TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1296/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Carrirolo Silvia del Foro di Torino
E
(C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
Cameguey (Cuba) il 25/04/1983 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carrirolo Silvia del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 22/04/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Crescentino (VC) il
24/04/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte I,
Anno 2010.
Dall'unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ma non ancora PE1 PE2 PE economicamente autosufficienti, e in data 25/05/2014, , ancora minore.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 96 del 13/05/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 20 dicembre 2024 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...]
in Crescentino (VC) il 24/04/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile Parte_2 di detto Comune all'Atto n. 4, Parte I, Anno 2010, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 65 del 13/05/2024, e precisamente:
1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
pagina 2 di 4 2. entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore PE
, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3. ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso la residenza del padre , nell'abitazione familiare sita in Crescentino (VC), Via Cinico Parte_1
Angelini 9, dove vivranno anche i figli maggiorenni e;
PE2 PE1
4. il genitore non collocatario potrà vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo telefonico e compatibilmente con i turni di lavoro, gli impegni scolastici e la volontà del bambino. Le parti concorderanno di volta in volta le vacanze estive, natalizie e pasquali, nonché altre festività e ponti.
In caso di disaccordo saranno valide le seguenti modalità:
- la madre potrà vedere il minore durante la settimana dall'uscita da scuola sino all'ora di cena dalle ore 16,30 alle ore 21,00 e nei weekend ogni 15 gg., dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, ore 21,00;
- durante le vacanze estive ha facoltà di tenere con sé il figlio per 15 gg. giorni, anche non consecutivi, comunicando al padre le località del soggiorno e concordando tale periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre, altresì, comunicherà all'altro genitore il luogo del soggiorno durante il periodo estivo;
- per quanto riguarda il periodo delle feste natalizie, la madre potrà tenere con sé il figlio un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dal Natale 2024 in cui il minore trascorrerà con la stessa il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- per quanto concerne il periodo delle vacanze pasquali, il minore trascorrerà con un genitore, ad anni alterni, i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Lo stesso dicasi per le altre festività e ponti;
5. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore e dei due figli maggiorenni, non autosufficienti economicamente, quando staranno presso lo stesso;
6. le spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ricreative, sostenute in favore dei figli, saranno a carico di entrambi nella misura del 100%;
7. la casa coniugale sita in Crescentino (VC), via Cinico Angelini 9, di proprietà del sig.
, presso il quale è collocata la prole, rimarrà assegnata allo stesso, con Parte_1 ogni arredo e corredo e che la sig.ra ha già provveduto ad allontanarsene Parte_2
a far data da novembre 2023, fissando la residenza in Crescentino (VC), presso la casa di sua proprietà, in via Dappiano 43;
8. si dà atto che i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto con l'iscrizione del figlio minore su quello di entrambi;
9. si dà atto che entrambi i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione economica tra di loro e di null'altro pretendere uno dall'altra, a qualsiasi titolo;
10. si dà atto che le spese del procedimento saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 09/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1296/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Carrirolo Silvia del Foro di Torino
E
(C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
Cameguey (Cuba) il 25/04/1983 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carrirolo Silvia del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 22/04/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Crescentino (VC) il
24/04/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte I,
Anno 2010.
Dall'unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ma non ancora PE1 PE2 PE economicamente autosufficienti, e in data 25/05/2014, , ancora minore.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 96 del 13/05/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 20 dicembre 2024 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...]
in Crescentino (VC) il 24/04/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile Parte_2 di detto Comune all'Atto n. 4, Parte I, Anno 2010, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 65 del 13/05/2024, e precisamente:
1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
pagina 2 di 4 2. entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore PE
, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3. ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso la residenza del padre , nell'abitazione familiare sita in Crescentino (VC), Via Cinico Parte_1
Angelini 9, dove vivranno anche i figli maggiorenni e;
PE2 PE1
4. il genitore non collocatario potrà vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo telefonico e compatibilmente con i turni di lavoro, gli impegni scolastici e la volontà del bambino. Le parti concorderanno di volta in volta le vacanze estive, natalizie e pasquali, nonché altre festività e ponti.
In caso di disaccordo saranno valide le seguenti modalità:
- la madre potrà vedere il minore durante la settimana dall'uscita da scuola sino all'ora di cena dalle ore 16,30 alle ore 21,00 e nei weekend ogni 15 gg., dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, ore 21,00;
- durante le vacanze estive ha facoltà di tenere con sé il figlio per 15 gg. giorni, anche non consecutivi, comunicando al padre le località del soggiorno e concordando tale periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre, altresì, comunicherà all'altro genitore il luogo del soggiorno durante il periodo estivo;
- per quanto riguarda il periodo delle feste natalizie, la madre potrà tenere con sé il figlio un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dal Natale 2024 in cui il minore trascorrerà con la stessa il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- per quanto concerne il periodo delle vacanze pasquali, il minore trascorrerà con un genitore, ad anni alterni, i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Lo stesso dicasi per le altre festività e ponti;
5. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore e dei due figli maggiorenni, non autosufficienti economicamente, quando staranno presso lo stesso;
6. le spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ricreative, sostenute in favore dei figli, saranno a carico di entrambi nella misura del 100%;
7. la casa coniugale sita in Crescentino (VC), via Cinico Angelini 9, di proprietà del sig.
, presso il quale è collocata la prole, rimarrà assegnata allo stesso, con Parte_1 ogni arredo e corredo e che la sig.ra ha già provveduto ad allontanarsene Parte_2
a far data da novembre 2023, fissando la residenza in Crescentino (VC), presso la casa di sua proprietà, in via Dappiano 43;
8. si dà atto che i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto con l'iscrizione del figlio minore su quello di entrambi;
9. si dà atto che entrambi i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione economica tra di loro e di null'altro pretendere uno dall'altra, a qualsiasi titolo;
10. si dà atto che le spese del procedimento saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 09/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4