Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 12/01/2026, n. 390
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dei principi di affidamento, buona fede e collaborazione

    Le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno espresso un contenuto oggettivamente idoneo a trarre in inganno la ricorrente, poiché hanno chiaramente sottinteso l'avvenuta riammissione alla definizione agevolata. La successiva comunicazione con cui l'Agente della riscossione ha negato l'esistenza di una riammissione ha assunto carattere contraddittorio rispetto alle precedenti e non ha eliminato l'affidamento ormai ingenerato nella parte ricorrente. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare i canoni di lealtà, buona fede e tutela dell'affidamento, che risultano violati quando il contribuente viene indotto, da comportamenti ambigui o contraddittori dell'Amministrazione, ad assumere decisioni pregiudizievoli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 12/01/2026, n. 390
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 390
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo