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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/07/2024, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 1218/2020
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 2/07/2024, alle ore 10:00, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), l'avv. SALLEMI SEBASTIANO oggi sostituito dall'avv. DIMAGRO C.F._2
SALVATORE ; per già l'avv. Controparte_1 Controparte_2
FIDELIO ANTONELLA, oggi sostituito dall'avv. ALESSANDRA CINTOLO;
per nessuno compare. Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Gli avv.ti precisano come da atti introduttivi.
L'avv. ALESSANDRA CINTOLO discute riportandosi agli atti di causa ed eccepisce il difetto di legittimazione passiva. Evidenzia che è obbligata, ex lege, a procedere ad esecuzione forzata CP_4 quando viene trasmesso il ruolo e ribadisce la richiesta di manleva.
L'avv. DIMAGRO SALVATORE replica riportandosi agli atti e rileva che è stato utilizzando lo strumento di riscossione esattoriale per un credito di natura privatistica, senza la precostituzione di un titolo esecutivo.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa pagina 1 di 8 Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1218/2020 pendente tra:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio degli avv.ti SALLEMI SEBASTIANO C.F._2
ATTORI OPPONENTI contro
, già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. FIDELIO ANTONELLA P.IVA_1
CONVENUTO OPPOSTO
e
Controparte_5
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Conclusioni
Per : “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n° 297 2019 00045592 88 002, nonché la efficacia esecutiva del Ruolo n° 2019/001201 reso esecutivo il 29.3.2019. nel merito accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n° 297 2019 00045592 88 002, nonché del Ruolo n° 2019/001201 reso esecutivo il 29.3.2019
e ogni altro atto presupposto, connesso, annesso e consequenziale e, per l'effetto accogliere
l'opposizione proposta.
Con riserva di operare ulteriori produzioni documentali e richiedere mezzi di prova anche in relazione alle avverse repliche e difese.
Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio”, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Per : “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria istanza, Parte_2 eccezione e difesa, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n° 297 2019 00045592 88 001, nonché la efficacia esecutiva del Ruolo n° 2019/001201 reso esecutivo il 29.3.2019. pagina 2 di 8 nel merito accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n° 297 2019 00045592 88 001, nonché del Ruolo n° 2019/001201 reso esecutivo il 29.3.2019
e ogni altro atto presupposto, connesso, annesso e consequenziale e, per l'effetto accogliere
l'opposizione proposta.
Con riserva di operare ulteriori produzioni documentali e richiedere mezzi di prova anche in relazione alle avverse repliche e difese.
Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio”, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Per “a) preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione;
b) dichiarare l'inammissibilità CP_4 dell'azione ex adverso proposta e controparte decaduta dal potere di impugnazione;
c) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per i fatti esposti in narrativa Controparte_2 disponendone la estromissione, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dire e ritenere l'Ente impositore, terzo chiamato, obbligato a tenere indenne e manlevare la concludente da qualsivoglia onere derivante dalla soccombenza in giudizio;
d) in via gradata, dire e ritenere infondate le domande ex adverso proposte per tutti i motivi esposti in narrativa rigettandole integralmente. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Salvo ogni altro diritto”.
Svolgimento del processo
Data la coincidenza dei motivi alla base delle domande degli attori, è opportuno sin da subito dar conto che il presente giudizio è stato originariamente promossa dalla sola , con Parte_1 opposizione alla cartella di pagamento n. 29720190004559288002, nonché del ruolo n. 2019/001201 reso esecutivo il 29/3/2019.
Nel presente fascicolo è poi confluita, a seguito di riunione, l'opposizione, in origine iscritta a ruolo sub.
r.g. 1221/2020, davanti all'intestato tribunale, di alla cartella di pagamento n. Parte_2
29720190004559288001, del medesimo importo, sulla base del già menzionato ruolo, dichiarato esecutivo, n. 2019/001201.
