Decreto cautelare 31 ottobre 2025
Decreto cautelare 3 novembre 2025
Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 28/11/2025, n. 21498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21498 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21498/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13141/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13141 del 2025, proposto da BI Ahmed, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Balducelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto del Questore di Roma del 7 ottobre 2025, notificato al ricorrente 20 ottobre 2025, con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione presentata in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa VI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il Decreto emesso dal Questore di Roma in data 7 ottobre 2025, notificato in data 20 ottobre 2025, con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione presentata in data 7 novembre 2023, in ragione della mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma (“SUI”);
- il ricorrente ha dedotto, a giustificazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza alla Questura di Roma, la non imputabilità allo stesso della mancata stipulazione del contratto di soggiorno e la sua buona fede nell’ingresso in Italia e nell’invio del kit per il rilascio del permesso di soggiorno alla Questura, tenuto conto della scarsa conoscenza della lingua italiana e delle procedure amministrative nazionali;
- il ricorrente ha rappresentato che, sulla base del gravato decreto di irricevibilità, in data 20 ottobre 2025 il Prefetto di Roma ha emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione dal territorio nazionale, convalidato dal giudice di pace, e di esser stato trattenuto presso un Centro di Permanenza e dei Rimpatri. Il ricorrente ha rappresentato, altresì, l’intervenuta adozione da parte del SUI del provvedimento di revoca del nulla osta;
- in data 31 ottobre 2025 l’Amministrazione si è costituita nel presente giudizio per resistere al ricorso;
- con decreto presidenziale del 31 ottobre 2025, n. 6060, è stato richiesto alle parti di fornire informazioni sull’eventuale instaurazione di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato di cui parte ricorrente riferisce a pagina 3 punto 10 del ricorso e circa l’eventuale ricorso al giudice di pace avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Roma in data 20 ottobre 2025 e dell’eventuale stato di sviluppo processuale;
- con note depositate in data 31 ottobre 2025 entrambe le parti, con riferimento alla richiesta circa l’eventuale instaurazione di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, hanno dichiarato di non essere a conoscenza della presentazione della relativa impugnativa dinanzi al Tar competente. Per quanto riguarda invece la proposizione del ricorso al giudice di pace avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Roma in data 20 ottobre 2025, la difesa del ricorrente ha rappresentato che l’impugnativa è stata proposta dinanzi al giudice di pace di Roma il quale, con decreto del 31 ottobre 2025, ha sospeso provvisoriamente l’efficacia del predetto decreto e fissato l’udienza di trattazione alla data del 27 novembre 2025;
- con decreto presidenziale dello stesso 3 novembre 2025, n. 6044, alla luce di quanto sopra rappresentato, l’istanza di misure cautelari monocratiche avanzate da parte ricorrente è stata respinta. Ciò in quanto non si è ritenuto sussistere il rischio per l’istante di dover lasciare il territorio nazionale e tenuto conto che l’eventuale sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe non avrebbe arrecato alcuna ulteriore utilità al ricorrente rispetto a quella già ottenuta con il predetto decreto del giudice di pace di Roma il 31 ottobre scorso che ha sospeso, nelle more dell’udienza del prossimo 27 novembre 2025, l’efficacia del decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Roma in data 20 ottobre 2025;
- in data 21 novembre 2025 l’Amministrazione resistente ha depositato una memoria difensiva con cui, ricostruito puntualmente l’iter amministrativo svolto, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato;
- nella camera di consiglio del 25 novembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso la Prefettura di Roma, il provvedimento oggetto del presente gravame costituisce un atto dovuto e vincolato da parte della Questura;
- in particolare, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dalla Questura in sede difensiva, è stata avanzata senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalla disciplina primaria vigente, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno da parte del ricorrente e del datore di lavoro presso lo SUI di Roma, ragione per la quale non ricorrono neppure i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione;
- pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’Amministrazione resistente ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22, comma 5 ter, e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, posto che il ricorrente non ha completato la procedura prevista per l’ingresso dello straniero come lavoratore subordinato;
- la dedotta imputabilità al datore di lavoro, e non anche al ricorrente, del mancato perfezionamento dell’iter amministrativo previsto, risulta inconferente ai fini di causa, atteso il carattere vincolato del provvedimento oggetto del gravame;
- che è stato anche adottato il provvedimento di revoca del nulla osta adottato dal SUI in data 12 giugno 2025, e che, dalle informazioni rese dalle parti in data 31 ottobre 2025, non risulta che tale atto sia stato impugnato dal ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia infondato e vada pertanto respinto;
Ritenuto, infine, che le peculiarità della vicenda giustifichino la compensazione tra le parti delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NI DO, Presidente
VI SI, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI SI | NI DO |
IL SEGRETARIO