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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2556/2022, promossa con atto di citazione
DA
, nata ad [...] il [...] (C.F./P.IVA Parte_1
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Bonifacino, Vittorio C.F._1
Savona e Diego Badano del Foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Savona, via dei Vegerio n. 6/5, in forza di procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA , in persona RT P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Savona, piazza Pertini 10,
rappresentata e difesa all'Avv. Massimo Botta del Foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, via L. Corsi n. 6/1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
E
DOTT. (C.F./P.IVA ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2
difeso all'Avv. Matteo Gamenara del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, via G. Macaggi n. 21/5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTI CONVENUTE NONCHE' CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Clerici n. 14, rappresentata e difesa all'Avv. Stefano Zerbo del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Luigi Amedeo Melegari n. 4 come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale – domanda di risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 21.05.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reiectis adversis, per le causali esposte nella narrativa che precede e previo espletamento degli incombenti meglio visti e ritenuti: in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dell e del OT. RT
nella causazione dei danni tutti patiti dalla IG.ra e per Controparte_2 Parte_1
l'effetto, ai sensi dell'art. 1228 c.c. e dell'art. 2236 c.c., condannare le parti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierna attrice per complessivi €9.256,00 per danni patrimoniali, direttamente connessi ai costi del secondo intervento chirurgico resosi
necessario, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in €16.000,00; 2. in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità dell e del OT. RT
nella causazione dei danni tutti patiti dalla IG.ra e per Controparte_2 Parte_1
l'effetto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannare le parti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierna attrice per complessivi €9.256,00 per danni patrimoniali, direttamente connessi ai costi del secondo intervento chirurgico resosi necessario, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in €16.000,00; 3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge”;
Per parte convenuta “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia il CP_4
Tribunale Ill.mo di Savona, IN VIA PRELIMINARE: DICHIARARE l'estromissione dal giudizio della convenuta non sussistendo legittimazione passiva della RT medesima in ordine alle domande attrici;
NEL MERITO, per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via preliminare, IN VIA PRINCIPALE: RESPINGERE le domande attrici,
IN VIA SUBORDINATA: e per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle
domande attrici, negli stretti limiti del giusto e del provato, DICHIARARE il OT. CP_2 tenuto ad integralmente garantire e manlevare la convenuta
[...] Controparte_5
dalle conseguenze negative derivanti dall'accoglimento, anche solo parziale,
[...] delle domande attrici. Vinte le spese e le competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge”;
Per parte convenuta “si chiede che il Tribunale di Savona, preso atto della Controparte_2
chiamata in causa ex art. 1917, 4° comma, c.c. di , provvedendo nel merito, Controparte_6 respinga ogni e qualsiasi domanda attorea, condannando la IG.ra al pagamento Parte_1 delle competenze e spese di giudizio, eventualmente dichiarando il difetto di legittimazione passiva
del OT. . Condanni, in ogni caso, a manlevare il OT. da ogni e CP_2 CP_3 CP_2 qualsiasi avversaria domanda, con eventuale pagamento diretto alla danneggiata, ove d'uopo.
Condanni al pagamento delle spese di causa e di resistenza alla domanda risarcitoria in CP_3
favore del OT. . Si ricorda che, in via istruttoria, è stato prodotto il contratto di CP_2 assicurazione stipulato con le foto dell'attrice pre e post operatorie e copia del fascicolo CP_3 attoreo con le produzioni depositate dalla IG.ra (denuncia di sinistro, cartella clinica Pt_1 CP_4
2, ecc). In caso di assoluta necessità, si chiede CTU medico legale e si conferma quale CT di parte
[...]
