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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/09/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Torino
Sezione Lavoro
La Corte D'Appello di Torino, Sezione Lavoro, composta da
Presidente Dott.ssa Patrizia Visaggi
Consigliere Dott. Lorenzo Audisio
Dott.ssa Giulia Marzia Locati Consigliere rel.
all'udienza in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al N. 128/2025 R.G.L. tra
Parte_1
, ass. Avv.ti Fini – Manzoli
[...]
appellante
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 [...]
, , e CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
, ass. Avv. Monacis;
[...]
appellati
Controparte_15
appellato contumace Oggetto: attività libero professionale intramuraria, azione di accertamento negativo per la restituzione della quota del 5% destinato al cd. CP_16
CONCLUSIONI: per l'appellante: In via principale - accertata la legittimità e doverosità del recupero dell'indebito in capo all' in qualità di ente pubblico, in Pt_1 accoglimento dell'appello proposto, respingere le domande formulate da controparte in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto;
In subordine - nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di non aderire alla proposta interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 co. 4 lettera c) L. 120/2007 ss.mm.ii, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della suddetta norma per contrasto con gli artt. 32, 2, 3, 97 e 119 della Costituzione con conseguente rimessione della questione alla Corte Costituzionale e sospensione del presente procedimento fino all'esito della decisione della Consulta;
In ultimo subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di parziale conferma dell'impugnata sentenza, e solo qualora si dovesse escludere che la mancata trattenuta costituisca indebito oggettivo, accertare, quantomeno dal 24/10/2014, la corresponsabilità degli appellati nella misura del 50% o in quella che verrà valutata in corso di causa.
Con il favore delle spese del primo e di questo grado di giudizio anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014. per gli appellati: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello promosso dall'
[...]
(notificato in data Parte_2
19.03.2025) siccome infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni che precedono e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3221 emessa in data pag. 2/24 09.01.2025 dal Tribunale di Torino Sezione Lavoro (nel procedimento N.
1676/2023 a cui è stato riunito il giudizio N. 3978/2024).
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
, , CP_17 Controparte_1 Controparte_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , ,
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13
e – dipendenti o ex dipendenti dell'
[...] CP_14 [...]
Parte_3
, con la qualifica di dirigenti medici, ovvero di ex dipendenti o loro eredi,
[...]
ovvero ancora professori presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di , autorizzati allo svolgimento dell'attività libero Pt_1
professionale intramuraria – hanno adito il Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, al fine di ottenere sentenza di accertamento e declaratoria che nulla è da essi dovuto alla a titolo restitutorio, con riferimento alla quota del 5%, Parte_3
da destinarsi al c.d. del compenso ricevuto per l'attività libero- CP_16
professionale intramuraria (c.d. , svolta dal 14.9.2012 al 17.2.2025 in CP_18
conseguenza degli atti di diffida e costituzione inviati per il suddetto periodo ai singoli medici per la mancata trattenuta dell'importo del 5% sul compenso del professionista.
In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto di accertare che la ripetizione dell'indebita erogazione stipendiale debba disporsi al netto delle ritenute fiscali.
Con comparsa di costituzione, l' Parte_3
di , ha chiesto in via principale, accertata la
[...] Pt_1
pag. 3/24 legittimità e doverosità del recupero in capo all in qualità di ente Pt_1
pubblico, di respingere le domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, accertata la legittimità e doverosità del recupero in capo all' in qualità di ente pubblico, ha chiesto di respingere le domande Pt_1
proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, perlomeno con riguardo al periodo successivo al 24.10.2014, con compensazione integrale delle spese.
Con sentenza nr. 3321/ 2024 il Tribunale di Torino ha accolto la domanda dei ricorrenti, accertando e dichiarando “che i ricorrenti, per l'attività libero- professionale intramuraria svolta dal 14.9.2012 al 17.2.2015, nulla devono restituire all' convenuta in relazione alla quota del 5% di cui all'art. 1 Pt_1 comma 4 lett. c) della legge n. 120/2007”.
La Giudice di prime cure ha in primo luogo illustrato la cornice normativa di riferimento: l'art. 1, comma 4, lett. c), della l. n. 120 del 2007, come modificato dal c.d. decreto Balduzzi nel 2012, dispone che: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità: […] c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di pag. 4/24 prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Nell'interpretazione del Tribunale “tale norma detta i criteri da utilizzare per definire le tariffe da porre a carico dell'utente per la prestazione libero professionale intramuraria previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e non prevede che la quota del 5% della tariffa - da essa introdotta per sovvenzionare gli interventi di prevenzione o volti alla riduzione delle liste d'attesa - debba essere unilateralmente trattenuta dall'onorario spettante al dirigente medico. Essa stabilisce, invece, che la nuova quota costituisca una delle diverse voci di cui l'azienda – d'intesa con i dirigenti interessati e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale – debba tenere conto ai fini della quantificazione della tariffa complessiva finale da porre a carico dell'utente e che essa debba essere calcolata prendendo come riferimento l'entità dell'onorario dovuto al medico”. Per tale ragione, la quota del 5% non può ritenersi esclusa dalla concertazione sindacale, né può essere incassata mediante trattenuta sul compenso del dirigente medico, per due ordini di ragioni: intanto perché tale possibilità non è prevista dalla lettera della norma, e in secondo luogo perché comporterebbe una unilaterale riduzione della remunerazione concordata con il professionista in occasione dell'autorizzazione all'esercizio dell' porrebbe CP_18 di fatto a carico integrale di quest'ultimo l'onere del finanziamento degli pag. 5/24 Parte interventi di prevenzione o di riduzione delle liste d'attesa che l' avrebbe dovuto attuare sulla base delle previsioni del decreto Balduzzi.
Secondo il ragionamento seguito dalla Giudice di primo grado, è irrilevante che i medici potessero o meno essere consapevoli del fatto che la tariffa finale da praticare all'utenza avrebbe dovuto essere rideterminata dopo l'entrata in vigore del decreto Balduzzi, perché da ciò non si potrebbe comunque inferire che essi si siano assunti l'obbligo di rideterminarla, procedendo a seguito di ogni visita o prestazione ad incrementare le tariffe - già deliberate dall'azienda e sino ad allora praticate – applicando la maggiorazione del 5% ai pazienti. E ciò anche sulla base della circostanza che la determinazione delle tariffe è posta dalla legge a carico dell'azienda sanitaria.
A conforto della propria tesi, il Tribunale ha richiamato giurisprudenza della
Suprema Corte, che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di determinazione delle tariffe per l'attività libero professionale intramuraria svolta dai dirigenti medici, le Aziende sanitarie possono applicare la trattenuta di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo, della l. n. 120 del 2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 189 del 2012, solo previo accordo in sede di contrattazione collettiva aziendale ed intesa con i dirigenti interessati successivi all'introduzione della norma citata, per la cui definizione le parti devono, nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, sollecitamente attivarsi, al fine di consentire la piena operatività della trattenuta e la realizzazione delle finalità pubbliche a cui è destinata” (Corte di
Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27883 del 03/10/2023, Rv. 669030 - 01).
Da ciò discende che “la trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che l'azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se operare retroattivamente, nel periodo intertemporale fra l'entrata in vigore della previsione introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit. e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tenere conto di tale nuova voce pag. 6/24 nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso. L'opposta determinazione, concretamente attuata dall' ricorrente, si pone in contrasto con il principio posto dalla Pt_1
predetta disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, e si risolve, in buona sostanza, in un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti” (cfr. punto 4 della sentenza impugnata, che a sua volta rihciama i principi espressi dalla Corte di Cassazione,
Sez. L - , Sentenza n. 20010 del 21/06/2022, Rv. 665116 - 01).
Poiché nel periodo cui si riferiscono le diffide inviate ai ricorrenti del giudizio di primo grado – ossia dalla data di entrata in vigore del decreto Balduzzi sino all'emanazione del nuovo regolamento aziendale per la disciplina dell'ALPI
(avvenuta in data 17.2.2015) che ha recepito le intese sindacali - non è stata data alcuna attuazione alle previsioni normative dettate in materia dal c.d. decreto
Balduzzi, non sono state modificate le tariffe finali praticate agli utenti e dunque non è stata resa operativa la trattenuta introdotta da tale decreto, le pretese Parte dell' sono state ritenute infondate.
Né il Tribunale ha ritenuto che ad una diversa soluzione si potesse pervenire per il perriodo successivo al 24.10.2014, data dell'accordo con le rappresentanze della dirigenza medico, atteso che l'accordo non era stato attuato e che sarebbe stato onere dall procedere ad una rideterminzione delle tariffe. Parte_5
Da ultimo, la Giudice di prime cure ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla , atteso Parte_5
che l'eventuale pregiudizio per la salute pubblica e per l'equilibrio di bilancio Parte non è certo dipeso dalla normativa in sé ma dalla colpevole inerzia dell'
Ha pertanto così deciso: “Visto l'art. 429 c.p.c, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara che i ricorrenti, per l'attività libero- professionale intramuraria svolta dal 14.9.2012 al 17.2.2015, nulla devono pag. 7/24 restituire all' convenuta in relazione alla quota del 5% di cui all'art. 1 Pt_1 comma 4 lett. c) della legge n. 120/2007, compensa le spese di lite tra le parti”.
