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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1721/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - MO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012647239000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012647239000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012647239000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2015/2025 depositato il
08/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29620259012647239000 per un totale di
€ 1.901,07.essan consta di due cartelle e di un avviso di accertamento relativo a tributi dovuti al Comune di Santa Flavia
Motivi del ricorso.
- Contestazione della mancata o irregolare notifica delle cartelle esattoriali e dell'avviso di accertamento.
- Richiesta di annullamento dell'intimazione per mancanza di prova della regolare notifica.
- Invocata decadenza del diritto all'esecuzione da parte dell'Agenzia.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione – ente convenuto.
Le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate via PEC all'indirizzo del contribuente.produce documentazione. osserva che la mancata opposizione alle cartelle ha reso i crediti definitivi.
Per l'avviso di accertamento del Comune di Santa Flavia, l'Agenzia eccepisce difetto di legittimazione passiva, non essendo competente sul merito.
Chiede il rigetto del ricorso e l'integrazione del contraddittorio con il Comune di Santa Flavia. Chiede la condanna del ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché l'intimazione di pagamento non è autonomamente impugnabile secondo l'art. 19 del D.lgs. 546/1992. Il ricorrente non ha impugnato le cartelle sottese, condizione necessaria per rendere ammissibile il ricorso.
Si osserva che le cartelle risultano regolarmente notificate.
In buona sostanza, parte ricorrente impugna esclusivamente, nei limiti appena precisati, l'intimazione di pagamento notificatale della quale chiede l'annullamento.
L'impugnazione non si estende agli atti prodromici all'intimazione e, segnatamente, alle cartelle di pagamento richiamate in parte motiva, rispetto alle quali non si formula alcuna doglianza né si avanza alcuna richiesta se non l'omessa /irregolare notifica delle stesse.
Si pone, conseguentemente, una questione di ammissibilità del ricorso considerato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma
3 dello stesso articolo.
Orbene, questo Giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento non figura tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 che possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle corti di giustizia tributaria (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. V-Trib., n.
16743/2024).
Correlativamente, non ritiene condivisibile l'opposto orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 in quanto avrebbe sostituito l'avviso di mora (da ult., in questo senso, Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025), in passato previsto e disciplinato dall'art. 46 del d.P.R. 602/1973 e altresì espressamente indicato, come atto impugnabile, dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 546/1992.
Invero, nel sistema precedente al “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” operato con il richiamato d.lgs. 46/1999, la cartella di pagamento costituiva un atto con il quale il concessionario della riscossione si limitava a informare il contribuente dell'avvenuta iscrizione a ruolo, senza tuttavia intimare il pagamento di quanto dovuto, pena l'avvio dell'esecuzione, in un determinato termine.
Era solo con l'avviso di mora che l'agente della riscossione intimava l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, già portato a conoscenza del contribuente con la notificazione della cartella di pagamento, e ammoniva lo stesso contribuente con l'avvertimento che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata avviata l'esecuzione.
Quindi, in caso di mancato pagamento di quanto indicato nella cartella, alla stessa doveva necessariamente fare seguito, prima dell'avvio dell'esecuzione, la notificazione dell'avviso di mora.
Invece, a seguito del ricordato “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” disposto con il d. lgs. 46/1999, il contenuto della cartella di pagamento risulta arricchito della espressa intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, pena l'avvio dell'esecuzione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa cartella (art. 25, comma 2, del d.P.R. 602/1973).
In tal modo, è stata inglobata nel contenuto della cartella di pagamento quell'intimazione ad adempiere rivolta al contribuente, assistita dall'avvertimento relativo all'avvio dell'esecuzione, che, nel sistema previgente, veniva formulata solo con l'avviso di mora.
Conseguentemente, nell'attuale sistema, dopo la notificazione della cartella, in mancanza di pagamento nel prescritto termine, il concessionario della riscossione è legittimato a intraprendere l'esecuzione forzata senza la necessità di notificazione di alcun ulteriore atto.
L'avviso di mora di cui alla sostituita versione dell'art. 46 del d.P.R. 602/1973, dunque, non risulta sostituito dall'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del predetto decreto.
