Art. 26.
La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma. ((1))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La presente legge entra in vigore il 11 agosto 1936, poiche' il decreto cui si fa riferimento nel presente articolo e' il Decreto 4 maggio 1936 pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.
La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma. ((1))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La presente legge entra in vigore il 11 agosto 1936, poiche' il decreto cui si fa riferimento nel presente articolo e' il Decreto 4 maggio 1936 pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.