Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 128
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Impugnabilità dell'intimazione di pagamento

    Il ricorso è inammissibile perché l'intimazione di pagamento non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 546/1992. Il ricorrente non ha impugnato le cartelle sottese, condizione necessaria per rendere ammissibile il ricorso. L'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 e non vi sono margini per un'interpretazione analogica o estensiva. L'impugnazione sarebbe possibile solo alle condizioni indicate dal comma 3 dell'art. 19, ossia se l'intimazione facesse seguito a un atto autonomamente impugnabile del quale si assuma l'omessa notifica e se l'impugnazione fosse estesa anche a tale atto. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle ma non le ha impugnate, limitandosi a ricorrere solo contro l'intimazione.

  • Inammissibile
    Impugnabilità dell'intimazione di pagamento

    Il ricorso è inammissibile perché l'intimazione di pagamento non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 546/1992. Il ricorrente non ha impugnato le cartelle sottese, condizione necessaria per rendere ammissibile il ricorso. L'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 e non vi sono margini per un'interpretazione analogica o estensiva. L'impugnazione sarebbe possibile solo alle condizioni indicate dal comma 3 dell'art. 19, ossia se l'intimazione facesse seguito a un atto autonomamente impugnabile del quale si assuma l'omessa notifica e se l'impugnazione fosse estesa anche a tale atto. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle ma non le ha impugnate, limitandosi a ricorrere solo contro l'intimazione.

  • Inammissibile
    Impugnabilità dell'intimazione di pagamento

    Il ricorso è inammissibile perché l'intimazione di pagamento non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 546/1992. Il ricorrente non ha impugnato le cartelle sottese, condizione necessaria per rendere ammissibile il ricorso. L'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 e non vi sono margini per un'interpretazione analogica o estensiva. L'impugnazione sarebbe possibile solo alle condizioni indicate dal comma 3 dell'art. 19, ossia se l'intimazione facesse seguito a un atto autonomamente impugnabile del quale si assuma l'omessa notifica e se l'impugnazione fosse estesa anche a tale atto. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle ma non le ha impugnate, limitandosi a ricorrere solo contro l'intimazione.

  • Inammissibile
    Litisconsorzio necessario

    Con riferimento all'avviso di accertamento del Comune di Santa Flavia, la parte ricorrente doveva convenire in giudizio il suddetto ente impositore per effetto dell'introduzione del comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, che prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario quando il contribuente lamenta l'omessa o invalida notifica di un atto presupposto a quello impugnato, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Tale condizione non è stata soddisfatta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 128
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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