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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 12/01/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
IADECOLA ARTURO, Giudice
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13904/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500045311000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13243/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202500045311000, notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 17 giugno 2025, relativo a carichi iscritti a ruolo per un importo complessivo pari a euro 1.763.865,17.
La ricorrente ha rappresentato di avere originariamente aderito alla definizione agevolata “rottamazione quater”, ai sensi dell'art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022, e di essere successivamente decaduta per il mancato pagamento di una rata scaduta nel novembre 2024.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 202/2024, convertito nella legge n. 15/2025, la ricorrente ha presentato istanza di riammissione alla definizione agevolata, allegando documentazione a sostegno della sussistenza di una causa di forza maggiore, che ha impedito la tempestiva presentazione della domanda entro il termine del 30 aprile 2025.
Nel corso del procedimento amministrativo, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato alla società:
una pec del 21 maggio 2025, nella quale ha comunicato che “le altre cartelle sono state inserite nella riammissione della rottamazione quater”;
una ulteriore comunicazione del 28 maggio 2025, con la quale ha affermato che i carichi oggetto della richiesta non erano rateizzabili perché inclusi nella definizione agevolata;
una pec del 31 luglio 2025, con la quale ha richiesto l'invio della precedente comunicazione del 21 maggio, affermando che nei propri archivi non risultava attiva alcuna domanda di riammissione.
La ricorrente ha dedotto che tali comunicazioni, considerate nel loro contenuto complessivo e nella sequenza temporale, hanno ingenerato un legittimo affidamento circa l'avvenuta riammissione alla definizione agevolata e la conseguente sospensione delle procedure esecutive, inducendola a confidare nella regolarizzazione della propria posizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni, con cui, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo giudice per i carichi non di natura tributaria, ha sostenuto che la comunicazione del 21 maggio 2025 aveva natura meramente interlocutoria e che nessuna riammissione si è perfezionata, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative, insistendo sull'oggettiva ambiguità e contraddittorietà delle comunicazioni dell'Agente della riscossione e sulla violazione dei principi di affidamento, buona fede e collaborazione.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, occorre dichiarare il parziale difetto di giurisdizione per tutti carichi iscritti a ruolo aventi ad oggetto contributi di natura previdenziali e contravvenzioni al codice della strada, di competenza del giudice ordinario. Nel merito della controversia, dalla documentazione in atti è emerso che le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 21 e 28 maggio 2025 hanno espresso un contenuto oggettivamente idoneo a trarre in inganno la ricorrente, poiché hanno chiaramente sottinteso l'avvenuta riammissione alla definizione agevolata “rottamazione quater”.
In particolare, l'affermazione secondo cui “le cartelle sono state inserite nella riammissione della rottamazione quater”, unitamente al successivo diniego di rateizzazione motivato dall'inclusione dei carichi nella definizione agevolata, ha veicolato un messaggio univoco e coerente, idoneo a generare un legittimo affidamento circa la sospensione delle azioni esecutive.
La successiva comunicazione del 31 luglio 2025, con la quale l'Agente della riscossione ha negato l'esistenza di una riammissione, ha assunto carattere contraddittorio rispetto alle precedenti e non ha eliminato l'affidamento ormai ingenerato nella parte ricorrente.
Secondo i principi generali dell'ordinamento, nonché ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare i canoni di lealtà, buona fede e tutela dell'affidamento, che risultano violati quando il contribuente viene indotto, da comportamenti ambigui o contraddittori dell'Amministrazione, ad assumere decisioni pregiudizievoli.
Ne consegue che il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202500045311000, emesso e notificato in pendenza di una situazione oggettivamente assimilabile a una riammissione alla definizione agevolata, è risultato illegittimo e deve essere annullato.