il OT. (Via Maragliano, 2 – 16121 Genova – Tel: 0105958318 – Persona_1
), specialista in chirurgia plastica ricostruttiva. Infine, si chiede che il Email_1
Tribunale di Savona, ove d'uopo, faccia ordine all'attrice di depositare le fatture delle somme corrisposte alla OT.ssa con particolare riferimento alla blefaroplastica. Vinte le spese di Per_2 giudizio”;
Per parte terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis - In via preliminare di rito, qualora, ai fini dell'estensione del contraddittorio il Giudice dovesse ravvisare la necessità di notificare la domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell' RT
, autorizzare, per le ragioni di cui in parte narrativa, la chiamata in causa e l'estensione
[...] del contraddittorio nei confronti della predetta e a tal uopo, RT differire ex art.269 c.p.c., l'udienza di prima comparizione delle parti per consentirne la citazione ex art.106 c.p.c. nel rispetto dei termini di legge, al fine di esercitare ex art. 1916 c.c. nei confronti della citata struttura l'azione di regresso spettante al OT. in caso di condanna solidale CP_2
della struttura con il sanitario e nella denegata e non creduta ipotesti di contestuale riconoscimento dell'obbligo indennitario di n favore del chiamante in causa;
- in via ancora preliminare CP_3 di rito, per le ragioni di cui in parte narrativa correlata all'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal OT. , dichiarare l'estromissione di CP_2 Controparte_3
dal presente giudizio con vittoria di spese;
- In via istruttoria, per le ragioni di cui in parte
[...] narrativa, disporre nei confronti della l'ordine di esibizione ex RT
art. 210 c.p.c. della polizza assicurativa operante per il sinistro oggetto di giudizio e delle
condizioni di operatività della medesima copertura sottoscritta dalla struttura a garanzia della responsabilità civile propria e del personale medico in essa operante;
- In via principale nel merito,
rigettare tutte le domande proposte dalla IG.ra nei confronti del OT. Parte_1 CP_2
in quanto infondate in fatto e in diritto;
- In via subordinata e salvo gravame, nella
[...] denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell ai sensi degli artt. 1218 e 1228 RT
c.c.; - in via di ulteriore subordine, dichiarare, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la sussistenza di una responsabilità solidale tra l' e il OT. , RT Controparte_2
affermando, quanto ai rapporti interni, una quota di responsabilità preponderante a carico della struttura;
- Nel merito del rapporto assicurativo, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità del OT. , escludere l'operatività della polizza ai sensi degli artt. Controparte_2
1900 c.c. e 3.2.21 del contratto assicurativo, stante il fatto doloso perpetrato dall'Assicurato, e, conseguentemente, rigettare la richiesta di manleva e di pagamento di tutte le spese di causa, comprese le spese di resistenza, formulate dall'Assicurato nei confronti di Controparte_3 ovvero escludere l'operatività della polizza ai sensi dell'art.
1.2 del contratto assicurativo e,
[...] conseguentemente, rigettare le medesime richieste dell , per il mancato accertamento Parte_2 della colpa grave dell con sentenza passata in giudicato e delle altre condizioni previste Parte_2 per l'operatività della polizza;
In ogni caso escludere l'obbligo indennitario di
[...]
in ragione delle eccezioni di inoperatività sollevate dalla Compagnia anche in CP_3 relazione ai danni conseguenti alla violazione del consenso informato di cui all'art.
3.2.1. delle condizioni generali ed ai danni da mancata rispondenza al risultato di cui all'art.
3.2.2. delle medesime condizioni;
- In via di ulteriore subordine nel rapporto assicurativo, limitare l'indennizzo
alle sole somme che il medesimo OT. dovesse essere chiamato a risarcire per effetto della CP_2 sua responsabilità esclusiva, previa comunque applicazione delle delimitazioni della garanzia
prestata da in favore del OT. ai sensi degli artt. 3.2.1, 3.2.2, 4.3, Controparte_3 CP_2
nonché di massimale;
- Nel merito, sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi
di riconoscimento di un obbligo alla manleva da parte di in favore del OT. Controparte_3
anche per quote di danno derivanti dal vincolo solidale con l' CP_2 RT
e nell'ipotesi di condanna solidale del OT. e dell'
[...] CP_2 RT
2 al risarcimento in favore della IG.ra accertare e dichiarare il diritto della stessa
[...] Pt_1 [...]
ex art. 1916 c.c. a rivalersi sulla corresponsabile CP_3 RT
esercitando nei suoi confronti il diritto di regresso dell'assicurato OT. ex art. 1299 e/o CP_2 art. 2055 c.c. con contestuale condanna dell a rifondere ad RT quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare al ricorrente in manleva del OT. CP_3
per la quota di responsabilità imputabile ed imputata direttamente alla CP_2 [...]
; - In ogni caso limitare il risarcimento ai sensi degli artt. 1223, 1225 e RT
1227 c.c.; - Con vittoria delle spese di lite”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha adito il Parte_1
Tribunale di Savona esponendo che:
• nell'anno 2015, si recava presso lo studio del dott. al fine di ottenere Controparte_2
una consulenza medico – chirurgica in materia senologica, a seguito della quale, in data 22 settembre 2015, si recava a visita presso l'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ove le veniva diagnosticato un disturbo al seno causato da un importante calo ponderale corporeo.
• Il giorno seguente si sottoponeva ad operazione di mastopessi con impianto di protesi bilaterali, intervento che, tuttavia, non veniva correttamente ultimato dal dott. , a causa CP_2
di un riferito diverbio intercorso in sala operatoria con un altro sanitario ivi presente.
• A causa del predetto negligente intervento chirurgico, nei mesi immediatamente successivi la sig.ra rilevava uno scarso risultato estetico unitamente a un'asimmetria dei Pt_1
seni e a una grave ptosi ghiandolare più evidente a alla mammella destra, che presentava una dimensione marcatamente maggiore rispetto a quella controlaterale.
