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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6378 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21818/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1
NAPOLITANO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv.
[...]
MICHELE SORRENTI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 29.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con 1. Il Condominio in v. G. Jannelli 190, fabbricati C, in data CP_1
18.10.2022 ha notificato atto di precetto ad , Parte_1
Pagina 1 di 5 comproprietaria di immobili in esso compresi, chiedendo il pagamento della somma di € 11.665,13 in forza del decreto ingiuntivo n. 4738/23.
L'intimata si è opposta, instaurando il presente giudizio ex art. 615, c.
I, c.p.c. e osservando: di essere divenuta comproprietaria, insieme con altri congiunti, di alcuni immobili compresi nel condominio in quanto erede di
, deceduto il 7.4.2007; di avere accettato Persona_1
l'eredità del defunto con il beneficio dell'inventario; di avere in questa veste promosso la liquidazione concorsuale dell'eredità ex art. 503 c.p.c. e di essere pertanto esente, ai sensi dell'art. 506, c. I, c.p.c., da azioni esecutive individuali promosse dai singoli creditori.
1.1. Dev'essere in primo luogo rigettata l'eccezione, proposta da parte attrice, di nullità della procura alle liti rilasciata al difensore del , CP_1
in quanto non preceduta da specifica delibera assembleare di autorizzazione alla costituzione in giudizio.
Ai sensi dell'art. 1131, c. I, c.c., l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti nei limiti delle attribuzioni previste dall'art. 1130, fra le quali rientra la riscossione degli oneri condominiali.
Nelle controversie comprese entro tale perimetro oggettivo, egli può
pertanto stare in giudizio senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare.
Vertendo il presente giudizio sull'opposizione a un precetto, intimato dallo stesso per il recupero di crediti relativi alla gestione dello CP_1
stesso, la costituzione in giudizio dell'amministratore deve reputarsi regolare anche in difetto di specifica delibera assembleare.
2. Nel merito, vanno svolte le considerazioni seguenti.
Pagina 2 di 5 Ai sensi dell'art. 498 c.c., qualora entro il termine indicato nell'articolo 495 sia stata notificata all'erede beneficiato opposizione da parte di creditori o di legatari, egli non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.
Nello stesso modo egli può procedere, ai sensi dell'art. 503 c.c., anche di propria iniziativa.
In entrambi i casi, l'art. 506, c. I, c.c. stabilisce che, una volta invitati creditori e legatari a presentare le proprie precisazioni di crediti, non siano più ammissibili azioni esecutive da parte loro, dovendo il patrimonio del de
cuius essere liquidato in via concorsuale, formando, con l'assistenza di un notaio, apposito piano di graduazione, secondo il disposto dell'art. 499 c.c.
2.1. L'opponente fonda la propria opposizione sulla deduzione di avere attivato la descritta procedura e di non poter essere, pertanto, attinta dall'azione esecutiva minacciata dal creditore opposto.
Tale difesa, sulla quale sola si regge l'azione in questa sede promossa,
si rivela tuttavia fallace, ove si consideri che il credito vantato dal condominio non è sorto a carico del defunto , Persona_1
ma direttamente in capo ai suoi eredi.
Dal ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, si comprende che l'obbligazione della quale il convenuto chiede l'adempimento attiene a oneri condominiali sorti a partire dall'anno 2021, ovverosia in epoca ben successiva alla morte del dante causa dell'opponente, verificatasi nell'anno
2007.
Ne discende che le relative obbligazioni non sono mai sorte nel
Pagina 3 di 5 patrimonio del de cuius, né da queste sono transitate nella sfera giuridica dell'attrice, sua erede, ma che, al contrario, esse si sono sin dal principio perfezionate in capo alla stessa . Parte_1
È del tutto irrilevante che l'immobile in relazione al quale gli oneri condominiali sono maturati sia compreso nell'asse ereditario del defunto e che sia giunto in quanto tale nel patrimonio dell'odierna opponente.
La limitazione di responsabilità prevista dall'art. 490 c.c., per il quale l'erede beneficiato non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti, attiene, com'è reso manifesto dall'inequivoco tenore letterale della norma, alle obbligazioni presenti nel patrimonio del de
cuius, non a quelle, sorte successivamente alla sua morte, ma in qualche modo collegate a cespiti compresi nell'asse ereditario.
Diversamente opinando, d'altronde, si perverrebbe all'esito,
palesemente irrazionale, che chi abbia ricevuto un bene per effetto di eredità
beneficiata, pur potendone godere interamente i frutti e le utilità economiche connesse, sia tuttavia esentato o, almeno, alleggerito dalla responsabilità
connessa alla sua gestione, anche per fatti accaduti dopo la morte del suo dante causa.
L'istituto dell'eredità beneficiata, al contrario, assolve allo scopo di non gravare il patrimonio personale dell'erede delle obbligazioni, a lui potenzialmente sconosciute nella loro esistenza e nel loro ammontare,
contratte in vita dal defunto, non già a quello di esonerarlo dall'adempimento delle proprie.
L'opposizione dev'essere pertanto rigettata.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Pagina 4 di 5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., disattesa ogni
[...]
contraria istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00), in complessivi € 3.350,00 per compensi (dei quali € 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva ed € 1.700,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 24/06/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21818/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1
NAPOLITANO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv.