Quest'ultima, infatti, diversamente dall'avviso di mora, non è un atto necessario della procedura di riscossione per il caso di mancato pagamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento. Essa, in particolare, deve essere emessa e notificata al contribuente, a garanzia di quest'ultimo, nel solo caso in cui l'esecuzione non venga avviata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Al contrario, come già osservato, l'avviso di mora costituiva un atto che necessariamente, in caso di mancato pagamento della somma indicata dalla cartella, doveva fare seguito alla medesima.
Va ribadito, quindi, che l'intimazione di pagamento prevista dall'attuale sistema della riscossione (art. 50 del d.P.R. 602/1973) non può essere assimilata all'avviso di mora di cui al precedente sistema (art. 46 d.P.R.
602/1973 nella versione sostituita dall'art. 16 d.lgs. 46/1999) e, anche per questo, non figura tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Né può accedersi al pur consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'elencazione di cui al predetto art. 19 non ha carattere tassativo, onde vi sarebbe spazio per l'autonoma impugnabilità di atti diversi da quelli indicati nel comma 1 di tale articolo.
Al comma 3, infatti, esso stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo.
Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente». Pertanto, ad avviso di questo Giudice, la diretta impugnabilità, in via esclusiva, di atti non contemplati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, non può passare per un'interpretazione analogica dello stesso articolo
19, in ipotesi costituzionalmente orientata. Come è noto, infatti, quest'ultima non può spingersi su un terreno che risulta in aperto contrasto con la lettera della legge.
L'impugnabilità di ulteriori atti rispetto a quelli elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, dunque, richiederebbe necessariamente, ricorrendone tutti i presupposti, una declaratoria di parziale incostituzionalità del medesimo articolo 19.
Al riguardo, non pare che la mancata previsione dell'impugnabilità dell'intimazione di pagamento sollevi dubbi, non manifestamente infondati, di contrarietà con qualche parametro costituzionale.
L'intimazione di pagamento, infatti, non è un atto impositivo che incide sulla conformazione del rapporto, né con l'ente impositore né con l'agente della riscossione, ma si limita a richiamare il precedente o i precedenti atti conformativi del medesimo. Essa, inoltre, costituisce nient'altro che un avviso prescritto a garanzia dello stesso destinatario, quale condizione di legittimità dell'avvio dell'esecuzione, qualora quest'ultima non sia stata avviata nel termine di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Costui, a seguito della notificazione dell'intimazione – sottolineata la possibilità di impugnare, unitamente alla stessa intimazione, l'atto prodromico autonomamente impugnabile eventualmente non notificato (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992) –, è messo nelle condizioni di attivarsi presso l'agente della riscossione o presso l'ente impositore per rassegnare la ricorrenza di eventuali situazioni preclusive dell'azione esecutiva ed evitarne così l'avvio.
In altri termini, con la notificazione dell'intimazione di pagamento, viene riattivata un'interlocuzione con il contribuente rimasta silente, dopo la notificazione della cartella, per un tempo che, secondo la valutazione del legislatore, è tale da richiedere appunto detta riattivazione.
Lo stesso destinatario dell'intimazione, al contempo, conserva intatta la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, qualora l'intimazione fosse seguita dal concreto avvio dell'esecuzione.
Con riferimento a tale aspetto, infatti, va osservato che l'adesione all'indirizzo interpretativo secondo cui l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art 19 del d.lgs. 546/1992 implica la categorica esclusione della conclusione – cui perviene l'opposto e qui disatteso indirizzo interpretativo – che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento possa consolidare, se del caso addirittura resuscitandolo, il credito dalla stessa portato (anche sotto questo profilo, possono richiamarsi, in senso contrapposto l'una all'altra, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024 e Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025).
Sul punto, quindi, va conclusivamente osservato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992, che non ci sono margini per un'interpretazione non tassativa di detto elenco e che non ci sono ragioni per ritenere che l'esclusione dell'intimazione di pagamento da tale categoria di atti ponga dubbi di legittimità costituzionale.