I motivi di appello
Contro la predetta sentenza, ha proposto appello l'
[...]
di , censurandola sotto tre Parte_2 Pt_1
diversi profili.
Con il primo profilo, l'appellante sostiene che l'interpretazione dell'art. 1, co.4, lett. c) della L. 120/2007, come modificato dal D.L. 158/2012 e sostenuta nella sentenza impugnata che ha fatto applicazione dei principi esposti dalla
Cassazione, con la sentenza n. 27833 del 2023, non sia conforme ai canoni imposti dagli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione.
Con il secondo, proposto in via subordinata, chiede accogliersi l'eccezione di illegittimità costituzionale già proposta in primo grado e insta quindi per la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, ribadendo il contrasto con gli articoli 32, 2, 3, 97 e 119 Cost. della norma in questione (art. 1, co. 4 lett. c, L. 120/07 cit.) se interpretata nei termini suddetti che, ad avviso dell'appellante, non sarebbero costituzionalmente orientati.
Con il terzo motivo, l' appellante censura la sentenza Parte_3
lamentandone la contraddittorietà della motivazione, la quale ha subordinato l'applicazione della trattenuta del 5% alla sottoscrizione di un accordo sindacale, prescindendo dai principi posti in tema di indebito oggettivo.
Per quano riguarda il primo e il terzo motivo, i motivi di doglianza dedotti dall'appellante altro non sono – in estrema sintesi - che la riproposizione delle questioni relative all'interpretazione dell'art. 1, co. 4, lett. c) della L. 120/2007 così come modificata dal D.L. 158/2012, che tende a voler accreditare la tesi secondo la quale la trattenuta debba essere operata sul compenso del medico che pag. 8/24 svolge la prestazione in regime di ALPI e ad escludere che la quota del 5% di tale compenso debba essere considerata ai fini della determinazione della tariffa da applicare all'utente, sostenendo sul punto una diversa lettura della norma, connotata dalla finalità pubblica degli interventi da finanziare con tale contributo percentuale, la cui operatività non potrebbe essere subordinata alla previa concertazione tra le parti.
Con il secondo motivo di doglianza, parte appellante chiede di rimettere gli atti Parte alla Corte Costituzionale: l' ritiene infatti che se il Collegio ritiene di non poter fare propria la soluzione ermeneutica prospettatadall'appellante, non possa che prendere atto del contrasto tra la normativa vigente – così come interpretata –
e gli arrt. 32, 2, 3, 97 e 119 Cost.
La difesa degli appellati
Costituendosi nel giudizio di appello (tutti i ricorrenti di primo grado, ad eccezione di ) gli appellati hanno ribadito l'insussistenza Controparte_15 dell'indebito oggettivo, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e di quella di Milano;
hanno evidenziato che il comportamento dell' avesse Pt_1
ingenerato un legittimo affidamento a che le somme versate fossero dovute, con la conseguenza che in base ai principi di correttezza e buona fede non potevano ora essere ripetute;
hanno ribadito che l'interpretazione fornita dal Tribunale era quella ermeneuticamente corretta, nonché gia confermata da arresti della Corte di
Cassazione, e non incontrasto con disposizioni di rango costituzionale.
Le ragioni della decisione
Occorre premettere che le questioni oggetto del presente procedimento sono già state decise in più occasioni da questa Corte d'Appello, le cui sentenze (cfr. in particolare sentenza Sentenza n. 44/2025 pubbl. il 12/03/2025 e sentenza n.
pag. 9/24 133/2025 pubbl. il 19/03/2025) si intendono qui richiamate, anche i sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
Tanto chiarito, il primo e il terzo motivo di doglianza, essendo intrinsecamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
I motivi di doglianza dedotti dall'appellante altro non sono, come anticipato, che la riproposizione delle questioni relative all'interpretazione dell'art. 1, co. 4, lett.
c) della L. 120/2007 così come modificata dal D.L. 158/2012 che, in sintesi, tende a voler accreditare la tesi secondo la quale la trattenuta debba essere operata sul compenso del medico che svolge la prestazione in regime di ALPI e ad escludere che la quota del 5% di tale compenso debba essere considerata ai fini della determinazione della tariffa da applicare all'utente, sostenendo sul punto una diversa lettura della norma, connotata dalla finalità pubblica degli interventi da finanziare con tale contributo percentuale, la cui operatività non potrebbe essere subordinata alla previa concertazione tra le parti.
In punto di fatto, occorre premettere che risulta incontestato tra le parti quanto segue: l'art. 15 quater e quinques del D. Lgs. 502/1992 consente ai dirigenti medici dell'Azienda lo svolgimento dell'attività complementare a quella istituzionale, attività libero-professionale intramuraria denominata, per comodità per attività libero-professionale si intende quella svolta, previa CP_18
autorizzazione aziendale, individualmente o in equipe, dalla dirigenza medica e sanitaria al di fuori dell'orario di servizio in regime ambulatoriale o di ricovero, a favore dell'assistito e su libera scelta dello stesso;
tale normativa trova applicazione anche ai professori e ai ricercatori universitari in rapporto esclusivo con il SSN che espletano la propria attività assistenziale in convenzione con le strutture aziendali, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 517/1999; a seguito dell'unificazione delle tre ex aziende ospedaliere ( Controparte_19
e avvenuta con DPGR 19.6.2012, n. 45, si CP_20 Controparte_21
è reso necessario adottare un unico regolamento vòlto a disciplinare la materia in pag. 10/24 modo uniforme per l'intera AO “ ” di , Parte_2 Pt_1
Contr divenuta poi , per effetto del successivo DPGR 6.12.2013, n. 71.
Le questioni per cui è causa sono sorte in relazione all'agire dell' Pt_1
appellante che, con lettera del giorno 03.08.2022 ha avanzato nei confronti di tutti i dirigenti medici, professori universitari, la richiesta di restituzione di importi pari al 5% del compenso da loro percepito in ragione dell'espletamento dell'attività libero-professionale svolta dal 14.9.2022, data di entrata in vigore del c.d. Decreto Balduzzi, fino al 17.2.2015, data di approvazione del Regolamento in materia di libera professione presso la di Parte_2
. Pt_1
Non vi è dubbio, infine, che le rappresentanze della dirigenza medica e quelle di comparto abbiano sottoscritto, in data 24.10.2014, accordi sindacali e che, in data
17.2.2015, sia stato approvato il Regolamento dianzi indicato, nel quale era fatta espressa riserva di quantificazione dell'importo dovuto per quel periodo e fatta salva la facoltà di formulazione di analoga richiesta per gli anni successivi e fino all'attualità.
Il primo punto di contrasto – avente peraltro portata dirimente – è costituito dall'interpretazione dei suddetti accordi.
Secondo l'Azienda era stato previsto che la costruzione della tariffa fosse strutturata tenendo conto del compenso richiesto dal professionista e in funzione di alcuni parametri descritti nell'accordo stesso. In particolare, si dava atto che per “onorario” si intendeva il compenso, al lordo delle imposte sui redditi personali delle persone fisiche, che compariva sul cedolino paga, mentre per
“tariffa” si intendeva il valore economico complessivo a carico del paziente, a fronte della prestazione ricevuta. Inoltre, sempre secondo l' sarebbe Pt_1 stata demandata al professionista “la definizione del valore tariffario della prestazione erogata (così da assicurare, in termini economici, la concorrenzialità della tariffa), fermo restando che tale valore assicura[sse] all' il recupero Pt_1
pag. 11/24 dei costi diretti e indiretti sostenuti e che l'onorario, in fase di ripartizione,
[fosse] il risultato di tutte le detrazioni previste dalle regole di costruzione della tariffa […]”.
Una siffatta interpretazione -sulla quale è costruita l'argomentazione difensiva dell' è smentita dalla lettera dell'art. 1, comma 4, lett. c) della L. Pt_1
120/2007 come modificato dal D.L. n. 158 del 2012 che, dopo aver affermato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ivi specificati gestiscano con integrale responsabilità propria l'attività libero-professionale intramuraria, dispone che, per il corretto esercizio, siano osservate le seguenti modalità “(…) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (…) nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi ad attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
pag. 12/24 Come già chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 27883/2023; Id.
28973/2023; Id. 28975/2023) e già evidenziato nella sentenza della S.C.
