Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 marzo 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 marzo 1999 |
Commentari • 46
- 1. Autore: Fabio Fiorentinhttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Casse professionali. L’Inps si adegua all’orientamento giurisprudenziale consolidatohttps://www.finanzaefisco.com/
- 3. Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 15/2016https://www.fiscoetasse.com/
- 4. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 9 marzo 2026
Assegno sociale: cos'è L'assegno sociale è una prestazione assistenziale erogata dall'INPS, per supportare economicamente le persone che si trovano in condizioni di disagio e non hanno maturato i requisiti contributivi necessari per accedere a una pensione tradizionale. Si tratta di una misura destinata in particolare a figure come caregiver familiari e casalinghe/i, che storicamente non hanno avuto un percorso lavorativo retribuito o non hanno versato contributi per almeno 20 anni. Requisiti per fare domanda La prestazione, istituita nel 1996 in sostituzione della precedente pensione sociale, è un sussidio di cui beneficia chi rispetta una serie di requisiti anagrafici, di residenza e …
Leggi di più… - 5. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 11 marzo 2026
Modello ACCAS/PS: cos'è Il modello ACCAS/PS (Accertamento Assegno Sociale / Pensione Sociale) rappresenta una dichiarazione di responsabilità fondamentale con cui l'INPS verifica annualmente la sussistenza dei requisiti per le prestazioni assistenziali. A differenza delle pensioni legate ai contributi, l'erogazione di queste somme dipende strettamente dalla dimora abituale in Italia e dallo stato di bisogno. A cosa serve La funzione del modulo è certificare che il beneficiario non abbia trasferito la propria residenza all'estero e monitorare eventuali ricoveri in strutture pubbliche che potrebbero ridurre l'importo dell'assegno. Soggetti obbligati I soggetti obbligati si dividono in due …
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Giurisprudenza • 375
- 1. Trib. Cassino, sentenza 02/10/2024, n. 759Provvedimento: Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.L. n. 2545 / 2017 Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al 2545 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente TRA con l'avv.to BARILONE DIANA; Parte_1 ricorrente E e Controparte_1 Controparte_2 con l'avv.to PESSI ROBERTO e FRANCESCO [...] GIAMMARIA; Oggetto: sentenza definitiva per crediti da lavoro RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza non definitiva n. …Leggi di più...
- riserva retrospettiva·
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- 2. Trib. Roma, sentenza 31/07/2024, n. 8626Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO RG 31757 2023 Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10/07/2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha depositato la presente: SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da: (difeso da se stesso ) Parte_1 ricorrente contro (avv. GRANATA MARIA FRANCESCA ) CP_1 , con l'Avvocatura Generale dello Stato di Controparte_2 Roma resistenti Controparte_3 contumace Conclusioni delle parti: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE …Leggi di più...
- art. 614 bis c.p.c.·
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- art. 1 L. 45/1990·
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- 3. Corte d'Appello Catania, sentenza 17/02/2025, n. 118Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 679/2022 R.G. promossa DA (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 S. Pappalardo Appellante CONTRO Controparte_1 (C.F. , in persona del legale [...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Vitale, T. Vitale e L. Vitale e A. Ferrara. Appellato OGGETTO: rimborso contribuzione coincidente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con …Leggi di più...
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- 4. Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 201Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VENEZIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n° 1797 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data da Parte 1 (avv. ZEFFIN ALBERTO) contro Controparte 1 (avv. APRILE SERGIO) (avv. TODESCHINI) CP_2 Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità CP_1 - Inpdai - Enpals, etc. Conclusioni delle parti: come in atti. FATTO E DIRITTO La ricorrente, psicologa libero professionista regolarmente iscritta …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 825Provvedimento: R.G. n. 687/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Francesca Beoni Consigliere all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. N. 687/2025 promossa in grado d'appello da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rita Fera e domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il suo studio di Roma, viale delle Milizie, 76, -appellante- contro (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Daniela Dal Bo e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Besana, 2, -appellata- …Leggi di più...
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- art. 26 regolamento unitario CP_1
Versioni del testo
- Art. 1. Facolta' di ricongiunzione 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
4. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, puo' essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo' essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione. - Art. 2. Modalita' di ricongiunzione 1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione. - Art. 3. Esercizio della facolta' 1. Le facolta' di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
2. La facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, puo' esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.