Un'intimazione di pagamento, pertanto, potrebbe essere impugnata solo alle condizioni indicate dal comma
3 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Tali condizioni sono due:
- la prima è che l'intimazione faccia seguito a un atto autonomamente impugnabile, ossia compreso tra quelli elencati dal comma 1 del predetto articolo, del quale si assuma l'omessa notificazione;
- la seconda che è che l'impugnazione sia estesa anche all'atto autonomamente impugnabile asseritamente non notificato.
Orbene, nel caso di specie, come accennato, la parte ricorrente, sebbene abbia dedotto di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento, tuttavia non ha impugnato le predette cartelle, limitandosi a proporre il ricorso esclusivamente avverso l'intimazione di pagamento.
Non risulta soddisfatta, quindi, una delle due condizioni che, a norma del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
546/1992, legittimano l'impugnazione di un atto non indicato dal comma 1 del predetto articolo e, pertanto, non autonomamente impugnabile.
Peraltro, il superamento del vaglio di ammissibilità non avrebbe comunque potuto condurre all'accoglimento del ricorso. Infatti, parte resistente ha dimostrato che, diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, le cartelle di pagamento prodromiche all'impugnata intimazione sono state regolarmente notificate alla stessa parte ricorrente, esattamente come indicato nell'impugnata intimazione di pagamento.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con riferimento all'avviso di accertamento riferito al Comune diSanta Flavia, si osserva che la parte ricorrnete doveva convenire in giudizio il suddetto ente impositore per effetto dell'introduzione del comma 6- bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, con il quale è stata prevista, a decorrere dal 5/1/2024, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che si realizza quando il contribuente lamenta l'omessa ovvero l'invalida notifica di un atto presupposto a quello impugnato, con la conseguenza che, se i vizi della notificazione sono eccepiti nei riguardi di un atto presupposto adottato da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso dev'essere proposto anche nei confronti di quest'ultimo.Pertanto anche con riferimento a tale profilo va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Anche in considerazione di tale profilo, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in
€ 400,00 oltre accessori di legge a favore di ER MO 4.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1721/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - MO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012647239000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012647239000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012647239000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2015/2025 depositato il
08/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29620259012647239000 per un totale di
€ 1.901,07.essan consta di due cartelle e di un avviso di accertamento relativo a tributi dovuti al Comune di Santa Flavia
Motivi del ricorso.
- Contestazione della mancata o irregolare notifica delle cartelle esattoriali e dell'avviso di accertamento.
- Richiesta di annullamento dell'intimazione per mancanza di prova della regolare notifica.
- Invocata decadenza del diritto all'esecuzione da parte dell'Agenzia.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione – ente convenuto.
Le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate via PEC all'indirizzo del contribuente.produce documentazione. osserva che la mancata opposizione alle cartelle ha reso i crediti definitivi.
Per l'avviso di accertamento del Comune di Santa Flavia, l'Agenzia eccepisce difetto di legittimazione passiva, non essendo competente sul merito.
Chiede il rigetto del ricorso e l'integrazione del contraddittorio con il Comune di Santa Flavia. Chiede la condanna del ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché l'intimazione di pagamento non è autonomamente impugnabile secondo l'art. 19 del D.lgs. 546/1992. Il ricorrente non ha impugnato le cartelle sottese, condizione necessaria per rendere ammissibile il ricorso.
Si osserva che le cartelle risultano regolarmente notificate.
In buona sostanza, parte ricorrente impugna esclusivamente, nei limiti appena precisati, l'intimazione di pagamento notificatale della quale chiede l'annullamento.
L'impugnazione non si estende agli atti prodromici all'intimazione e, segnatamente, alle cartelle di pagamento richiamate in parte motiva, rispetto alle quali non si formula alcuna doglianza né si avanza alcuna richiesta se non l'omessa /irregolare notifica delle stesse.
Si pone, conseguentemente, una questione di ammissibilità del ricorso considerato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma
3 dello stesso articolo.
Orbene, questo Giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento non figura tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 che possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle corti di giustizia tributaria (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. V-Trib., n.
16743/2024).
