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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 991/2024 R.G.A.C.
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GIOVANNA CATANIA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2024 Parte_1
conveniva in giudizio ed esponeva: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 28.9.2012, trascritto al n. 22, parte II, serie A, anno 2012 del Comune di San
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Filippo del Mela;
- che dalla predetta unione erano nati i figli in data Persona_1
20.07.2013 e in data 8.07.2019; Per_2
- che con decreto del 21.02.2023 il Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di essere dipendente della mentre l' era un operaio Pt_2 CP_1
del settore edile.
Ciò premesso domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ritenuti i presupposti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in San Filippo del Mela, in data 28.09.2012 tra (nata Parte_1
a Messina il 15.10.1992, c.f. e (nato a [...]F._1 Controparte_1
Messina il 20.03.1983, c.f. ) e trascritto nei registri dello stato C.F._2
civile del predetto comune (Anno 2012, n. 22, parte II, serie A). 2.- Disporre che i coniugi provvedano ciascuno al proprio mantenimento godendo entrambi di redditi adeguati. 3.-
Disporre l'affido condiviso dei figli e fissando la loro Persona_1 Per_2
residenza preferenziale presso la madre nella casa di Pace del Mela, via Don Silvio
Cucinotta, 9. 4.- Ritenere e dichiarare che il padre dovrà versare un assegno di mantenimento di € 300,00 per ciascun figlio o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, entro il giorno 10 di ciascun mese, con adeguamento annuo secondo indici Istat. 5.- Porre a carico di entrambi i coniugi, in ragione della metà, le spese straordinarie per le esigenze dei figli, previa idonea rendicontazione”.
All'udienza tenuta in data 04/04/2025, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
che, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda proposto dalla ricorrente, diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio, meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni della ricorrente e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa del 21.02.2023.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in San
Filippo del Mela il 28 settembre 2012 e registrato al n. 22, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2012.
Quanto ai figli minori della coppia, la ricorrente ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso degli stessi con domiciliazione presso l'abitazione materna di Pace del Mela.
Ne discende che, tenuto conto della volontà manifestata dalla ricorrente ed in mancanza di qualsiasi elemento che induca a rivedere l'assetto già esistente, va
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto confermato l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con domiciliazione prevalente presso la madre.
Il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé i minori secondo le esigenze personali e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori previo accordo con la ricorrente. In mancanza di accordo, l'Accetta potrà vedere e tenere con sé i minori secondo le disposizioni già indicate nell'accordo di separazione omologato.
Quanto al mantenimento dei minori si osserva che, in sede di separazione consensuale le parti hanno pattuito che il coniuge non collocatario avrebbe versato mensilmente una somma di € 150,00 complessiva per entrambi i figli,
a titolo di mantenimento della prole.
Con il presente ricorso, invece, la ha chiesto un aumento del Parte_1
suddetto importo, domandando la somma di € 300,00 mensili per ciascun figlio.
Sul punto occorre premettere che, secondo costante indirizzo della Suprema
Corte, i bisogni dei figli aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legati alla crescita, agli studi, allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e non hanno bisogno di specifica dimostrazione
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007,
n.17055; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I, 13/1/2010 n. 400; Cass. Civ.,
Sez. I, 04/06/2012, n. 8927; Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018, n. 16351; Trib.
Milano, Sez. IX civ., 19/3/2014).
Nella fattispecie in esame, il decreto di omologa della separazione, è del febbraio 2023 e può ritenersi che le esigenze dei minori sono certamente
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accresciute e che l'assegno precedentemente determinato non appare, anche alla luce dell'aumento del costo della vita, più congruo.
Ciò posto e tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso la casa materna e del fatto che l' – come dedotto da parte ricorrente “lavora CP_1
come muratore” ed era “stato assunto da una ditta” si ritiene equo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il cinque di ogni mese, un assegno di € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente della ricorrente.
La natura della causa in uno al contegno processuale del resistente – che è rimasto contumace – giustificano la compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa 991/2024 R.G., pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di San Filippo del Mela il 28/09/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2012 tra nata a [...] il Parte_1
15/10/1992 e nato a [...] il Controparte_1
20/03/1983; dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con domiciliazione prevalente la madre;
pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il 5 Controparte_1
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'importo di
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla ricorrente;
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di San Filippo del Mela di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 8.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 991/2024 R.G.A.C.