5.10.2023, n. 28088, «i due periodi fanno parte di una medesima previsione, introdotta proprio con la modifica apportata dal D.L. n. 158 del 2012 cit., in integrale sostituzione della precedente formulazione, che, sempre in riferimento alla tariffa da porre a carico dell'utenza, prevedeva più genericamente la
“determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari”.
Dal raffronto tra le due versioni della norma emerge con evidenza che, con la riforma del 2012, il legislatore ha inteso regolare in maniera più specifica le modalità di definizione della tariffa per l'attività libero-professionale intramuraria, in primo luogo sancendo espressamente – quale modalità che le aziende sanitarie locali e gli altri enti ivi menzionati debbono rispettare nella gestione di tale attività, con integrale responsabilità propria, al fine di assicurarne il corretto esercizio – il ruolo della contrattazione integrativa aziendale quale presupposto dell'intesa con i dirigenti interessati (“definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito”). Anche sul piano contenutistico la disposizione introdotta nel 2012 declina il generico principio di
“neutralità economica” già posto nella precedente formulazione (“tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari”), esplicitando espressamente la necessità che gli importi da corrispondere a cura dell'interessato siano idonei a coprire, da un lato,
i compensi (“del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati pag. 13/24 secondo criteri di riconoscimento della professionalità”), dall'altro tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende (“i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter”), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis”).
In stretta successione logico-letterale, la disposizione prosegue prevedendo che, nella determinazione della tariffa, si tenga conto anche della trattenuta c.d.
“ di nuova introduzione, come reso palese dall'incipit CP_16
(“Nell'applicazione dei predetti importi”), da cui discende che i “predetti importi” sono quelli di cui al precedente periodo della disposizione, vale a dire gli “importi da corrispondere a cura dell'assistito”.
Pertanto, in base al tenore letterale della norma, avuto riguardo alla locuzione utilizzata nel secondo periodo (“predetti importi”), che rimanda univocamente alla definizione di cui al primo periodo, ed all'esegesi sistematica dei due periodi in cui risulta articolata la lett. c in commento, da leggere necessariamente in maniera unitaria per la stessa genesi della norma (così complessivamente riformulata proprio con il D.L. n. 158 del 2012 cit.), deve concludersi che nella applicazione degli importi (cioè della tariffa a carico degli utenti) si deve tener conto anche dell'incidenza della nuova trattenuta, indicata come quota ulteriore rispetto a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
A tale ultimo riguardo, va chiarito che la norma intende richiamare la quota già prevista dall'art. 28, comma 5, della L. 23 dicembre 1999, n. 448, secondo cui
“Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti.
pag. 14/24 Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali”. L'accostamento della nuova trattenuta “Balduzzi” del 5 per cento alla quota già prevista dall'art. 28 della L. n. 488 del 1999 rappresenta un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico-sistematico, che avalla l'interpretazione per cui anche l'onere derivante dalla “ulteriore quota” deve essere considerato in sede di determinazione della tariffa a carico dell'utenza: in effetti, la differenza fra le due ipotesi consiste non già nel soggetto su cui, in definitiva, il contributo è destinato a gravare, bensì nella determinazione del compenso da trattenere, nel caso della L. n. 488 del 1999 rimessa all'autonomia delle parti sociali, nel caso della “ulteriore quota” rappresentata dalla nuova trattenuta “ definita direttamente ex lege CP_16
come percentuale prefissata del compenso del libero professionista».
Il Supremo Collegio ha preso posizione anche sull'interpretazione, di segno opposto, propugnata dalla difesa aziendale evidenziando quanto segue.
«1.6. L'opposta interpretazione, predicata dalla parte ricorrente, non risulterebbe neppure coerente con i principi che governano le prestazioni in regime di intramoenia, con particolare riferimento al principio di neutralità economica, ribadito e specificato con la formulazione della norma introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit., secondo cui gli importi da corrispondere a cura dell'assistito debbono essere idonei a coprire necessariamente tutti i costi per l'effettuazione della prestazione, a partire dalla remunerazione del compenso del professionista.
Infatti, consentire che la trattenuta venga operata direttamente sul compenso del medico, senza essere preceduta dalla contrattazione ed intesa sulla determinazione della tariffa, comporterebbe l'inidoneità stessa a remunerare il professionista e si tradurrebbe in un prelievo forzoso, non concordato, in contrasto con le previsioni di legge, che, proprio nella versione introdotta con il d.l. n. 158 del 2012 cit., stabiliscono come modalità da rispettare da parte delle pag. 15/24 aziende sanitarie la “definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale”.
1.7. Né risulta condivisibile il pur suggestivo rilievo, già posto a fondamento della interpretazione resa dal giudice di prima istanza, secondo cui il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'introduzione della trattenuta del
5 per cento resterebbe condizionato dalla previa concertazione sindacale, atteso che, a ben vedere, tutto il funzionamento del regime intra moenia (e, in particolare, la definizione della tariffa, secondo quanto precisato dalla norma proprio come modificata dal d.l. n. 158 del 2012 cit.) risulta assoggettato al medesimo “condizionamento”, sicché dovrebbe predicarsene la complessiva illegittimità. Resta, invece, inteso che le parti e, in prima battuta, gli enti pubblici, sono responsabili per la piena attuazione delle previsioni normative in materia e per l'efficace svolgimento delle prestazioni in regime intramurario, così come per il soddisfacimento delle condizioni atte a rendere operativa la trattenuta di nuova introduzione.
Soccorre, in tal senso, la previsione, dettata dall'art. 3 della l. 23 dicembre 1994,
n.724, tuttora vigente, già richiamata da questa Corte proprio in riferimento agli oneri derivanti dalle prestazioni libero-professionali intramurarie (Cass. S.L.
21.6.2022, n. 20010), di una contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali, che deve tener conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, con obbligo posto a carico del Direttore generale di assumere i provvedimenti necessari in caso di riscontrato disavanzo, secondo quanto recita il successivo comma 7 della disposizione richiamata (“Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio”).
pag. 16/24 1.8. L'interpretazione qui adottata si pone in continuità con i precedenti di questa
Corte in tema di determinazione dei compensi per le prestazioni rese in regime intra moenia ai fini della ripartizione dell'esborso a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In particolare, Cass. S.L. n. 20010 del 2022 cit., ha affermato il principio per cui “la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle
Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale” senza che le Aziende sanitarie possano “unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata”.
Al quadro normativo e contrattuale compiutamente ricostruito in tale precedente occorre far riferimento anche nella presente controversia, così come ai principi sopra richiamati, che vanno confermati. Non è invece mutuabile l'ulteriore principio, pure affermato nel citato precedente, della ripartizione del maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota
IRAP fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero-professionale. La divergenza, sul punto, è riconducibile alla differente natura dell'esborso rappresentato dall'IRAP, quale imposta da corrispondere necessariamente rispetto agli importi percepiti indipendentemente dall'avvenuto adeguamento della tariffa, rappresentando un costo a carico dell'azienda, rispetto alla trattenuta oggi in esame, vincolata a interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste di attesa e dunque alla promozione di iniziative di miglioramento del servizio sanitario, iniziative che vanno, dunque, programmate tenendo conto del pag. 17/24 finanziamento ritraibile dalla ulteriore quota introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit..
In questa prospettiva, che segna per l'aspetto indicato la distanza rispetto al citato precedente, va anche chiarito che la stessa finalizzazione del contributo
“ a sovvenzionare progettualità di miglioramento del servizio sanitario, CP_16
da attivare nel futuro, non si presta a legittimare un'applicazione retroattiva della trattenuta indipendentemente dalla rinegoziazione della tariffa (se non in virtù di un apposito accordo che a ciò espressamente si riferisca); viceversa,
l'introduzione di una nuova quota, con specifica destinazione, accanto a quella già prevista siccome determinata dalla contrattazione collettiva, richiede che il finanziamento delle iniziative di prevenzione ovvero di riduzione delle liste di attesa venga riversato sugli importi che gli utenti del servizio intra moenia accettano di corrispondere, in piena coerenza con la ratio stessa della previsione dell'attività libero professionale intramuraria, rappresentata anche dall'incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare la capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione Corte
Cost. n. 54 del 2015), purché tale attività non pregiudichi l'attività istituzionale e non si risolva in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale.
1.9. Ne consegue che la trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che l'azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se operare retroattivamente, nel periodo intertemporale tra l'entrata in vigore della previsione introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tener conto di tale nuova voce nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso. L'opposta determinazione, concretamente attuata dall' ricorrente, si pone in contrasto con il principio posto dalla Pt_1
predetta disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, e si risolve, in buona sostanza, in pag. 18/24 un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti.
1.10. Ne discende, in ragione dell'interesse pubblico sotteso, un dovere di buona fede e correttezza – gravante su entrambe le parti e con correlate responsabilità – nell'addivenire sollecitamente, in esito al mutamento normativo, ad un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate, nel quadro delle iniziative da assumere per l'efficienza del servizio sanitario».