• Di conseguenza, era costretta a subire un ulteriore intervento, che veniva effettuato in data 06 maggio 2021 presso la Casa della Salute di Busalla e che consisteva nella rimozione e sostituzione delle precedenti protesi e mastopessi con cicatrice verticale:
• La dott.ssa , medico presso la , nell'occasione Persona_3 Controparte_7
eseguiva perizia medica in cui rilevava “un'asimmetria con grave ptosi ghiandolare in esiti di mastoplastica additiva, mammella dx si presenta di dimensione marcatamente maggiori a quella controlaterale, esiti di cicatrici al solco mammario sede di ingresso del precedente intervento.
Regione orbitaria: grave blefarocalasi con maggiore accumulo di cute nella palpebra dx, erniazione delle borse adipose delle palpebre inferiori”.
• La responsabilità dell'accaduto doveva essere ascritta al dott. e alla struttura CP_2 sanitaria ai sensi dell'art. 1228 c.c. e dell'art. 2236 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Tutto ciò premesso, ha citato in giudizio il dott. e la Parte_1 Controparte_2 CP_4
al fine di sentirne accertare la responsabilità nella causazione delle lesioni riscontrate con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituita ritualmente la chiedendo, in via processuale, l'estromissione dal Parte_3
giudizio per difetto di legittimazione passiva nonché, nel merito, la reiezione delle domande attoree e, in via subordinata, l'accertamento dell'obbligo del dott. di Controparte_2 garantire e manlevare l' dalle conseguenze negative derivanti dall'accoglimento della CP_4 domanda attrice. Ciò in ragione del fatto che, come emerso nell'ambito del procedimento penale n. 271/2016/21 RGNR, già conclusosi avanti al Tribunale di Savona, la prestazione sanitaria erogata dal dott. non avrebbe dovuto essere eseguita in regime di Sanità Pubblica, CP_2 poiché non rientrante nei cd “LEA” (Livelli Essenziali di Assistenza), tanto che il chirurgo aveva già rimborsato all'azienda sanitaria i costi di tale intervento.
Si costituiva in giudizio anche il dott. , formulando istanza di chiamata di Controparte_2
terzo nei confronti della propria compagnia assicurativa e Controparte_3
chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva quindi la chiedendo, in via preliminare, l'estromissione dal CP_3
giudizio e, in ogni caso, il rigetto delle domande nonché effettuando domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell' Parte_3
La controversia è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attrice ed escussione di testimoni.
All'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
21.05.2024 e quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c.
***********
La domanda dell'attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che di seguito si espongono.
La sig.ra imputa al dr. e alla l'imperita esecuzione dell'intervento di Pt_1 CP_2 CP_4
chirurgia estetica di mastoplastica additiva al seno cui si è sottoposta il 22 settembre 2015 presso l'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
In termini generali, va ricordato l'insegnamento consolidato della giurisprudenza avallato dalle
Sezioni Unite della Cassazione (sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577), secondo cui il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata, al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).
Secondo l'insegnamento della S.C. “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura
(o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (v. Cass.
18610/15, conf. Cass. 13953/07). Secondo l'insegnamento della S.C. il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua eventuale condotta negligente non può essere isolata dal più ampio contesto delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura (cfr. Cass. 28987/19).
Siffatto orientamento consolidato, ha trovato conferma normativa nella Legge Gelli (L. 24/17) che all'art. 7 ha precisato come “la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte “dolose o colpose”.
La struttura pertanto risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente, sia pure in solidarietà con i medici operatori.
Ciò posto, con particolare riferimento al riparto degli oneri probatori, a fronte dell'inadempimento dedotto da parte attrice quale causa del danno di cui chiede il risarcimento,
è onere della struttura sanitaria e del medico convenuto provare di aver esattamente adempiuto alle proprie prestazioni o che il danno lamentato da controparte non è loro imputabile.
A riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. Sez. Un. sent. 11/1/2008 n. 577).
Su quest'ultimo aspetto, giova altresì dare atto delle importanti precisazioni operate negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione in merito all'esistenza del c.d. “doppio ciclo causale” e al relativo riparto degli oneri probatori. Va in particolare ricordata la sent. n. 18392/2017 della Terza Sezione della Cassazione che, chiamata a giudicare in materia di onere della prova del nesso di causalità fra l'aggravamento o l'insorgenza di una nuova patologia e la condotta dei sanitari della struttura, ha sancito che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari” (fatto costitutivo del diritto), “mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (fatto estintivo del diritto). Sono conformi, tra le atre:
Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487; 17 gennaio 2019, n. 1045; 20 novembre 2018, n. 29853; 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446; 23 ottobre 2018, n. 26700.
Più di recente, la Suprema Corte, nella sentenza n. 28992 dell'.11.11.2019, ha affermato che:
“ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione". Più diffusamente, la Corte ha precisato che: “Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere,
a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore”.
Tanto premesso in termini generali, si reputa che nel caso in esame non sia stata fornita dalla parte attrice la prova, su di lei gravante, del nesso di causalità materiale tra l'intervento chirurgico eseguito dal dott. e la situazione patologica lamentata. CP_2
Già la narrativa contenuta in citazione è apparsa scarna e parzialmente incongruente sotto il profilo fattuale, essendosi limitata a dare conto dell'intervento chirurgico del 22 settembre 2015
(asseritamente non concluso a causa di un diverbio in sala operatoria), di uno scarso risultato estetico rilevato già nei primi mesi successivi e della necessità di un secondo intervento eseguito il 6 maggio 2021.
Vi è, in particolare, un vuoto descrittivo con riferimento ai quasi sei anni intercorsi tra il primo ed il secondo intervento, malgrado i segnali di insuccesso siano riferiti come percepiti quasi nell'immediatezza della prima operazione: non si comprende se la sig.ra si sia rivolta Pt_1
nuovamente ai medici che la operarono o ad altri, se abbia svolto visite di controllo, esami o altri accertamenti a fronte della rilevata “asimmetria dei seni e grave ptosi ghiandolare più evidente a destra” (cfr. atto di citazione pag. 2); né, viceversa, sono chiarite le ragioni dell'eventuale inerzia.
L'esame della documentazione clinica prodotta in corso di causa e l'escussione dei testimoni, ad ogni modo, non hanno fornito sostegno all'ipotesi attorea, essendo emersi anche elementi di segno contrario.
All'udienza del 4 aprile 2024, è stato escusso il medico curante dell'attrice, dott. Per_4
, il quale ha affermato di non avere alcuna memoria né degli antefatti né dei fenomeni
[...] successivi all'intervento chirurgico per cui è giudizio.
E' stato poi chiamato a deporre il teste , specialista in chirurgia plastica presente Testimone_1
in sala operatoria durante il primo intervento, il quale ha escluso che fosse avvenuto un diverbio fra i sanitari, precisando che l'eventuale cambiamento di equipe operatoria durante l'esecuzione dell'operazione sarebbe stata obbligatoriamente annotata nel registro operatorio, da cui nulla invece risulta. E' altresì emerso documentalmente, ed è stato confermato dalla sig.ra in Pt_1 sede di interrogatorio formale, che l'operazione di cui trattasi è stata eseguita in anestesia totale e, dunque, in stato di incoscienza della paziente.
La ricostruzione fornita dalla parte attrice trova elementi di smentita anche nella cartella clinica prodotta dalla convenuta ASL2, da cui risulta che la sig.ra è stata dimessa in data Pt_1
24.09.2015 con un decorso clinico “nella norma” e con prescrizione di un primo controllo al
30.09.2015 (doc. n. 6 di parte convenuta . Tuttavia, il dr. ha riferito di non avere CP_4 Tes_1 più visitato la paziente e che in ogni caso, qualora costei si fosse presentata alle successive visite di “follow up” avrebbe ricevuto la relativa documentazione, che non viene inserita nella cartella clinica poiché avente carattere ambulatoriale. Tale eventuale documentazione non è stata prodotta.
Come condivisibilmente osservato dalla difesa di “l'interruzione volontaria del follow- CP_4
up, nel tempo può aver determinato il mancato tempestivo riconoscimento di un quadro recidivo o cronico che usualmente si instaura gradualmente inficiando la possibilità di eventuali correttivi durante la naturale evoluzione del caso”.
Infine, ulteriori elementi di dubbio circa la ricostruzione contenuta in citazione sono emersi a seguito dell'escussione della teste di parte attrice , specializzata in chirurgia Testimone_2 plastica che ha visitato l'attrice alla fine del 2020 – inizi 2021 e che ha eseguito il secondo intervento chirurgico nel maggio 2021. La teste ha riferito che la problematica in ragione della quale la paziente si rivolse a lei era dovuta alla formazione di una capsula periprotesica, fenomeno naturale che il nostro organismo produce per isolare la protesi dai tessuti circostanti, il cui spessore varia da individuo ad individuo. Tale fenomeno costituisce una complicanza che si verifica sovente e, secondo quanto dichiarato dalla teste, può verificarsi anche nel caso di esecuzione dell'intervento chirurgico a regola d'arte.
Per tutti i motivi fin qui esposti, in difetto di prova del nesso di causalità tra condotta medica ed evento di danno si impone il rigetto della domanda di parte attrice senza necessità di indagine sul danno conseguenza.
Restano altresì assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti convenute e terza chiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte attrice.
