Rigetto
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02767/2026REG.PROV.COLL.
N. 03843/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3843 del 2024, proposto dal Comune di Bussolengo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
i signori LL UI, LL FA, LL GE, la società AR EN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Carmelitani Scalzi n. 20;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01470/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori LL UI, LL FA, LL GE e di AR EN s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il consigliere PP ND;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto:
a) la domanda di annullamento:
- del provvedimento datato 17 maggio 2017, prot. n. 19539, con il quale il Comune di Bussolengo ha rideterminato il conguaglio del contributo di costruzione per il permesso di costruire del 14 ottobre 2009, n. 88;
- della nota in pari data n. 19539 di protocollo, con la quale il Comune ha respinto la richiesta di scomputo delle opere di urbanizzazione realizzate dall’AR EN s.r.l. nonché dai signori GE LL, FA LL e UI LLe, per l’ammontare superiore a quello indicato nel preventivo di spesa allegato alla convenzione che accede al piano di recupero;
b) la domanda di condanna del Comune di Bussolengo alla restituzione delle somme, maggiorate di interessi e rivalutazione, già corrisposte all’ente territoriale con riserva di ripetizione.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
L’AR EN s.r.l. e i signori GE LL, FA LL e UI LL sono comproprietari, unitamente ad altri, di un complesso immobiliare sito nel Comune di Bussolengo.
In data 12 dicembre 2005, essi presentarono al Comune istanza per l’approvazione di un piano di recupero.
Il Comune, con deliberazione consiliare del 13 settembre 2007, n. 36, approvò il piano di recupero.
In data 11 dicembre 2007, venne sottoscritta la relativa convenzione.
In data 18 dicembre 2007, la convenzione fu modificata.
Gli articoli 5 e 6 della predetta convenzione prevedevano il diritto della ditta esecutrice di scomputare l’importo degli oneri di urbanizzazione primaria fino all’ammontare del preventivo di spesa per l’esecuzione delle stesse, nonché gli importi corrispondenti ad un’opera di urbanizzazione secondaria, consistente in un marciapiede posto al di fuori dell’ambito di intervento.
In data 14 ottobre 2009 veniva rilasciato il permesso di costruire (n. 88/2009).
I costruttori versavano al Comune gli importi che lo stesso aveva determinato a titolo di contributo al costo di costruzione (per l’ammontare di euro 35.337,18) e a titolo di oneri di urbanizzazione non soggetti a scomputo (per euro 85.896,19), per un importo complessivo pari a euro 121.233,37.
Successivamente, con delibera di giunta comunale del 29 dicembre 2011, n. 180, stabiliva che la percentuale minima del 5% prevista dall’articolo 16, comma 9, del d.p.r. n. 380 del 2001 si applicasse alle pratiche edilizie con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
Con nota datata 8 marzo 2017, n. 10079, il Comune informava i proprietari di avere avviato un procedimento finalizzato a verificare l’ammontare del contributo di costruzione versato per il predetto permesso di costruire.
All’esito del contraddittorio procedimentale, il Comune, con il provvedimento del 17 maggio 2017, n. 19539, rideterminava ex novo i conteggi; nella circostanza, stabiliva che la quota del costo di costruzione dovesse risultare pari al 5% previsto dall’articolo 16 d.P.R. 380/2001 mentre per gli oneri di urbanizzazione si dovesse tener conto dell’altezza lorda dei locali.
Gli importi a conguaglio venivano, pertanto, rideterminati in euro 32.139,25, di cui euro 20.298,42 a titolo di costo di costruzione ed euro 11.840,83 a titolo di oneri di urbanizzazione.
Il Comune precisava, altresì, di non poter considerare ai fini dello scomputo il maggior costo a consuntivo delle opere di urbanizzazione sulla base dell’art. 5 della convenzione che prevedeva detta possibilità “ fino all’ammontare del preventivo di spesa ”.
3. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per il Veneto, l’AR EN s.r.l. e i signori GE LL, FA LL e UI LL impugnavano il provvedimento del 17 maggio 2017, n. 19539, con il quale il Comune di Bussolengo aveva rideterminato in euro 32.139,25 il conguaglio del contributo di costruzione dovuto per il permesso di costruire del 14 ottobre 2009 n. 88 (di cui euro 20.298,42 a titolo di costo di costruzione ed euro 11.840,83 a titolo di oneri di urbanizzazione).
3.1. Nel ricorso venivano indicati i seguenti motivi.
I) Violazione degli articoli 21-octies e 21-nonies della legge 241/90. Violazione dell’articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di presupposto, travisamento, difetto assoluto di motivazione:
a) i provvedimenti impugnati sono illegittimi per essere stati adottati dopo il decorso del termine di diciotto mesi che, ai sensi dell’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, costituisce il termine massimo entro il quale le Amministrazioni possono esercitare il potere di annullamento sui propri atti.
L’ammontare dei contributi era stato determinato nel 2009 applicando, quanto al costo di costruzione, la quota percentuale del 2% decisa dall’Amministrazione e quanto agli oneri di urbanizzazione, tenendo conto del volume della costruzione ricavato dagli elaborati progettuali. Soltanto nel 2017 il Comune ha ritenuto di intervenire in autotutela sulla originaria determinazione inerente i contributi concessori;
b) l’Amministrazione, nonostante l’ampio decorso del termine ed il legittimo affidamento che questo aveva generato nelle ricorrenti, non ha indicato le ragioni del proprio ripensamento e l’eventuale ritenuta prevalenza dell’interesse pubblico all’autotutela, rispetto all’interesse privato, al mantenimento delle precedenti determinazioni.
II) Violazione degli articoli 16 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2015 n. 4. Violazione della deliberazione di giunta comunale del 29 dicembre 2011 n. 180. Eccesso di potere per carenza di presupposto, contraddittorietà e illogicità. Violazione del giusto procedimento. Incompetenza. Difetto assoluto di motivazione:
a) la Regione, con l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 marzo 2015 n. 4:
- ha introdotto nuovi parametri per la determinazione del contributo relativo al costo di costruzione da valere per tutti i procedimenti edilizi in corso, per i quali non sia stato ancora determinato il costo di costruzione;
- ha fatto salve le precedenti determinazioni assunte dai Comuni all’atto del rilascio dei titoli edilizi, in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16 del d.p.r. n. 380 del 2001;
- ha escluso la possibilità per i Comuni di adeguare, mediante conguagli successivi, il contributo per il costo di costruzione alla quota percentuale di cui al predetto comma 9 dell’articolo 16, d.p.r. n. 380 del 2001;
il Comune, pertanto, non avrebbe potuto adottare i provvedimenti impugnati, coi quali, in violazione della predetta disciplina regionale, ha disposto mediante conguaglio l’adeguamento del costo di costruzione ai parametri minimi di cui all’articolo 16, comma 9, del d.p.r. n. 380 del 2001;
b) la rideterminazione del costo di costruzione si pone in contrasto con il contenuto della deliberazione di giunta comunale del 29 dicembre 2011 n. 180, con la quale il Comune aveva deciso di applicare la percentuale minima del 5% soltanto a decorrere dal 1° dicembre 2012.
III) Violazione dell’articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380. Violazione sotto altro profilo degli articoli 21- octies e nonies della legge 241/1990. Eccesso di potere per carenza di presupposto, contraddittorietà ed illogicità. Difetto assoluto di motivazione:
a) i provvedimenti impugnati risultano illegittimi anche nella parte in cui l’Amministrazione, nel rideterminare gli oneri di urbanizzazione primaria, ha ritenuto di non dover tenere conto dell’effettivo ammontare delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo, ma di considerare unicamente l’importo preventivato, sebbene quelle opere siano state accettate dal Comune e collaudate.