Né giova all' il richiamo alla sentenza n. 13399/2023 del Supremo Pt_1
Collegio, sostenuto dalla Difesa aziendale al fine di far valere, comunque, gli effetti dell'accordo sindacale del 24.10.2014, sul presupposto che l'applicazione della c.d. trattenuta sia prevista ex lege. CP_16
Preliminarmente, in punto di fatto, si deve rilevare che l'accordo sindacale invocato dall non è mai stato recepito dalla stessa in un proprio Pt_1
regolamento; di conseguenza, la pretesa aziendale non può trovare fondamento in un atto che la stessa non ha mai recepito né applicato, così come dalla Pt_1
stessa riconosciuto nella deliberazione della Direzione Generale del marzo del
2022 e nell'atto di appello, laddove si sostiene che l'Amministrazione aveva tentato di giungere all'attuazione del Regolamento unico aziendale in tema di libera-professione approvato con delibera n. 155 del 17/2/2015, ma ciò non era stato possibile stante il mancato raggiungimento di un'intesa con la parte sindacale, ragion per cui veniva rinnovata l'istituzione di un tavolo unico paritetico in materia.
L'intento di esercitare l'azione ex art. 2033 cod. civ. sulla base di un accordo non recepito e formalizzato in un regolamento non può trovare accoglimento perché così come correttamente rilevato dal primo giudice, “soltanto in sede di contrattazione integrativa aziendale (…) possono essere definite le tariffe, tenendo conto di tutte le voci di costo che le compongono”.
pag. 19/24 In merito alla portata della sentenza n. 13399/2023, la Cassazione (rif. tra le altre
28973/2023), stabilita la necessità di un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate con riguardo al mutamento intervenuto a seguito del d.l. n. 158 del 2012, ha evidenziato quanto segue: «Tale approdo è pure coerente con l'ulteriore pronuncia di questa Corte
(Cass. S.L. 16.5.2023, n. 13399) che, in relazione alle questioni in quella sede sollevate, non ha affrontato direttamente il tema dell'esegesi della norma, sostanzialmente arrestandosi al rilievo che, secondo la ricostruzione fornita dal giudice di merito, in quella controversia le parti avevano raggiunto un'intesa sulla tariffa, sicché ogni ulteriore rilievo sul punto non risultava sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui “non è poi vero che la ritenuta realizzi una riduzione unilaterale della retribuzione, proprio perché in realtà imposta dalla legge, il che esclude anche la necessità di un accordo in tal senso rispetto all'applicazione o meno di essa” – che pure si rinviene nel citato precedente a conclusione della motivazione dianzi richiamata –, la stessa non va intesa nel senso di avallare l'interpretazione qui disattesa, bensì come indicazione sulla precettività della trattenuta, come legalmente imposta, indipendentemente dall'espresso recepimento della stessa nella contrattazione integrativa in sede di rinegoziazione della tariffa.
Tale assunto consente, invero, di precisare ulteriormente la portata precettiva della norma, dal momento che il vincolo del contributo è imposto direttamente dal legislatore. Ne consegue che, esclusa la retroattività della trattenuta, per quanto considerato supra la percentuale del 5 per cento va comunque applicata in esito agli accordi collettivi successivi all'introduzione della norma anche qualora, nell'adeguamento dell'importo da imporre agli assistiti, non sia stata espressamente prevista un'apposita voce ovvero non sia stata comunque menzionata l'incidenza della trattenuta in questione, dovendosi ritenere che le parti sociali, in sede di rinnovata contrattazione aziendale, ne abbiano comunque pag. 20/24 tenuto conto nell'ambito della determinazione della tariffa e i medici l'abbiano ritenuta compensativa della propria prestazione.
In conclusione: deve escludersi che l' possa applicare la Parte_5 trattenuta di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo della l. n. 120 del
2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione siccome modificata;
la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo successivamente all'entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata;
fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all'entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta nella realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata ».
La pretesa dell' appellante è infondata anche in relazione al fatto che la Pt_1
stessa è stata avanzata a distanza di quasi dieci anni dalla novella introdotta dal d.l. n. 158/2012, facendo valere i contenuti di un accordo dalla stessa non recepito e senza nemmeno tener conto dell'inserimento in sede di bilancio, quale posta ammortizzata del credito relativo alla c.d. trattenuta “ , della quota CP_16
del 5 per cento in quanto non disposta dalla stessa odierna appellante. Pt_1
Siccome la determinazione finale della tariffa è in ogni caso definita attraverso una procedura concordata e non attraverso una volontà unilaterale, la mancata attuazione dell'accordo sindacale raggiunto (in data 24.10.2014, non può che gravare sulla parte che ne ha causato la vanificazione (ossia l' . Pt_1
La circostanza che la stessa abbia poi inteso recepire l'accordo in un regolamento in data 17.2.2015 che proprio “in merito alla consistenza e alle modalità di costituzione del cosiddetto “Fondo Balduzzi” (…) non ha recepito integralmente pag. 21/24 tutte le parti dell'accordo sottoscritto in data 24.10.2014 con le OO.SS., della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, nella parte in cui era prevista la trattenuta del 5% per il fondo Balduzzi su tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria”, non sposta i termini del problema, ma rafforza, invece, la conclusione del mancato recepimento dell'accordo sindacale, così come risulta dalla delibera del Direttore Generale del 31.3.2022 (delibera n.
458/2022, doc. 3, prod. appellati). In detta delibera, infatti, si è osservato che “a seguito del citato approfondimento avviato dalla Direzione sono state evidenziate, da parte della competente struttura semplice “Libera professione”, alcune criticità tecniche rispetto alla completa attuazione del Regolamento medesimo, motivo per il quale in determinati ambiti sono ancora applicati i
Regolamenti in uso presso i singoli presidi prima del D.L. 158/2012 (…)” e si è ulteriormente esplicitato quanto segue “(…) Ritenuto necessario, al fine di dare piena attuazione al D.L. del 13.9.2012, n. 158, convertito con la Legge 8.11.2012
n. 189 (c.d. Legge Balduzzi) e data la necessità di armonizzare sin da subito le modalità di costituzione delle tariffe dell'attività libero-professionale intramuraria per tutti i presidi, applicare le modalità di costruzione delle tariffe e di calcolo delle varie trattenute previste dalla legge e dal Regolamento in tutti le strutture aziendali;
Vista la necessità di aprire con la massima tempestività un tavolo tecnico finalizzato a condividere in tempi brevi un nuovo testo aggiornato del Regolamento della libera professione, finalizzato anche a recepire le indicazioni normative nazionali, regionali e dei CCNL, anche alla luce del mancato buon fine delle trattative intraprese dall'amministrazione (…)”.
Di conseguenza, la pretesa di cui alla domanda proposta in via gradata dall' appellante, di addossare la responsabilità degli appellati, anche pro Pt_1
quota, per la mancata conclusione degli accordi deve essere rigettata, non essendo ad essi addebitate specifiche condotte ostative di natura colposa, tali da integrare violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
pag. 22/24 La portata vincolante degli accordi sindacali è stata indicata nella stessa relazione di accompagnamento al bilancio.
Di conseguenza, non è revocabile in dubbio che la carenza degli accordi sul punto finisca per escludere la possibilità di azionare una pretesa che è priva di una base negoziale richiesta dalle stesse disposizioni normative sopra richiamate
(cfr. art. 1, comma 4, lett. c) della l. 120/2007, come novellato dal d.l. 158/2012).
Non può essere neppure accolta la richiesta della parte appellante di sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la valutazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4 lett. c) legge n. 120/2007 per violazione degli artt. 32, 2, 3, 97 e 119 Cost..
Parte Le questioni sollevate dalla si rivelano infatti manifestamente infondate: ciò che può aver creato un pregiudizio alla salute e al principio di neutralità economica non è affatto l'interpretazione data dal Tribunale, che è invece assolutamente conforme a Costituzione, ma la colpevole inerzia della
[...]
, che non ha dato tempestiva attuazione alla legge. Parte_5
La complessità delle questioni affrontate legittima la compensazione integrale delle spese del grado, rimanendo a carico di parte appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co.
1-quater,
d.P.R. n. 115/02.
Si deve da ultimo rilevare che mero errore materiale nel corso dell'udienza di discussione non era stata dihciarata la contumacia di , Controparte_15
sull'errata indicazione che egli non fosse appellato bensì che avesse deciso di non proporre appello. Atteso che pacificamente l'atto di appello è stato proposto anche nei confronti del e che la notifica è andata a buon fine, si CP_15
dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza, inserendo le parole “ appellato contumace”. Controparte_15
pag. 23/24
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
respinge l'appello;
compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 11.9.2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Giulia Marzia Locati Dott.ssaPatrizia Visaggi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Torino
Sezione Lavoro
La Corte D'Appello di Torino, Sezione Lavoro, composta da
Presidente Dott.ssa Patrizia Visaggi
Consigliere Dott. Lorenzo Audisio
Dott.ssa Giulia Marzia Locati Consigliere rel.
all'udienza in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al N. 128/2025 R.G.L. tra
Parte_1
, ass. Avv.ti Fini – Manzoli
[...]
appellante
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 [...]
, , e CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
, ass. Avv. Monacis;
[...]
appellati
Controparte_15
appellato contumace Oggetto: attività libero professionale intramuraria, azione di accertamento negativo per la restituzione della quota del 5% destinato al cd. CP_16
CONCLUSIONI: per l'appellante: In via principale - accertata la legittimità e doverosità del recupero dell'indebito in capo all' in qualità di ente pubblico, in Pt_1 accoglimento dell'appello proposto, respingere le domande formulate da controparte in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto;
In subordine - nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di non aderire alla proposta interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 co. 4 lettera c) L. 120/2007 ss.mm.ii, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della suddetta norma per contrasto con gli artt. 32, 2, 3, 97 e 119 della Costituzione con conseguente rimessione della questione alla Corte Costituzionale e sospensione del presente procedimento fino all'esito della decisione della Consulta;
In ultimo subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di parziale conferma dell'impugnata sentenza, e solo qualora si dovesse escludere che la mancata trattenuta costituisca indebito oggettivo, accertare, quantomeno dal 24/10/2014, la corresponsabilità degli appellati nella misura del 50% o in quella che verrà valutata in corso di causa.
Con il favore delle spese del primo e di questo grado di giudizio anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014. per gli appellati: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello promosso dall'
[...]
(notificato in data Parte_2
19.03.2025) siccome infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni che precedono e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3221 emessa in data pag. 2/24 09.01.2025 dal Tribunale di Torino Sezione Lavoro (nel procedimento N.
1676/2023 a cui è stato riunito il giudizio N. 3978/2024).
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
, , CP_17 Controparte_1 Controparte_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , ,
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13
e – dipendenti o ex dipendenti dell'
[...] CP_14 [...]
Parte_3
, con la qualifica di dirigenti medici, ovvero di ex dipendenti o loro eredi,
[...]
ovvero ancora professori presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di , autorizzati allo svolgimento dell'attività libero Pt_1
professionale intramuraria – hanno adito il Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, al fine di ottenere sentenza di accertamento e declaratoria che nulla è da essi dovuto alla a titolo restitutorio, con riferimento alla quota del 5%, Parte_3
da destinarsi al c.d. del compenso ricevuto per l'attività libero- CP_16
professionale intramuraria (c.d. , svolta dal 14.9.2012 al 17.2.2025 in CP_18
conseguenza degli atti di diffida e costituzione inviati per il suddetto periodo ai singoli medici per la mancata trattenuta dell'importo del 5% sul compenso del professionista.
In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto di accertare che la ripetizione dell'indebita erogazione stipendiale debba disporsi al netto delle ritenute fiscali.
Con comparsa di costituzione, l' Parte_3
di , ha chiesto in via principale, accertata la
[...] Pt_1
pag. 3/24 legittimità e doverosità del recupero in capo all in qualità di ente Pt_1
pubblico, di respingere le domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, accertata la legittimità e doverosità del recupero in capo all' in qualità di ente pubblico, ha chiesto di respingere le domande Pt_1
proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, perlomeno con riguardo al periodo successivo al 24.10.2014, con compensazione integrale delle spese.
Con sentenza nr. 3321/ 2024 il Tribunale di Torino ha accolto la domanda dei ricorrenti, accertando e dichiarando “che i ricorrenti, per l'attività libero- professionale intramuraria svolta dal 14.9.2012 al 17.2.2015, nulla devono restituire all' convenuta in relazione alla quota del 5% di cui all'art. 1 Pt_1 comma 4 lett. c) della legge n. 120/2007”.
La Giudice di prime cure ha in primo luogo illustrato la cornice normativa di riferimento: l'art. 1, comma 4, lett. c), della l. n. 120 del 2007, come modificato dal c.d. decreto Balduzzi nel 2012, dispone che: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità: […] c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di pag. 4/24 prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Nell'interpretazione del Tribunale “tale norma detta i criteri da utilizzare per definire le tariffe da porre a carico dell'utente per la prestazione libero professionale intramuraria previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e non prevede che la quota del 5% della tariffa - da essa introdotta per sovvenzionare gli interventi di prevenzione o volti alla riduzione delle liste d'attesa - debba essere unilateralmente trattenuta dall'onorario spettante al dirigente medico. Essa stabilisce, invece, che la nuova quota costituisca una delle diverse voci di cui l'azienda – d'intesa con i dirigenti interessati e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale – debba tenere conto ai fini della quantificazione della tariffa complessiva finale da porre a carico dell'utente e che essa debba essere calcolata prendendo come riferimento l'entità dell'onorario dovuto al medico”. Per tale ragione, la quota del 5% non può ritenersi esclusa dalla concertazione sindacale, né può essere incassata mediante trattenuta sul compenso del dirigente medico, per due ordini di ragioni: intanto perché tale possibilità non è prevista dalla lettera della norma, e in secondo luogo perché comporterebbe una unilaterale riduzione della remunerazione concordata con il professionista in occasione dell'autorizzazione all'esercizio dell' porrebbe CP_18 di fatto a carico integrale di quest'ultimo l'onere del finanziamento degli pag. 5/24 Parte interventi di prevenzione o di riduzione delle liste d'attesa che l' avrebbe dovuto attuare sulla base delle previsioni del decreto Balduzzi.
Secondo il ragionamento seguito dalla Giudice di primo grado, è irrilevante che i medici potessero o meno essere consapevoli del fatto che la tariffa finale da praticare all'utenza avrebbe dovuto essere rideterminata dopo l'entrata in vigore del decreto Balduzzi, perché da ciò non si potrebbe comunque inferire che essi si siano assunti l'obbligo di rideterminarla, procedendo a seguito di ogni visita o prestazione ad incrementare le tariffe - già deliberate dall'azienda e sino ad allora praticate – applicando la maggiorazione del 5% ai pazienti. E ciò anche sulla base della circostanza che la determinazione delle tariffe è posta dalla legge a carico dell'azienda sanitaria.
A conforto della propria tesi, il Tribunale ha richiamato giurisprudenza della
Suprema Corte, che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di determinazione delle tariffe per l'attività libero professionale intramuraria svolta dai dirigenti medici, le Aziende sanitarie possono applicare la trattenuta di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo, della l. n. 120 del 2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 189 del 2012, solo previo accordo in sede di contrattazione collettiva aziendale ed intesa con i dirigenti interessati successivi all'introduzione della norma citata, per la cui definizione le parti devono, nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, sollecitamente attivarsi, al fine di consentire la piena operatività della trattenuta e la realizzazione delle finalità pubbliche a cui è destinata” (Corte di
Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27883 del 03/10/2023, Rv. 669030 - 01).
Da ciò discende che “la trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che l'azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se operare retroattivamente, nel periodo intertemporale fra l'entrata in vigore della previsione introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit. e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tenere conto di tale nuova voce pag. 6/24 nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso. L'opposta determinazione, concretamente attuata dall' ricorrente, si pone in contrasto con il principio posto dalla Pt_1
predetta disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, e si risolve, in buona sostanza, in un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti” (cfr. punto 4 della sentenza impugnata, che a sua volta rihciama i principi espressi dalla Corte di Cassazione,
Sez. L - , Sentenza n. 20010 del 21/06/2022, Rv. 665116 - 01).
Poiché nel periodo cui si riferiscono le diffide inviate ai ricorrenti del giudizio di primo grado – ossia dalla data di entrata in vigore del decreto Balduzzi sino all'emanazione del nuovo regolamento aziendale per la disciplina dell'ALPI
(avvenuta in data 17.2.2015) che ha recepito le intese sindacali - non è stata data alcuna attuazione alle previsioni normative dettate in materia dal c.d. decreto
Balduzzi, non sono state modificate le tariffe finali praticate agli utenti e dunque non è stata resa operativa la trattenuta introdotta da tale decreto, le pretese Parte dell' sono state ritenute infondate.
Né il Tribunale ha ritenuto che ad una diversa soluzione si potesse pervenire per il perriodo successivo al 24.10.2014, data dell'accordo con le rappresentanze della dirigenza medico, atteso che l'accordo non era stato attuato e che sarebbe stato onere dall procedere ad una rideterminzione delle tariffe. Parte_5
Da ultimo, la Giudice di prime cure ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla , atteso Parte_5
che l'eventuale pregiudizio per la salute pubblica e per l'equilibrio di bilancio Parte non è certo dipeso dalla normativa in sé ma dalla colpevole inerzia dell'
Ha pertanto così deciso: “Visto l'art. 429 c.p.c, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara che i ricorrenti, per l'attività libero- professionale intramuraria svolta dal 14.9.2012 al 17.2.2015, nulla devono pag. 7/24 restituire all' convenuta in relazione alla quota del 5% di cui all'art. 1 Pt_1 comma 4 lett. c) della legge n. 120/2007, compensa le spese di lite tra le parti”.
