Legge 5 marzo 1990, n. 45

Commentari34

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  • 1Quando va una donna in pensione
    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 settembre 2024

  • 2Ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale
    https://www.finanzaefisco.com/

    Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l'Inps chiarisce l'applicazione della ricongiunzione tra la Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) e le Casse professionali private (D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996), recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo. Il quadro giurisprudenziale recepito La circolare si colloca nel solco della Cassazione, Sez. lavoro, sent. n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del libero professionista iscritto a Cassa (nel caso deciso, CNPADC) a ricongiungere presso la Cassa professionale i contributi versati nella Gestione Separata INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 45/1990 …

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  • 3Ricongiunzione dei periodi assicurativi per professionisti senza interessiAccesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/

  • 4Dall’INPS le indicazioni per la ricongiunzione per i liberi professionistiAccesso limitato
    Salvatore Sanna · https://www.eutekne.info/

  • 5Autore: Fabio Fiorentin
    https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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Giurisprudenza366

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  • 1Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 201
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VENEZIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n° 1797 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data da Parte 1 (avv. ZEFFIN ALBERTO) contro Controparte 1 (avv. APRILE SERGIO) (avv. TODESCHINI) CP_2 Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità CP_1 - Inpdai - Enpals, etc. Conclusioni delle parti: come in atti. FATTO E DIRITTO La ricorrente, psicologa libero professionista regolarmente iscritta …
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    • ricongiunzione contributiva·
    • art. 1 L. 45/1990·
    • previdenza obbligatoria·
    • totalizzazione contributiva·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • spese di lite·
    • diritto alla ricongiunzione·
    • portabilità posizione assicurativa·
    • cumulo contributivo·
    • gestione separata

  • 2Trib. Cassino, sentenza 02/10/2024, n. 759
    Provvedimento: Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.L. n. 2545 / 2017 Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al 2545 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente TRA con l'avv.to BARILONE DIANA; Parte_1 ricorrente E e Controparte_1 Controparte_2 con l'avv.to PESSI ROBERTO e FRANCESCO [...] GIAMMARIA; Oggetto: sentenza definitiva per crediti da lavoro RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza non definitiva n. …
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    • riserva retrospettiva·
    • capitalizzazione contributi·
    • principio di soccombenza·
    • crediti da lavoro·
    • quantificazione posizione previdenziale·
    • spese di lite·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • riscatto posizione previdenziale·
    • rivalutazione monetaria·
    • art. 127 ter c.p.c.

  • 3Trib. Roma, sentenza 31/07/2024, n. 8626
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO RG 31757 2023 Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10/07/2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha depositato la presente: SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da: (difeso da se stesso ) Parte_1 ricorrente contro (avv. GRANATA MARIA FRANCESCA ) CP_1 , con l'Avvocatura Generale dello Stato di Controparte_2 Roma resistenti Controparte_3 contumace Conclusioni delle parti: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE …
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    • art. 614 bis c.p.c.·
    • responsabilità amministrativa·
    • penale per ritardo adempimento·
    • ricongiunzione contributiva·
    • art. 1 L. 45/1990·
    • spese di lite·
    • legittimazione passiva·
    • interessi su contributi·
    • previdenza complementare

  • 4Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 825
    Provvedimento: R.G. n. 687/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Francesca Beoni Consigliere all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. N. 687/2025 promossa in grado d'appello da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rita Fera e domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il suo studio di Roma, viale delle Milizie, 76, -appellante- contro (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Daniela Dal Bo e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Besana, 2, -appellata- …
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    • base pensionabile media annuale·
    • ricongiunzione contributiva·
    • frazionamento anno contributivo·
    • contributo unificato·
    • compensazione spese processuali·
    • giurisdizione previdenziale·
    • riliquidazione trattamento pensionistico·
    • art. 26 regolamento unitario CP_1

  • 5Trib. Brescia, sentenza 03/07/2024, n. 796
    Provvedimento: N. 980 /2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da AVV. GIUSEPPE ZAGARIA in proprio ex art. 86 c.p.c. - RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore con l'avv. MINEO ALESSANDRO - RESISTENTE Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti. …
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    • art. 1 l. 45/90·
    • giurisprudenza di legittimità·
    • ricongiunzione contributiva·
    • difetto di legittimazione attiva·
    • indeterminatezza domanda·
    • spese di lite·
    • inammissibilità domanda riconvenzionale·
    • gestione separata INPS·
    • art. 118 disp. att. c.p.c.
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Versioni del testo

  • Art. 1. Facolta' di ricongiunzione 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo.
    2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero professionista.
    3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
    4. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, puo' essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
    5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo' essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.
  • Art. 2. Modalita' di ricongiunzione 1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
    2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
    3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
    4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.
  • Art. 3. Esercizio della facolta' 1. Le facolta' di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
    2. La facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, puo' esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.