3.2. Si costituiva, per resistere, il comune di Bussolengo.
3.3. Il T.a.r. per il Veneto, con la sentenza n. 1470 del 19 ottobre 2023:
- in parte respingeva il ricorso, in riferimento alla richiesta comunale di maggiorazione della percentuale attinente alla percentuale dovuta per costo di costruzione (5% e non 2%);
- in parte lo accoglieva, relativamente al pronunciato rigetto della richiesta di scomputo delle opere di urbanizzazione realizzate dalle ricorrenti, per l’ammontare superiore a quello indicato nel preventivo di spesa allegato alla convenzione dell’11 dicembre 2007 n. 632 di repertorio e, per l’effetto, annullava parzialmente la nota comunale n. 19539 del 17 maggio 2017 di rideterminazione del dovuto;
c) accertava il diritto della società ricorrente alla ripetizione pecuniaria concernente la quota parametrata alla differenza nel computo delle opere realizzate per l’urbanizzazione;
d) condannava il Comune di Bussolengo alla restituzione alla società ricorrente delle somme, maggiorate da interessi legali, in applicazione degli artt. 1224 e 1277 codice civile.
3.4. In particolare, il Ta.r.:
i) respingeva il primo motivo (con cui i ricorrenti contestavano l’illegittimo esercizio del potere di autotutela), sul rilievo che, come chiarito dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 30 agosto 2018, n. 12, l’atto di imposizione e di liquidazione del contributo di costruzione va qualificato alla stregua di un mero atto ricognitivo e contabile, disconoscendone la natura autoritativa nonché negando la possibilità di considerarlo l’esplicazione di una potestà pubblicistica;
ii) respingeva il secondo motivo di gravame (con cui i ricorrenti deducevano la violazione dell’articolo 2 legge regionale 4/2015 nonché della deliberazione della giunta municipale n. 180/2011) sul rilievo che, con la sentenza 10 aprile 2020, n. 64, la Corte Costituzionale aveva annullato il secondo e terzo comma dell’art. 2 della legge regionale 4/2015 nella parte in cui fa salve le determinazioni della quota del costo di costruzione antecedenti all’entrata in vigore delle norme attuative dell’art. 16, comma 9, d.P.R. 380/2001, soltanto ove avvenute all’atto del rilascio del permesso di costruire, e non con una successiva richiesta di conguaglio, per contrasto con l’art. 117, comma terzo, Cost.;
iii ) accoglieva il terzo motivo di ricorso (con cui le ricorrenti lamentavano la violazione dell’articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001), sul rilievo che il “ maggior costo sostenuto per le opere di urbanizzazione non è conseguenza della modifica dei prezzi unitari contenuti nel computo metrico, a suo tempo approvato, e neppure della scelta delle ricorrenti di realizzare opere diverse da quelle previste. Come sostenuto e provato dalle ricorrenti attraverso la produzione del preventivo e del consuntivo di spesa delle opere di urbanizzazione, l’incremento dei costi è scaturito dalle maggiori quantità occorse per la voce A.002 “Formazione di rilevato in tout-venant ” – da 219 mc a 934,80 mc – e dalla modifica della voce F.014 “Palo illuminazione – zincato”, concretizzatasi nella sostituzione, su richiesta della stessa amministrazione, del tipo di corpi illuminanti ”. Ne consegue “ che il valore delle prestazioni rese dalla società come opere di urbanizzazione, come richieste dalla P.A. ed in linea con i preventivi di spesa con riguardo ai costi unitari ovvero ai costi riferiti al tipo base di bene, vanno computate (per l’importo di 23.013,05 euro). Tale somma deve essere considerata dall’amministrazione comunale nella determinazione della somma complessiva dovuta in applicazione della convenzione stipulata, con conseguente “scomputo” parziale dalla somma complessiva dovuta (per costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) e con riduzione, pro quota, dell’obbligazione quantificata dal Comune con i provvedimenti di conguaglio. Ne deriva il diritto alla ripetizione di quanto non computato nella voce oneri di urbanizzazione relativi ai lavori realizzati, come richiesti ”;
iv ) quanto al computo degli interessi e rivalutazione, il Tar riconosceva i soli interessi legali sulla somma dovuta dal Comune in restituzione, non essendo stata fornita prova di maggior danno;
v) compensava le spese.
4. Ha appellato il Comune di Bussolengo, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Error in judicando della sentenza di primo curo, nella parte in cui ha ritenuto di non fare piena applicazione della regola sulla discrezionalità dell’Amministrazione nella determinazione degli importi a scomputo:
a) l’ammissione allo scomputo costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione di talché il privato non può vantare alcun diritto ad ottenerlo e ad ottenerlo in una certa misura; lo scomputo non consegue, infatti, automaticamente nemmeno alla documentata realizzazione delle opere da parte del privato, qualora l’Amministrazione non l’abbia espressamente accordato; c) spetta all’Amministrazione, pertanto, stabilire, discrezionalmente, se e in che limiti accordare lo scomputo e, ancora prima, se è di suo maggior interesse “ricevere” l’opera o il contributo in denaro;
b) il Comune di Bussolengo ha inteso accordare lo scomputo solo fino a una certa somma e il privato ha accettato tale richiesta, accettando, perciò, di poter arrivare a scomputare “solo” 126.000 euro circa del costo dell’opera, per cui oltre quel valore di euro 126.000,00 non si sarebbe potuti andare
II) Error in judicando della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rettamente interpretato gli artt. 5 e 6 della convenzione:
a) i lottizzanti, nel sottoscrivere la convenzione, hanno assentito ad uno scomputo nei limiti sopra ricordati;
b) le sig.re LL e la AR EN, a fronte di quanto previsto negli artt. 5 e 6 della convenzione accedente allo strumento attuativo, non possono pretendere di ottenere uno scomputo ulteriore, determinato dalle maggiori spese poi in concreto sostenute;
c) l’incremento dei costi è scaturito, in parte, anche da un evidente errore di valutazione proprio del privato, così è, invero, per l’ulteriore quantità di tout venant che è stata necessaria per realizzare il sottofondo stradale;
c) è errato considerare (come ha fatto il Ta.r.) unicamente l’aspetto “prezzi”, nel senso che solo laddove fossero aumentati i prezzi unitari stabiliti nel computo si sarebbe potuto pensare di non aumentare lo scomputo, giacché la determinazione del costo di un’opera dipende non solo dai prezzi unitari, ma anche dai quantitativi necessari impiegabili.
III) Error in judicando per travisamento dei fatti con riguardo alla componente di extra costi derivante dall’installazione di corpi illuminanti diversi rispetto a quelli indicati in preventivo:
a) il Comune ha certamente chiesto di installare corpi illuminanti più costosi, tuttavia occorre evidenziare che AR EN e le sig.re LL hanno accettato tale richiesta, senza condizione alcuna;
b) quando il Comune ha richiesto il cambiamento, lo ha fatto in modo del tutto autonomo alla determinazione degli oneri o dallo scomputo accordato e non ha mai indicato la possibilità di revisione del contributo di costruzione.
IV) In subordine, Error in judicando per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti:
a) assieme a AR EN e alle sig.re LL (che, nel loro complesso, possedevano una quota di proprietà pari al 41,35%), ad attuare il Piano erano stati, anche AR S. LE (con una quota del 26,50%), AR A7 CO (con una quota del 24,73%) e la IO (con una quota del 7,42%), pertanto, è a queste percentuali che si deve fare riferimento, per la determinazione delle somme che le ricorrenti hanno diritto di ripetere; laddove, invece, a questo passaggio della sentenza dovesse essere offerta una lettura diversa, che consentisse alle ricorrenti di ottenere la restituzione di somme ulteriori rispetto alla somma di 9.205,40 euro (corrispondente, appunto, alla quota ad essi spettante del 41,35%, corrispondente alla quota di proprietà di AR EN e delle sig.re LL), la decisione sarebbe illegittima, perché consentirebbe alle odierne appellate di ottenere ben più di quanto loro spetterebbe, vale a dire anche importi che dovrebbero semmai essere restituiti ad altri soggetti nelle stesse condizioni dei ricorrenti.
