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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/08/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1207/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
, (C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Michele Sabatino (pec Email_1 appellante
CONTRO
(P. I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elenio Todaro (pec
Email_2 appellato
Conclusioni per l'appellante:
“- Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- preliminarmente, ritenere e dichiarare inammissibile la documentazione prodotta tardivamente ex adverso in questo grado del giudizio, espungendola dal fascicolo;
- nel merito, accogliere il presente atto di appello, indi annullare, giudicandola 2
illegittima ed errata, la sentenza n.ro 403/2022, emessa dal Tribunale di Termini
Imerese, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Margherita Urso, in data
14.05.2022 e pubblicata in data 16.05.2022, nel procedimento n.ro 766/2020 R.G., non notificata: per gli effetti: ritenere e dichiarare nulla ed improduttiva di effetti per violazione di legge, la fattura commerciale emessa dalla società opposta a distanza di anni per lavori mai effettuati;
- nel merito, ancora, ritenere e dichiarare l'insussistenza del credito per
l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente, per i lavori effettivamente eseguiti, della somma di € 2.700,00, come risulta dall'atto di quietanza sottoscritto e datato;
- conseguentemente, revocare e/o annullare con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 1199/2019 emesso in data 16.12.2019 e notificato il 21.01.2020;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo e di secondo grado.
- Salvis juribus nella più ampia ed omnicomprensiva formula”
Conclusioni per l'appellata:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- preliminarmente, revocare l'ordinanza del 09.09. u.s. di sospensione in via immediata e provvisoria dell'impugnata sentenza difettando, a tal fine, la ricorrenza dei necessari presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.;
- rigettare integralmente, attesa la sua palese infondatezza, l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 403/22, resa, inter Parte_1 partes, dal Tribunale di Termini Imerese il 14/16.05.2022 e conseguentemente, confermare in toto la predetta pronuncia;
- con vittoria, sempre e in ogni caso, delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio”
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propose opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1199/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in date 16-
18.12.2019 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma CP_1 di € 6.246,40, oltre interessi legali, spese e compensi, per lavori effettuati dalla predetta società tra il 13.10.2014 ed il 18.10.2014 in un fondo rustico di proprietà dell'opponente, a fronte dei quali era stata emessa la fattura del 20.6.2019. Espose che verso la fine dell'estate 2014 il marito della stessa opponente, avv. Di Gioia, aveva conferito a e (rispettivamente nonno e padre Persona_1 Persona_2 dell'attuale amministratrice della , già assistiti dal predetto professionista CP_1 in altri procedimenti, l'incarico di procedere alla pulitura con pala meccanica del laghetto collinare insistente sul terreno di proprietà della moglie e che per Pt_1
i lavori indicati, consistenti nell'asportazione del canneto e nello spianamento e livellamento delle pareti del lago, veniva concordato un costo complessivo a forfait di €. 2.700,00 integralmente corrisposti, come da quietanza liberatoria rilasciata da in data 6.11.2015. Osservò che la fattura posta alla base della domanda Persona_1 di ingiunzione era stata inviata dopo la richiesta, da parte del citato professionista a
, del pagamento dei relativi onorari ed eccepì la nullità della Persona_1 menzionata fattura emessa a istanza di cinque anni dalle prestazioni rese e per lavori mai effettuati, assumendo altresì che la manutenzione del laghetto collinare richiederebbe un impiego per poche ore dell'escavatore e/o pala meccanica mentre non veritiero sarebbe il livellamento e l'apertura del cantiere con trasporto mezzi fuori sagoma per l'importo di €.
1.000.00. Concluse per l'insussistenza del credito ex adverso azionato, stante l'avvenuto pagamento dell'importo di €. 2.700,00 e chiese dunque per la revoca del provvedimento monitorio opposto.
Si costituì la reiterando la fondatezza della pretesa;
affermò che CP_1
l'incarico per l'effettuazione dei lavori era stato conferito dall'opponente unicamente alla società in persona dell'amministratore p.t., mentre , padre di Persona_1 [...]
[...] [...