I motivi di appello
Contro la predetta sentenza, ha proposto appello l'
[...]
di , censurandola sotto tre Parte_2 Pt_1
diversi profili.
Con il primo profilo, l'appellante sostiene che l'interpretazione dell'art. 1, co.4, lett. c) della L. 120/2007, come modificato dal D.L. 158/2012 e sostenuta nella sentenza impugnata che ha fatto applicazione dei principi esposti dalla
Cassazione, con la sentenza n. 27833 del 2023, non sia conforme ai canoni imposti dagli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione.
Con il secondo, proposto in via subordinata, chiede accogliersi l'eccezione di illegittimità costituzionale già proposta in primo grado e insta quindi per la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, ribadendo il contrasto con gli articoli 32, 2, 3, 97 e 119 Cost. della norma in questione (art. 1, co. 4 lett. c, L. 120/07 cit.) se interpretata nei termini suddetti che, ad avviso dell'appellante, non sarebbero costituzionalmente orientati.
Con il terzo motivo, l' appellante censura la sentenza Parte_3
lamentandone la contraddittorietà della motivazione, la quale ha subordinato l'applicazione della trattenuta del 5% alla sottoscrizione di un accordo sindacale, prescindendo dai principi posti in tema di indebito oggettivo.
Per quano riguarda il primo e il terzo motivo, i motivi di doglianza dedotti dall'appellante altro non sono – in estrema sintesi - che la riproposizione delle questioni relative all'interpretazione dell'art. 1, co. 4, lett. c) della L. 120/2007 così come modificata dal D.L. 158/2012, che tende a voler accreditare la tesi secondo la quale la trattenuta debba essere operata sul compenso del medico che pag. 8/24 svolge la prestazione in regime di ALPI e ad escludere che la quota del 5% di tale compenso debba essere considerata ai fini della determinazione della tariffa da applicare all'utente, sostenendo sul punto una diversa lettura della norma, connotata dalla finalità pubblica degli interventi da finanziare con tale contributo percentuale, la cui operatività non potrebbe essere subordinata alla previa concertazione tra le parti.
Con il secondo motivo di doglianza, parte appellante chiede di rimettere gli atti Parte alla Corte Costituzionale: l' ritiene infatti che se il Collegio ritiene di non poter fare propria la soluzione ermeneutica prospettatadall'appellante, non possa che prendere atto del contrasto tra la normativa vigente – così come interpretata –
e gli arrt. 32, 2, 3, 97 e 119 Cost.
La difesa degli appellati
Costituendosi nel giudizio di appello (tutti i ricorrenti di primo grado, ad eccezione di ) gli appellati hanno ribadito l'insussistenza Controparte_15 dell'indebito oggettivo, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e di quella di Milano;
hanno evidenziato che il comportamento dell' avesse Pt_1
ingenerato un legittimo affidamento a che le somme versate fossero dovute, con la conseguenza che in base ai principi di correttezza e buona fede non potevano ora essere ripetute;
hanno ribadito che l'interpretazione fornita dal Tribunale era quella ermeneuticamente corretta, nonché gia confermata da arresti della Corte di
Cassazione, e non incontrasto con disposizioni di rango costituzionale.
Le ragioni della decisione
Occorre premettere che le questioni oggetto del presente procedimento sono già state decise in più occasioni da questa Corte d'Appello, le cui sentenze (cfr. in particolare sentenza Sentenza n. 44/2025 pubbl. il 12/03/2025 e sentenza n.
pag. 9/24 133/2025 pubbl. il 19/03/2025) si intendono qui richiamate, anche i sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
Tanto chiarito, il primo e il terzo motivo di doglianza, essendo intrinsecamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
I motivi di doglianza dedotti dall'appellante altro non sono, come anticipato, che la riproposizione delle questioni relative all'interpretazione dell'art. 1, co. 4, lett.
c) della L. 120/2007 così come modificata dal D.L. 158/2012 che, in sintesi, tende a voler accreditare la tesi secondo la quale la trattenuta debba essere operata sul compenso del medico che svolge la prestazione in regime di ALPI e ad escludere che la quota del 5% di tale compenso debba essere considerata ai fini della determinazione della tariffa da applicare all'utente, sostenendo sul punto una diversa lettura della norma, connotata dalla finalità pubblica degli interventi da finanziare con tale contributo percentuale, la cui operatività non potrebbe essere subordinata alla previa concertazione tra le parti.
In punto di fatto, occorre premettere che risulta incontestato tra le parti quanto segue: l'art. 15 quater e quinques del D. Lgs. 502/1992 consente ai dirigenti medici dell'Azienda lo svolgimento dell'attività complementare a quella istituzionale, attività libero-professionale intramuraria denominata, per comodità per attività libero-professionale si intende quella svolta, previa CP_18
autorizzazione aziendale, individualmente o in equipe, dalla dirigenza medica e sanitaria al di fuori dell'orario di servizio in regime ambulatoriale o di ricovero, a favore dell'assistito e su libera scelta dello stesso;
tale normativa trova applicazione anche ai professori e ai ricercatori universitari in rapporto esclusivo con il SSN che espletano la propria attività assistenziale in convenzione con le strutture aziendali, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 517/1999; a seguito dell'unificazione delle tre ex aziende ospedaliere ( Controparte_19
e avvenuta con DPGR 19.6.2012, n. 45, si CP_20 Controparte_21
è reso necessario adottare un unico regolamento vòlto a disciplinare la materia in pag. 10/24 modo uniforme per l'intera AO “ ” di , Parte_2 Pt_1
Contr divenuta poi , per effetto del successivo DPGR 6.12.2013, n. 71.
Le questioni per cui è causa sono sorte in relazione all'agire dell' Pt_1
appellante che, con lettera del giorno 03.08.2022 ha avanzato nei confronti di tutti i dirigenti medici, professori universitari, la richiesta di restituzione di importi pari al 5% del compenso da loro percepito in ragione dell'espletamento dell'attività libero-professionale svolta dal 14.9.2022, data di entrata in vigore del c.d. Decreto Balduzzi, fino al 17.2.2015, data di approvazione del Regolamento in materia di libera professione presso la di Parte_2
. Pt_1
Non vi è dubbio, infine, che le rappresentanze della dirigenza medica e quelle di comparto abbiano sottoscritto, in data 24.10.2014, accordi sindacali e che, in data
17.2.2015, sia stato approvato il Regolamento dianzi indicato, nel quale era fatta espressa riserva di quantificazione dell'importo dovuto per quel periodo e fatta salva la facoltà di formulazione di analoga richiesta per gli anni successivi e fino all'attualità.
Il primo punto di contrasto – avente peraltro portata dirimente – è costituito dall'interpretazione dei suddetti accordi.
Secondo l'Azienda era stato previsto che la costruzione della tariffa fosse strutturata tenendo conto del compenso richiesto dal professionista e in funzione di alcuni parametri descritti nell'accordo stesso. In particolare, si dava atto che per “onorario” si intendeva il compenso, al lordo delle imposte sui redditi personali delle persone fisiche, che compariva sul cedolino paga, mentre per
“tariffa” si intendeva il valore economico complessivo a carico del paziente, a fronte della prestazione ricevuta. Inoltre, sempre secondo l' sarebbe Pt_1 stata demandata al professionista “la definizione del valore tariffario della prestazione erogata (così da assicurare, in termini economici, la concorrenzialità della tariffa), fermo restando che tale valore assicura[sse] all' il recupero Pt_1
pag. 11/24 dei costi diretti e indiretti sostenuti e che l'onorario, in fase di ripartizione,
[fosse] il risultato di tutte le detrazioni previste dalle regole di costruzione della tariffa […]”.
Una siffatta interpretazione -sulla quale è costruita l'argomentazione difensiva dell' è smentita dalla lettera dell'art. 1, comma 4, lett. c) della L. Pt_1
120/2007 come modificato dal D.L. n. 158 del 2012 che, dopo aver affermato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ivi specificati gestiscano con integrale responsabilità propria l'attività libero-professionale intramuraria, dispone che, per il corretto esercizio, siano osservate le seguenti modalità “(…) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (…) nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi ad attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
pag. 12/24 Come già chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 27883/2023; Id.
28973/2023; Id. 28975/2023) e già evidenziato nella sentenza della S.C.