4.1. Si sono costituiti, per resistere, l’AR EN e le signore GE LL, FA LL, e UI LL.
4.2. Le parti, in prossimità dell’udienza, hanno depositato memorie conclusive.
5. All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Il Comune prospetta le seguenti censure avverso l’impugnata sentenza:
a) non è stato fatto corretto uso della regola che riconosce all’Amministrazione ampia discrezionalità nella determinazione degli importi a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
b) errata interpretazione degli articoli 5 e 6 della Convenzione che accede al Piano di Recupero;
c) erronea ammissione allo scomputo dei maggiori costi sostenuti dalle appellate per l’installazione dei corpi illuminanti voluti dalla stessa Amministrazione;
d) errata determinazione della somma che il Comune avrebbe dovuto restituire alle appellate.
8. Le censure possono essere trattate congiuntamente in quanto riconducibili ad un unico, complessivo e sostanziale motivo di diritto.
9. L’articolo 16 del d.p.r. n. 380 del 2001 prevede al secondo comma che « a scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione […] con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune ».
La ratio dell’istituto va individuata nella possibilità offerta all’Amministrazione locale di dotarsi di opere di urbanizzazione senza assumere direttamente i rischi legati alla loro realizzazione.
9.1. La giurisprudenza ha chiarito che « l’ammissione allo scomputo costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’amministrazione (che ben può optare per soluzioni diverse senza obbligo di specifica motivazione) ed un vero e proprio diritto sorge in capo al privato proponente allorché, a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione ovvero dell’impegno a realizzarle, vi sia stato un espresso atto di “accettazione” consensuale da parte della stessa amministrazione […] anche informale, purché espresso».
In particolare, essa ha affermato che «l’esenzione totale o parziale dal pagamento degli oneri di urbanizzazione deve provenire non già da un’autonoma determinazione del titolare della concessione edilizia, bensì da un atto della p.a. procedente alla realizzazione delle opere stesse, anche di natura convenzionale, che fissi il tipo e l’entità delle opere ammesse a scomputo e la quota di oneri che su tale presupposto non è dovuta» (Consiglio di Stato sez. IV, 20/06/2022, n.5061).
La giurisprudenza amministrativa ha anche chiarito i confini applicativi della norma dell’articolo 16 citato, rilevando che «la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, consente al privato titolare del permesso, di accedere allo scomputo totale o parziale della voce corrispondente agli oneri di urbanizzazione, ma non anche allo scomputo della voce relativa al costo di costruzione, trattandosi di debito di diritto pubblico che, in assenza di espressa deroga legislativa, può essere estinto solo mediante pagamento in forma monetaria». Infatti, « la natura eccezionale dell’art. 16, comma 2, d.p.r. n. 380 del 2001, rispetto alla regola generale secondo cui i debiti regolati da norme di diritto pubblico si estinguono con un pagamento in moneta, porta a concludere per l’insussistenza di un diritto allo scomputo del costo di costruzione, ancorché questi sia previsto dalla convenzione accessiva al titolo edilizio, stante l’indisponibilità del credito di diritto pubblico per l’Ente impositore, in ordine non solo all’ an e al quantum, ma anche al quomodo, ossia alle modalità di esecuzione del credito stesso» (Consiglio di Stato sez. IV, 31/12/2019, n. 8919).
9.2. Applicando le suesposte coordinate al caso di specie, occorre considerare che gli articoli 5 e 6 della convenzione urbanistica sottoscritta in data 11 dicembre 2007 hanno previsto il diritto allo scomputo per la ditta esecutrice delle opere di urbanizzazione “ fino all’ammontare del preventivo di spesa per l’esecuzione delle opere stesse ”.
9.3. Il Comune fa leva sulla predetta clausola per negare il maggiore riconoscimento dello scomputo ai soggetti esecutori.
9.4. Ad avviso dell’Ente, sarebbe mancata la valutazione discrezionale di riconoscimento e accettazione della maggiore spesa, per cui lo scomputo non può eccedere l’originario preventivo di spesa.
10. Il Collegio non condivide l’assunto di parte appellante.
10.1. Militano in senso contrario alle argomentazioni del Comune le seguenti circostanza di fatto e di diritto.
10.1.1. In punto di fatto, rileva – con specifico riguardo alla peculiarità della fattispecie – la circostanza che in sede di collaudo delle opere di urbanizzazione (verbale sottoscritto in data 9 giugno 2016) il rappresentante del Comune ha ratificato la maggiore spesa e la consistenza materiale dei lavori eseguiti.
Con il citato documento, le parti della convenzione urbanistica (impresa e Comune), unitamente al collaudatore e al direttore dei lavori, danno atto che:
“AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA
L'art. 3 della Convenzione Urbanistica n. 632/2007 indica le aree per urbanizzazione primaria le seguenti:
- parcheggio e aree di manovra: mq 836
- verde attrezzato: mq 699
- percorsi pedonali: mq 305
per complessivi mq 1.840.
L'art. 5 della Convenzione Urbanistica n. 632/2007 rimanda l'importo delle opere di urbanizzazione primaria alla presentazione del preventivo di spesa.
AREE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Urbanistica, le aree per urbanizzazione secondaria sono state monetizzate per una somma complessiva pari a € 56.612,64. E’ stata altresì prevista la realizzazione del marciapiede fuori ambito sul fronte della Piazza Vittorio Veneto
PREVENTIVO DEI LAVORI:
Gli articoli 4, 5 e 6 della Convenzione Urbanistica indicano le due categorie di lavori previste per gli strumenti urbanistici attuativi, riguardanti l’urbanizzazione primaria e secondaria.
Nel merito occorrerà far riferimento:
a)al preventivo di spesa per le opere di urbanizzazione primaria, che è stato insieme al Permesso di Costruire P.C. n. 77 del 05.08.2008 per un importo complessivo di € 105.410,75;
b) al preventivo di spesa per le opere di urbanizzazione secondaria fuori ambito, relativo al marciapiede fronte piazza Vittorio Veneto che è stato insieme al Permesso di Costruire P.C. n. 77 del 05.08.2008 per un importo complessivo di € 21.013,90.
Tra le opere di urbanizzazione è stato richiesto all'art. 13 della Convenzione Urbanistica anche l'esecuzione del "Cul de Sac" in corrispondenza del Vicolo Murici come previsto nel P.R.G. e secondo le indicazioni dell'Ufficio Lavori Pubblici.
Tale prescrizione è stata sostituita, in accordo con il Comune, con la corresponsione di un importo economico a favore del Comune stesso per una somma pari a circa € 17.000,00, derivante dall'accordo stabilito tra il Direttore dei Lavori, di cui alla nota in data 12.02.2015 protocollata al n. 0005851 del 12.02.2015, e al riscontro del Comune di Bussolengo con lettera di prot. n. 21190 del 09.06.2015.
Gli articoli 5 e 6 della Convenzione Urbanistica disciplinano gli scomputi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
CONSUNTIVO DEI LAVORI:
Il consuntivo di spesa elaborato dal Direttore dei Lavori in data 26.11.2015 quantifica in € 128.423,80 per le opere di urbanizzazione primaria e in € 21.013,92 per il marciapiede fuori ambito.
In particolare:
opere di urbanizzazione primaria importo preventivato euro 105.410,75 – importo opere eseguite euro 128.423,80;
marciapiede fuori ambito: importo preventivato euro 21.013,90 - importo opere eseguite euro 21.013,90.
Totale: importo preventivato euro 126.424,65 – importo opere eseguite euro 149.437,72.