[...]
, nessun ruolo attivo aveva mai rivestito all'interno della società, per come Parte_2 pure evincibile dai certificati di iscrizione alla C.C.I.A., essendosi egli, del tutto estraneo agli accordi intercorsi tra le parti, limitato piuttosto a occasionali e sporadiche prestazioni presso il cantiere;
escluse quindi l'efficacia liberatoria dell'eventuale pagamento eseguito dalla controparte a un soggetto non legittimato e CP_ non autorizzato dalla società che non ne ha mai ratificato l'operato, negando altresì di avere essa creditrice concorso a determinare l'errore del presunto solvens.
Domandò pertanto la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita in via documentale e con l'escussione di un teste, venne decisa con la sentenza n. 403/2022 con cui il Tribunale di Termini Imerese, valorizzando le dichiarazioni rese dal teste escusso e ritenuto che nessun ruolo attivo nella società era stato mai rivestito , comunque estraneo agli accordi Persona_1 intercorsi tra le parti, reputò inidoneo a liberare il debitore il pagamento eseguito al soggetto non legittimato, in assenza di ratifica o approfittamento del creditore, e inoltre, ravvisata l'attitudine della produzione documentale offerta dall'opposta a fondare la pretesa, rigettò l'opposizione proposta condannando Parte_1 al pagamento, in favore della opposta, delle spese processuali.
[...]
2. Avverso la suddetta sentenza ha interposto gravame Parte_1
[...]
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'impugnativa e la conferma CP_1 della sentenza appellata.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 6.3.2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. L'appellante sostiene, innanzi tutto, che l'errore in cui è incorso il Tribunale consiste nell'avere ritenuto non raggiunta la prova della valenza liberatoria nei confronti della della quietanza a saldo sottoscritta da;
CP_1 Persona_1 5
ribadisce che gli accordi sulla esecuzione delle opere erano intercorsi tra il marito della medesima appellante e , non avendo la controparte contestato Persona_1
l'anzidetta ricostruzione fattuale;
assume che pertanto il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere l'estraneità di , trattandosi peraltro del padre di Persona_1 [...]
ed avendo il predetto collaborato nel cantiere;
reitera l'idoneità probatoria Per_2 della quietanza sottoscritta da dimostrativa, a suo dire, che il predetto, Persona_1 interlocutore dell'avv. Di Gioia con cui era intercorso l'accordo, aveva eseguito insieme al figlio i lavori ed aveva quindi legittimamente incassato la Per_2
CP_ somma corrisposta a saldo per conto della società ; ribadisce pertanto la efficacia liberatoria della detta quietanza e sostiene che il primo Giudice non ha valutato la ricorrenza di presunzioni gravi, precise e concordanti a fondamento delle ragioni della parte opponente, tra cui l'insussistenza di un accordo scritto tra la committente e la società lo stretto rapporto di parentela (padre e figlio) intercorrente fra CP_1
e , al tempo legale rappresentante della società, la Persona_1 Persona_2 presenza di durante l'esecuzione dei lavori, la emissione della fattura Persona_1 da parte della società a distanza di cinque anni dalla esecuzione dei lavori e dopo Per_ pochi mesi dall'azione proposta dall'avvocato Di Gioia contro . Assume poi che ha errato il Tribunale là dove ha ritenuto sufficientemente provata la esecuzione dei lavori indicati nella fattura e la congruità dell'importo dovuto sulla base della fattura stessa e della escussione del teste , avendo dovuto invece la Testimone_1 controparte offrire la prova rigorosa che erano stati eseguiti tutti i lavori indicati e la entità della richiesta economica. Contesta quindi l'operata, dal Tribunale, valorizzazione della fattura, non avendo l'avversaria prodotto il documento a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione e richiama sul punto l'indirizzo interpretativo secondo cui la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinario, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi depositando il fascicolo 6
contenente i documenti offerti in comunicazione, sicché, in difetto di tale produzione, essa non entra a far parte del fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione ed il giudice, pertanto, non può tenerne conto.
