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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MADARO DONATO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1043/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002181091119516303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - sul ricorso n. 1044/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002181051119539818 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente, con ricorso notificato il 22 settembre 2025 ed iscritto a ruolo il 21 ottobre 2025 al numero
1043/2025 di R.G., ha impugnato l'iscrizione di fermo amministrativo e intimazione ad adempiere n.
20250002181091119516303 del 04/07/2025 notificata in data 24/07/2025 dal Concessionario per la
Riscossione Coattiva dei Tributi Regionali e delle Altre Entrate, R.T.I. Municipia S.P.A e Abaco S.P.A per il pagamento dell'importo complessivo di € 871,38 relativo all'annualità 2016 della tassa automobilistica gravante sull'autovettura targata Targa_3 e sull'autovettura targata Targa_2
2. ha, altresì, impugnato con ricorso notificato il 22 settembre 2025 ed iscritto a ruolo il 21 ottobre 2025 al numero 1044/2025 di R.G, l'iscrizione di fermo amministrativo e intimazione ad adempiere n.
20250002181051119539818 del 04/07/2025 notificata in data 24/07/2025 dall' Agente della Riscossione per il pagamento di € 428,99 relativo all' annualità 2015 della tassa automobilistica gravante sull'autovettura targata Targa_3
3. ha dedotto di aver impugnato, con ricorsi iscritti al n. 659/2025 e 660/2025 di R.G. presso la Corte di
Giustizia Tributaria di Avellino, i rispettivi preavvisi di fermo notificati dal Concessionario in data 04/04/2025 :
n. 202500002168921109897505, recante una richiesta di pagamento di € 845,08 per la medesima tassa automobilistica (annualità 2016) e n. 202500002168891109835575, recante una richiesta di pagamento di
€ 405,07 per la medesima tassa (annualità 2015); ha eccepito l'infondatezza, l'illegittimità, la nullità degli atti oggetto di gravame perchè relativi ad un bene indispensabile per lo svolgimento dell' attività lavorativa;
la mancata notifica degli atti prodromici alla procedura di fermo amministrativo;
l'inesistenza dell' obbligazione tributaria sottesa;
l'infondatezza, l'illegittimità, la nullità della richiesta di pagamento contenuta nell'atto impugnato per omessa allegazione degli atti richiamati;
la decadenza e la prescrizione dei termini. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. In data 9 gennaio 2026 il ricorrente per entrambi i giudizi ha depositato delle memorie illustrative.
4. Si sono costituite, nei giudizi rubricati ai nn. 1043/2025 e 1044/2025 di R.G., la Regione Campania e l'Agenzia di Riscossione rispettivamente in data 27 ottobre 2025 e 19 novembre 2025 con eccezione di incompetenza per territorio, deducendo l'inammissibilità nonché l'infondatezza dei ricorsi;
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio. In data 17 dicembre 2025 il Concessionario della riscossione ha depositato delle memorie illustrative per entrambi i procedimenti.
5. La Corte ha fissato per la trattazione del merito l'udienza del 19 gennaio 2026 e, stante la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione dei procedimenti iscritti sotto i numeri 1043/2025 di R.G. e
1044/2025 di R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati.
Va riconosciuta la competenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Avellino, visto il domicilio fiscale del ricorrente e atteso che gli atti impugnati sono riferibili a tributi la cui esecuzione avviene nel medesimo territorio.
Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, dalla documentazione versata in atti risulta che il fermo amministrativo n. 20250002181091119516303, emesso per il mancato pagamento della Tassa
Automobilistica - anno 2016, è stato preceduto dai seguenti atti:
- avviso di accertamento n. 634023476092 notificato il 15.11.2019;
- avviso di accertamento n. 634205445163 notificato il 16.11.2019;
- ingiunzione di pagamento n. 634023476092 notificata il 23.06.2022
- ingiunzione di pagamento n. 634205445163 notificata il 07.07.2022;
- preavviso di fermo n. 202500002168921109897505 notificato il 10.04.2025 come dichiarato dal ricorrente e già oggetto di pronuncia di rigetto.
In relazione al fermo amministrativo n. 20250002181051119539818, per il mancato pagamento della Tassa
Automobilistica - anno 2015, venivano notificati i seguenti atti: - avviso di accertamento n. 534138522001 notificato il 27.11.2018;
- ingiunzione di pagamento n. 534138522001 notificata il 06.04.2021;
- preavviso di fermo n. 20220002078260839183404 del 15.07.2022, notificato in data
06.08.2022;
- preavviso di fermo n. 20250002168891109835575 notificato in data 10.04.2025, come affermato dal ricorrente e già oggetto di pronuncia di rigetto.
La notifica degli atti prodromici e non opposti, determina la definitività degli atti oggetto di gravame, con conseguente loro irretrattabilità da ciò discende il consolidamento delle pretese tributarie, rispetto alle quali non possono più essere fatte valere eccezioni di merito considerate inammissibili in questa sede. In ordine alle altre questioni di cui agli atti difensivi è esaustivo il richiamo al principio giurisprudenziale per cui l'onere di adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni della parte, né che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da questa svolte. In punto di regolamentazione delle spese, considerate le circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti.Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MADARO DONATO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1043/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002181091119516303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - sul ricorso n. 1044/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002181051119539818 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente, con ricorso notificato il 22 settembre 2025 ed iscritto a ruolo il 21 ottobre 2025 al numero
1043/2025 di R.G., ha impugnato l'iscrizione di fermo amministrativo e intimazione ad adempiere n.