Come si osserva, il Consuntivo dei lavori risulta, nel complesso, superiore agli importi indicati nei preventivi di spesa e più in particolare per l'importo di € 23.013,05 inerente alle opere di urbanizzazione primaria.
Tale aumento di spesa deriva principalmente dai maggiori oneri di scavo di cui alla voce elenco prezzi A.002, e dalla sostituzione dei corpi illuminanti di cui alla voce F.014* di Consuntivo di spesa nella quale si evince, in sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali sono stati usati corpi illuminanti con tecnologia LED.
I prezzi applicati trovano corrispondenza nei costi unitari indicati ai computi metrici estimativi delle opere preventivate …omissis …
Dagli esami e dai riscontri effettuati si è potuto accertare che le opere, nel loro complesso, salvo modeste variazioni quantitative conseguenti alle lievi modifiche apportate in fase esecutiva, sono state eseguite in conformità alle previsioni e requisiti stabiliti nei patti contrattuali, alle indicazioni di progetto e alla quantificazione indicata negli elaborati, e di ciò ha dato assicurazione anche la D.L.
Si ritiene pertanto che siano soddisfatte le intese di convenzione, rispettate le conformazioni geometriche e strutturali e l'intervento tutto eseguito a buona regola d'arte.
Premesso quanto sopra e considerato l'intero svolgimento degli esami effettuati e riassunti nel presente verbale, si conferma che:
possono considerarsi soddisfatte le intese prospettate previste nel progetto relativo alle opere di urbanizzazione del Piano Attuativo di Recupero di iniziativa privata "San LE" di Bussolengo di cui alla Convenzione Urbanistica n. 632 dell’ 11.12.2008 e successiva rettifica e integrazione n. 633 del 18.12.2008 di rep. Segretario Generale del Comune di Bussolengo (VR); le dimensioni, la qualità e le modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito del piano attuativo, possono in generale considerarsi rispondenti alle previsioni e ai requisiti di contratto … tutte le opere sono state eseguite con idonee attrezzature e maestranze; possono ritenersi soddisfatti i requisiti di collaudabilità finale delle opere secondo le specifiche richieste della Convenzione Urbanistica ”.
Pertanto “ Collauda i lavori di urbanizzazione inerenti al Piano Attuativo di Recupero di iniziativa privata "San LE" di Bussolengo di cui alla Convenzione Urbanistica n. 632 dell'11.12.2008 e successiva rettifica e integrazione n. 633 del 18.12.2008 di rep. Segretario Generale del Comune di Bussolengo (VR). ”
Il Collegio ritiene che, in sede di collaudo di tutte le opere di urbanizzazione, l’ente comunale, nell’approvare il relativo certificato senza apporvi alcuna riserva, abbia accettato i maggiori oneri (euro 23.013,05) e opere (id est, illuminazione a led in luogo della originaria illuminazione), sicché deve ritenersi che l’intervento è stato riconosciuto come utile in quanto di miglioria dell’opera pubblica programmata.
Tali oneri, dunque, devono ritenersi ammessi allo scomputo all’esito di una decisione presa ex ante dall’ente (per l’illuminazione a led vi era stata, infatti, una esplicita richiesta del Comune, come dallo stesso ammesso) e di una successiva valutazione positiva resa a consuntivo dall’ente medesimo sulla pertinenza, congruità e funzionalità delle opere rispetto al piano di recupero.
10.1.2. In punto di diritto, il Collegio osserva che difetta nell'ordinamento una norma generale che impedisca la libera erogazione di ulteriori contribuzioni rispetto a quelle fissate dalla legge, integranti, come tali, il minimo legale.
La causa della convenzione urbanistica, ovvero l'interesse che l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare, va valutata, pertanto, non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione concreta del negozio, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato che della pubblica amministrazione.
In virtù del principio di auto-responsabilità, una volta riconosciute dall’amministrazione la qualità e le modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito del piano attuativo, l’impegno a corrispondere lo scomputo in esecuzione degli impegni negoziali assunti in sede di convenzione urbanistica è giuridicamente dovuto, non ravvisandosi alcun contrasto con norme imperative (Cons. Stato, sezione IV, 24 marzo 2023, n. 2996).
La convenzione, come sopra chiarito, prevedeva che la parte a titolo di scomputo avrebbe potuto effettuare le opere di urbanizzazione primaria e anche un marciapiede per quelle secondarie.
In coerenza con l’impegno negoziale, è stato previsto un preventivo con l’ammontare complessivo della spesa.
Sennonché, nella fase di esecuzione del progetto per alcune opere è stato necessario aumentare la quantità e per i pali di illuminazione è stata sostituita la illuminazione con Led più costosa, quest’ultima su richiesta della stessa amministrazione, che ha riconosciuto l’impegno assunto (v. pagina 11 dell’atto di appello).
11. L'articolo 1375 del Cod. civ. stabilisce che il contratto deve essere eseguito in buona fede.
Il principio sancito dalla norma impone alle parti di comportarsi con correttezza per tutta la durata del rapporto contrattuale, non solo rispettando le clausole scritte, ma anche agevolando il raggiungimento degli scopi del contratto, tutelando gli interessi della controparte.
Gli obblighi di solidarietà declinati dalla norma, espressione di valori costituzionalmente tutelati (art. 2 Cost.), consentono, pertanto, di integrare, limitare e correggere il contenuto normativo del contratto (id est. art. 5 della convenzione) al fine di garantire una esecuzione del rapporto conformi ai suddetti doveri di correttezza.
12. Nel caso di specie, alla parte appellata non è rimproverabile alcun comportamento sleale. Essa ha agito senza alcuna finalità speculativa, ha adempiuto a una richiesta del Comune (illuminazione a Led). Dal contenuto dell’accordo, come integrato, si ricava inoltre che le opere a scomputo erano tutte quelle da realizzare.
13. Quanto al maggior costo sostenuto per le opere di urbanizzazione esso è stato dovuto (come si evince dall’approvazione del collaudo) alle maggiori quantità occorse per la voce A.002 del computo metrico recante “ Formazione di rilevato in tout-venant ”.
Rispetto ai previsti 219 mc (indicati nel preventivo di spesa), a consuntivo sono risultati pari a 934,80 mc. E ciò vale anche per la modifica della voce F.014 del medesimo computo, recante “ Palo illuminazione – zincato ” dotato di lampada 100 w SAP, che su richiesta della stessa Amministrazione, in fase esecutiva è stato sostituito con un più performante impianto di illuminazione a led.
13.1. I prezzi, pertanto, sono stati applicati alle quantità ed alle caratteristiche delle lavorazioni effettivamente prestate, riconosciuti e accettati dall’amministrazione in sede di collaudo.
14. In conclusione, devono ritenersi integrati, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e limitatamente a questa, i presupposti per l’ammissione allo scomputo delle opere di urbanizzazione realizzate dal lottizzante.
15. Risultano, dunque, infondati i primi tre motivi di appello (sopra rubricati al par. 7, lett. a-b-c).
16. Con il quarto motivo di appello, parte appellante reputa errata la determinazione della somma (operata dal Tar) che il Comune dovrebbe restituire alle appellate.
In particolare, essa sostiene che la sentenza avrebbe riferito alle appellate una quota a scomputo delle opere di urbanizzazione maggiore rispetto a quella ad esse spettanti in base alle percentuali di partecipazione al Piano di Recupero.
13.1. Il motivo è infondato.
16.1. Il giudice di primo grado, in realtà, ha soltanto accertato il diritto delle appellate alla ripetizione pecuniaria parametrata alla propria quota di spettanza e dunque anche agli oneri dalle stesse versati, stabilendo il criterio di riparto in ragione percentuale alla quota di partecipazione al piano.
17. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
18. Valutati complessivamente tutti i fatti di giudizio, può equitativamente disporsi la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE OP, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
PP ND, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP ND | CE OP |
IL SEGRETARIO