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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/08/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva Nr. R. G. 953/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI PERUGIA PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente est.
Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 953/2024 promosso da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Paccoi ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Perugia, Via Danzetta 14 RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta RESISTENTE
Oggetto: impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni : come da note depositate per l'udienza del 3.7.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, proveniente dall'Albania, in data 25.11.2022 ha presentato domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 del D.lvo 286/98. Ha posto a fondamento della domanda lo svolgimento di attività lavorativa dal 2019 sino al 2021
pagina 1 di 4 e successivamente con assunzione regolare con contratto a tempo determinato e la convivenza con il fratello, nel Comune di Corciano, dove il congiunto risiede da molti anni. La Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del 19.04.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno e la Questura di Terni, con provvedimento emesso in data 5.02.2024 ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale ritenendo non provato uno stabile radicamento lavorativo e familiare in Italia. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso lamentando ( oltre a profili di asserita irregolarità procedurale) che l'autorità amministrativa ha omesso di valutare lo svolgimento di attività lavorativa sin dal 2019 , l'attuale titolarità di contratto di lavoro a tempo determinato e i legami familiari con parte della sua famiglia (fratello e nipoti) in Italia. All'esito della decisione sull'istanza di sospensiva – sulla quale si è provveduto separatamente
– è stato instaurato il contraddittorio sul merito. Si è costituito in giudizio il che ha contestato la sussistenza dei Controparte_1 presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale sostenendo che al momento della domanda amministrativa il ricorrente era, in realtà, privo di regolare contratto di lavoro ( essendo stata rigetta la richiesta di sanatoria relativa a lavoro svolto in modo irregolare) e ancora l'assenza di condizioni di vulnerabilità anche in ragione della provenienza da paese sicuro ( l'Albania) in attesa di essere ammesso nell'UE.
La causa è stata istruita in via documentale e all'esito, previo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Al caso in esame si applica ratione temporis il disposto dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998 - nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif.in l. n. 50 del 2023 - che ha introdotto una nuova ipotesi di divieto di espulsione disponendo che : «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute … Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,culturali o sociali con il suo Paese d'origine.» Il successivo comma 1.2, sempre nel testo nella specie applicabile, prevede, inoltre, che: «nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale,rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale». Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove pagina 2 di 4 disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., ovvero il divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. La Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, , T.U.I. (nel testo vigente “ratione temporis”, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, convertito nella L.
5.5.2023 n. 50), si deve attribuire diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. n. 18455/2022; Cass. n. 5780/2024). Va inoltre tenuto conto che, il “vincolo familiare” del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto al suo inserimento socio-lavorativo, posto che il primo è inerente al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diritto al rispetto della vita privata. Pertanto, ne consegue che, ai fini del riconoscimento dell'effettivo radicamento del richiedente, non devono necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa i requisiti relativi all'integrazione sociale e a quella lavorativa (Cass. n. 3978/2024; Cass. n. 30736/2023 e Cass. n. 32851/2023). Tanto premesso si ritiene che nel caso in esame sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente dell'invocato permesso di soggiorno. Risulta documentato lo svolgimento, sin dal 2019, di attività lavorativa, sia pure in condizioni di non regolarità, per l'intero anno 2024 è documentato lo svolgimento di attività lavorativa regolare presso la ditta “Baijaraktari SE snc” e attualmente risulta ancora regolare assunzione con contratto a tempo determinato dal 16.05.2025 al 31.12.2025, alle dipendenze del sig. , contitolare della Ditta Parte_2 pagina 3 di 4 denominata “Fratelli Bajraktari S.N.C. di SE ed ER, con la qualifica di operaio manovale e boscaiolo e con un guadagno medio mensile di circa 500,00 euro (cfr. contratti e buste paga). Si trovano, inoltre, in Italia, parenti stretti del ricorrente e, nello specifico, il fratello ( e i di lui figli) regolarmente soggiornanti. Sussistono, dunque, plurimi indici sintomatici di uno stabile radicamento lavorativo e familiare in Italia. Il rimpatrio in Albania - paese dal quale il ricorrente manca da circa 6 anni – pregiudicherebbe il percorso di integrazione sociale e lavorativa e i legami familiari rinsaldati in Italia, pregiudicando così la sua vita privata e familiare nell'ampia accezione che ne ha dato la Corte EDU e in assenza di indici sintomatici di pericolo per la sicurezza pubblica.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia e della circostanza che l'integrazione lavorativa regolare è avvenuta, in realtà, in epoca successiva all'adozione in sede amministrativa del provvedimento impugnato, possono essere dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede : 1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis alla presente controversia e per l'effetto dispone la trasmissione di copia del provvedimento alla Questura di Perugia per quanto di competenza
2) Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 31.7.2025 – 1.8.2025
Il Presidente est. Loredana Giglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI PERUGIA PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente est.
Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 953/2024 promosso da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Paccoi ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Perugia, Via Danzetta 14 RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta RESISTENTE
Oggetto: impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni : come da note depositate per l'udienza del 3.7.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, proveniente dall'Albania, in data 25.11.2022 ha presentato domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 del D.lvo 286/98. Ha posto a fondamento della domanda lo svolgimento di attività lavorativa dal 2019 sino al 2021
pagina 1 di 4 e successivamente con assunzione regolare con contratto a tempo determinato e la convivenza con il fratello, nel Comune di Corciano, dove il congiunto risiede da molti anni. La Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del 19.04.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno e la Questura di Terni, con provvedimento emesso in data 5.02.2024 ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale ritenendo non provato uno stabile radicamento lavorativo e familiare in Italia. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso lamentando ( oltre a profili di asserita irregolarità procedurale) che l'autorità amministrativa ha omesso di valutare lo svolgimento di attività lavorativa sin dal 2019 , l'attuale titolarità di contratto di lavoro a tempo determinato e i legami familiari con parte della sua famiglia (fratello e nipoti) in Italia. All'esito della decisione sull'istanza di sospensiva – sulla quale si è provveduto separatamente
– è stato instaurato il contraddittorio sul merito. Si è costituito in giudizio il che ha contestato la sussistenza dei Controparte_1 presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale sostenendo che al momento della domanda amministrativa il ricorrente era, in realtà, privo di regolare contratto di lavoro ( essendo stata rigetta la richiesta di sanatoria relativa a lavoro svolto in modo irregolare) e ancora l'assenza di condizioni di vulnerabilità anche in ragione della provenienza da paese sicuro ( l'Albania) in attesa di essere ammesso nell'UE.
La causa è stata istruita in via documentale e all'esito, previo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Al caso in esame si applica ratione temporis il disposto dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998 - nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif.in l. n. 50 del 2023 - che ha introdotto una nuova ipotesi di divieto di espulsione disponendo che : «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute … Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,culturali o sociali con il suo Paese d'origine.» Il successivo comma 1.2, sempre nel testo nella specie applicabile, prevede, inoltre, che: «nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale,rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale». Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove pagina 2 di 4 disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., ovvero il divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. La Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, , T.U.I. (nel testo vigente “ratione temporis”, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, convertito nella L.
5.5.2023 n. 50), si deve attribuire diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. n. 18455/2022; Cass. n. 5780/2024). Va inoltre tenuto conto che, il “vincolo familiare” del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto al suo inserimento socio-lavorativo, posto che il primo è inerente al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diritto al rispetto della vita privata. Pertanto, ne consegue che, ai fini del riconoscimento dell'effettivo radicamento del richiedente, non devono necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa i requisiti relativi all'integrazione sociale e a quella lavorativa (Cass. n. 3978/2024; Cass. n. 30736/2023 e Cass. n. 32851/2023). Tanto premesso si ritiene che nel caso in esame sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente dell'invocato permesso di soggiorno. Risulta documentato lo svolgimento, sin dal 2019, di attività lavorativa, sia pure in condizioni di non regolarità, per l'intero anno 2024 è documentato lo svolgimento di attività lavorativa regolare presso la ditta “Baijaraktari SE snc” e attualmente risulta ancora regolare assunzione con contratto a tempo determinato dal 16.05.2025 al 31.12.2025, alle dipendenze del sig. , contitolare della Ditta Parte_2 pagina 3 di 4 denominata “Fratelli Bajraktari S.N.C. di SE ed ER, con la qualifica di operaio manovale e boscaiolo e con un guadagno medio mensile di circa 500,00 euro (cfr. contratti e buste paga). Si trovano, inoltre, in Italia, parenti stretti del ricorrente e, nello specifico, il fratello ( e i di lui figli) regolarmente soggiornanti. Sussistono, dunque, plurimi indici sintomatici di uno stabile radicamento lavorativo e familiare in Italia. Il rimpatrio in Albania - paese dal quale il ricorrente manca da circa 6 anni – pregiudicherebbe il percorso di integrazione sociale e lavorativa e i legami familiari rinsaldati in Italia, pregiudicando così la sua vita privata e familiare nell'ampia accezione che ne ha dato la Corte EDU e in assenza di indici sintomatici di pericolo per la sicurezza pubblica.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia e della circostanza che l'integrazione lavorativa regolare è avvenuta, in realtà, in epoca successiva all'adozione in sede amministrativa del provvedimento impugnato, possono essere dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede : 1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis alla presente controversia e per l'effetto dispone la trasmissione di copia del provvedimento alla Questura di Perugia per quanto di competenza
2) Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 31.7.2025 – 1.8.2025
Il Presidente est. Loredana Giglio
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