Entrambi gli attori hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione e, nel merito, l'accertamento dell'illegittimità delle cartelle di pagamento a loro notificate, nonché del sottostante, allegando a tal fine che:
- le cartelle erano state loro notificate in data 17/12/2019;
- il ruolo aveva ad oggetto una non meglio esplicitata “surroga a seguito di escussione della garanzia sull'operazione n. 411681”, per conto di Controparte_5
tale operazione riguardava la concessione di un finanziamento da parte della banca
[...]
pagina 3 di 8 in favore della società con sede in Controparte_6 Controparte_7
Vittoria, Via C. Menotti n. 21 (P.IVA ), della quale entrambi gli opponenti erano P.IVA_2 fideiussori;
- l'iscrizione a ruolo del credito, alla base delle due cartelle, era tuttavia illegittima, in quanto avvenuta senza la previa costituzione di un titolo esecutivo: la riscossione coattiva di crediti derivanti da rapporti di diritto privato poteva procedere con le forme della riscossione esattoriale, con relativa iscrizione a ruolo, solo “quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”, ai sensi dell'art. 21, d.lgs. 46/1999;
- la notifica della cartella di pagamento assolveva, quindi, solo la funzione di precetto, presupponendo la formazione di un titolo;
- nel caso in esame, le somme iscritte a ruolo derivavano da un negozio di diritto privato: concessione di una linea di credito da parte di una banca, garantita dal fondo costituito presso
[...]
ai sensi dell'art. 2, co. 100, l. 5, l. 662/1996, la quale si è poi surrogata nei diritti del CP_3 finanziatore anche verso i fideiussori dello stesso, in solido tra loro, attuali opponenti;
- le cartelle di pagamento erano, inoltre, viziate per difetto di motivazione.
Concludevano, dunque, come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio chiedendo, Controparte_2 preliminarmente, la riunione dei procedimenti e, nel merito, il difetto di legittimazione passiva dell'opposta, in luogo dell'ente impositore, e il rigetto delle rispettive domande, con vittoria di spese di lite, deducendo a tal fine la tardività dell'opposizione, sia per le questioni di merito, oltre i sessanta giorni, sia per i lamentati vizi formali, oltre il termine di cui all'art. 617, co. 1, c.p.c.
Il giudice istruttore, dopo aver riunito i fascicoli, ha disposto la chiamata in giudizio di
[...]
, con onere in capo all'opponente. Verificata la regolarità dell'integrazione del CP_3 contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del terzo, ha concesso i tre termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c. e ha respinto l'istanza di sospensione, rilevando che: 1) quanto alla proposta opposizione all'esecuzione, a mente dell'art. 8-bis, co. 3, d.l. 3/2015, conv. con modifiche con l. n. 33/2015, “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni” e che pertanto il ruolo esattoriale incorporato nella pagina 4 di 8 cartella opposta costituisce titolo per la riscossione a termini del d.lgs. 46/1999; 2) quanto all'opposizione agli atti esecutivi, la stessa appare proposta dopo lo spirare del termine di giorni venti dalla notificazione della cartella opposta, perfezionatasi il 17/12/2019, prescritto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c..
Ritenuta, infine, la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, poi rinviata dal successivo assegnatario del fascicolo alla data odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la decisione, pronunciava a verbale la presente sentenza.
Nel merito
La domanda non è fondata.
Per quanto riguarda tutte le doglianze formali delle cartelle di pagamento, tra cui il vizio di motivazione di ambo le cartelle di pagamento, le stesse sono state sollevate tardivamente, essendo decorso, tra la notifica di ciascuna cartella (17/12/2019) e la notifica dell'atto di citazione un termine superiore a venti giorni (16/4/2020).
Il titolo esecutivo azionato alla base della riscossione esattoriale è costituito dall'estratto di ruolo, non dalla cartella di pagamento o delle successive intimazioni di pagamento, la cui notificazione svolge, da un punto di vista procedimentale, la stessa funzione della notifica del titolo e dell'atto di precetto (ex multis, Cass. civ., sez. V, ord., 14-03-2023, n. 7425: “la stessa notifica della cartella di pagamento […] costituisce, ad un tempo, notifica del titolo esecutivo e del precetto - v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n.
