TAR Roma, sez. 4B, sentenza 28/01/2026, n. 1695
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Ordinanza presidenziale 13 ottobre 2023
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Ordinanza presidenziale 6 novembre 2025
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere; violazione del principio e del dovere di anonimato; violazione del principio di imparzialità; violazione degli articoli 1 e 14 del d.P.R. 487/1994; violazione degli articoli 3 e 97 Cost. Inattendibilità della valutazione; elusione del giudicato.

    Il Collegio ritiene fondate le censure, poiché le modalità di svolgimento delle operazioni propedeutiche alla ricorrezione non hanno garantito adeguatamente il rispetto dei principi di anonimato e imparzialità. In particolare, il sorteggio non è avvenuto in seduta pubblica, le operazioni di anonimizzazione e preparazione delle buste sono state svolte da un unico soggetto senza verbalizzazione, e la posizione degli elaborati nelle buste ha reso concreto il pericolo di identificazione. Inoltre, la discrepanza tra il giudizio espresso in prima correzione e quello successivo, effettuato in un contesto differente, rafforza il sospetto di irregolarità.

  • Accolto
    Eccesso di potere – violazione/elusione dell’art. 14 del d.P.R. 487/1994 – violazione/elusione degli artt. 56 e 59 del d.m. 129/2005 - violazione della regola dell’anonimato - violazione delle regole della trasparenza e della correttezza.

    La violazione dei principi di anonimato e imparzialità, accertata in relazione alla procedura di ricorrezione, inficia anche le attività, gli atti, i verbali e le valutazioni della Commissione Esaminatrice.

  • Accolto
    Violazione dei criteri di valutazione – eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà e irrazionalità del giudizio valutativo e radicale travisamento del fatto - violazione del principio della par condicio nelle selezioni concorsuali; violazione del principio dell’affidamento dei candidati ai concorsi - violazione delle regole della correttezza e del buon andamento dell’amministrazione.

    La valutazione contestata è affetta dai vizi procedurali relativi alla mancata garanzia dell'anonimato e dell'imparzialità nella fase di correzione, che ne inficiano la validità.

  • Accolto
    Elusione del giudicato

    L'annullamento del giudizio di non idoneità comporta di per sé l'annullamento dell'esclusione dal concorso.

  • Accolto
    Violazione delle procedure stabilite dal giudice

    Le irregolarità riscontrate nella procedura di ricorrezione ne determinano l'annullamento.

  • Altro
    Vizi procedurali e di legittimità degli atti impugnati

    L'accoglimento del ricorso in relazione alla prova scritta e alla conseguente esclusione del ricorrente rende necessario un riesame della posizione del ricorrente rispetto a tali atti, ma non comporta un annullamento generalizzato degli stessi senza ulteriore valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 28/01/2026, n. 1695
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1695
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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