Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6277 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Coghe, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/03/1991, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabiano Pani, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in San Giovanni
Suergiu in data 29/08/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in San Giovanni Suergiu in data 29/08/2020 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2
dello stato civile del Comune di Carbonia, anno 2020, numero 34, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio disponendo che la cancelleria trasmetta la sentenza allo Stato Civile del Comune di San
Giovanni Suergiu affinché provveda alle annotazioni di rito.
2) Confermare l'assegnazione della casa familiare ubicata in Carbonia, via San
Francesco n. 14, al sig. , unitamente ai mobili ed agli arredi ivi Parte_1 presenti.
Pag. 2 di 4 Per_ 3) Confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso ciascuno di essi.
I genitori concorderanno di volta in volta, all'inizio di ogni settimana, in quali giorni della settimana la minore starà col padre e in quali giorni starà con la madre, compresi i pernottamenti;
per quanto concerne i fine settimana, la piccola trascorrerà un fine settimana con un genitore e un fine settimana con l'altro genitore.
4) Confermare altresì il mantenimento diretto di ciascuno dei genitori per il Per_ periodo in cui terrà la figlia con sé.
5) Riguardo alle festività comandate, ciascun genitore starà con la figlia Per_ seguendo il criterio dell'alternanza: nel periodo natalizio e di fine anno, trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori il Natale ed il
Capodanno.
Se la notte di Natale (24 notte) verrà trascorsa con la madre, il giorno di
Natale (25 dicembre) verrà trascorso col padre.
Così accadrà anche per la notte di Capodanno (31 notte) ed il 1° gennaio.
L'anno successivo avverrà il contrario, e così a seguire per gli anni a venire.
Stesso discorso per quanto attiene alla Pasqua e al Lunedì dell'Angelo: Per_ nell'anno 2025 trascorrerà la Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta col padre;
l'anno successivo avverrà il contrario.
Anche le altre festività, compleanni, ponti e varie ricorrenze, verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni.
Per_ Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Per quanto concerne le spese straordinarie, le parti richiamano le linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, ed in particolare quanto previsto a pagina 3 del documento, costituente parte integrante dei loro accordi di separazione e di divorzio.
Nel documento citato sono indicate le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione tra le parti, e quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) spese scolastiche;
b) spese di natura ludica o parascolastica;
c) spese sportive;
d) spese medico-sanitarie.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Pag. 3 di 4 Il rimborso pro-quota (50% della spesa) al genitore che ha anticipato la spesa, sarà dovuta dall'altro genitore entro 20 giorni a decorrere dalla data in cui gli verranno messe a disposizione le fatture e/o le ricevute della spesa sostenuta.
7) Confermare che non sarà dovuto alcun reciproco mantenimento tra i coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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