6526/2018; Cass., Sez. Un., n. 7822/2020”; Cass. civ., sez. III, ord., 19-12-2022, n. 37138: “la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo"
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 01”).
Ciò comporta, per tutti i vizi formali o di notifica, l'applicazione del regime delle opposizioni agli atti della fase pre-esecutiva: “"il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c." è riferibile
a tutte le "contestazioni relative al quomodo della esecuzione forzata e non a quelle che investono, per un verso, la debenza del credito" ovvero, "per altro verso, il diritto del creditore a procedere in executivis" (Cass. Sez. 6-5, ord. n. 41226 del 2021, cit.; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-2, ord. 5 maggio 2022, n. 14323, non massimata)” (Cass. civ., sez. III, ord., 18-10-2023, n. 28889, in un caso in cui addirittura si lamentava la mancata notifica di cartelle di pagamento;
analogamente, Cass. civ., sez.
III, ord., 28-12-2023, n. 36310; Cass. civ., sez. III, ord., 26-06-2023, n. 18238; Cass. civ., sez. III, ord.,
10-05-2023, n. 12614: “ai sensi dell'art. 618 c.p.c., u.c., il giudizio concernente l'opposizione agli atti
pagina 5 di 8 esecutivi, ex art. 617 c.p.c. (nel cui ambito ricade senz'altro la contestazione sulla nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione), si svolge in unico grado di merito”).
Di converso, l'opposizione è tempestiva per quanto riguarda l'eccepita il merito del diritto di procedere ad esecuzione forzata, ossia l'asserita insussistenza di un titolo esecutivo.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia in tema di opposizioni all'esecuzione preventive, ex art. 615, co. 1, c.p.c., sia in tema di procedure di riscossione aventi ad oggetto crediti di natura privata, in difetto della previsione di un termine di decadenza o di inammissibilità (diversamente, ad es., di quanto previsto per i crediti di natura tributaria o delle ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto crediti derivanti da sanzioni amministrative), lo stesso non può desumersi né per analogia legis né, tantomeno, per analogia iuris (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. III, ord., 17-01-
2023, n. 1332, in tema di crediti privati riscossi tramite la previa costituzione del titolo esecutivo di cui all'ingiunzione ex art. 2, r.d. 14/04/1910, n. 639, in cui addirittura un termine di trenta giorni è espressamente previsto per l'impugnazione, diversamente dalla fattispecie di cui è causa, ma senza che lo stesso sia qualificato espressamente come perentorio)
Tale motivo di opposizione non è, tuttavia, fondato.
Come già correttamente rilevato, in fase sommaria, dal giudice istruttore, l'art. 8-bis d.l. 3/2015, conv. con mod. dalla l. 33/2015, è norma speciale rispetto all'art. 21 d.lgs. 46/1999 e consente, come ormai affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione a ruolo, anche senza previa formazione di un titolo esecutivo (quindi, anche senza dover emettere, ad es., l'ingiunzione ex art. 2, r.d. cit.), del diritto di , gestore del Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a, l. 662/1996, Controparte_3 surrogata ex lege nel diritto di credito, dell'istituto bancario garantito dal Fondo, per la restituzione dei finanziamenti alle piccole e medie imprese (cfr., da ultima, rispetto ad una difforme pronuncia di merito,
Cass. civ., sez. III, ord., 03-06-2024, n. 15485: “la decisione impugnata, laddove nega la possibilità di procedere alla iscrizione nei ruoli esattoriali del credito in surroga vantato dalla società ricorrente, in mancanza di un titolo esecutivo, non è, invece, conforme ai principi di diritto enunciati da questa stessa
Corte, secondo i quali "in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Controparte_8 determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
n. 46 del 1999" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023, Rv. 666687 - 01). In altri termini, la decisione impugnata non è conforme a diritto nella parte in cui considera il credito fatto valere dalla pagina 6 di 8 società ricorrente come un ordinario credito avente causa in un rapporto di diritto privato, mentre, al contrario, ad esso va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare "riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese", con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999”).
Inoltre, in disparte la natura eccezionale o meno della disposizione, il tenore letterale dell'art. 8-bis d.l.
3/2015, che riguarda le preteste di “restituzione” dei finanziamenti irrogati da parte degli istituti di credito garantiti dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a, l. 662/1996, si presta, in chiave interpretativa, a ricomprendere tanto i diritti di credito derivanti dalla revoca del beneficio per sopravvenuto riscontro del difetto dei requisiti, tanto quelli derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione del finanziamento ricevuto da parte del debitore esecutato (cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 29-12-2023, n.
36513: “
1.2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte d'appello non si discosta dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Varrà premettere che: a) il D.Lgs. n. 123 del 1998, riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati
"interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi"; la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della , ricade tra le agevolazioni Controparte_3 oggetto del D.Lgs. richiamato;
b) il D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, prevede che "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anzichè continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5, la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, così come sostituita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17"; c) il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto "si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonchè delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni"; d) per effetto del richiamo al
D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, contenuto nel D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma "facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni pagina 7 di 8 di legge"; e) il D.L. n. 3 del 2015, art.
8-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del
2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito "si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, e successive modificazioni" e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 662 del 1996, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie”).
Di conseguenza, l'opposizione, anche rispetto alla motivazione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 615, co. 1, c.p.c., per asserita mancanza di titolo esecutivo, deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste, in solido tra loro, a carico di
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, C.F._2 ritenuto di applicare i valori medi, con riduzione del 50% di quelli della fase di trattazione per mancanza di attività istruttoria, si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Antonella
Fidelio, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 contro , già nonché Controparte_1 Controparte_2
e nei confronti delle cartelle Controparte_5 di pagamento n. 29720190004559288002 e n. 29720190004559288001 e del sotteso ruolo n.
2019/001201 reso esecutivo il 29/3/2019;
• condanna, altresì, e , in solido tra loro, a rimborsare ad Parte_1 Parte_2
, già le spese di lite, Controparte_1 Controparte_2 che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Antonella Fidelio, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 2/7/2024. Il giudice dott. Antonio Pianoforte pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 2/07/2024, alle ore 10:00, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), l'avv. SALLEMI SEBASTIANO oggi sostituito dall'avv. DIMAGRO C.F._2
SALVATORE ; per già l'avv. Controparte_1 Controparte_2
FIDELIO ANTONELLA, oggi sostituito dall'avv. ALESSANDRA CINTOLO;
per nessuno compare. Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Gli avv.ti precisano come da atti introduttivi.
L'avv. ALESSANDRA CINTOLO discute riportandosi agli atti di causa ed eccepisce il difetto di legittimazione passiva. Evidenzia che è obbligata, ex lege, a procedere ad esecuzione forzata CP_4 quando viene trasmesso il ruolo e ribadisce la richiesta di manleva.
L'avv. DIMAGRO SALVATORE replica riportandosi agli atti e rileva che è stato utilizzando lo strumento di riscossione esattoriale per un credito di natura privatistica, senza la precostituzione di un titolo esecutivo.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa pagina 1 di 8 Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1218/2020 pendente tra:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio degli avv.ti SALLEMI SEBASTIANO C.F._2
ATTORI OPPONENTI contro
, già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. FIDELIO ANTONELLA P.IVA_1
CONVENUTO OPPOSTO
e
Controparte_5
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Conclusioni
Per : “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n° 297 2019 00045592 88 002, nonché la efficacia esecutiva del Ruolo n° 2019/001201 reso esecutivo il 29.3.2019. nel merito accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n° 297 2019 00045592 88 002, nonché del Ruolo n° 2019/001201 reso esecutivo il 29.3.2019
e ogni altro atto presupposto, connesso, annesso e consequenziale e, per l'effetto accogliere
l'opposizione proposta.
Con riserva di operare ulteriori produzioni documentali e richiedere mezzi di prova anche in relazione alle avverse repliche e difese.
Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio”, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Per : “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria istanza, Parte_2 eccezione e difesa, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n° 297 2019 00045592 88 001, nonché la efficacia esecutiva del Ruolo n° 2019/001201 reso esecutivo il 29.3.2019. pagina 2 di 8 nel merito accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n° 297 2019 00045592 88 001, nonché del Ruolo n° 2019/001201 reso esecutivo il 29.3.2019
e ogni altro atto presupposto, connesso, annesso e consequenziale e, per l'effetto accogliere
l'opposizione proposta.
Con riserva di operare ulteriori produzioni documentali e richiedere mezzi di prova anche in relazione alle avverse repliche e difese.
Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio”, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Per “a) preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione;
b) dichiarare l'inammissibilità CP_4 dell'azione ex adverso proposta e controparte decaduta dal potere di impugnazione;
c) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per i fatti esposti in narrativa Controparte_2 disponendone la estromissione, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dire e ritenere l'Ente impositore, terzo chiamato, obbligato a tenere indenne e manlevare la concludente da qualsivoglia onere derivante dalla soccombenza in giudizio;
d) in via gradata, dire e ritenere infondate le domande ex adverso proposte per tutti i motivi esposti in narrativa rigettandole integralmente. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Salvo ogni altro diritto”.
Svolgimento del processo
Data la coincidenza dei motivi alla base delle domande degli attori, è opportuno sin da subito dar conto che il presente giudizio è stato originariamente promossa dalla sola , con Parte_1 opposizione alla cartella di pagamento n. 29720190004559288002, nonché del ruolo n. 2019/001201 reso esecutivo il 29/3/2019.
Nel presente fascicolo è poi confluita, a seguito di riunione, l'opposizione, in origine iscritta a ruolo sub.
r.g. 1221/2020, davanti all'intestato tribunale, di alla cartella di pagamento n. Parte_2
29720190004559288001, del medesimo importo, sulla base del già menzionato ruolo, dichiarato esecutivo, n. 2019/001201.
Entrambi gli attori hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione e, nel merito, l'accertamento dell'illegittimità delle cartelle di pagamento a loro notificate, nonché del sottostante, allegando a tal fine che:
- le cartelle erano state loro notificate in data 17/12/2019;
- il ruolo aveva ad oggetto una non meglio esplicitata “surroga a seguito di escussione della garanzia sull'operazione n. 411681”, per conto di Controparte_5
tale operazione riguardava la concessione di un finanziamento da parte della banca
[...]
pagina 3 di 8 in favore della società con sede in Controparte_6 Controparte_7
Vittoria, Via C. Menotti n. 21 (P.IVA ), della quale entrambi gli opponenti erano P.IVA_2 fideiussori;
- l'iscrizione a ruolo del credito, alla base delle due cartelle, era tuttavia illegittima, in quanto avvenuta senza la previa costituzione di un titolo esecutivo: la riscossione coattiva di crediti derivanti da rapporti di diritto privato poteva procedere con le forme della riscossione esattoriale, con relativa iscrizione a ruolo, solo “quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”, ai sensi dell'art. 21, d.lgs. 46/1999;
- la notifica della cartella di pagamento assolveva, quindi, solo la funzione di precetto, presupponendo la formazione di un titolo;
- nel caso in esame, le somme iscritte a ruolo derivavano da un negozio di diritto privato: concessione di una linea di credito da parte di una banca, garantita dal fondo costituito presso
[...]
ai sensi dell'art. 2, co. 100, l. 5, l. 662/1996, la quale si è poi surrogata nei diritti del CP_3 finanziatore anche verso i fideiussori dello stesso, in solido tra loro, attuali opponenti;
- le cartelle di pagamento erano, inoltre, viziate per difetto di motivazione.
Concludevano, dunque, come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio chiedendo, Controparte_2 preliminarmente, la riunione dei procedimenti e, nel merito, il difetto di legittimazione passiva dell'opposta, in luogo dell'ente impositore, e il rigetto delle rispettive domande, con vittoria di spese di lite, deducendo a tal fine la tardività dell'opposizione, sia per le questioni di merito, oltre i sessanta giorni, sia per i lamentati vizi formali, oltre il termine di cui all'art. 617, co. 1, c.p.c.
Il giudice istruttore, dopo aver riunito i fascicoli, ha disposto la chiamata in giudizio di
[...]
, con onere in capo all'opponente. Verificata la regolarità dell'integrazione del CP_3 contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del terzo, ha concesso i tre termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c. e ha respinto l'istanza di sospensione, rilevando che: 1) quanto alla proposta opposizione all'esecuzione, a mente dell'art. 8-bis, co. 3, d.l. 3/2015, conv. con modifiche con l. n. 33/2015, “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni” e che pertanto il ruolo esattoriale incorporato nella pagina 4 di 8 cartella opposta costituisce titolo per la riscossione a termini del d.lgs. 46/1999; 2) quanto all'opposizione agli atti esecutivi, la stessa appare proposta dopo lo spirare del termine di giorni venti dalla notificazione della cartella opposta, perfezionatasi il 17/12/2019, prescritto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c..
Ritenuta, infine, la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, poi rinviata dal successivo assegnatario del fascicolo alla data odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la decisione, pronunciava a verbale la presente sentenza.
Nel merito
La domanda non è fondata.
Per quanto riguarda tutte le doglianze formali delle cartelle di pagamento, tra cui il vizio di motivazione di ambo le cartelle di pagamento, le stesse sono state sollevate tardivamente, essendo decorso, tra la notifica di ciascuna cartella (17/12/2019) e la notifica dell'atto di citazione un termine superiore a venti giorni (16/4/2020).
Il titolo esecutivo azionato alla base della riscossione esattoriale è costituito dall'estratto di ruolo, non dalla cartella di pagamento o delle successive intimazioni di pagamento, la cui notificazione svolge, da un punto di vista procedimentale, la stessa funzione della notifica del titolo e dell'atto di precetto (ex multis, Cass. civ., sez. V, ord., 14-03-2023, n. 7425: “la stessa notifica della cartella di pagamento […] costituisce, ad un tempo, notifica del titolo esecutivo e del precetto - v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n.
6526/2018; Cass., Sez. Un., n. 7822/2020”; Cass. civ., sez. III, ord., 19-12-2022, n. 37138: “la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo"
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 01”).
Ciò comporta, per tutti i vizi formali o di notifica, l'applicazione del regime delle opposizioni agli atti della fase pre-esecutiva: “"il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c." è riferibile
a tutte le "contestazioni relative al quomodo della esecuzione forzata e non a quelle che investono, per un verso, la debenza del credito" ovvero, "per altro verso, il diritto del creditore a procedere in executivis" (Cass. Sez. 6-5, ord. n. 41226 del 2021, cit.; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-2, ord. 5 maggio 2022, n. 14323, non massimata)” (Cass. civ., sez. III, ord., 18-10-2023, n. 28889, in un caso in cui addirittura si lamentava la mancata notifica di cartelle di pagamento;
analogamente, Cass. civ., sez.
III, ord., 28-12-2023, n. 36310; Cass. civ., sez. III, ord., 26-06-2023, n. 18238; Cass. civ., sez. III, ord.,
10-05-2023, n. 12614: “ai sensi dell'art. 618 c.p.c., u.c., il giudizio concernente l'opposizione agli atti
pagina 5 di 8 esecutivi, ex art. 617 c.p.c. (nel cui ambito ricade senz'altro la contestazione sulla nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione), si svolge in unico grado di merito”).
Di converso, l'opposizione è tempestiva per quanto riguarda l'eccepita il merito del diritto di procedere ad esecuzione forzata, ossia l'asserita insussistenza di un titolo esecutivo.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia in tema di opposizioni all'esecuzione preventive, ex art. 615, co. 1, c.p.c., sia in tema di procedure di riscossione aventi ad oggetto crediti di natura privata, in difetto della previsione di un termine di decadenza o di inammissibilità (diversamente, ad es., di quanto previsto per i crediti di natura tributaria o delle ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto crediti derivanti da sanzioni amministrative), lo stesso non può desumersi né per analogia legis né, tantomeno, per analogia iuris (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. III, ord., 17-01-
2023, n. 1332, in tema di crediti privati riscossi tramite la previa costituzione del titolo esecutivo di cui all'ingiunzione ex art. 2, r.d. 14/04/1910, n. 639, in cui addirittura un termine di trenta giorni è espressamente previsto per l'impugnazione, diversamente dalla fattispecie di cui è causa, ma senza che lo stesso sia qualificato espressamente come perentorio)
Tale motivo di opposizione non è, tuttavia, fondato.