4. L'impugnativa non può essere accolta.
4.1. Quanto al valore della quietanza prodotta dalla parte opponente e sottoscritta da , premesso che la ricostruzione offerta dall'odierna Persona_1 appellante circa gli accordi sull'esecuzione delle opere siccome presuntivamente intervenuti con il predetto non può ritenersi pacifica e/o non contestata Persona_1
CP_
– avendo, per converso, l'opposta sempre sostenuto che l'incarico venne conferito unicamente alla società, nella persona dell'amministratore pro tempore,
, con ogni estraneità di – va comunque rilevato che Persona_2 Persona_1 nessun ruolo rappresentativo della società oggi appellata risulta avere mai rivestito il citato , il quale non solo non compare nella compagine di né Persona_1 CP_1 ha mai assunto, in ogni caso, l'incarico di amministratore (cfr. i certificati e la visura camerale della società in atti), ma non risulta nemmeno stabilmente collocato tra i collaboratori della società, avendo, del resto, il teste escusso nel pregresso grado riferito, in sintonia con quanto affermato dalla opposta, di una presenza nel cantiere del predetto soltanto occasionale (il teste ha dichiarato: Persona_1 Testimone_1
“non so dire con precisone se venisse spesso sul terreno;
posso Persona_1 precisare però che, a volte, portava un panino a suo figlio ma non lavorava per la società ) inidonea ad evidenziare un qualche ruolo attivo nell'ente (lo stesso CP_1 teste ha dichiarato, ad esempio, di avere concordato con “il Sig. ” la Persona_2 dazione della pala meccanica, dichiarando peraltro espressamente: “da quello che so,
l'amministratore della società era ”). CP_1 Persona_2
Ora, la quietanza di pagamento rilasciata dal creditore al debitore ha natura di confessione stragiudiziale sul fatto estintivo dell'obbligazione solo se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Nel caso in 7
cui poi il debitore abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto al creditore apparente, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., a condizione però che il debitore, il quale invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens
(così Cass. 9758/2018. V. anche Cass. 14028/2013 e Cass. 17742/2005).
Ed invero, l'art. 1189 c.c., statuendo l'efficacia liberatoria del pagamento a chi appare, senza esserlo, creditore, stabilisce una deroga al principio generale di cui all' art. 1188 comma 1 c.c., tendendo la norma a tutelare l'affidamento del debitore che sia convinto, agendo in buona fede, di pagare nelle mani del vero creditore. È pertanto necessario, per il riconoscimento della detta efficacia liberatoria, che la situazione apparente si palesi tale in base, innanzi tutto, a "circostanze univoche" (presupposto oggettivo), vale a dire sulla base di elementi concreti ed obiettivi da cui possa desumersi la sussistenza della legittimazione in capo all'accipiens, e che ricorra altresì la buona fede in capo a colui che esegue il pagamento (presupposto soggettivo), nel senso che la convinzione indicata deve essere fondata sulle predette circostanze, richiedendosi un'idonea allegazione da parte del debitore delle circostanze univoche idonee a sorreggerla e della sua buona fede (v. Cass.
4589/2023).
Si è peraltro osservato, in sede di concreta prassi applicativa, che la buona fede può ritenersi sussistente solo in presenza di un errore scusabile del debitore, in base al criterio dell'ordinaria diligenza nell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1176
c.c. Per l'applicazione del principio dell'apparenza del diritto, occorre infatti procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del 8
terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza (cfr. Cass. 20906/2005 e in senso conforme, tra le più recenti, Cass. 6563/2016 nonché Cass. 18345/2024). Si esclude pertanto la scusabilità dell'errore in tutti i casi in cui l'ordinamento prevede per una certa situazione giuridica la predisposizione di un regime di pubblicità: la buona fede del debitore non ricorre qualora egli non si sia premurato, prima di effettuare il pagamento, di accertare nei pubblici registri se effettivamente l'accipiens era legittimato a ricevere la prestazione (cfr. tra le più recenti Cass.
