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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/08/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1042/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1042/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
5.06.2024,
DA
(C.F. nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Marsciano (PG), Voc. Pantano n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Mencarelli ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore sito in Marsciano (PG), via della Vittoria n.
23,
e
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in Marsciano (PG), Voc. Pantano n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Segatori presso il cui
Studio in Bastia Umbra (PG), Via A. Volta n. 4, elegge domicilio;
i quali hanno contratto matrimonio civile in Torgiano in data 9.08.2015 (atto n. 23, Parte II, Serie C,
Anno 2015)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 5.06.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale scioglimento del matrimonio contratto in Torgiano in data 9.08.2015.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
154/2024 pubblicata in data 14.10.2024, passata in giudicato il 18.04.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di separazione come di seguito riportate
Condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Marsciano (PG), vocabolo Pantano n. 36 di proprietà della Sig.ra CP_1
rimarrà nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima, avendo il Sig. già lasciato
[...] Parte_1 detta casa coniugale per essersi trasferito altrove presso l'immobile di sua proprietà sito in Marsciano
(PG), Via E. Tortora n.25.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere allo stato economicamente indipendenti e di rinunciare pertanto a qualsivoglia forma di mantenimento.
4) I coniugi a definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali, dichiarano quanto segue:
- di avere in essere un mutuo ipotecario cointestato acceso presso la Bper Banca Filiale di Marsciano
(contratto nr. 0011-0000232653), di importo pari ad €228.576,40, con scadenza al 23.03.2040;
- di aver ognuno di loro, personalmente, già avviato l'istruttoria bancaria tesa ad ottenere due distinti contratti di mutuo e di impegnarsi quindi ad estinguere il sopra citato atto di mutuo con le somme che verranno erogate rispettivamente ad ognuno di loro;
- che il Sig. ha già prelevato la somma di €16.000,00 dal conto corrente cointestato Parte_1 nr.42992556 acceso presso BPER BANCA, Filiale di Marsciano, trattandosi di somme erogate a titolo di anticipo del TFR del medesimo, che era stato chiesto per eseguire lavori di ristrutturazione Pt_1 della casa coniugale;
- che la Sig.ra si impegna a restituire al Sig. l'ulteriore somma di CP_1 Parte_1
€16.000,00, sempre relativa all'anticipo del TFR, all'atto dell'erogazione del mutuo personale, essendo dette somme state utilizzate per effettuare lavori sulla casa coniugale di proprietà della medesima. CP_1
pagina 2 di 4 - che i coniugi provvederanno all'estinzione del conto corrente cointestato nr.42992556 acceso presso
BPER BANCA, Filiale di Marsciano non appena verrà estinto il mutuo cointestato, le cui rate ad oggi vengono addebitate su detto conto.
5) Le parti dichiarano, fatto salvo quanto indicato al punto 4) che precede, di aver già definito ogni altra questione di natura economico e/o patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro in considerazione e a causa della comunione legale e/o di altro titolo o ragione.
6) Tenuto conto che a norma dell'art. 473 -bis 49 c.p.c. è riconosciuta alle parti la possibilità di proporre, oltre alla domanda di separazione personale dei coniugi, anche la domanda di scioglimento del matrimonio, gli odierni ricorrenti intendono avvalersi di tale facoltà e, pertanto, chiedono che il
Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torgiano Anno 2015 - Numero 23- Parte 2 Serie C, previa pronuncia di sentenza parziale in punto di status
7) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Torgiano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 2.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: CP_1 Parte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 [...]
in Torgiano in data 9.08.2015 (atto n. 23, Parte II, Serie C, Anno 2015); Pt_1
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torgiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 30.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1042/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
5.06.2024,
DA
(C.F. nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Marsciano (PG), Voc. Pantano n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Mencarelli ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore sito in Marsciano (PG), via della Vittoria n.
23,
e
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in Marsciano (PG), Voc. Pantano n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Segatori presso il cui
Studio in Bastia Umbra (PG), Via A. Volta n. 4, elegge domicilio;
i quali hanno contratto matrimonio civile in Torgiano in data 9.08.2015 (atto n. 23, Parte II, Serie C,
Anno 2015)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 5.06.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale scioglimento del matrimonio contratto in Torgiano in data 9.08.2015.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
154/2024 pubblicata in data 14.10.2024, passata in giudicato il 18.04.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di separazione come di seguito riportate
Condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Marsciano (PG), vocabolo Pantano n. 36 di proprietà della Sig.ra CP_1
rimarrà nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima, avendo il Sig. già lasciato
[...] Parte_1 detta casa coniugale per essersi trasferito altrove presso l'immobile di sua proprietà sito in Marsciano
(PG), Via E. Tortora n.25.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere allo stato economicamente indipendenti e di rinunciare pertanto a qualsivoglia forma di mantenimento.
4) I coniugi a definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali, dichiarano quanto segue:
- di avere in essere un mutuo ipotecario cointestato acceso presso la Bper Banca Filiale di Marsciano
(contratto nr. 0011-0000232653), di importo pari ad €228.576,40, con scadenza al 23.03.2040;
- di aver ognuno di loro, personalmente, già avviato l'istruttoria bancaria tesa ad ottenere due distinti contratti di mutuo e di impegnarsi quindi ad estinguere il sopra citato atto di mutuo con le somme che verranno erogate rispettivamente ad ognuno di loro;
- che il Sig. ha già prelevato la somma di €16.000,00 dal conto corrente cointestato Parte_1 nr.42992556 acceso presso BPER BANCA, Filiale di Marsciano, trattandosi di somme erogate a titolo di anticipo del TFR del medesimo, che era stato chiesto per eseguire lavori di ristrutturazione Pt_1 della casa coniugale;
- che la Sig.ra si impegna a restituire al Sig. l'ulteriore somma di CP_1 Parte_1
€16.000,00, sempre relativa all'anticipo del TFR, all'atto dell'erogazione del mutuo personale, essendo dette somme state utilizzate per effettuare lavori sulla casa coniugale di proprietà della medesima. CP_1
pagina 2 di 4 - che i coniugi provvederanno all'estinzione del conto corrente cointestato nr.42992556 acceso presso
BPER BANCA, Filiale di Marsciano non appena verrà estinto il mutuo cointestato, le cui rate ad oggi vengono addebitate su detto conto.
5) Le parti dichiarano, fatto salvo quanto indicato al punto 4) che precede, di aver già definito ogni altra questione di natura economico e/o patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro in considerazione e a causa della comunione legale e/o di altro titolo o ragione.
6) Tenuto conto che a norma dell'art. 473 -bis 49 c.p.c. è riconosciuta alle parti la possibilità di proporre, oltre alla domanda di separazione personale dei coniugi, anche la domanda di scioglimento del matrimonio, gli odierni ricorrenti intendono avvalersi di tale facoltà e, pertanto, chiedono che il
Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torgiano Anno 2015 - Numero 23- Parte 2 Serie C, previa pronuncia di sentenza parziale in punto di status
7) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Torgiano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 2.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: CP_1 Parte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 [...]
in Torgiano in data 9.08.2015 (atto n. 23, Parte II, Serie C, Anno 2015); Pt_1
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torgiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 30.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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