5.10.2023, n. 28088, «i due periodi fanno parte di una medesima previsione, introdotta proprio con la modifica apportata dal D.L. n. 158 del 2012 cit., in integrale sostituzione della precedente formulazione, che, sempre in riferimento alla tariffa da porre a carico dell'utenza, prevedeva più genericamente la
“determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari”.
Dal raffronto tra le due versioni della norma emerge con evidenza che, con la riforma del 2012, il legislatore ha inteso regolare in maniera più specifica le modalità di definizione della tariffa per l'attività libero-professionale intramuraria, in primo luogo sancendo espressamente – quale modalità che le aziende sanitarie locali e gli altri enti ivi menzionati debbono rispettare nella gestione di tale attività, con integrale responsabilità propria, al fine di assicurarne il corretto esercizio – il ruolo della contrattazione integrativa aziendale quale presupposto dell'intesa con i dirigenti interessati (“definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito”). Anche sul piano contenutistico la disposizione introdotta nel 2012 declina il generico principio di
“neutralità economica” già posto nella precedente formulazione (“tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari”), esplicitando espressamente la necessità che gli importi da corrispondere a cura dell'interessato siano idonei a coprire, da un lato,
i compensi (“del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati pag. 13/24 secondo criteri di riconoscimento della professionalità”), dall'altro tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende (“i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter”), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis”).
In stretta successione logico-letterale, la disposizione prosegue prevedendo che, nella determinazione della tariffa, si tenga conto anche della trattenuta c.d.
“ di nuova introduzione, come reso palese dall'incipit CP_16
(“Nell'applicazione dei predetti importi”), da cui discende che i “predetti importi” sono quelli di cui al precedente periodo della disposizione, vale a dire gli “importi da corrispondere a cura dell'assistito”.
Pertanto, in base al tenore letterale della norma, avuto riguardo alla locuzione utilizzata nel secondo periodo (“predetti importi”), che rimanda univocamente alla definizione di cui al primo periodo, ed all'esegesi sistematica dei due periodi in cui risulta articolata la lett. c in commento, da leggere necessariamente in maniera unitaria per la stessa genesi della norma (così complessivamente riformulata proprio con il D.L. n. 158 del 2012 cit.), deve concludersi che nella applicazione degli importi (cioè della tariffa a carico degli utenti) si deve tener conto anche dell'incidenza della nuova trattenuta, indicata come quota ulteriore rispetto a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
A tale ultimo riguardo, va chiarito che la norma intende richiamare la quota già prevista dall'art. 28, comma 5, della L. 23 dicembre 1999, n. 448, secondo cui
“Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti.
pag. 14/24 Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali”. L'accostamento della nuova trattenuta “Balduzzi” del 5 per cento alla quota già prevista dall'art. 28 della L. n. 488 del 1999 rappresenta un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico-sistematico, che avalla l'interpretazione per cui anche l'onere derivante dalla “ulteriore quota” deve essere considerato in sede di determinazione della tariffa a carico dell'utenza: in effetti, la differenza fra le due ipotesi consiste non già nel soggetto su cui, in definitiva, il contributo è destinato a gravare, bensì nella determinazione del compenso da trattenere, nel caso della L. n. 488 del 1999 rimessa all'autonomia delle parti sociali, nel caso della “ulteriore quota” rappresentata dalla nuova trattenuta “ definita direttamente ex lege CP_16
come percentuale prefissata del compenso del libero professionista».
Il Supremo Collegio ha preso posizione anche sull'interpretazione, di segno opposto, propugnata dalla difesa aziendale evidenziando quanto segue.
«1.6. L'opposta interpretazione, predicata dalla parte ricorrente, non risulterebbe neppure coerente con i principi che governano le prestazioni in regime di intramoenia, con particolare riferimento al principio di neutralità economica, ribadito e specificato con la formulazione della norma introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit., secondo cui gli importi da corrispondere a cura dell'assistito debbono essere idonei a coprire necessariamente tutti i costi per l'effettuazione della prestazione, a partire dalla remunerazione del compenso del professionista.
Infatti, consentire che la trattenuta venga operata direttamente sul compenso del medico, senza essere preceduta dalla contrattazione ed intesa sulla determinazione della tariffa, comporterebbe l'inidoneità stessa a remunerare il professionista e si tradurrebbe in un prelievo forzoso, non concordato, in contrasto con le previsioni di legge, che, proprio nella versione introdotta con il d.l. n. 158 del 2012 cit., stabiliscono come modalità da rispettare da parte delle pag. 15/24 aziende sanitarie la “definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale”.
1.7. Né risulta condivisibile il pur suggestivo rilievo, già posto a fondamento della interpretazione resa dal giudice di prima istanza, secondo cui il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'introduzione della trattenuta del
5 per cento resterebbe condizionato dalla previa concertazione sindacale, atteso che, a ben vedere, tutto il funzionamento del regime intra moenia (e, in particolare, la definizione della tariffa, secondo quanto precisato dalla norma proprio come modificata dal d.l. n. 158 del 2012 cit.) risulta assoggettato al medesimo “condizionamento”, sicché dovrebbe predicarsene la complessiva illegittimità. Resta, invece, inteso che le parti e, in prima battuta, gli enti pubblici, sono responsabili per la piena attuazione delle previsioni normative in materia e per l'efficace svolgimento delle prestazioni in regime intramurario, così come per il soddisfacimento delle condizioni atte a rendere operativa la trattenuta di nuova introduzione.
Soccorre, in tal senso, la previsione, dettata dall'art. 3 della l. 23 dicembre 1994,
n.724, tuttora vigente, già richiamata da questa Corte proprio in riferimento agli oneri derivanti dalle prestazioni libero-professionali intramurarie (Cass. S.L.
21.6.2022, n. 20010), di una contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali, che deve tener conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, con obbligo posto a carico del Direttore generale di assumere i provvedimenti necessari in caso di riscontrato disavanzo, secondo quanto recita il successivo comma 7 della disposizione richiamata (“Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio”).
pag. 16/24 1.8. L'interpretazione qui adottata si pone in continuità con i precedenti di questa
Corte in tema di determinazione dei compensi per le prestazioni rese in regime intra moenia ai fini della ripartizione dell'esborso a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In particolare, Cass. S.L. n. 20010 del 2022 cit., ha affermato il principio per cui “la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle
Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale” senza che le Aziende sanitarie possano “unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata”.
Al quadro normativo e contrattuale compiutamente ricostruito in tale precedente occorre far riferimento anche nella presente controversia, così come ai principi sopra richiamati, che vanno confermati. Non è invece mutuabile l'ulteriore principio, pure affermato nel citato precedente, della ripartizione del maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota
IRAP fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero-professionale. La divergenza, sul punto, è riconducibile alla differente natura dell'esborso rappresentato dall'IRAP, quale imposta da corrispondere necessariamente rispetto agli importi percepiti indipendentemente dall'avvenuto adeguamento della tariffa, rappresentando un costo a carico dell'azienda, rispetto alla trattenuta oggi in esame, vincolata a interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste di attesa e dunque alla promozione di iniziative di miglioramento del servizio sanitario, iniziative che vanno, dunque, programmate tenendo conto del pag. 17/24 finanziamento ritraibile dalla ulteriore quota introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit..
In questa prospettiva, che segna per l'aspetto indicato la distanza rispetto al citato precedente, va anche chiarito che la stessa finalizzazione del contributo
“ a sovvenzionare progettualità di miglioramento del servizio sanitario, CP_16
da attivare nel futuro, non si presta a legittimare un'applicazione retroattiva della trattenuta indipendentemente dalla rinegoziazione della tariffa (se non in virtù di un apposito accordo che a ciò espressamente si riferisca); viceversa,
l'introduzione di una nuova quota, con specifica destinazione, accanto a quella già prevista siccome determinata dalla contrattazione collettiva, richiede che il finanziamento delle iniziative di prevenzione ovvero di riduzione delle liste di attesa venga riversato sugli importi che gli utenti del servizio intra moenia accettano di corrispondere, in piena coerenza con la ratio stessa della previsione dell'attività libero professionale intramuraria, rappresentata anche dall'incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare la capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione Corte
Cost. n. 54 del 2015), purché tale attività non pregiudichi l'attività istituzionale e non si risolva in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale.
1.9. Ne consegue che la trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che l'azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se operare retroattivamente, nel periodo intertemporale tra l'entrata in vigore della previsione introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tener conto di tale nuova voce nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso. L'opposta determinazione, concretamente attuata dall' ricorrente, si pone in contrasto con il principio posto dalla Pt_1
predetta disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, e si risolve, in buona sostanza, in pag. 18/24 un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti.
1.10. Ne discende, in ragione dell'interesse pubblico sotteso, un dovere di buona fede e correttezza – gravante su entrambe le parti e con correlate responsabilità – nell'addivenire sollecitamente, in esito al mutamento normativo, ad un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate, nel quadro delle iniziative da assumere per l'efficienza del servizio sanitario».