29833/2024 e Cass. 18345/2024. V. anche Cass. 12273/2016. In precedenza, cfr. tra le altre Cass. 4637/1996 e Cass. 8041/2002).
L'art. 1189 c.c. è invocabile anche con riferimento all'ipotesi del pagamento effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens, facendo sorgere in quest'ultimo una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (v. Cass. 1869/2018), con la conseguenza che spetta al debitore l'onere di dimostrare non solo le circostanze univoche e la sua buona fede, ma anche l'atteggiamento colposo del creditore, tale da ingenerare la convinzione dell'effettiva esistenza del potere di rappresentanza (v. anche Cass. 9758/2018 e, in senso conforme, tra le altre Cass. 17742/2005, Cass.
2093/1997, Cass. 2645/1993).
Ciò posto, nel caso in esame, non solo non risultano adeguatamente rappresentate le circostanze univoche da cui desumere l'effettiva sussistenza di una situazione di apparenza nel senso indicato – tali non potendosi considerare né
l'accordo sulla esecuzione dei lavori, in relazione al quale la partecipazione di
[...]
è stata, come detto, contestata dall'opposta e non risulta comunque aliunde Per_1 9
ricostruibile, né l'attesa in ordine all'emissione della fattura da parte della società, in sé inidonea a rappresentare una tacita ratifica dell'operato del falsus procurator – ma nemmeno emergono profili che possano indurre a giustificare l'eventuale affidamento riposto dal debitore sulla capacità rappresentativa del terzo, tenuto conto, tra l'altro, del regime di pubblicità caratterizzante la società, nonché delle stesse qualità soggettive di colui che, professionista avvocato, avrebbe, secondo quanto riferito dalla medesima parte opponente, intrattenuto i rapporti con il terzo.
Nessun concreto elemento risulta poi offerto dalla parte debitrice sull'eventuale atteggiamento colposo del creditore, nulla emergendo, al di là del rapporto di parentela tra e , sulle eventuali ulteriori e significative Persona_1 Persona_2 circostanze, imputabili alla creditrice, tali da avere ingenerato la convinzione dell'effettiva esistenza del potere rappresentativo in capo al terzo. È appena il caso di rilevare che il richiamato, dall'opponente, rapporto professionale intrattenuto da con l'avv. Di Gioa attiene a vicende, alla luce della stessa Persona_1 documentazione offerta dalla parte appellante (v. all. da 1 a 3 nel fascicolo CP_ dell'opponente nel pregresso grado), del tutto estranee alla società .
Va in definitiva confermata l'inidoneità della quietanza prodotta dalla parte attrice a comprovare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento azionata dall'ingiungente.
4.2. Passando adesso alla prova del credito fatto valere da deve CP_1 innanzi tutto osservarsi che la mancata allegazione agli atti del giudizio di primo grado ad opera della società della fattura posta a fondamento della domanda monitoria non inficia la validità della sentenza impugnata, né può configurarsi quale produzione di nuovi elementi di prova, dovendosi richiamare sul punto il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza del 10.07.2015
n. 14475) secondo cui l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo 10
e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma,
c.p.c., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, con la conseguenza che, ove siano in seguito allegati nel giudizio di gravame, devono essere ritenuti ammissibili.
La fattura in atti (cfr. nel fascicolo dell'odierna appellata) individua quali prestazioni eseguite il “RIPRISTINO LAGO COLLINARE CON ESCAVATORE”
(pari ad €. 3.720,00 oltre iva) nonché la “ Controparte_2
1.5
[...] Controparte_3
” (pari ad €. 400,00 oltre iva) e infine la
[...]
“APERTURA CANTIERE CON TRASPORTO MEZZI INDUSTRIALI CP_4
SAGOMA” (pari ad €. 1.000,00 oltre iva).
E' noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, come mero indizio;
in particolare, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, la fattura non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (cfr. Cass. 34831/2024 che pure richiama Cass. 299/2016, n. 299, Cass. 9542/2018, Cass. 14363/2001 e Cass.
19944/2023).
Nel caso in esame, le contestazioni sollevate dall'ingiunta attengono non tanto all'esistenza del rapporto – che, pur nella differente ricostruzione della relativa genesi, appare comunque pacifico tra le parti – quanto all'esecuzione dei lavori tutti 11
indicati nel citato documento contabile. Ed infatti, mentre appare indiscusso che i lavori suddetti hanno riguardato la pulitura con pala meccanica del laghetto collinare insistente sul terreno di proprietà dell'odierna appellante, quest'ultima ha escluso la veridicità dell'operato livellamento della stradella e l'apertura del cantiere con trasporto di mezzi meccanici fuori sagoma, ponendo in dubbio anche la durata dei lavori attinenti al laghetto come riportati nella fattura (v. anche il tenore dell'atto introduttivo del processo).
Ebbene, nel corso del giudizio di opposizione sono stati offerti ulteriori elementi di riscontro in ordine alla esecuzione delle lavorazioni descritte dalla ingiungente, avendo il teste escusso, , confermato i capitoli al Testimone_1 medesimo sottoposti (v. in particolare, il tenore della memoria istruttoria dell'opposta nel pregresso grado), specificamente dichiarando: “… ne sono a conoscenza in quanto io ho un terreno a circa 800- 1km di distanza rispetto a quello della proprietà
preciso che io avevo bisogno, per il mio terreno della pala meccanica e il Pt_1
Sig. mi disse che quando avrebbe finito di lavorare sul terreno della Persona_2 mi avrebbe dato la pala meccanica;
… quando sono andato a prendere la Pt_1 pala, mi sono accorto che il laghetto era stato ripristinato e che il terreno era pulito;
… quando sono andato a prendere la pala ho visto anche l'escavatore e la pala;
… il laghetto era stato ripulito da poco tempo e non c'era acqua”.
Così essendo, e ritenuto giustificato l'importo richiesto in ragione della peculiarità e complessità dei suddetti lavori realizzati, per cui appare anche plausibile la tempistica rappresentata nel documento e altresì implicanti l'utilizzo dei citati particolari macchinari, deve concludersi, in assenza di pagamenti atti ad estinguere l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, stante l'inidoneità – come sopra esposto – della quietanza sottoscritta dal terzo , nel senso della Persona_1 necessaria conferma della sentenza impugnata.
5. In ossequio al canone della soccombenza, l'appellante va condannata a rifondere in favore della parte appellata le spese del presente grado che si liquidano 12
come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17
L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dalla stessa parte dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello interposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 403/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 14.5.2022 e pubblicata in data 16.5.2022; condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado che si liquidano in complessivi €. 3.500,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n.
228 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dalla stessa dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 25.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1207/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
, (C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Michele Sabatino (pec Email_1 appellante
CONTRO
(P. I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elenio Todaro (pec
Email_2 appellato
Conclusioni per l'appellante:
“- Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- preliminarmente, ritenere e dichiarare inammissibile la documentazione prodotta tardivamente ex adverso in questo grado del giudizio, espungendola dal fascicolo;
- nel merito, accogliere il presente atto di appello, indi annullare, giudicandola 2
illegittima ed errata, la sentenza n.ro 403/2022, emessa dal Tribunale di Termini
Imerese, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Margherita Urso, in data
14.05.2022 e pubblicata in data 16.05.2022, nel procedimento n.ro 766/2020 R.G., non notificata: per gli effetti: ritenere e dichiarare nulla ed improduttiva di effetti per violazione di legge, la fattura commerciale emessa dalla società opposta a distanza di anni per lavori mai effettuati;
- nel merito, ancora, ritenere e dichiarare l'insussistenza del credito per
l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente, per i lavori effettivamente eseguiti, della somma di € 2.700,00, come risulta dall'atto di quietanza sottoscritto e datato;
- conseguentemente, revocare e/o annullare con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 1199/2019 emesso in data 16.12.2019 e notificato il 21.01.2020;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo e di secondo grado.
- Salvis juribus nella più ampia ed omnicomprensiva formula”
Conclusioni per l'appellata:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- preliminarmente, revocare l'ordinanza del 09.09. u.s. di sospensione in via immediata e provvisoria dell'impugnata sentenza difettando, a tal fine, la ricorrenza dei necessari presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.;
- rigettare integralmente, attesa la sua palese infondatezza, l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 403/22, resa, inter Parte_1 partes, dal Tribunale di Termini Imerese il 14/16.05.2022 e conseguentemente, confermare in toto la predetta pronuncia;
- con vittoria, sempre e in ogni caso, delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propose opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1199/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in date 16-
18.12.2019 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma CP_1 di € 6.246,40, oltre interessi legali, spese e compensi, per lavori effettuati dalla predetta società tra il 13.10.2014 ed il 18.10.2014 in un fondo rustico di proprietà dell'opponente, a fronte dei quali era stata emessa la fattura del 20.6.2019. Espose che verso la fine dell'estate 2014 il marito della stessa opponente, avv. Di Gioia, aveva conferito a e (rispettivamente nonno e padre Persona_1 Persona_2 dell'attuale amministratrice della , già assistiti dal predetto professionista CP_1 in altri procedimenti, l'incarico di procedere alla pulitura con pala meccanica del laghetto collinare insistente sul terreno di proprietà della moglie e che per Pt_1
i lavori indicati, consistenti nell'asportazione del canneto e nello spianamento e livellamento delle pareti del lago, veniva concordato un costo complessivo a forfait di €. 2.700,00 integralmente corrisposti, come da quietanza liberatoria rilasciata da in data 6.11.2015. Osservò che la fattura posta alla base della domanda Persona_1 di ingiunzione era stata inviata dopo la richiesta, da parte del citato professionista a
, del pagamento dei relativi onorari ed eccepì la nullità della Persona_1 menzionata fattura emessa a istanza di cinque anni dalle prestazioni rese e per lavori mai effettuati, assumendo altresì che la manutenzione del laghetto collinare richiederebbe un impiego per poche ore dell'escavatore e/o pala meccanica mentre non veritiero sarebbe il livellamento e l'apertura del cantiere con trasporto mezzi fuori sagoma per l'importo di €.
1.000.00. Concluse per l'insussistenza del credito ex adverso azionato, stante l'avvenuto pagamento dell'importo di €. 2.700,00 e chiese dunque per la revoca del provvedimento monitorio opposto.
Si costituì la reiterando la fondatezza della pretesa;
affermò che CP_1
l'incarico per l'effettuazione dei lavori era stato conferito dall'opponente unicamente alla società in persona dell'amministratore p.t., mentre , padre di Persona_1 [...]
[...] [...
[...]
, nessun ruolo attivo aveva mai rivestito all'interno della società, per come Parte_2 pure evincibile dai certificati di iscrizione alla C.C.I.A., essendosi egli, del tutto estraneo agli accordi intercorsi tra le parti, limitato piuttosto a occasionali e sporadiche prestazioni presso il cantiere;
escluse quindi l'efficacia liberatoria dell'eventuale pagamento eseguito dalla controparte a un soggetto non legittimato e CP_ non autorizzato dalla società che non ne ha mai ratificato l'operato, negando altresì di avere essa creditrice concorso a determinare l'errore del presunto solvens.
Domandò pertanto la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita in via documentale e con l'escussione di un teste, venne decisa con la sentenza n. 403/2022 con cui il Tribunale di Termini Imerese, valorizzando le dichiarazioni rese dal teste escusso e ritenuto che nessun ruolo attivo nella società era stato mai rivestito , comunque estraneo agli accordi Persona_1 intercorsi tra le parti, reputò inidoneo a liberare il debitore il pagamento eseguito al soggetto non legittimato, in assenza di ratifica o approfittamento del creditore, e inoltre, ravvisata l'attitudine della produzione documentale offerta dall'opposta a fondare la pretesa, rigettò l'opposizione proposta condannando Parte_1 al pagamento, in favore della opposta, delle spese processuali.
[...]
2. Avverso la suddetta sentenza ha interposto gravame Parte_1
[...]
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'impugnativa e la conferma CP_1 della sentenza appellata.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 6.3.2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. L'appellante sostiene, innanzi tutto, che l'errore in cui è incorso il Tribunale consiste nell'avere ritenuto non raggiunta la prova della valenza liberatoria nei confronti della della quietanza a saldo sottoscritta da;
CP_1 Persona_1 5
ribadisce che gli accordi sulla esecuzione delle opere erano intercorsi tra il marito della medesima appellante e , non avendo la controparte contestato Persona_1
l'anzidetta ricostruzione fattuale;
assume che pertanto il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere l'estraneità di , trattandosi peraltro del padre di Persona_1 [...]
ed avendo il predetto collaborato nel cantiere;
reitera l'idoneità probatoria Per_2 della quietanza sottoscritta da dimostrativa, a suo dire, che il predetto, Persona_1 interlocutore dell'avv. Di Gioia con cui era intercorso l'accordo, aveva eseguito insieme al figlio i lavori ed aveva quindi legittimamente incassato la Per_2
CP_ somma corrisposta a saldo per conto della società ; ribadisce pertanto la efficacia liberatoria della detta quietanza e sostiene che il primo Giudice non ha valutato la ricorrenza di presunzioni gravi, precise e concordanti a fondamento delle ragioni della parte opponente, tra cui l'insussistenza di un accordo scritto tra la committente e la società lo stretto rapporto di parentela (padre e figlio) intercorrente fra CP_1
e , al tempo legale rappresentante della società, la Persona_1 Persona_2 presenza di durante l'esecuzione dei lavori, la emissione della fattura Persona_1 da parte della società a distanza di cinque anni dalla esecuzione dei lavori e dopo Per_ pochi mesi dall'azione proposta dall'avvocato Di Gioia contro . Assume poi che ha errato il Tribunale là dove ha ritenuto sufficientemente provata la esecuzione dei lavori indicati nella fattura e la congruità dell'importo dovuto sulla base della fattura stessa e della escussione del teste , avendo dovuto invece la Testimone_1 controparte offrire la prova rigorosa che erano stati eseguiti tutti i lavori indicati e la entità della richiesta economica. Contesta quindi l'operata, dal Tribunale, valorizzazione della fattura, non avendo l'avversaria prodotto il documento a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione e richiama sul punto l'indirizzo interpretativo secondo cui la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinario, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi depositando il fascicolo 6
contenente i documenti offerti in comunicazione, sicché, in difetto di tale produzione, essa non entra a far parte del fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione ed il giudice, pertanto, non può tenerne conto.
4. L'impugnativa non può essere accolta.
4.1. Quanto al valore della quietanza prodotta dalla parte opponente e sottoscritta da , premesso che la ricostruzione offerta dall'odierna Persona_1 appellante circa gli accordi sull'esecuzione delle opere siccome presuntivamente intervenuti con il predetto non può ritenersi pacifica e/o non contestata Persona_1
CP_
– avendo, per converso, l'opposta sempre sostenuto che l'incarico venne conferito unicamente alla società, nella persona dell'amministratore pro tempore,
, con ogni estraneità di – va comunque rilevato che Persona_2 Persona_1 nessun ruolo rappresentativo della società oggi appellata risulta avere mai rivestito il citato , il quale non solo non compare nella compagine di né Persona_1 CP_1 ha mai assunto, in ogni caso, l'incarico di amministratore (cfr. i certificati e la visura camerale della società in atti), ma non risulta nemmeno stabilmente collocato tra i collaboratori della società, avendo, del resto, il teste escusso nel pregresso grado riferito, in sintonia con quanto affermato dalla opposta, di una presenza nel cantiere del predetto soltanto occasionale (il teste ha dichiarato: Persona_1 Testimone_1
“non so dire con precisone se venisse spesso sul terreno;
posso Persona_1 precisare però che, a volte, portava un panino a suo figlio ma non lavorava per la società ) inidonea ad evidenziare un qualche ruolo attivo nell'ente (lo stesso CP_1 teste ha dichiarato, ad esempio, di avere concordato con “il Sig. ” la Persona_2 dazione della pala meccanica, dichiarando peraltro espressamente: “da quello che so,
l'amministratore della società era ”). CP_1 Persona_2
Ora, la quietanza di pagamento rilasciata dal creditore al debitore ha natura di confessione stragiudiziale sul fatto estintivo dell'obbligazione solo se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Nel caso in 7
cui poi il debitore abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto al creditore apparente, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., a condizione però che il debitore, il quale invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens
(così Cass. 9758/2018. V. anche Cass. 14028/2013 e Cass. 17742/2005).