20250002181091119516303 del 04/07/2025 notificata in data 24/07/2025 dal Concessionario per la
Riscossione Coattiva dei Tributi Regionali e delle Altre Entrate, R.T.I. Municipia S.P.A e Abaco S.P.A per il pagamento dell'importo complessivo di € 871,38 relativo all'annualità 2016 della tassa automobilistica gravante sull'autovettura targata Targa_3 e sull'autovettura targata Targa_2
2. ha, altresì, impugnato con ricorso notificato il 22 settembre 2025 ed iscritto a ruolo il 21 ottobre 2025 al numero 1044/2025 di R.G, l'iscrizione di fermo amministrativo e intimazione ad adempiere n.
20250002181051119539818 del 04/07/2025 notificata in data 24/07/2025 dall' Agente della Riscossione per il pagamento di € 428,99 relativo all' annualità 2015 della tassa automobilistica gravante sull'autovettura targata Targa_3
3. ha dedotto di aver impugnato, con ricorsi iscritti al n. 659/2025 e 660/2025 di R.G. presso la Corte di
Giustizia Tributaria di Avellino, i rispettivi preavvisi di fermo notificati dal Concessionario in data 04/04/2025 :
n. 202500002168921109897505, recante una richiesta di pagamento di € 845,08 per la medesima tassa automobilistica (annualità 2016) e n. 202500002168891109835575, recante una richiesta di pagamento di
€ 405,07 per la medesima tassa (annualità 2015); ha eccepito l'infondatezza, l'illegittimità, la nullità degli atti oggetto di gravame perchè relativi ad un bene indispensabile per lo svolgimento dell' attività lavorativa;
la mancata notifica degli atti prodromici alla procedura di fermo amministrativo;
l'inesistenza dell' obbligazione tributaria sottesa;
l'infondatezza, l'illegittimità, la nullità della richiesta di pagamento contenuta nell'atto impugnato per omessa allegazione degli atti richiamati;
la decadenza e la prescrizione dei termini. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. In data 9 gennaio 2026 il ricorrente per entrambi i giudizi ha depositato delle memorie illustrative.
4. Si sono costituite, nei giudizi rubricati ai nn. 1043/2025 e 1044/2025 di R.G., la Regione Campania e l'Agenzia di Riscossione rispettivamente in data 27 ottobre 2025 e 19 novembre 2025 con eccezione di incompetenza per territorio, deducendo l'inammissibilità nonché l'infondatezza dei ricorsi;
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio. In data 17 dicembre 2025 il Concessionario della riscossione ha depositato delle memorie illustrative per entrambi i procedimenti.
5. La Corte ha fissato per la trattazione del merito l'udienza del 19 gennaio 2026 e, stante la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione dei procedimenti iscritti sotto i numeri 1043/2025 di R.G. e
1044/2025 di R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati.
Va riconosciuta la competenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Avellino, visto il domicilio fiscale del ricorrente e atteso che gli atti impugnati sono riferibili a tributi la cui esecuzione avviene nel medesimo territorio.
Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, dalla documentazione versata in atti risulta che il fermo amministrativo n. 20250002181091119516303, emesso per il mancato pagamento della Tassa
Automobilistica - anno 2016, è stato preceduto dai seguenti atti:
- avviso di accertamento n. 634023476092 notificato il 15.11.2019;
- avviso di accertamento n. 634205445163 notificato il 16.11.2019;
- ingiunzione di pagamento n. 634023476092 notificata il 23.06.2022
- ingiunzione di pagamento n. 634205445163 notificata il 07.07.2022;
- preavviso di fermo n. 202500002168921109897505 notificato il 10.04.2025 come dichiarato dal ricorrente e già oggetto di pronuncia di rigetto.
In relazione al fermo amministrativo n. 20250002181051119539818, per il mancato pagamento della Tassa
Automobilistica - anno 2015, venivano notificati i seguenti atti: - avviso di accertamento n. 534138522001 notificato il 27.11.2018;
- ingiunzione di pagamento n. 534138522001 notificata il 06.04.2021;
- preavviso di fermo n. 20220002078260839183404 del 15.07.2022, notificato in data
06.08.2022;
- preavviso di fermo n. 20250002168891109835575 notificato in data 10.04.2025, come affermato dal ricorrente e già oggetto di pronuncia di rigetto.
La notifica degli atti prodromici e non opposti, determina la definitività degli atti oggetto di gravame, con conseguente loro irretrattabilità da ciò discende il consolidamento delle pretese tributarie, rispetto alle quali non possono più essere fatte valere eccezioni di merito considerate inammissibili in questa sede. In ordine alle altre questioni di cui agli atti difensivi è esaustivo il richiamo al principio giurisprudenziale per cui l'onere di adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni della parte, né che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da questa svolte. In punto di regolamentazione delle spese, considerate le circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti.Spese compensate.