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GIOVANNA CATANIA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2024 Parte_1
conveniva in giudizio ed esponeva: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 28.9.2012, trascritto al n. 22, parte II, serie A, anno 2012 del Comune di San
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Filippo del Mela;
- che dalla predetta unione erano nati i figli in data Persona_1
20.07.2013 e in data 8.07.2019; Per_2
- che con decreto del 21.02.2023 il Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di essere dipendente della mentre l' era un operaio Pt_2 CP_1
del settore edile.
Ciò premesso domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ritenuti i presupposti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in San Filippo del Mela, in data 28.09.2012 tra (nata Parte_1
a Messina il 15.10.1992, c.f. e (nato a [...]F._1 Controparte_1
Messina il 20.03.1983, c.f. ) e trascritto nei registri dello stato C.F._2
civile del predetto comune (Anno 2012, n. 22, parte II, serie A). 2.- Disporre che i coniugi provvedano ciascuno al proprio mantenimento godendo entrambi di redditi adeguati. 3.-
Disporre l'affido condiviso dei figli e fissando la loro Persona_1 Per_2
residenza preferenziale presso la madre nella casa di Pace del Mela, via Don Silvio
Cucinotta, 9. 4.- Ritenere e dichiarare che il padre dovrà versare un assegno di mantenimento di € 300,00 per ciascun figlio o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, entro il giorno 10 di ciascun mese, con adeguamento annuo secondo indici Istat. 5.- Porre a carico di entrambi i coniugi, in ragione della metà, le spese straordinarie per le esigenze dei figli, previa idonea rendicontazione”.
All'udienza tenuta in data 04/04/2025, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
che, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda proposto dalla ricorrente, diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio, meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni della ricorrente e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa del 21.02.2023.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in San
Filippo del Mela il 28 settembre 2012 e registrato al n. 22, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2012.
Quanto ai figli minori della coppia, la ricorrente ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso degli stessi con domiciliazione presso l'abitazione materna di Pace del Mela.
Ne discende che, tenuto conto della volontà manifestata dalla ricorrente ed in mancanza di qualsiasi elemento che induca a rivedere l'assetto già esistente, va
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto confermato l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con domiciliazione prevalente presso la madre.
Il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé i minori secondo le esigenze personali e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori previo accordo con la ricorrente. In mancanza di accordo, l'Accetta potrà vedere e tenere con sé i minori secondo le disposizioni già indicate nell'accordo di separazione omologato.
Quanto al mantenimento dei minori si osserva che, in sede di separazione consensuale le parti hanno pattuito che il coniuge non collocatario avrebbe versato mensilmente una somma di € 150,00 complessiva per entrambi i figli,
a titolo di mantenimento della prole.
Con il presente ricorso, invece, la ha chiesto un aumento del Parte_1
suddetto importo, domandando la somma di € 300,00 mensili per ciascun figlio.
Sul punto occorre premettere che, secondo costante indirizzo della Suprema
Corte, i bisogni dei figli aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legati alla crescita, agli studi, allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e non hanno bisogno di specifica dimostrazione
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007,
n.17055; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I, 13/1/2010 n. 400; Cass. Civ.,
Sez. I, 04/06/2012, n. 8927; Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018, n. 16351; Trib.
Milano, Sez. IX civ., 19/3/2014).
Nella fattispecie in esame, il decreto di omologa della separazione, è del febbraio 2023 e può ritenersi che le esigenze dei minori sono certamente
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accresciute e che l'assegno precedentemente determinato non appare, anche alla luce dell'aumento del costo della vita, più congruo.
Ciò posto e tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso la casa materna e del fatto che l' – come dedotto da parte ricorrente “lavora CP_1
come muratore” ed era “stato assunto da una ditta” si ritiene equo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il cinque di ogni mese, un assegno di € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente della ricorrente.
La natura della causa in uno al contegno processuale del resistente – che è rimasto contumace – giustificano la compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa 991/2024 R.G., pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di San Filippo del Mela il 28/09/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2012 tra nata a [...] il Parte_1
15/10/1992 e nato a [...] il Controparte_1
20/03/1983; dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con domiciliazione prevalente la madre;
pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il 5 Controparte_1
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'importo di
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla ricorrente;
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di San Filippo del Mela di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 8.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto