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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13165 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. RT BU, quale giudice del lavoro, all'udienza del 19 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.27720/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dell'Avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi per procura in atti;
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
MO NI UI per procura in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 01.08.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentir accogliere nei confronti del medesimo le seguenti CP_1
conclusioni:” dichiarare l'illegittimità della pretesa di ripetizione comunicata CP_1
con raccomandata del 18 aprile 2025, in quanto tardiva, infondata e contraddittoria per tutti i motivi esposti in narrativa, con condanna alla restituzione delle somme eventualmente trattenute e trattenende;
- in via subordinata, pur non riconoscendo la legittimità del provvedimento dell' si chiede l'applicazione al caso in esame dei CP_1
benefici sanatoriali in materia di indebiti previdenziali succedutisi nel tempo (art. 52 comma 2 legge n.88/89 e art.13 legge 421/91); Ai sensi Condannarsi l' al CP_1
pagamento dei compensi spettanti ai sottoscritti procuratori per l'attività prestata nella presente fase del giudizio, oltre a spese oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (DM n.155/14) il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
L' si è costituito di respingere il ricorso. CP_1
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che, con provvedimento del 18.04.2025, l' ha comunicato CP_1
alla ricorrente di aver corrisposto, sulla pensione a Lei intestata cat. INVCIV
N. 044-700007062019, relativamente al periodo dal gennaio 2015 al maggio
2025, la maggior somma di € 2.193,55, per i motivi nel provvedimento stesso rassegnati: “la sua pensione numero 044-700007062019 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2015.Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 maggio 2025, un debito a suo carico di euro 2.193,55” (doc. 1 . Pt_1
Risulta pure dagli atti che, in data 03.05.2025, la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento che però con pec del 16.07.2025 è stato respinto.
Dalla nota dell'ufficio amministrativo allegata alla comparsa di costituzione dell' emergono le ragioni di tale rigetto: “l'utente è titolare di una CP_1
prestazione assistenziale– Assegno sociale 044-700007062019. Il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico
(cfr. art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335) che deve essere adeguatamente comprovato. Il ricorso riguarda l'indebito numero 20718859 che è relativo al periodo compreso tra il 01 gennaio 2025 al 31 maggio 2025. Tale indebito scaturisce da una ricostituzione definita in data 18 aprile 2025 per redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge. L'indebito è dovuto ai redditi derivanti da pensione di reversibilità di cui è titolare da gennaio 2025, e che producono effetti sulla prestazione in oggetto. In particolare, il sistema ha calcolato come reddito dell'anno di erogazione della prestazione l'importo della pensione dell'anno in corso. Per l'anno 2025, il limite di reddito per l'assegno sociale è di 7007,97 euro. Quanto al dolo, rappresento che l'indebito pagamento di tutte le prestazioni non pensionistiche (tra cui invicv, indebiti da pSR), dà sempre luogo al recupero delle somme corrisposte non operando per questo tipo di prestazioni le disposizioni di cui all'art 13 della Legge n 412 1991 riguardanti l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede, trattandosi di disposizione speciale delle pensioni non applicabile per analogia alla normativa generale. Il recupero dei trattamenti indebiti di natura non pensionistica è quindi soggetto alla normativa generale in materia di indebito oggettivo di cui all' art. 2033
c.c con prescrizione ordinaria decennale.”
Tale nota richiama norme che, come si vedrà, non sono applicabili all'indebito per cui è causa.
Con il presente giudizio la ricorrente ha chiesto infatti di accertare l'illegittimità della pretesa ripetizione, in quando infondata, dovendo comunque ritenersi irripetibili le somme erogate antecedentemente alla comunicazione dell' CP_1
Il giudicante rileva che si è in presenza, come risulta dallo stesso provvedimento in questa sede impugnato di un tipico indebito assistenziale in quanto relativo all'assegno sociale.
Infatti, trattandosi di indebito relativo all'assegno sociale, e quindi di un indebito c.d. assistenziale (e non previdenziale) anche se sarebbe stato determinato dal fatto che la ricorrente è divenuta titolare dal gennaio 2025 di pensione di reversibilità e quindi considerando l'incidenza del relativo reddito sulla pensione sociale, l' non avrebbe potuto e dovuto chiedere la CP_1
restituzione di quanto già percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo in base ai principi oggi consolidati nella giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. n. 19638/2015, Cass. n. 17216/2017; Cass. n. 31372/2019 ecc.). Con la più recente ordinanza n. 12608 del 25 giugno 2020, e con altre pronunce dello stesso tenore, la Suprema Corte ha chiarito che: L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come
….All'indebito relativo….. in quanto prestazione assistenziale, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).3.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” .4.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)”.
5. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. I, – , Sentenza n. – del 15/10/2019) che “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato“.
6. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.7.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del
02/12/2019) secondo cui “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 cc., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede
“dell'accipiens”.8.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n.
1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 (ost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).”9.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte Per_1
(sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.10.-
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003 – prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1
procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.11.- L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano CP_1
sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato.12.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.13.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.14.– Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge CP_1
326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.15.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia.Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica.16. Lo stesso principio risulta poi ribadito e CP_1
rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario CP_1
dell'Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' CP_1
soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1
dall'Amministrazione.La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.17.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT
e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' 18.- Infine va CP_1
osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che CP_1
quindi esso l' già conosce.19.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal CP_2
pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce CP_2
delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 dl. 269/2003 conv. in legge
326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo CP_1
scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1
conosce o ha l'onere di conoscere.19.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del
2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.Il secondo comma 2 stabilisce ” Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che non forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.”22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) (allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed
è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost.
n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).20. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1
conosce o ha l'onere di conoscere".
Se quindi, contrariamente all'opinione dell' non si può applicare l'art. CP_1
2033 c.c., nel caso di specie nessun dolo è ravvisabile in capo all'odierna ricorrente trattandosi di somme percepite in buona fede.
Né, come si è visto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali proprio all' potrebbe essere sufficiente a poter configurare quel dolo dell'assistito CP_1
che esclusivamente avrebbe potuto consentire la restituzione.
Per le esposte ragioni, la domanda meritaaccoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: dichiara che la ricorrente non deve restituire gli importi richiesti (€ 2.193,55) nella nota del 18.4.2025; CP_1
condanna l' a restituire a parte ricorrente le somme eventualmente CP_1
trattenute e a rifondere alla parte attrice le spese di lite liquidate in € 1250,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa, da distrarsi.
Roma 19.12.2025 IL GIUDICE
RT BU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. RT BU, quale giudice del lavoro, all'udienza del 19 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.27720/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dell'Avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi per procura in atti;
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
MO NI UI per procura in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 01.08.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentir accogliere nei confronti del medesimo le seguenti CP_1
conclusioni:” dichiarare l'illegittimità della pretesa di ripetizione comunicata CP_1
con raccomandata del 18 aprile 2025, in quanto tardiva, infondata e contraddittoria per tutti i motivi esposti in narrativa, con condanna alla restituzione delle somme eventualmente trattenute e trattenende;
- in via subordinata, pur non riconoscendo la legittimità del provvedimento dell' si chiede l'applicazione al caso in esame dei CP_1
benefici sanatoriali in materia di indebiti previdenziali succedutisi nel tempo (art. 52 comma 2 legge n.88/89 e art.13 legge 421/91); Ai sensi Condannarsi l' al CP_1
pagamento dei compensi spettanti ai sottoscritti procuratori per l'attività prestata nella presente fase del giudizio, oltre a spese oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (DM n.155/14) il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
L' si è costituito di respingere il ricorso. CP_1
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
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Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che, con provvedimento del 18.04.2025, l' ha comunicato CP_1
alla ricorrente di aver corrisposto, sulla pensione a Lei intestata cat. INVCIV
N. 044-700007062019, relativamente al periodo dal gennaio 2015 al maggio
2025, la maggior somma di € 2.193,55, per i motivi nel provvedimento stesso rassegnati: “la sua pensione numero 044-700007062019 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2015.Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 maggio 2025, un debito a suo carico di euro 2.193,55” (doc. 1 . Pt_1
Risulta pure dagli atti che, in data 03.05.2025, la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento che però con pec del 16.07.2025 è stato respinto.
Dalla nota dell'ufficio amministrativo allegata alla comparsa di costituzione dell' emergono le ragioni di tale rigetto: “l'utente è titolare di una CP_1
prestazione assistenziale– Assegno sociale 044-700007062019. Il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico
(cfr. art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335) che deve essere adeguatamente comprovato. Il ricorso riguarda l'indebito numero 20718859 che è relativo al periodo compreso tra il 01 gennaio 2025 al 31 maggio 2025. Tale indebito scaturisce da una ricostituzione definita in data 18 aprile 2025 per redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge. L'indebito è dovuto ai redditi derivanti da pensione di reversibilità di cui è titolare da gennaio 2025, e che producono effetti sulla prestazione in oggetto. In particolare, il sistema ha calcolato come reddito dell'anno di erogazione della prestazione l'importo della pensione dell'anno in corso. Per l'anno 2025, il limite di reddito per l'assegno sociale è di 7007,97 euro. Quanto al dolo, rappresento che l'indebito pagamento di tutte le prestazioni non pensionistiche (tra cui invicv, indebiti da pSR), dà sempre luogo al recupero delle somme corrisposte non operando per questo tipo di prestazioni le disposizioni di cui all'art 13 della Legge n 412 1991 riguardanti l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede, trattandosi di disposizione speciale delle pensioni non applicabile per analogia alla normativa generale. Il recupero dei trattamenti indebiti di natura non pensionistica è quindi soggetto alla normativa generale in materia di indebito oggettivo di cui all' art. 2033
c.c con prescrizione ordinaria decennale.”
Tale nota richiama norme che, come si vedrà, non sono applicabili all'indebito per cui è causa.
Con il presente giudizio la ricorrente ha chiesto infatti di accertare l'illegittimità della pretesa ripetizione, in quando infondata, dovendo comunque ritenersi irripetibili le somme erogate antecedentemente alla comunicazione dell' CP_1
Il giudicante rileva che si è in presenza, come risulta dallo stesso provvedimento in questa sede impugnato di un tipico indebito assistenziale in quanto relativo all'assegno sociale.
Infatti, trattandosi di indebito relativo all'assegno sociale, e quindi di un indebito c.d. assistenziale (e non previdenziale) anche se sarebbe stato determinato dal fatto che la ricorrente è divenuta titolare dal gennaio 2025 di pensione di reversibilità e quindi considerando l'incidenza del relativo reddito sulla pensione sociale, l' non avrebbe potuto e dovuto chiedere la CP_1
restituzione di quanto già percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo in base ai principi oggi consolidati nella giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. n. 19638/2015, Cass. n. 17216/2017; Cass. n. 31372/2019 ecc.). Con la più recente ordinanza n. 12608 del 25 giugno 2020, e con altre pronunce dello stesso tenore, la Suprema Corte ha chiarito che: L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come
….All'indebito relativo….. in quanto prestazione assistenziale, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).3.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” .4.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)”.
5. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. I, – , Sentenza n. – del 15/10/2019) che “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato“.
6. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.7.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del
02/12/2019) secondo cui “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 cc., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede
“dell'accipiens”.8.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n.
1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 (ost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).”9.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte Per_1
(sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.10.-
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003 – prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1
procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.11.- L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano CP_1
sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato.12.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.13.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.14.– Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge CP_1
326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.15.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia.Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica.16. Lo stesso principio risulta poi ribadito e CP_1
rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario CP_1
dell'Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' CP_1
soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1
dall'Amministrazione.La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.17.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT
e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' 18.- Infine va CP_1
osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che CP_1
quindi esso l' già conosce.19.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal CP_2
pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce CP_2
delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 dl. 269/2003 conv. in legge
326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo CP_1
scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1
conosce o ha l'onere di conoscere.19.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del
2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.Il secondo comma 2 stabilisce ” Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che non forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.”22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) (allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed
è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost.
n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).20. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1
conosce o ha l'onere di conoscere".
Se quindi, contrariamente all'opinione dell' non si può applicare l'art. CP_1
2033 c.c., nel caso di specie nessun dolo è ravvisabile in capo all'odierna ricorrente trattandosi di somme percepite in buona fede.
Né, come si è visto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali proprio all' potrebbe essere sufficiente a poter configurare quel dolo dell'assistito CP_1
che esclusivamente avrebbe potuto consentire la restituzione.
Per le esposte ragioni, la domanda meritaaccoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: dichiara che la ricorrente non deve restituire gli importi richiesti (€ 2.193,55) nella nota del 18.4.2025; CP_1
condanna l' a restituire a parte ricorrente le somme eventualmente CP_1
trattenute e a rifondere alla parte attrice le spese di lite liquidate in € 1250,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa, da distrarsi.
Roma 19.12.2025 IL GIUDICE
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