Correlativamente, non ritiene condivisibile l'opposto orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 in quanto avrebbe sostituito l'avviso di mora (da ult., in questo senso, Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025), in passato previsto e disciplinato dall'art. 46 del d.P.R. 602/1973 e altresì espressamente indicato, come atto impugnabile, dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 546/1992.
Invero, nel sistema precedente al “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” operato con il richiamato d.lgs. 46/1999, la cartella di pagamento costituiva un atto con il quale il concessionario della riscossione si limitava a informare il contribuente dell'avvenuta iscrizione a ruolo, senza tuttavia intimare il pagamento di quanto dovuto, pena l'avvio dell'esecuzione, in un determinato termine.
Era solo con l'avviso di mora che l'agente della riscossione intimava l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, già portato a conoscenza del contribuente con la notificazione della cartella di pagamento, e ammoniva lo stesso contribuente con l'avvertimento che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata avviata l'esecuzione.
Quindi, in caso di mancato pagamento di quanto indicato nella cartella, alla stessa doveva necessariamente fare seguito, prima dell'avvio dell'esecuzione, la notificazione dell'avviso di mora.
Invece, a seguito del ricordato “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” disposto con il d. lgs. 46/1999, il contenuto della cartella di pagamento risulta arricchito della espressa intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, pena l'avvio dell'esecuzione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa cartella (art. 25, comma 2, del d.P.R. 602/1973).
In tal modo, è stata inglobata nel contenuto della cartella di pagamento quell'intimazione ad adempiere rivolta al contribuente, assistita dall'avvertimento relativo all'avvio dell'esecuzione, che, nel sistema previgente, veniva formulata solo con l'avviso di mora.
Conseguentemente, nell'attuale sistema, dopo la notificazione della cartella, in mancanza di pagamento nel prescritto termine, il concessionario della riscossione è legittimato a intraprendere l'esecuzione forzata senza la necessità di notificazione di alcun ulteriore atto.
L'avviso di mora di cui alla sostituita versione dell'art. 46 del d.P.R. 602/1973, dunque, non risulta sostituito dall'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del predetto decreto.
Quest'ultima, infatti, diversamente dall'avviso di mora, non è un atto necessario della procedura di riscossione per il caso di mancato pagamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento. Essa, in particolare, deve essere emessa e notificata al contribuente, a garanzia di quest'ultimo, nel solo caso in cui l'esecuzione non venga avviata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Al contrario, come già osservato, l'avviso di mora costituiva un atto che necessariamente, in caso di mancato pagamento della somma indicata dalla cartella, doveva fare seguito alla medesima.
Va ribadito, quindi, che l'intimazione di pagamento prevista dall'attuale sistema della riscossione (art. 50 del d.P.R. 602/1973) non può essere assimilata all'avviso di mora di cui al precedente sistema (art. 46 d.P.R.
602/1973 nella versione sostituita dall'art. 16 d.lgs. 46/1999) e, anche per questo, non figura tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Né può accedersi al pur consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'elencazione di cui al predetto art. 19 non ha carattere tassativo, onde vi sarebbe spazio per l'autonoma impugnabilità di atti diversi da quelli indicati nel comma 1 di tale articolo.
Al comma 3, infatti, esso stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo.
Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente». Pertanto, ad avviso di questo Giudice, la diretta impugnabilità, in via esclusiva, di atti non contemplati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, non può passare per un'interpretazione analogica dello stesso articolo
19, in ipotesi costituzionalmente orientata. Come è noto, infatti, quest'ultima non può spingersi su un terreno che risulta in aperto contrasto con la lettera della legge.
L'impugnabilità di ulteriori atti rispetto a quelli elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, dunque, richiederebbe necessariamente, ricorrendone tutti i presupposti, una declaratoria di parziale incostituzionalità del medesimo articolo 19.
Al riguardo, non pare che la mancata previsione dell'impugnabilità dell'intimazione di pagamento sollevi dubbi, non manifestamente infondati, di contrarietà con qualche parametro costituzionale.