[...]
MICHELE SORRENTI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 29.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con 1. Il Condominio in v. G. Jannelli 190, fabbricati C, in data CP_1
18.10.2022 ha notificato atto di precetto ad , Parte_1
Pagina 1 di 5 comproprietaria di immobili in esso compresi, chiedendo il pagamento della somma di € 11.665,13 in forza del decreto ingiuntivo n. 4738/23.
L'intimata si è opposta, instaurando il presente giudizio ex art. 615, c.
I, c.p.c. e osservando: di essere divenuta comproprietaria, insieme con altri congiunti, di alcuni immobili compresi nel condominio in quanto erede di
, deceduto il 7.4.2007; di avere accettato Persona_1
l'eredità del defunto con il beneficio dell'inventario; di avere in questa veste promosso la liquidazione concorsuale dell'eredità ex art. 503 c.p.c. e di essere pertanto esente, ai sensi dell'art. 506, c. I, c.p.c., da azioni esecutive individuali promosse dai singoli creditori.
1.1. Dev'essere in primo luogo rigettata l'eccezione, proposta da parte attrice, di nullità della procura alle liti rilasciata al difensore del , CP_1
in quanto non preceduta da specifica delibera assembleare di autorizzazione alla costituzione in giudizio.
Ai sensi dell'art. 1131, c. I, c.c., l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti nei limiti delle attribuzioni previste dall'art. 1130, fra le quali rientra la riscossione degli oneri condominiali.
Nelle controversie comprese entro tale perimetro oggettivo, egli può
pertanto stare in giudizio senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare.
Vertendo il presente giudizio sull'opposizione a un precetto, intimato dallo stesso per il recupero di crediti relativi alla gestione dello CP_1
stesso, la costituzione in giudizio dell'amministratore deve reputarsi regolare anche in difetto di specifica delibera assembleare.
2. Nel merito, vanno svolte le considerazioni seguenti.
Pagina 2 di 5 Ai sensi dell'art. 498 c.c., qualora entro il termine indicato nell'articolo 495 sia stata notificata all'erede beneficiato opposizione da parte di creditori o di legatari, egli non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.
Nello stesso modo egli può procedere, ai sensi dell'art. 503 c.c., anche di propria iniziativa.
In entrambi i casi, l'art. 506, c. I, c.c. stabilisce che, una volta invitati creditori e legatari a presentare le proprie precisazioni di crediti, non siano più ammissibili azioni esecutive da parte loro, dovendo il patrimonio del de
cuius essere liquidato in via concorsuale, formando, con l'assistenza di un notaio, apposito piano di graduazione, secondo il disposto dell'art. 499 c.c.
2.1. L'opponente fonda la propria opposizione sulla deduzione di avere attivato la descritta procedura e di non poter essere, pertanto, attinta dall'azione esecutiva minacciata dal creditore opposto.
Tale difesa, sulla quale sola si regge l'azione in questa sede promossa,
si rivela tuttavia fallace, ove si consideri che il credito vantato dal condominio non è sorto a carico del defunto , Persona_1
ma direttamente in capo ai suoi eredi.
Dal ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, si comprende che l'obbligazione della quale il convenuto chiede l'adempimento attiene a oneri condominiali sorti a partire dall'anno 2021, ovverosia in epoca ben successiva alla morte del dante causa dell'opponente, verificatasi nell'anno
2007.
Ne discende che le relative obbligazioni non sono mai sorte nel
Pagina 3 di 5 patrimonio del de cuius, né da queste sono transitate nella sfera giuridica dell'attrice, sua erede, ma che, al contrario, esse si sono sin dal principio perfezionate in capo alla stessa . Parte_1
È del tutto irrilevante che l'immobile in relazione al quale gli oneri condominiali sono maturati sia compreso nell'asse ereditario del defunto e che sia giunto in quanto tale nel patrimonio dell'odierna opponente.
La limitazione di responsabilità prevista dall'art. 490 c.c., per il quale l'erede beneficiato non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti, attiene, com'è reso manifesto dall'inequivoco tenore letterale della norma, alle obbligazioni presenti nel patrimonio del de
cuius, non a quelle, sorte successivamente alla sua morte, ma in qualche modo collegate a cespiti compresi nell'asse ereditario.
Diversamente opinando, d'altronde, si perverrebbe all'esito,
palesemente irrazionale, che chi abbia ricevuto un bene per effetto di eredità
beneficiata, pur potendone godere interamente i frutti e le utilità economiche connesse, sia tuttavia esentato o, almeno, alleggerito dalla responsabilità
connessa alla sua gestione, anche per fatti accaduti dopo la morte del suo dante causa.
L'istituto dell'eredità beneficiata, al contrario, assolve allo scopo di non gravare il patrimonio personale dell'erede delle obbligazioni, a lui potenzialmente sconosciute nella loro esistenza e nel loro ammontare,
contratte in vita dal defunto, non già a quello di esonerarlo dall'adempimento delle proprie.
L'opposizione dev'essere pertanto rigettata.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Pagina 4 di 5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., disattesa ogni
[...]
contraria istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00), in complessivi € 3.350,00 per compensi (dei quali € 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva ed € 1.700,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 24/06/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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