Dette spese vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri indicati dall'art. 4
DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione di valori minimi di riferimento per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Condanna la parte attrice al pagamento in favore delle controparti delle spese processuali che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.540,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. ed ulteriori euro 264,00 per anticipazioni a favore di Controparte_2
Controparte_3
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 13.03.2025
ed euro 237,00 per anticipazioni a favore di
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2556/2022, promossa con atto di citazione
DA
, nata ad [...] il [...] (C.F./P.IVA Parte_1
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Bonifacino, Vittorio C.F._1
Savona e Diego Badano del Foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Savona, via dei Vegerio n. 6/5, in forza di procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA , in persona RT P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Savona, piazza Pertini 10,
rappresentata e difesa all'Avv. Massimo Botta del Foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, via L. Corsi n. 6/1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
E
DOTT. (C.F./P.IVA ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2
difeso all'Avv. Matteo Gamenara del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, via G. Macaggi n. 21/5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTI CONVENUTE NONCHE' CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Clerici n. 14, rappresentata e difesa all'Avv. Stefano Zerbo del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Luigi Amedeo Melegari n. 4 come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale – domanda di risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 21.05.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reiectis adversis, per le causali esposte nella narrativa che precede e previo espletamento degli incombenti meglio visti e ritenuti: in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dell e del OT. RT
nella causazione dei danni tutti patiti dalla IG.ra e per Controparte_2 Parte_1
l'effetto, ai sensi dell'art. 1228 c.c. e dell'art. 2236 c.c., condannare le parti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierna attrice per complessivi €9.256,00 per danni patrimoniali, direttamente connessi ai costi del secondo intervento chirurgico resosi
necessario, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in €16.000,00; 2. in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità dell e del OT. RT
nella causazione dei danni tutti patiti dalla IG.ra e per Controparte_2 Parte_1
l'effetto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannare le parti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierna attrice per complessivi €9.256,00 per danni patrimoniali, direttamente connessi ai costi del secondo intervento chirurgico resosi necessario, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in €16.000,00; 3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge”;
Per parte convenuta “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia il CP_4
Tribunale Ill.mo di Savona, IN VIA PRELIMINARE: DICHIARARE l'estromissione dal giudizio della convenuta non sussistendo legittimazione passiva della RT medesima in ordine alle domande attrici;
NEL MERITO, per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via preliminare, IN VIA PRINCIPALE: RESPINGERE le domande attrici,
IN VIA SUBORDINATA: e per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle
domande attrici, negli stretti limiti del giusto e del provato, DICHIARARE il OT. CP_2 tenuto ad integralmente garantire e manlevare la convenuta
[...] Controparte_5
dalle conseguenze negative derivanti dall'accoglimento, anche solo parziale,
[...] delle domande attrici. Vinte le spese e le competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge”;
Per parte convenuta “si chiede che il Tribunale di Savona, preso atto della Controparte_2
chiamata in causa ex art. 1917, 4° comma, c.c. di , provvedendo nel merito, Controparte_6 respinga ogni e qualsiasi domanda attorea, condannando la IG.ra al pagamento Parte_1 delle competenze e spese di giudizio, eventualmente dichiarando il difetto di legittimazione passiva
del OT. . Condanni, in ogni caso, a manlevare il OT. da ogni e CP_2 CP_3 CP_2 qualsiasi avversaria domanda, con eventuale pagamento diretto alla danneggiata, ove d'uopo.
Condanni al pagamento delle spese di causa e di resistenza alla domanda risarcitoria in CP_3
favore del OT. . Si ricorda che, in via istruttoria, è stato prodotto il contratto di CP_2 assicurazione stipulato con le foto dell'attrice pre e post operatorie e copia del fascicolo CP_3 attoreo con le produzioni depositate dalla IG.ra (denuncia di sinistro, cartella clinica Pt_1 CP_4
2, ecc). In caso di assoluta necessità, si chiede CTU medico legale e si conferma quale CT di parte
[...]
il OT. (Via Maragliano, 2 – 16121 Genova – Tel: 0105958318 – Persona_1
), specialista in chirurgia plastica ricostruttiva. Infine, si chiede che il Email_1
Tribunale di Savona, ove d'uopo, faccia ordine all'attrice di depositare le fatture delle somme corrisposte alla OT.ssa con particolare riferimento alla blefaroplastica. Vinte le spese di Per_2 giudizio”;
Per parte terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis - In via preliminare di rito, qualora, ai fini dell'estensione del contraddittorio il Giudice dovesse ravvisare la necessità di notificare la domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell' RT
, autorizzare, per le ragioni di cui in parte narrativa, la chiamata in causa e l'estensione
[...] del contraddittorio nei confronti della predetta e a tal uopo, RT differire ex art.269 c.p.c., l'udienza di prima comparizione delle parti per consentirne la citazione ex art.106 c.p.c. nel rispetto dei termini di legge, al fine di esercitare ex art. 1916 c.c. nei confronti della citata struttura l'azione di regresso spettante al OT. in caso di condanna solidale CP_2
della struttura con il sanitario e nella denegata e non creduta ipotesti di contestuale riconoscimento dell'obbligo indennitario di n favore del chiamante in causa;
- in via ancora preliminare CP_3 di rito, per le ragioni di cui in parte narrativa correlata all'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal OT. , dichiarare l'estromissione di CP_2 Controparte_3
dal presente giudizio con vittoria di spese;
- In via istruttoria, per le ragioni di cui in parte
[...] narrativa, disporre nei confronti della l'ordine di esibizione ex RT
art. 210 c.p.c. della polizza assicurativa operante per il sinistro oggetto di giudizio e delle
condizioni di operatività della medesima copertura sottoscritta dalla struttura a garanzia della responsabilità civile propria e del personale medico in essa operante;
- In via principale nel merito,
rigettare tutte le domande proposte dalla IG.ra nei confronti del OT. Parte_1 CP_2
in quanto infondate in fatto e in diritto;
- In via subordinata e salvo gravame, nella
[...] denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell ai sensi degli artt. 1218 e 1228 RT
c.c.; - in via di ulteriore subordine, dichiarare, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la sussistenza di una responsabilità solidale tra l' e il OT. , RT Controparte_2
affermando, quanto ai rapporti interni, una quota di responsabilità preponderante a carico della struttura;
- Nel merito del rapporto assicurativo, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità del OT. , escludere l'operatività della polizza ai sensi degli artt. Controparte_2
1900 c.c. e 3.2.21 del contratto assicurativo, stante il fatto doloso perpetrato dall'Assicurato, e, conseguentemente, rigettare la richiesta di manleva e di pagamento di tutte le spese di causa, comprese le spese di resistenza, formulate dall'Assicurato nei confronti di Controparte_3 ovvero escludere l'operatività della polizza ai sensi dell'art.
1.2 del contratto assicurativo e,
[...] conseguentemente, rigettare le medesime richieste dell , per il mancato accertamento Parte_2 della colpa grave dell con sentenza passata in giudicato e delle altre condizioni previste Parte_2 per l'operatività della polizza;
In ogni caso escludere l'obbligo indennitario di
[...]
in ragione delle eccezioni di inoperatività sollevate dalla Compagnia anche in CP_3 relazione ai danni conseguenti alla violazione del consenso informato di cui all'art.
3.2.1. delle condizioni generali ed ai danni da mancata rispondenza al risultato di cui all'art.
3.2.2. delle medesime condizioni;
- In via di ulteriore subordine nel rapporto assicurativo, limitare l'indennizzo
alle sole somme che il medesimo OT. dovesse essere chiamato a risarcire per effetto della CP_2 sua responsabilità esclusiva, previa comunque applicazione delle delimitazioni della garanzia
prestata da in favore del OT. ai sensi degli artt. 3.2.1, 3.2.2, 4.3, Controparte_3 CP_2
nonché di massimale;
- Nel merito, sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi
di riconoscimento di un obbligo alla manleva da parte di in favore del OT. Controparte_3
anche per quote di danno derivanti dal vincolo solidale con l' CP_2 RT
e nell'ipotesi di condanna solidale del OT. e dell'
[...] CP_2 RT
2 al risarcimento in favore della IG.ra accertare e dichiarare il diritto della stessa
[...] Pt_1 [...]
ex art. 1916 c.c. a rivalersi sulla corresponsabile CP_3 RT
esercitando nei suoi confronti il diritto di regresso dell'assicurato OT. ex art. 1299 e/o CP_2 art. 2055 c.c. con contestuale condanna dell a rifondere ad RT quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare al ricorrente in manleva del OT. CP_3
per la quota di responsabilità imputabile ed imputata direttamente alla CP_2 [...]
; - In ogni caso limitare il risarcimento ai sensi degli artt. 1223, 1225 e RT
1227 c.c.; - Con vittoria delle spese di lite”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha adito il Parte_1
Tribunale di Savona esponendo che:
• nell'anno 2015, si recava presso lo studio del dott. al fine di ottenere Controparte_2
una consulenza medico – chirurgica in materia senologica, a seguito della quale, in data 22 settembre 2015, si recava a visita presso l'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ove le veniva diagnosticato un disturbo al seno causato da un importante calo ponderale corporeo.
• Il giorno seguente si sottoponeva ad operazione di mastopessi con impianto di protesi bilaterali, intervento che, tuttavia, non veniva correttamente ultimato dal dott. , a causa CP_2
di un riferito diverbio intercorso in sala operatoria con un altro sanitario ivi presente.
• A causa del predetto negligente intervento chirurgico, nei mesi immediatamente successivi la sig.ra rilevava uno scarso risultato estetico unitamente a un'asimmetria dei Pt_1
seni e a una grave ptosi ghiandolare più evidente a alla mammella destra, che presentava una dimensione marcatamente maggiore rispetto a quella controlaterale.
• Di conseguenza, era costretta a subire un ulteriore intervento, che veniva effettuato in data 06 maggio 2021 presso la Casa della Salute di Busalla e che consisteva nella rimozione e sostituzione delle precedenti protesi e mastopessi con cicatrice verticale:
• La dott.ssa , medico presso la , nell'occasione Persona_3 Controparte_7
eseguiva perizia medica in cui rilevava “un'asimmetria con grave ptosi ghiandolare in esiti di mastoplastica additiva, mammella dx si presenta di dimensione marcatamente maggiori a quella controlaterale, esiti di cicatrici al solco mammario sede di ingresso del precedente intervento.
Regione orbitaria: grave blefarocalasi con maggiore accumulo di cute nella palpebra dx, erniazione delle borse adipose delle palpebre inferiori”.
• La responsabilità dell'accaduto doveva essere ascritta al dott. e alla struttura CP_2 sanitaria ai sensi dell'art. 1228 c.c. e dell'art. 2236 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Tutto ciò premesso, ha citato in giudizio il dott. e la Parte_1 Controparte_2 CP_4
al fine di sentirne accertare la responsabilità nella causazione delle lesioni riscontrate con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituita ritualmente la chiedendo, in via processuale, l'estromissione dal Parte_3
giudizio per difetto di legittimazione passiva nonché, nel merito, la reiezione delle domande attoree e, in via subordinata, l'accertamento dell'obbligo del dott. di Controparte_2 garantire e manlevare l' dalle conseguenze negative derivanti dall'accoglimento della CP_4 domanda attrice. Ciò in ragione del fatto che, come emerso nell'ambito del procedimento penale n. 271/2016/21 RGNR, già conclusosi avanti al Tribunale di Savona, la prestazione sanitaria erogata dal dott. non avrebbe dovuto essere eseguita in regime di Sanità Pubblica, CP_2 poiché non rientrante nei cd “LEA” (Livelli Essenziali di Assistenza), tanto che il chirurgo aveva già rimborsato all'azienda sanitaria i costi di tale intervento.
Si costituiva in giudizio anche il dott. , formulando istanza di chiamata di Controparte_2
terzo nei confronti della propria compagnia assicurativa e Controparte_3
chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva quindi la chiedendo, in via preliminare, l'estromissione dal CP_3
giudizio e, in ogni caso, il rigetto delle domande nonché effettuando domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell' Parte_3
La controversia è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attrice ed escussione di testimoni.
All'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
21.05.2024 e quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c.
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La domanda dell'attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che di seguito si espongono.
La sig.ra imputa al dr. e alla l'imperita esecuzione dell'intervento di Pt_1 CP_2 CP_4
chirurgia estetica di mastoplastica additiva al seno cui si è sottoposta il 22 settembre 2015 presso l'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
In termini generali, va ricordato l'insegnamento consolidato della giurisprudenza avallato dalle
Sezioni Unite della Cassazione (sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577), secondo cui il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata, al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).
Secondo l'insegnamento della S.C. “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura
(o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (v. Cass.
18610/15, conf. Cass. 13953/07). Secondo l'insegnamento della S.C. il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua eventuale condotta negligente non può essere isolata dal più ampio contesto delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura (cfr. Cass. 28987/19).
Siffatto orientamento consolidato, ha trovato conferma normativa nella Legge Gelli (L. 24/17) che all'art. 7 ha precisato come “la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte “dolose o colpose”.
La struttura pertanto risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente, sia pure in solidarietà con i medici operatori.
Ciò posto, con particolare riferimento al riparto degli oneri probatori, a fronte dell'inadempimento dedotto da parte attrice quale causa del danno di cui chiede il risarcimento,
è onere della struttura sanitaria e del medico convenuto provare di aver esattamente adempiuto alle proprie prestazioni o che il danno lamentato da controparte non è loro imputabile.
A riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. Sez. Un. sent. 11/1/2008 n. 577).
Su quest'ultimo aspetto, giova altresì dare atto delle importanti precisazioni operate negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione in merito all'esistenza del c.d. “doppio ciclo causale” e al relativo riparto degli oneri probatori. Va in particolare ricordata la sent. n. 18392/2017 della Terza Sezione della Cassazione che, chiamata a giudicare in materia di onere della prova del nesso di causalità fra l'aggravamento o l'insorgenza di una nuova patologia e la condotta dei sanitari della struttura, ha sancito che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari” (fatto costitutivo del diritto), “mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (fatto estintivo del diritto). Sono conformi, tra le atre:
Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487; 17 gennaio 2019, n. 1045; 20 novembre 2018, n. 29853; 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446; 23 ottobre 2018, n. 26700.
Più di recente, la Suprema Corte, nella sentenza n. 28992 dell'.11.11.2019, ha affermato che:
“ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione". Più diffusamente, la Corte ha precisato che: “Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere,
a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore”.