La peculiarità della vicenda e il comportamento complessivo delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione come in motivazione, concedendo termine di legge a parte ricorrente per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario;
accoglie per il resto. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ES EN
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
IADECOLA ARTURO, Giudice
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13904/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500045311000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13243/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202500045311000, notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 17 giugno 2025, relativo a carichi iscritti a ruolo per un importo complessivo pari a euro 1.763.865,17.
La ricorrente ha rappresentato di avere originariamente aderito alla definizione agevolata “rottamazione quater”, ai sensi dell'art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022, e di essere successivamente decaduta per il mancato pagamento di una rata scaduta nel novembre 2024.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 202/2024, convertito nella legge n. 15/2025, la ricorrente ha presentato istanza di riammissione alla definizione agevolata, allegando documentazione a sostegno della sussistenza di una causa di forza maggiore, che ha impedito la tempestiva presentazione della domanda entro il termine del 30 aprile 2025.
Nel corso del procedimento amministrativo, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato alla società:
una pec del 21 maggio 2025, nella quale ha comunicato che “le altre cartelle sono state inserite nella riammissione della rottamazione quater”;
una ulteriore comunicazione del 28 maggio 2025, con la quale ha affermato che i carichi oggetto della richiesta non erano rateizzabili perché inclusi nella definizione agevolata;
una pec del 31 luglio 2025, con la quale ha richiesto l'invio della precedente comunicazione del 21 maggio, affermando che nei propri archivi non risultava attiva alcuna domanda di riammissione.
La ricorrente ha dedotto che tali comunicazioni, considerate nel loro contenuto complessivo e nella sequenza temporale, hanno ingenerato un legittimo affidamento circa l'avvenuta riammissione alla definizione agevolata e la conseguente sospensione delle procedure esecutive, inducendola a confidare nella regolarizzazione della propria posizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni, con cui, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo giudice per i carichi non di natura tributaria, ha sostenuto che la comunicazione del 21 maggio 2025 aveva natura meramente interlocutoria e che nessuna riammissione si è perfezionata, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative, insistendo sull'oggettiva ambiguità e contraddittorietà delle comunicazioni dell'Agente della riscossione e sulla violazione dei principi di affidamento, buona fede e collaborazione.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, occorre dichiarare il parziale difetto di giurisdizione per tutti carichi iscritti a ruolo aventi ad oggetto contributi di natura previdenziali e contravvenzioni al codice della strada, di competenza del giudice ordinario. Nel merito della controversia, dalla documentazione in atti è emerso che le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 21 e 28 maggio 2025 hanno espresso un contenuto oggettivamente idoneo a trarre in inganno la ricorrente, poiché hanno chiaramente sottinteso l'avvenuta riammissione alla definizione agevolata “rottamazione quater”.
In particolare, l'affermazione secondo cui “le cartelle sono state inserite nella riammissione della rottamazione quater”, unitamente al successivo diniego di rateizzazione motivato dall'inclusione dei carichi nella definizione agevolata, ha veicolato un messaggio univoco e coerente, idoneo a generare un legittimo affidamento circa la sospensione delle azioni esecutive.
La successiva comunicazione del 31 luglio 2025, con la quale l'Agente della riscossione ha negato l'esistenza di una riammissione, ha assunto carattere contraddittorio rispetto alle precedenti e non ha eliminato l'affidamento ormai ingenerato nella parte ricorrente.
Secondo i principi generali dell'ordinamento, nonché ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare i canoni di lealtà, buona fede e tutela dell'affidamento, che risultano violati quando il contribuente viene indotto, da comportamenti ambigui o contraddittori dell'Amministrazione, ad assumere decisioni pregiudizievoli.
Ne consegue che il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202500045311000, emesso e notificato in pendenza di una situazione oggettivamente assimilabile a una riammissione alla definizione agevolata, è risultato illegittimo e deve essere annullato.
La peculiarità della vicenda e il comportamento complessivo delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione come in motivazione, concedendo termine di legge a parte ricorrente per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario;
accoglie per il resto. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ES EN