Né giova all' il richiamo alla sentenza n. 13399/2023 del Supremo Pt_1
Collegio, sostenuto dalla Difesa aziendale al fine di far valere, comunque, gli effetti dell'accordo sindacale del 24.10.2014, sul presupposto che l'applicazione della c.d. trattenuta sia prevista ex lege. CP_16
Preliminarmente, in punto di fatto, si deve rilevare che l'accordo sindacale invocato dall non è mai stato recepito dalla stessa in un proprio Pt_1
regolamento; di conseguenza, la pretesa aziendale non può trovare fondamento in un atto che la stessa non ha mai recepito né applicato, così come dalla Pt_1
stessa riconosciuto nella deliberazione della Direzione Generale del marzo del
2022 e nell'atto di appello, laddove si sostiene che l'Amministrazione aveva tentato di giungere all'attuazione del Regolamento unico aziendale in tema di libera-professione approvato con delibera n. 155 del 17/2/2015, ma ciò non era stato possibile stante il mancato raggiungimento di un'intesa con la parte sindacale, ragion per cui veniva rinnovata l'istituzione di un tavolo unico paritetico in materia.
L'intento di esercitare l'azione ex art. 2033 cod. civ. sulla base di un accordo non recepito e formalizzato in un regolamento non può trovare accoglimento perché così come correttamente rilevato dal primo giudice, “soltanto in sede di contrattazione integrativa aziendale (…) possono essere definite le tariffe, tenendo conto di tutte le voci di costo che le compongono”.
pag. 19/24 In merito alla portata della sentenza n. 13399/2023, la Cassazione (rif. tra le altre
28973/2023), stabilita la necessità di un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate con riguardo al mutamento intervenuto a seguito del d.l. n. 158 del 2012, ha evidenziato quanto segue: «Tale approdo è pure coerente con l'ulteriore pronuncia di questa Corte
(Cass. S.L. 16.5.2023, n. 13399) che, in relazione alle questioni in quella sede sollevate, non ha affrontato direttamente il tema dell'esegesi della norma, sostanzialmente arrestandosi al rilievo che, secondo la ricostruzione fornita dal giudice di merito, in quella controversia le parti avevano raggiunto un'intesa sulla tariffa, sicché ogni ulteriore rilievo sul punto non risultava sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui “non è poi vero che la ritenuta realizzi una riduzione unilaterale della retribuzione, proprio perché in realtà imposta dalla legge, il che esclude anche la necessità di un accordo in tal senso rispetto all'applicazione o meno di essa” – che pure si rinviene nel citato precedente a conclusione della motivazione dianzi richiamata –, la stessa non va intesa nel senso di avallare l'interpretazione qui disattesa, bensì come indicazione sulla precettività della trattenuta, come legalmente imposta, indipendentemente dall'espresso recepimento della stessa nella contrattazione integrativa in sede di rinegoziazione della tariffa.
Tale assunto consente, invero, di precisare ulteriormente la portata precettiva della norma, dal momento che il vincolo del contributo è imposto direttamente dal legislatore. Ne consegue che, esclusa la retroattività della trattenuta, per quanto considerato supra la percentuale del 5 per cento va comunque applicata in esito agli accordi collettivi successivi all'introduzione della norma anche qualora, nell'adeguamento dell'importo da imporre agli assistiti, non sia stata espressamente prevista un'apposita voce ovvero non sia stata comunque menzionata l'incidenza della trattenuta in questione, dovendosi ritenere che le parti sociali, in sede di rinnovata contrattazione aziendale, ne abbiano comunque pag. 20/24 tenuto conto nell'ambito della determinazione della tariffa e i medici l'abbiano ritenuta compensativa della propria prestazione.
In conclusione: deve escludersi che l' possa applicare la Parte_5 trattenuta di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo della l. n. 120 del
2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione siccome modificata;
la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo successivamente all'entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata;
fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all'entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta nella realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata ».
La pretesa dell' appellante è infondata anche in relazione al fatto che la Pt_1
stessa è stata avanzata a distanza di quasi dieci anni dalla novella introdotta dal d.l. n. 158/2012, facendo valere i contenuti di un accordo dalla stessa non recepito e senza nemmeno tener conto dell'inserimento in sede di bilancio, quale posta ammortizzata del credito relativo alla c.d. trattenuta “ , della quota CP_16
del 5 per cento in quanto non disposta dalla stessa odierna appellante. Pt_1
Siccome la determinazione finale della tariffa è in ogni caso definita attraverso una procedura concordata e non attraverso una volontà unilaterale, la mancata attuazione dell'accordo sindacale raggiunto (in data 24.10.2014, non può che gravare sulla parte che ne ha causato la vanificazione (ossia l' . Pt_1
La circostanza che la stessa abbia poi inteso recepire l'accordo in un regolamento in data 17.2.2015 che proprio “in merito alla consistenza e alle modalità di costituzione del cosiddetto “Fondo Balduzzi” (…) non ha recepito integralmente pag. 21/24 tutte le parti dell'accordo sottoscritto in data 24.10.2014 con le OO.SS., della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, nella parte in cui era prevista la trattenuta del 5% per il fondo Balduzzi su tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria”, non sposta i termini del problema, ma rafforza, invece, la conclusione del mancato recepimento dell'accordo sindacale, così come risulta dalla delibera del Direttore Generale del 31.3.2022 (delibera n.
458/2022, doc. 3, prod. appellati). In detta delibera, infatti, si è osservato che “a seguito del citato approfondimento avviato dalla Direzione sono state evidenziate, da parte della competente struttura semplice “Libera professione”, alcune criticità tecniche rispetto alla completa attuazione del Regolamento medesimo, motivo per il quale in determinati ambiti sono ancora applicati i
Regolamenti in uso presso i singoli presidi prima del D.L. 158/2012 (…)” e si è ulteriormente esplicitato quanto segue “(…) Ritenuto necessario, al fine di dare piena attuazione al D.L. del 13.9.2012, n. 158, convertito con la Legge 8.11.2012
n. 189 (c.d. Legge Balduzzi) e data la necessità di armonizzare sin da subito le modalità di costituzione delle tariffe dell'attività libero-professionale intramuraria per tutti i presidi, applicare le modalità di costruzione delle tariffe e di calcolo delle varie trattenute previste dalla legge e dal Regolamento in tutti le strutture aziendali;
Vista la necessità di aprire con la massima tempestività un tavolo tecnico finalizzato a condividere in tempi brevi un nuovo testo aggiornato del Regolamento della libera professione, finalizzato anche a recepire le indicazioni normative nazionali, regionali e dei CCNL, anche alla luce del mancato buon fine delle trattative intraprese dall'amministrazione (…)”.
Di conseguenza, la pretesa di cui alla domanda proposta in via gradata dall' appellante, di addossare la responsabilità degli appellati, anche pro Pt_1
quota, per la mancata conclusione degli accordi deve essere rigettata, non essendo ad essi addebitate specifiche condotte ostative di natura colposa, tali da integrare violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
pag. 22/24 La portata vincolante degli accordi sindacali è stata indicata nella stessa relazione di accompagnamento al bilancio.
Di conseguenza, non è revocabile in dubbio che la carenza degli accordi sul punto finisca per escludere la possibilità di azionare una pretesa che è priva di una base negoziale richiesta dalle stesse disposizioni normative sopra richiamate
(cfr. art. 1, comma 4, lett. c) della l. 120/2007, come novellato dal d.l. 158/2012).
Non può essere neppure accolta la richiesta della parte appellante di sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la valutazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4 lett. c) legge n. 120/2007 per violazione degli artt. 32, 2, 3, 97 e 119 Cost..
Parte Le questioni sollevate dalla si rivelano infatti manifestamente infondate: ciò che può aver creato un pregiudizio alla salute e al principio di neutralità economica non è affatto l'interpretazione data dal Tribunale, che è invece assolutamente conforme a Costituzione, ma la colpevole inerzia della
[...]
, che non ha dato tempestiva attuazione alla legge. Parte_5
La complessità delle questioni affrontate legittima la compensazione integrale delle spese del grado, rimanendo a carico di parte appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co.
1-quater,
d.P.R. n. 115/02.
Si deve da ultimo rilevare che mero errore materiale nel corso dell'udienza di discussione non era stata dihciarata la contumacia di , Controparte_15
sull'errata indicazione che egli non fosse appellato bensì che avesse deciso di non proporre appello. Atteso che pacificamente l'atto di appello è stato proposto anche nei confronti del e che la notifica è andata a buon fine, si CP_15
dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza, inserendo le parole “ appellato contumace”. Controparte_15
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P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
respinge l'appello;
compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 11.9.2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Giulia Marzia Locati Dott.ssaPatrizia Visaggi
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