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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4956/2025 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il 24/05/1952 (c.f. Parte_1
) e residente a [...]10, C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv. CANNATA PAOLO e CARUSO
CHRISTIAN, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente a [...]C.F._2
191
ADOTTANDO
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di Parte_1 adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di CP_1
nato a [...] il [...], avendo instaurato
[...] con lo stesso un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottando è figlio del proprio marito, sig. nato dalla precedente unione Persona_1 con la sig.ra deceduta in data 12.01.1995 come Persona_2 da certificato prodotto in atti;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso del marito dell'adottante e padre biologico dell'adottando, sig. Persona_1 rilevato che le parti congiuntamente hanno chiesto che il cognome dell'adottante sia aggiunto a quello dell'adottando, in deroga all'art. 299 c.c.; rilevato che, come da ultimo ribadito dalla Consulta, se entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si esprimono nel senso di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, è ammissibile una deroga all'art. 299 c.c. in virtù di una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata del citato articolo, che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (Corte Cost. sent. 4 luglio 2023 n. 135); rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
3
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, in deroga all'art. 299 c.c., che il cognome dell'adottante sia aggiunto a quello dell'adottando, per le ragioni di cui in parte motiva, diventando quindi LI UR.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 13/11/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4956/2025 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il 24/05/1952 (c.f. Parte_1
) e residente a [...]10, C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv. CANNATA PAOLO e CARUSO
CHRISTIAN, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente a [...]C.F._2
191
ADOTTANDO
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di Parte_1 adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di CP_1
nato a [...] il [...], avendo instaurato
[...] con lo stesso un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottando è figlio del proprio marito, sig. nato dalla precedente unione Persona_1 con la sig.ra deceduta in data 12.01.1995 come Persona_2 da certificato prodotto in atti;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso del marito dell'adottante e padre biologico dell'adottando, sig. Persona_1 rilevato che le parti congiuntamente hanno chiesto che il cognome dell'adottante sia aggiunto a quello dell'adottando, in deroga all'art. 299 c.c.; rilevato che, come da ultimo ribadito dalla Consulta, se entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si esprimono nel senso di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, è ammissibile una deroga all'art. 299 c.c. in virtù di una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata del citato articolo, che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (Corte Cost. sent. 4 luglio 2023 n. 135); rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
3
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, in deroga all'art. 299 c.c., che il cognome dell'adottante sia aggiunto a quello dell'adottando, per le ragioni di cui in parte motiva, diventando quindi LI UR.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 13/11/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)