Articolo 29 della Legge 11 agosto 2014, n. 125
Articolo 28Articolo 30
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29 agosto 2014
Art. 29. Partner internazionali 1. L'Italia favorisce l'instaurazione sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi partner, nonche' con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014