Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 marzo 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 marzo 1999 |
Commentari • 46
- 1. Ricongiunzione senza ostacoli per i professionistiAccesso limitatoAlfio Cissello · https://www.eutekne.info/
Giurisprudenza • 383
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 825Provvedimento: R.G. n. 687/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Francesca Beoni Consigliere all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. N. 687/2025 promossa in grado d'appello da Parte_1 (C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. Rita Fera e domicilio eletto presso il suo studio di Roma, viale delle Milizie, 76, -appellante- contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 , con il patrocinio dell'avv. Daniela Dal Bo e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Besana, 2, -appellata- …Leggi di più...
- base pensionabile media annuale·
- ricongiunzione contributiva·
- frazionamento anno contributivo·
- contributo unificato·
- compensazione spese processuali·
- giurisdizione previdenziale·
- riliquidazione trattamento pensionistico·
- art. 26 regolamento unitario CP_1
Versioni del testo
- Art. 1. Facolta' di ricongiunzione 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
4. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, puo' essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo' essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione. - Art. 2. Modalita' di ricongiunzione 1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione. - Art. 3. Esercizio della facolta' 1. Le facolta' di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
2. La facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, puo' esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.