L'intimazione di pagamento, infatti, non è un atto impositivo che incide sulla conformazione del rapporto, né con l'ente impositore né con l'agente della riscossione, ma si limita a richiamare il precedente o i precedenti atti conformativi del medesimo. Essa, inoltre, costituisce nient'altro che un avviso prescritto a garanzia dello stesso destinatario, quale condizione di legittimità dell'avvio dell'esecuzione, qualora quest'ultima non sia stata avviata nel termine di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Costui, a seguito della notificazione dell'intimazione – sottolineata la possibilità di impugnare, unitamente alla stessa intimazione, l'atto prodromico autonomamente impugnabile eventualmente non notificato (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992) –, è messo nelle condizioni di attivarsi presso l'agente della riscossione o presso l'ente impositore per rassegnare la ricorrenza di eventuali situazioni preclusive dell'azione esecutiva ed evitarne così l'avvio.
In altri termini, con la notificazione dell'intimazione di pagamento, viene riattivata un'interlocuzione con il contribuente rimasta silente, dopo la notificazione della cartella, per un tempo che, secondo la valutazione del legislatore, è tale da richiedere appunto detta riattivazione.
Lo stesso destinatario dell'intimazione, al contempo, conserva intatta la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, qualora l'intimazione fosse seguita dal concreto avvio dell'esecuzione.
Con riferimento a tale aspetto, infatti, va osservato che l'adesione all'indirizzo interpretativo secondo cui l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art 19 del d.lgs. 546/1992 implica la categorica esclusione della conclusione – cui perviene l'opposto e qui disatteso indirizzo interpretativo – che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento possa consolidare, se del caso addirittura resuscitandolo, il credito dalla stessa portato (anche sotto questo profilo, possono richiamarsi, in senso contrapposto l'una all'altra, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024 e Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025).
Sul punto, quindi, va conclusivamente osservato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992, che non ci sono margini per un'interpretazione non tassativa di detto elenco e che non ci sono ragioni per ritenere che l'esclusione dell'intimazione di pagamento da tale categoria di atti ponga dubbi di legittimità costituzionale.
Un'intimazione di pagamento, pertanto, potrebbe essere impugnata solo alle condizioni indicate dal comma
3 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Tali condizioni sono due:
- la prima è che l'intimazione faccia seguito a un atto autonomamente impugnabile, ossia compreso tra quelli elencati dal comma 1 del predetto articolo, del quale si assuma l'omessa notificazione;
- la seconda che è che l'impugnazione sia estesa anche all'atto autonomamente impugnabile asseritamente non notificato.
Orbene, nel caso di specie, come accennato, la parte ricorrente, sebbene abbia dedotto di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento, tuttavia non ha impugnato le predette cartelle, limitandosi a proporre il ricorso esclusivamente avverso l'intimazione di pagamento.
Non risulta soddisfatta, quindi, una delle due condizioni che, a norma del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
546/1992, legittimano l'impugnazione di un atto non indicato dal comma 1 del predetto articolo e, pertanto, non autonomamente impugnabile.
Peraltro, il superamento del vaglio di ammissibilità non avrebbe comunque potuto condurre all'accoglimento del ricorso. Infatti, parte resistente ha dimostrato che, diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, le cartelle di pagamento prodromiche all'impugnata intimazione sono state regolarmente notificate alla stessa parte ricorrente, esattamente come indicato nell'impugnata intimazione di pagamento.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con riferimento all'avviso di accertamento riferito al Comune diSanta Flavia, si osserva che la parte ricorrnete doveva convenire in giudizio il suddetto ente impositore per effetto dell'introduzione del comma 6- bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, con il quale è stata prevista, a decorrere dal 5/1/2024, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che si realizza quando il contribuente lamenta l'omessa ovvero l'invalida notifica di un atto presupposto a quello impugnato, con la conseguenza che, se i vizi della notificazione sono eccepiti nei riguardi di un atto presupposto adottato da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso dev'essere proposto anche nei confronti di quest'ultimo.Pertanto anche con riferimento a tale profilo va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Anche in considerazione di tale profilo, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in
€ 400,00 oltre accessori di legge a favore di ER MO 4.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO