ricorrente, in particolare, lamentava che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che:
- l'istanza di liquidazione relativa alla fase delle indagini preliminari doveva essere proposta dinanzi al giudice competente per quella fase;
- non era dovuta alcuna liquidazione relativa alla fase dibattimentale perché non era emerso lo svolgimento di attività difensiva riconducibile a tale fase, stante la natura di mero rinvio delle udienze svoltesi.
L'avv. , con il presente ricorso, evidenziava che: Pt_1
- il difensore ha la facoltà, non l'obbligo, di presentare istanza di liquidazione al giudice competente per la fase delle indagini preliminari, potendo presentare la stessa direttamente dinanzi al giudice del dibattimento;
pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- era stata erroneamente omessa la liquidazione della attività riconducibile alla fase di studio del giudizio dibattimentale:
- doveva ammettersi la liquidazione dell'attività professionale svolta in occasione delle udienze in quanto in data 05/11/2021 non si era svolta una udienza di mero rinvio e, ad ogni modo, l'orientamento interpretativo della Suprema Corte riconosceva il diritto al compenso del difensore anche in caso di partecipazione ad udienze di rinvio.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non Controparte_1 doversi costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e, alla udienza di discussione del
26/06/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato, depositato in data 24/12/2024, è stato notificato in data
02/01/2025 ed il ricorso è stato depositato in data 30/01/2025.
Ancora, in via preliminare, occorre rilevare che l'opposizione va trattata con procedimento semplificato ai sensi del nuovo art. 281 decies c.p.c. in quanto depositata in data successiva al
01.03.2023.
§§§§§
L'odierno ricorrente ha documentato, con la produzione degli atti del procedimento penale n.
8341/19 NR (cfr. avviso di conclusione delle indagini preliminari del 13/02/2020 all. 5; comunicazione assegnazione incarico all. 7; decreto di citazione a giudizio all. 6; verbale di udienza del 05/03/2021 e verbale di udienza del 05/11/2021), che: pagina 3 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- era stato nominato difensore d'ufficio della con richiesta n. Controparte_2
2020132661 del 30/01/2020;
- aveva svolto attività difensiva già in fase della indagini preliminari;
dimostrando, pertanto, che vantava, nei confronti della stessa, diritto al compenso.
§§§§§
Secondo consolidato orientamento interpretativo, 'in tema di liquidazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., la previsione contenuta nell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito. Al riguardo il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero - come avvenuto nella specie, con l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo - non anche provare
l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio' (Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2020 n.8359; in senso conforme anche Cass. civ., sez. VI, 7 febbraio 2019 n.3673).
Richiamati i superiori principi, il ricorrente ha documentato di avere effettuato un tentativo di recupero, che non può ritenersi vano, avendo lo stesso ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo (D.I. n.847/24 - R.G. n.267/24) e, confezionato atto di precetto, aveva tentato, con esito negativo, il pignoramento presso terzi (cfr. allegati nn. 14. ricorso per ingiunzione (r.g.
267/24) e decreto ingiuntivo n.874/24; 15. richiesta e decreto di esecutorietà del 13.05.2024;
16. precetto di pagamento;
17. atto di pignoramento presso terzi;
18. riscontro negativo poste italiane s.p.a.; 19. riscontro negativo Banca Monte Dei Paschi di Siena;
20. riscontro negativo
Banca Sella;
21. riscontro negativo banca Credit Agricole Italia).
§§§§§
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A fronte di tali presupposti, si ritiene, in primo luogo, che, come correttamente sostenuto dal ricorrente, il giudice del dibattimento avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dei compensi relativi alla fase delle indagini preliminari.
L'art. 83 del DM 115 2002, (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte), dispone al secondo comma che
“2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.”
Nel caso di difesa d'ufficio, la facoltà del difensore di domandare la liquidazione dei compensi all'Erario è condizionata al preventivo tentativo di escussione della parte assistita. Tale tentativo viene effettuato per l'intera attività svolta all'atto di cessazione dell'incarico ovvero al termine del giudizio, pertanto, può trovare applicazione l'ultimo capoverso dell'art. 83 secondo comma nella parte in cui ammette la liquidazione dei compensi da parte del giudice competente anche per gli onorari relativi alle fasi o ai gradi anteriori del processo.
La ratio della liquidazione congiunta, espressamente prevista nel caso di sopravvenuta adozione di un provvedimento di ammissione al patrocinio tempestivamente richiesto, consiste nel concentrare l'attività di liquidazione, ove non fosse possibile per il difensore, e conseguentemente per il giudice della precedente fase, di richiedere e liquidare i compensi della fase corrispondente, nelle more dell'adozione del provvedimento di ammissione. Tale previsione, pertanto, in quanto espressione di un principio generale di economia processuale/provvedimentale, può applicarsi analogicamente all'ipotesi della difesa d'ufficio, stante l'eadem ratio.
pagina 5 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Il decreto opposto, pertanto, risulta erroneo nella parte in cui non era stata accolta la istanza di liquidazione dei compensi relativi anche alla fase delle indagini preliminari.
§§§§§
Risulta, altresì fondato il ricorso nella parte in cui il ricorrente lamentava la mancata liquidazione della attività difensiva riconducibile alla fase di studio e dibattimentale svolta a seguito del decreto di rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Catania IV sez. penale in composizione monocratica.
Invero, la partecipazione alle udienze del 05/03/2021 e del 05/11/2021, presuppone una preventiva attività di studio degli atti processuali e della relativa documentazione.
Inoltre, quanto all'attività difensiva svolta in udienza, occorre evidenziare che secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte, “la partecipazione ad udienze di mero rinvio non incide sull'esistenza del diritto al compenso, comunque dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 d.m. n. 55 del 2014, ma semmai sulla sola quantificazione dello stesso, in uno con gli ulteriori criteri meglio specificati nel comma 1 della predetta disposizione. In questi termini si è del resto già espressa questa Corte allorché, nell'interpretare il ridetto art. 12, comma 1, ha affermato, sia pure per una fattispecie affatto diversa da quella in esame, che il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato (Cass., Sez. 6-2, 10/9/2020, n. 18791) (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 4539 del 20/02/2025).
D'altronde, come correttamente evidenziato dal ricorrente e desumibile dal verbale di udienza del 05/03/2021, il PM aveva provveduto, in quell'occasione, alla correzione del capo di imputazione ed era stata svolta, pertanto, attività processuale.
pagina 6 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Deve concludersi, quindi, nel senso che il giudice competente, pertanto, aveva erroneamente omesso di liquidare i compensi del professionista per l'attività svolta, riconducibile alla fase di studio e alla fase decisionale del giudizio di dibattimento.
§§§§§
L'art. 12 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone che:
“Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al
50 per cento.….
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
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b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Pertanto, essendo stato documentato con la produzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con il decreto di citazione in giudizio del 12/06/2020 (all. 6), con il verbale di udienza del 05/03/2021 (all. 9) e del 05/11/2021 (all.10), deve ritenersi provata l'attività prestata dal professionista per la difesa della imputata ex Controparte_2 art. 5, 25 octies e 25 nonies dlgs n. 231 del 2001 per i reati di cui all'art. 121 bis l. 633/1941 e
648 c.p. commessi dal legale rappresentante nell'interesse della società (cfr. decreto che dispone il giudizio all. 6) avanti al Tribunale di Catania sez. VI pen,, che è consistita:
- per la fase di studio, nell'esame e studio degli atti;
- per la fase decisoria, nella partecipazione alle udienze del 05/03/2021 e del
05/11/2021.
In accoglimento della presente opposizione si ritiene di poter riconoscere i seguenti onorari, quantificati applicando, per l'attività di studio nell'ambito delle indagini preliminari, i parametri ricompresi tra i minimi e i medi previsti dalla tabella, per la fase di studio e decisionale del dibattimento, secondo i parametri minimi previsti dalla tabella, in ragione dell'esiguità dell'attività di fatto svolta.
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Per la fase delle indagini preliminari:
- fase studio euro 607,50
per la fase dibattimentale:
- fase studio euro 225,00
- fase dibattimentale euro 675,00
Trovano applicazione le tabelle non aggiornate al DM 147/2022, in quanto l'attività si è conclusa in epoca antecedente rispetto alla entrata in vigore della norma (23 ottobre 2022).
Infine, stante la necessità, per il difensore d'ufficio, di procedere al tentativo di recupero delle somme dovute, devono riconoscersi gli ulteriori compensi relativi alla fase esecutiva.
per la fase esecutiva:
- fase monitoria: euro: 237,00
- atto di precetto: euro:118,00
- atto di pignoramento presso terzi, solo fase introduttiva: euro: 276,00.
I superiori onorari, contenuti entro i limiti della domanda, avente ad oggetto la liquidazione della complessiva somma di euro 1.623,00 vanno ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis
d.P.R. 115/2002, e vanno quindi liquidati nella somma complessiva di euro 1.082,00 cui vanno aggiunti IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
§§§§§
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Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (corrispondente al compenso riconosciuto), secondo i minimi in ragione della non complessità delle questioni, per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e secondo i valori medi per la fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 949/2025 R.G., così statuisce:
- annulla il decreto di rigetto della istanza di liquidazione impugnato;
- per l'effetto, liquida in favore dell'avv. la somma di complessivi Parte_1
euro 1.082,00 oltre rimborso forfetario spese generali nonché IVA e CPA sui compensi come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il resistente al pagamento delle spese che liquida in Controparte_1
complessivi euro 302,00 (di cui euro 70,00 per spese vive), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_3
Catania, 3 agosto 2025
IL GIUDICE Giovanni CARIOLO
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
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