Come già correttamente rilevato, in fase sommaria, dal giudice istruttore, l'art. 8-bis d.l. 3/2015, conv. con mod. dalla l. 33/2015, è norma speciale rispetto all'art. 21 d.lgs. 46/1999 e consente, come ormai affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione a ruolo, anche senza previa formazione di un titolo esecutivo (quindi, anche senza dover emettere, ad es., l'ingiunzione ex art. 2, r.d. cit.), del diritto di , gestore del Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a, l. 662/1996, Controparte_3 surrogata ex lege nel diritto di credito, dell'istituto bancario garantito dal Fondo, per la restituzione dei finanziamenti alle piccole e medie imprese (cfr., da ultima, rispetto ad una difforme pronuncia di merito,
Cass. civ., sez. III, ord., 03-06-2024, n. 15485: “la decisione impugnata, laddove nega la possibilità di procedere alla iscrizione nei ruoli esattoriali del credito in surroga vantato dalla società ricorrente, in mancanza di un titolo esecutivo, non è, invece, conforme ai principi di diritto enunciati da questa stessa
Corte, secondo i quali "in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Controparte_8 determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
n. 46 del 1999" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023, Rv. 666687 - 01). In altri termini, la decisione impugnata non è conforme a diritto nella parte in cui considera il credito fatto valere dalla pagina 6 di 8 società ricorrente come un ordinario credito avente causa in un rapporto di diritto privato, mentre, al contrario, ad esso va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare "riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese", con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999”).
Inoltre, in disparte la natura eccezionale o meno della disposizione, il tenore letterale dell'art. 8-bis d.l.
3/2015, che riguarda le preteste di “restituzione” dei finanziamenti irrogati da parte degli istituti di credito garantiti dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a, l. 662/1996, si presta, in chiave interpretativa, a ricomprendere tanto i diritti di credito derivanti dalla revoca del beneficio per sopravvenuto riscontro del difetto dei requisiti, tanto quelli derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione del finanziamento ricevuto da parte del debitore esecutato (cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 29-12-2023, n.
36513: “
1.2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte d'appello non si discosta dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Varrà premettere che: a) il D.Lgs. n. 123 del 1998, riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati
"interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi"; la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della , ricade tra le agevolazioni Controparte_3 oggetto del D.Lgs. richiamato;
b) il D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, prevede che "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anzichè continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5, la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, così come sostituita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17"; c) il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto "si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonchè delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni"; d) per effetto del richiamo al
D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, contenuto nel D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma "facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni pagina 7 di 8 di legge"; e) il D.L. n. 3 del 2015, art.
8-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del
2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito "si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, e successive modificazioni" e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 662 del 1996, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie”).
Di conseguenza, l'opposizione, anche rispetto alla motivazione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 615, co. 1, c.p.c., per asserita mancanza di titolo esecutivo, deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste, in solido tra loro, a carico di
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, C.F._2 ritenuto di applicare i valori medi, con riduzione del 50% di quelli della fase di trattazione per mancanza di attività istruttoria, si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Antonella
Fidelio, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 contro , già nonché Controparte_1 Controparte_2
e nei confronti delle cartelle Controparte_5 di pagamento n. 29720190004559288002 e n. 29720190004559288001 e del sotteso ruolo n.
2019/001201 reso esecutivo il 29/3/2019;
• condanna, altresì, e , in solido tra loro, a rimborsare ad Parte_1 Parte_2
, già le spese di lite, Controparte_1 Controparte_2 che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Antonella Fidelio, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 2/7/2024. Il giudice dott. Antonio Pianoforte pagina 8 di 8