Tanto premesso in termini generali, si reputa che nel caso in esame non sia stata fornita dalla parte attrice la prova, su di lei gravante, del nesso di causalità materiale tra l'intervento chirurgico eseguito dal dott. e la situazione patologica lamentata. CP_2
Già la narrativa contenuta in citazione è apparsa scarna e parzialmente incongruente sotto il profilo fattuale, essendosi limitata a dare conto dell'intervento chirurgico del 22 settembre 2015
(asseritamente non concluso a causa di un diverbio in sala operatoria), di uno scarso risultato estetico rilevato già nei primi mesi successivi e della necessità di un secondo intervento eseguito il 6 maggio 2021.
Vi è, in particolare, un vuoto descrittivo con riferimento ai quasi sei anni intercorsi tra il primo ed il secondo intervento, malgrado i segnali di insuccesso siano riferiti come percepiti quasi nell'immediatezza della prima operazione: non si comprende se la sig.ra si sia rivolta Pt_1
nuovamente ai medici che la operarono o ad altri, se abbia svolto visite di controllo, esami o altri accertamenti a fronte della rilevata “asimmetria dei seni e grave ptosi ghiandolare più evidente a destra” (cfr. atto di citazione pag. 2); né, viceversa, sono chiarite le ragioni dell'eventuale inerzia.
L'esame della documentazione clinica prodotta in corso di causa e l'escussione dei testimoni, ad ogni modo, non hanno fornito sostegno all'ipotesi attorea, essendo emersi anche elementi di segno contrario.
All'udienza del 4 aprile 2024, è stato escusso il medico curante dell'attrice, dott. Per_4
, il quale ha affermato di non avere alcuna memoria né degli antefatti né dei fenomeni
[...] successivi all'intervento chirurgico per cui è giudizio.
E' stato poi chiamato a deporre il teste , specialista in chirurgia plastica presente Testimone_1
in sala operatoria durante il primo intervento, il quale ha escluso che fosse avvenuto un diverbio fra i sanitari, precisando che l'eventuale cambiamento di equipe operatoria durante l'esecuzione dell'operazione sarebbe stata obbligatoriamente annotata nel registro operatorio, da cui nulla invece risulta. E' altresì emerso documentalmente, ed è stato confermato dalla sig.ra in Pt_1 sede di interrogatorio formale, che l'operazione di cui trattasi è stata eseguita in anestesia totale e, dunque, in stato di incoscienza della paziente.
La ricostruzione fornita dalla parte attrice trova elementi di smentita anche nella cartella clinica prodotta dalla convenuta ASL2, da cui risulta che la sig.ra è stata dimessa in data Pt_1
24.09.2015 con un decorso clinico “nella norma” e con prescrizione di un primo controllo al
30.09.2015 (doc. n. 6 di parte convenuta . Tuttavia, il dr. ha riferito di non avere CP_4 Tes_1 più visitato la paziente e che in ogni caso, qualora costei si fosse presentata alle successive visite di “follow up” avrebbe ricevuto la relativa documentazione, che non viene inserita nella cartella clinica poiché avente carattere ambulatoriale. Tale eventuale documentazione non è stata prodotta.
Come condivisibilmente osservato dalla difesa di “l'interruzione volontaria del follow- CP_4
up, nel tempo può aver determinato il mancato tempestivo riconoscimento di un quadro recidivo o cronico che usualmente si instaura gradualmente inficiando la possibilità di eventuali correttivi durante la naturale evoluzione del caso”.
Infine, ulteriori elementi di dubbio circa la ricostruzione contenuta in citazione sono emersi a seguito dell'escussione della teste di parte attrice , specializzata in chirurgia Testimone_2 plastica che ha visitato l'attrice alla fine del 2020 – inizi 2021 e che ha eseguito il secondo intervento chirurgico nel maggio 2021. La teste ha riferito che la problematica in ragione della quale la paziente si rivolse a lei era dovuta alla formazione di una capsula periprotesica, fenomeno naturale che il nostro organismo produce per isolare la protesi dai tessuti circostanti, il cui spessore varia da individuo ad individuo. Tale fenomeno costituisce una complicanza che si verifica sovente e, secondo quanto dichiarato dalla teste, può verificarsi anche nel caso di esecuzione dell'intervento chirurgico a regola d'arte.
Per tutti i motivi fin qui esposti, in difetto di prova del nesso di causalità tra condotta medica ed evento di danno si impone il rigetto della domanda di parte attrice senza necessità di indagine sul danno conseguenza.
Restano altresì assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti convenute e terza chiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte attrice.
Dette spese vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri indicati dall'art. 4
DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione di valori minimi di riferimento per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Condanna la parte attrice al pagamento in favore delle controparti delle spese processuali che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.540,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. ed ulteriori euro 264,00 per anticipazioni a favore di Controparte_2
Controparte_3
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 13.03.2025
ed euro 237,00 per anticipazioni a favore di
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti