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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/06/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 906/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
quale liquidatore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-
[...] sentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Andrea Millanta e
Claudio Cecchella, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Carrara, c.so Carlo Rosselli 8,
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresen- Controparte_2 tante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv.
Claudia Lembo, presso il cui studio in Carrara, V. Cavour 43, è eletti- vamente domiciliata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill. ma Corte, in accoglimento dei motivi di ap- pello esposti, riformare ed annullare la sentenza impugnata del Tribunale di Mas- sa n. 125/2022 del 18.02.2022 in epigrafe indicata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni che di seguito si riportano integralmente: 1) nel merito: a) accertarsi e dichiarare che nulla è dovuto dalla nei con- Controparte_1 Parte_2 fronti di , per le considerazioni contenute nella Controparte_2 narrativa che precede e anche per nullità e/o annullabilità del mutuo fondiario in-
1 tercorrente tra le parti, condannando la banca convenuta alle spese e competenze difensive del difensore di , oltre accessori;
b) Controparte_3 condannarsi banca convenuta corrispondere a in liquida- Controparte_1 zione la somma di € 1.136.305,26 o la diversa somma che verrà accertata in cor- so di causa a seguito di consulenza tecnica, dovuta per le somme versate in ec- cesso dalla e per le somme tratte dalla BNL spa nelle ese- Controparte_1 cuzioni pendenti;
2 - in via istruttoria: a) chiedersi chiarimenti al CTU come evi- denziato nelle note di trattazione scritta del 5/02/21; b) ordinarsi l' esibizione ex art. 210 c.p.c. dei formulari contrattuali sottoscritti da ambedue i contraenti (socie- tà e banca), in relazione ai singoli rapporti menzionati in narrativa, e completi delle condizioni contrattuali economiche, e più precisamente copia dei contratti, contrat- to originario di apertura di credito;
copia delle originarie convenzioni sulla determi- nazione del tasso ultra legale, commissioni, provvigioni di massimo scoperto, e giorni di valuta;
copia dei contratti e convenzioni successivi/e agli originari/e, per- ché sottoscritte dalla copia dei contratti di fidejussione sottoscritti;
copia Pt_3 contratti di finanziamento originari con allegati e piani di ammortamento;
elenco e specifica delle rate pagate;
elenco e specifica delle rate non pagate;
c - ammetter- si prova testimoniale sui capitoli di prova già dedotti con la memoria n. 2 ex art. 183 c. 6 c.p.c. da intendersi richiamati e trascritti. 3) Con vittoria di spese e com- pensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per la parte Appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in via Preliminare e pregiudiziale: dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza appellata n.
125/2022 del 18.02.2022, pubblicata il 18.02.2022, pronunciata dal Tribunale di
Massa nella causa civile RG n. 940/2018, essendo inutilmente decorso il termine ex art. 327 cpc per l'impugnazione. Nel merito: richiamato anche ai sensi dell'art. 346 cpc, il contenuto nonché le deduzioni ed eccezioni e relative produzioni degli atti depositati in giudizio di primo grado in favore della propria assistita BNL spa,
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova respingere il gravame in quanto to- talmente infondato sia in fatto che in diritto oltreché non provato e, conseguente- mente, confermare in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compe- tenze oltre accessori di giudizio di primo e secondo grado.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
evocava in giudizio BNL chiedendone la condan- Controparte_1 na alla restituzione di somme illegittimamente addebitate, previa declaratoria di nullità di alcune clausole dei contratti di apertura di conto corrente banca-
2 rio e di mutuo fondiario per violazione di norme imperative in materia di inte- ressi convenzionali.
BNL si costituiva eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, la prescrizione del diritto alla ripetizione.
Con sentenza n. 225 del 18 febbraio 2022 il Tribunale di Massa così sta-
tuiva:
“Definitivamente provvedendo sulle domande proposte dall' attrice
[...] nei confronti della convenuta , CP_1 Controparte_2 respinge tutte le domande per il titolo dedotto;
spese compensate.”.
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva:
- Infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione poiché esso enunciava sia il petitum formale che l'esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto poste a fondamento delle richieste;
- Infondata l'eccezione di prescrizione, la cui decorrenza è subordi- nata al carattere solutorio e non meramente ripristinatorio dei versa- menti effettuati dal cliente e, nella specie, l'attrice aveva espressa- mente allegato l'ipotesi negoziale di apertura di credito;
- che a fronte dell'eccezione sollevata dalla Banca circa l'esecuzione dei pagamenti, era onere dell'attrice fornire la prova del- lo scioglimento dei contratti bancari per cui è causa, contratti neppu- re prodotti agli atti;
- che, pur in difetto di allegazione in tal senso, la fattispecie estinti- va dei contratti avrebbe potuto realizzarsi ex lege ex artt. 72 e 78 LF, ma la risoluzione del concordato preventivo aveva comportato la re- stituzione in bonis dell'imprenditore;
- che, al di là di una mera generica affermazione circa l'esistenza di un'apertura di credito su un conto corrente di corrispondenza con saldi asseritamente negativi per tutto lo svolgimento del rapporto, non erano state allegate le condizioni e l'ammontare, con conse- guente inammissibilità di indagini contabili sul punto, che avrebbero avuto natura esplorativa;
- che l'esibizione ex art. 210 c.p.c. non poteva essere disposta;
- che il disposto dell'art. 119 TUB doveva ritenersi applicabile ai do- cumenti relativi allo svolgimento del rapporto ma non ai titoli costituti- vi;
3 - che, nel caso concreto, non era presente in atti alcun documento contrattuale attestante la pattuizione delle condizioni economiche, che non potevano essere desunte dagli estratti conto;
- che, con riguardo al mutuo, il cui titolo negoziale era invece pro- dotto, il CTU aveva evidenziato come le modalità tecniche di ammor- tamento adottate non integrassero il c.d. “ammortamento alla france- se”, come la formulazione del contratto non lasciasse adito a incer- tezze e come, infine, la formulazione del dato contrattuale non faces- se intravedere la possibilità di applicazione contemporanea di più piani di rimborso;
- che, pacifico il principio dell'esclusiva rilevanza temporale della genesi del rapporto ai fini dell'accertamento dell'usura, la verifica del rispetto delle relative soglie imponeva di determinare il TEG, nella duplice ipotesi di TEG onnicomprensivo di tutte le componenti del costo del finanziamento e di TEG determinato includendo solo le componenti di costo indicate nelle istruzioni della Banca d'Italia;
- che, nel caso di specie, il CTU aveva accertato un TEG contrat- tuale inferiore alla soglia d'usura per il caso di fisiologico sviluppo del rapporto contrattuale, ma anche per il caso di ritardato pagamento e di esercizio della facoltà di estinzione anticipata;
- che è noto che ipotizzare l'esercizio di estinzione anticipata in una data immediatamente successiva all'erogazione del finanziamento comporta quasi sempre l'individuazione di un TEG eccedente la so- glia di usura, ragion per cui parte della giurisprudenza attribuisce irri- levanza a scenari in cui l'esercizio dell'estinzione anticipata, seppur possibile, è da considerarsi irrealistica;
- che, nel caso di specie, erano state individuate dal CTU ipotesi in cui il rimborso anticipato interveniva allo scadere della VII, III e II rata di ammortamento e in tutti gli scenari che ipotizzavano la restituzione anticipata in epoca pari o successiva alla III rata di ammortamento la soglia di usura non risultava superata, mentre lo era qualora la resti- tuzione anticipata intervenga alla scadenza della II rata di rimborso o precedentemente;
- che, con riguardo agli interessi di mora, il CTU, tenuto conto che il tasso di mora da applicare, in forza della clausola di salvaguardia contenuta al punto 2 dell'art. 4 del contratto, era il tasso soglia che
4 per ogni trimestre di vigenza dell'originario piano di ammortamento, aveva riscontrato che detto tasso era risultato sistematicamente infe- riore al tasso di mora del 9,186% desumibile al contratto.
