Ordinanza cautelare 17 maggio 2023
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03261/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3261 del 2022, proposto da
NE SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore di Milano prot. n. 0454769, datato 09 dicembre 2021 e notificato il 09.10.2022, di rigetto della richiesta volta al rinnovo del permesso per attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. RO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo si gravava il decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno – attesa occupazione - emesso dal Questore di Milano.
Avverso tale provvedimento il ricorrente insorgeva avanti questo TAR, rimarcando la incolpevolezza della situazione di inoccupazione, la assenza di legami con il suo Paese di origine, e la esistenza di una “promessa di assunzione” formulata da una impresa.
Si costituiva la intimata Amministrazione, concludendo per la legittimità delle proprie determinazioni e, dunque, per la reiezione delle pretese avanzate da parte ricorrente e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto.
Il ricorso non è fondato.
All’uopo, non si rinviene ragione veruna per deflettere dall’orientamento già assunto da questo TAR in sede cautelare, per cui:
- l’interessato, che ha già ottenuto un permesso di soggiorno per attesa occupazione con validità dal 28.11.2018 al 27.11.2019 (avvalendosi della previsione di cui all’art. 22, comma 11 del d.lgs. 286/1998, di cui infra ha chiesto un ulteriore permesso di soggiorno per attesa occupazione in assenza dei presupposti individuati dal richiamato art. 22, comma 11, secondo cui “ Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque (…) per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b ”);
- la allegazione, documentata, della Amministrazione resistente circa la carenza di idonee entrate reddituali non mai risulta smentita ovvero contrastata dal ricorrente;
- dagli accertamenti di ufficio disposti presso l’Inps e l’Agenzia delle Entrate è emerso, invero, che la posizione del ricorrente è ferma al 31 luglio 2018, avendo percepito per due mesi (dal settembre al novembre 2028) indennità di disoccupazione;
- anche in sede di costituzione in giudizio la Amministrazione ha dato conto di ulteriori accertamenti effettuati in data 20 dicembre 2022 presso le banche dati INPS e Agenzia delle Entrate – Punto Fisco, risultando la medesima retribuzione/reddito emersa nel provvedimento impugnato, ferma a novembre 2018.
- né, in senso favorevole alle pretese del ricorrente, può militare la dichiarazione di disponibilità alla assunzione che comunque non può giustificare il rilascio di un ennesimo permesso di soggiorno per attesa occupazione.
D’altra parte, siccome chiaramente emergente per tabulas:
- il ricorrente aveva già fruito del periodo massimo di soggiorno nel territorio “ in attesa di occupazione ”;
- non è stata allegata, né tampoco comprovata pertanto, la esistenza dei requisiti reddituali minimi per il rilascio del permesso di soggiorno alla data di emanazione dell’impugnato provvedimento;
- non sussistevano, indi, i presupposti per la concessione del permesso, stante la fruizione di un periodo superiore a quello massimo consentito “in attesa di occupazione”.
La Autorità ha effettuato, proprio nei sensi invocati dal ricorrente, una valutazione complessiva delle prospettive lavorative ed economiche dell’interessato, fino al momento in cui si è conchiuso il procedimento, con la adozione del diniego gravato, reiterandola anche successivamente, fino al momento della costituzione nel presente giudizio.
La Amministrazione, indi, e contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, ha valutato nel complesso la sua “capacità reddituale”, all’uopo acclarando inidonei flussi reddituali, a far data dal 2018.
Oggetto di valutazione è stato, dunque e non poteva essere altrimenti, la situazione esistente al momento della emanazione del gravato provvedimento, allorquando cioè pacifica era la diuturna e perdurante insufficienza di redditi in capo al ricorrente.
Ora, a fronte degli elementi fattuali appurati dalla Autorità (pacifica insufficienza dei redditi; inesistenza di una idonea attività lavorativa al momento di emanazione del diniego), immune da vizi si appalesa il gravato provvedimento, atteso che dalle stesse allegazioni del ricorrente emerge la inesistenza di adeguati flussi reddituali , peraltro perdurata anche successivamente.
Il ricorrente non ha provveduto a contrastare l’assunto della Amministrazione circa la carenza di flussi reddituali sufficienti alla permanenza nel territorio nazionale, circostanza anzi pacificamente riconosciuta dallo stesso ricorrente che, nel corpo del gravame, si limita ad allegare la ricezione di una mera proposta di assunzione, con ciò pienamente confermando la assenza di adeguati redditi da lavoro nel momento di adozione del provvedimento in questa sede impugnato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
IT AR, Presidente
RO MP, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MP | IT AR |
IL SEGRETARIO