- che, sempre con riguardo agli interessi di mora, lo scenario ipo- tizzato dal CTU (che aveva elaborato i conteggi sulla base dell'ipotesi che il debitore non paghi nessuna delle rate alla naturale scadenza ma paghi alle scadenze cadenzate dal piano di ammorta- mento solo la mora tempo per tempo maturata su di esse, corrispon- dendo quindi l'importo di tutte le rate scadute e non pagate solo al termine del periodo di ammortamento) portava a indicare un tasso ef- fettivo del finanziamento pari al 5,942% superiore alla soglia di usu- ra;
- che le conclusioni del CTU apparivano tuttavia del tutto ipotetiche e sganciate dallo svolgimento del rapporto e senza che mai il mutua- tario avesse corrisposto interessi o accessori per l'estinzione antici- pata del rapporto.
Avverso tale decisione interponeva appello in li- Controparte_1 quidazione, con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 settembre
2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio (nel prosieguo Controparte_2 anche soltanto BNL o la , con comparsa di costituzione depositata in CP_2 data 12 dicembre 2022, preliminarmente eccependo la tardività del gravame e chiedendone, nel merito, la reiezione.
Con ordinanza 5 aprile 2023, all'esito di udienza tenutasi a trattazione scrit- ta, la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 9 ottobre
2024, incombente poi rinviato al 22 gennaio 2025, stante la necessità di mutare relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 28 gennaio 2025, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
L'eccezione preliminare di parte appellata.
BNL, costituendosi nel giudizio di appello, ha eccepito il passaggio in giudi- cato della sentenza di primo grado, in quanto la notifica dell'atto di citazione
5 in appello è stata effettuata il giorno 19 settembre 2022, ovverosia il giorno successivo allo spirare del termine semestrale decorrente dalla data di pub- blicazione della sentenza, avvenuto il 18 febbraio 2022.
L'eccezione è manifestamente infondata, posto che il 18 settembre 2022, termine ultimo per la notifica della citazione in appello secondo la stessa prospettazione della parte appellate, era una domenica e, a mente dell'art. 155 IV comma c.p.c., se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza é pro- rogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (ovverosia, nel caso di specie, a lunedì 19 settembre 2022, data in cui è appunto stato notificato, a mezzo Pec, il gravame).
L'appello
L'appellante, muovendo dai risultati della CTU che, a suo dire, aveva in qua- si tutti gli scenari individuato un consistente credito a favore della correntista, censura la decisione di primo grado con cinque motivi di appello.
Primo motivo – Errore del giudice a quo nell'aver ritenuto non provato dall'attrice l'avvenuta cessazione e risoluzione dei rapporti contrattuali tra la stessa e la banca convenuta.
Evidenzia l'appellante che la banca non ha mai sostenuto che i rapporti con non si fossero interrotti, tenuto anche conto che gli estrat- Controparte_1 ti conto arrivavano fino al 30 settembre 2011, data in cui evidentemente il rapporto era stato chiuso.
Richiama anche la pec 29 luglio 2017 del legale della banca (doc. 1 conve- nuta) che ammetterebbe espressamente la cessazione del rapporto, laddo- ve vi si menziona: “la posizione debitoria dalla data di accensione alla data di chiusura e passaggio a conto creso”.
La data dell'estinzione del rapporto, prosegue l'appellante, ha chiara rilevan- za giuridica poiché da tale data viene fatto decorrere il termine per la pre- scrizione del diritto del correntista alla ripetizione delle somme illegittima- mente annotate a debito a titolo di interessi usurari non aventi carattere solu- torio.
Il Collegio ritiene il motivo infondato.
Conformemente a quanto opinato dal primo Giudice, l'originaria attrice e odierna appellante non ha allegato, né provato, l'avvenuta chiusura dei rap- porti bancari in essere con BNL, mentre era suo onere farlo, sia perché la cessazione dei rapporti è fatto costitutivo della domanda di ripetizione di in-
6 debito, sia perché la costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva CP_2 tempestivamente eccepito la prescrizione del preteso credito restitutorio.
Il contenuto della PEC 29 luglio 2017 inviata dal legale della a quello CP_2 della società non depone poi affatto nel senso preteso dall'odierna appellan- te, posto che di “posizione debitoria dalla data di accensione alla data di chiusura e passaggio a conto creso” si parla unicamente in relazione a un
“contratto di finanziamento del 31.01.2005 rep 219988 rac. 11838, a rogito
Dott. notaio .... “ e non al conto corrente n. 10120 in relazio- Persona_1 ne al quale l'attrice ha svolto domanda di ripetizione d'indebito.
Secondo motivo – Errore del giudice a quo nell'aver ritenuto insufficienti sia le allegazioni che gli elementi di prova dedotti da parte attrice circa i fatti co- stitutivi del diritto da essa preteso con la domanda giudiziale.
Deduce l'appellante che, contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice,
l'attrice aveva allegato con sufficiente precisione estremi e condizioni del rapporto di apertura di credito e del conto anticipi collegati al conto corrente ordinario n. 10120.
L'attrice aveva infatti dedotto che non le era mai stata consegnata dalla la copia dei formulari contrattuali, precisando che la convenuta, a CP_2 fronte della richiesta, le aveva rilasciato soltanto gli estratti conto poi prodotti in giudizio.
Sempre ad avviso dell'appellante, non è neppure corretto affermare che le condizioni economiche non potessero essere desunte dai relativi estratti conto, poiché il CTU (pag. 12) ha invece detto che le condizioni contrattuali applicate dalla emergevano chiaramente dagli estratti conto. CP_2
Avrebbe altresì errato il Giudice di prime cure nell'affermare che l'attrice non avesse chiesto copia dei contratti alla Banca, dal momento che erano stati prodotti la raccomandata e il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto a questo scopo, ma in ogni caso la materiale assenza del titolo negoziale era irrile- vante, avendo il CTU desunto in maniera puntuale gli elementi indentificativi del contratto dalla documentazione tutta prodotta.
La aveva peraltro violato l'art. 117 TUB. CP_2
Terzo motivo – Errore del giudice a quo nell'aver dichiarato inammissibile, in quanto “esplorativo”, lo strumento di cui all'art. 210 c.p.c (ordine di esibi- zione) sul presupposto (anch'esso gravemente errato) che non sarebbe sta- to dall'attrice neppure “allegato l'inadempimento da parte della banca dello
7 specifico obbligo di consegna al cliente di copia delle schede contrattuali contestualmente alla loro sottoscrizione”.
Con tale motivo l'appellante si duole che il Tribunale, pur avendo ammesso
CTU per accertare, nel merito, la correttezza o meno degli addebiti per inte- ressi, competenze e spese, facendo così supporre che l'stanza ex art. 210
c.p.c. fosse superflua, l'abbia poi dichiarata esplorativa a motivo della sup- posta carente allegazione dell'attrice circa l'inadempimento della Banca all'obbligo di consegna di copia dei documenti al momento della sottoscri- zione.
La logica è, ad avviso dell'appellante, contraddittoria perché i profili prelimi- nari, di rito o di merito, avrebbero dovuto essere vagliati prima dell'ammissione di CTU.
L'appellante richiama la PEC del 29 luglio 2017 in cui BNL aveva dichiarato la non disponibilità al rilascio della copia del contratto di apertura di conto corrente e il ricorso e decreto ingiuntivo del Tribunale di Massa (doc. 10 at- trice) a seguito del quale BNL medesima aveva ottemperato soltanto par- zialmente, consegnando soltanto parte degli estratti conto e non i documenti contrattuali.
Sarebbe se mai stata la a dover contestare e provare di avere adem- CP_2 piuto, allegando e provando di avere consegnato copia del contratto al mo- mento della sottoscrizione.
Anche il secondo e il terzo motivo di gravame, che per ragioni di con- nessione è opportuno scrutinare congiuntamente, si palesano infonda- ti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente
a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210
c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (così Cass. Sez.
1, 13/09/2021, n. 24641, Rv. 662395 - 01).
Nel caso che ci occupa la parte ha allegato che il contratto di c/c n. 12120 fosse affidato, cioè accessorio ad una apertura di credito, ma non sono stati
8 prodotti né il contratto di apertura del conto corrente né quello di apertura di credito, che la parte fa risalire al 1994.
L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. non poteva e non può trovare acco- glimento poiché il correntista, secondo quanto stabilito dall'art. 119 IV com- ma d.lgs. n. 385 del 1993, ha diritto di ottenere soltanto la consegna di co- pia della documentazione relativa alle operazioni “dell'ultimo decennio”.
Quarto motivo – Errore del giudice a quo per avere omesso di esaminare il profilo dell'usurarietà degli interessi (convenzionali e di mora) complessiva- mente computati e comprensivi di tutti gli oneri e le spese inerenti al contrat- to di mutuo avendo esso ritenute le conclusioni alle quali, al riguardo, era pervenuto il CTU “del tutto ipotetiche e sganciate dalla realtà dello svolgi- mento del rapporto e senza che mai il mutuatario abbia dovuto corrisponde- re interessi e accessori per estinzione anticipata del rapporto di sua iniziativa in misura diversa o superiore all'ammontare degli interessi corrispettivi pro- messi ai fini di ipotetici effetti restitutori dell'eventuale riduzione fino a detto ammontare di quelli di mora ...”.
Evidenzia l'appellante che la Suprema Corte, con l'arresto 19598/2020, ha stabilito che: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, inten- dendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccesivi convenuti al mo- mento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in re- lazione al contratto concluso. … La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministe- riali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari ogget- tivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula:
"T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto molti- plicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previ- sti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto...Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggio- razione ivi prevista».
«Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».
9 «Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il pre- supposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarie- tà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento…».
La domanda attrice era diretta all' accertamento dell'usurarietà degli interes- si (convenzionali e di mora) applicati, comprensivi di ogni commissione, spesa, oneri ingiustificati, comunque ad essa computati sul saldo finale con- to corrente n. 10120 (al quale erano collegati tutti i rapporti bancari in esse- re, ivi compreso quello del mutuo ipotecario stipulato in data 31.01.2005 con atto notaio rep. 219987/11837-1) e, quindi, che nulla (o meno) era Per_2 dovuto dalla alla convenuta BNL spa a saldo del suddetto Controparte_1 conto corrente, in base ai ricalcoli effettuati in sede di CTU, nonché, nell'ipotesi di saldo finale positivo, alla condanna della a corrisponde- CP_2 re all'attrice la somma che le risultasse dovuta.
Non sarebbe pertanto, ad avviso dell'appellante, comprensibile il ragiona- mento del primo Giudice in ordine al capo di sentenza di rigetto relativo alla nullità (anche relativamente al profilo degli interessi) del mutuo erogato.
L'appellante richiama anche Cass. sez. VI -1, Ord. 08/02/2019, n. 3875, se- condo cui “il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente il contratto in essere con l'istituto di credito, di cui all'art. 119, T.U.B., ha na- tura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica finale di carattere non strumentale. In relazione a tale fattispecie non trovano applicazione i principi elaborati dalla giurispru- denza in materia di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. e non può, pertanto, negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio la natura meramente esplorativa dell'istanza in tal senso presentata”.
Il Giudice di prime cure, applicando alla fattispecie concreta il suddetto prin- cipio, avrebbe ad avviso dell'appellante dovuto espungere dal saldo del con- to corrente in discorso ogni annotazione indebitamente appostata dalla CP_4
[..
in applicazione delle condizioni di mutuo relative al tasso di interesse moratorio che, sommato a quello convenzionale, superasse il tasso soglia, rideterminando pertanto il nuovo saldo del conto corrente.
Il motivo è infondato.
10 E' noto che con l'arresto a SSUU n. 234675 del 19 ottobre 2017 la Suprema
Corte, chiamata a dirimere il contrasto interpretativo circa l'ammissibilità e la rilevanza dell'ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, ha statuito l'irrilevanza della c.d. “usura sopravvenuta”.
Nel caso che ci occupa, il CTU ha escluso la sussistenza di usura originaria in tutti gli scenari elaborati (fisiologico sviluppo del rapporto contrattuale, ri- tardato pagamento ed esercizio della facoltà di estinzione anticipata), tenen- do conto sia delle penali per estinzione anticipata (che peraltro non può es- sere considerata ai fini della verifica dell'usurarietà poiché “la commissione di estinzione anticipata del finanziamento” non costituisce “una remunera- zione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazio- ne del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” Cass. Sez. 3,
07/03/2022, n. 7352, Rv. 664250 - 01) che degli interessi di mora, che per costante giurisprudenza di legittimità, non possono essere cumulati con quelli corrispettivi ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia (cfr., tra le molte, Cass.7352/2022, 9237/2020).
Circa la penale per estinzione anticipata, soltanto per l'ipotesi di esercizio di tale facoltà alla scadenza della seconda rata il CTU ha individuato il supe- ramento della soglia di usura e circa l'applicazione degli interessi di mora, il superamento del tasso soglia è stato individuato soltanto per l'ipotesi di mancato pagamento così come soltanto nello scenario in cui la società mu- tuataria non avesse pagato alcuna delle rate maturate alle scadenze ma sol- tanto la mora tempo per tempo maturata su di esse, corrispondendo l'importo di tutte le rate scadute e impagate al termine del periodo di am- mortamento.
Il Tribunale ha ritenuto entrambe le ipotesi irrealistiche e sganciate dalla realtà dello svolgimento del rapporto, in cui, in concreto, la società mutuata- ria non ha mai dovuto corrispondere penali per estinzione anticipata o inte- ressi di mora su ogni rata insoluta dell'originario piano di rientro.
Anche ad avviso di questa Corte devono ritenersi irrilevanti, ai fini della veri- fica del rispetto della normativa antiusura, gli scenari meramente probabili- stici e non deve essere ritenuta condivisibile la teoria c.d. del “worst case”, secondo cui sussiste l'usura qualora, tra tutti i possibili sviluppi del rapporto
11 nel corso del successivo ammortamento e prendendo in considerazione ogni onere, compresi quelli meramente eventuali quale la penale di estinzione anticipata e quelli da inadempimento gli interessi moratori, a prescindere dalla loro concreta applicazione, vi sia almeno un'ipotesi, in cui il tasso effet- tivo annuo calcolato superi la soglia dell'usura.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Torino con sentenza del
13/10/2017 "L'art. 644 c.p. attribuisce, è vero, rilevanza alla sola promes- sa. Resta il fatto che, nei finanziamenti a rimborso graduale, di cui è figura paradigmatica il mutuo, la promessa genera un debito di interessi corri- spettivi relativamente certo, sia pure a esigibilità differita secondo le scaden- ze del piano di rimborso, e di effettivo impatto economico sul costo del credi- to. ... Il nesso tra promessa ', programma negoziale e ragionevole certez- za dell'indebitamento non si estende al caso di deviazione dal programma, ossia agli oneri derivanti dall'inadempimento del contratto o dalla chiusura anticipata del piano di rimborso. ... Per essere rilevante, dunque, anche l'o- nere eventuale deve essere ragionevolmente certo, come gli interessi corri- spettivi, e non semplicemente possibile e per essere certo occorre che si siano verificate le condizioni per la sua applicabilità. ... Non si dà dunque questione di scenari possibili, tanto meno di worst case, di cui nessuna delle norme scrutinate reca menzione.(... Che la verifica d'usura nei finanziamenti
a utilizzo flessibile si faccia a posteriori è argomento inconcludente ai fini che ne occupano. Come anzidetto, anche nel mutuo, la verifica di usura deve farsi ex ante, per i soli costi che sono ragionevolmente certi al momento del- la conclusione del contratto perché dipendenti dalla regolare esecuzione del programma negoziale."
Nel senso dell'irrilevanza degli scenari meramente probabilistici si pone inol- tre l'arresto del Supremo Collegio a SSUU n. 19597 del 18 settembre 2020, nella cui motivazione si legge che: "realizzatosi l'inadempimento, rileva uni- camente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore ina- dempiente;
cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale ille- gittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usura- rietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata".
Quinto motivo – Omissione di pronuncia
L'appellante si duole che il Tribunale non abbia esaminato due domande formulate dall'attrice in ordine al contratto di mutuo, ovverosia quella di nulli-
12 tà per difetto di causa concreta (essendo tutte le somme mutuate non desti- nate al mutuatario ma al mutuante, per appianare presunte passività sul conto corrente) e quella di annullabilità del contratto di mutuo stipulato per appianare passività (presunte e inesistenti) del conto corrente, posto che ta- le inesistente circostanza indusse il legale rappresentante di in CP_1 errore nella stipula.
Anche sotto questo profilo le doglianze dell'appellante si palesano in- fondate.
E' pacifico che, in generale, l'onere di adeguatezza della motivazione "non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni del- le parti, né che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condivi- derle, tutte le argomentazioni da queste svolte", essendo sufficiente che il
Giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disat- tesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomen- tativo seguito” (così, da ultimo, Cass. Sez. I, Ordinanza n. 15181 del 30 maggio 2024 e precedenti conformi ivi citati, sez. VI – 2 , n. 6759 del 8 mar- zo 2019; 20 novembre 2009, n. 24542; 12 gennaio 2006, n. 407; 2 agosto
2001, n. 10569).
L'odierna appellante, negli scritti difensivi di primo grado, aveva in effetti de- dotto l'annullabilità del mutuo per supposto errore riconoscibile consistente nel fatto che la società si fosse determinata alla stipula del contratto nell'erronea convinzione di essere debitrice nei termini e nelle proporzioni indicate nei confronti delle banche e la sua nullità per mancanza di causa del mutuo fondiario perché non destinato ad erogare la somma mutuata al mutuatario, ma lo aveva fatto in maniera estremamente generica e sintetica
(cfr. comparsa conclusionale primo grado in cui alla que- Controparte_1 sitone relativa all'annullabilità del mutuo per errore sono dedicate poche ri- ghe a pag. 31 e a quella della nullità per mancanza di causa concreta è fatto un ancor più sintetico accenno all'inizio di pag. 28).
In relazione a entrambe le questioni può senz'altro escludersi che si sia in presenza di omessa pronuncia da parte del primo Giudice perché, una volta ritenuto non provato, da parte della società che agiva in ripetizione, che il credito della fosse inferiore rispetto a quello preteso, o addirittura ine- CP_2 sistente, andava, anche implicitamente, esclusa la possibilità di provare che
13 la conclusione del mutuo fosse stata determinata da un errore della correnti- sta circa l'ammontare della propria esposizione debitoria e tanto meno di provare che detto errore potesse essere riconoscibile da parte della mutuan- te.
Quanto alla nullità del mutuo destinato a ripianare pregresse esposizioni de-
bitorie, essa è da tempo esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, SSUU, Sentenza n. 5842 del 5 marzo 2025, con la quale la Corte ha stabilito che il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, anche se non consegnata materialmen- te, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario attraverso l'accredito su conto corrente e che la destinazione immediata delle somme a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante non in- fluisce sulla validità del contratto di mutuo).
In conclusione, il gravame deve essere rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si pongono a carico degli appellanti, non essendovi motivo alcuno per una compensazio- ne anche solo parziale. Per la loro liquidazione si fa riferimento alla normati- va vigente in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività processuale effettivamente svolta in questa fase e della complessità della controversia, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 e, pertanto:
1. fase di studio € 2.058,00
2. fase introduttiva € 1.418,00
3. fase di trattazione € 3.045,00
4. fase decisionale € 3.470,00
Totale complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spe- se di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata che liquida per il presente grado di giudizio in € 9,991,00, oltre rimbor- so forfettario, cpa e IVA ove dovuta;
14 3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 22 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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