Ed invero, l'art. 1189 c.c., statuendo l'efficacia liberatoria del pagamento a chi appare, senza esserlo, creditore, stabilisce una deroga al principio generale di cui all' art. 1188 comma 1 c.c., tendendo la norma a tutelare l'affidamento del debitore che sia convinto, agendo in buona fede, di pagare nelle mani del vero creditore. È pertanto necessario, per il riconoscimento della detta efficacia liberatoria, che la situazione apparente si palesi tale in base, innanzi tutto, a "circostanze univoche" (presupposto oggettivo), vale a dire sulla base di elementi concreti ed obiettivi da cui possa desumersi la sussistenza della legittimazione in capo all'accipiens, e che ricorra altresì la buona fede in capo a colui che esegue il pagamento (presupposto soggettivo), nel senso che la convinzione indicata deve essere fondata sulle predette circostanze, richiedendosi un'idonea allegazione da parte del debitore delle circostanze univoche idonee a sorreggerla e della sua buona fede (v. Cass.
4589/2023).
Si è peraltro osservato, in sede di concreta prassi applicativa, che la buona fede può ritenersi sussistente solo in presenza di un errore scusabile del debitore, in base al criterio dell'ordinaria diligenza nell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1176
c.c. Per l'applicazione del principio dell'apparenza del diritto, occorre infatti procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del 8
terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza (cfr. Cass. 20906/2005 e in senso conforme, tra le più recenti, Cass. 6563/2016 nonché Cass. 18345/2024). Si esclude pertanto la scusabilità dell'errore in tutti i casi in cui l'ordinamento prevede per una certa situazione giuridica la predisposizione di un regime di pubblicità: la buona fede del debitore non ricorre qualora egli non si sia premurato, prima di effettuare il pagamento, di accertare nei pubblici registri se effettivamente l'accipiens era legittimato a ricevere la prestazione (cfr. tra le più recenti Cass.
29833/2024 e Cass. 18345/2024. V. anche Cass. 12273/2016. In precedenza, cfr. tra le altre Cass. 4637/1996 e Cass. 8041/2002).
L'art. 1189 c.c. è invocabile anche con riferimento all'ipotesi del pagamento effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens, facendo sorgere in quest'ultimo una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (v. Cass. 1869/2018), con la conseguenza che spetta al debitore l'onere di dimostrare non solo le circostanze univoche e la sua buona fede, ma anche l'atteggiamento colposo del creditore, tale da ingenerare la convinzione dell'effettiva esistenza del potere di rappresentanza (v. anche Cass. 9758/2018 e, in senso conforme, tra le altre Cass. 17742/2005, Cass.
2093/1997, Cass. 2645/1993).
Ciò posto, nel caso in esame, non solo non risultano adeguatamente rappresentate le circostanze univoche da cui desumere l'effettiva sussistenza di una situazione di apparenza nel senso indicato – tali non potendosi considerare né
l'accordo sulla esecuzione dei lavori, in relazione al quale la partecipazione di
[...]
è stata, come detto, contestata dall'opposta e non risulta comunque aliunde Per_1 9
ricostruibile, né l'attesa in ordine all'emissione della fattura da parte della società, in sé inidonea a rappresentare una tacita ratifica dell'operato del falsus procurator – ma nemmeno emergono profili che possano indurre a giustificare l'eventuale affidamento riposto dal debitore sulla capacità rappresentativa del terzo, tenuto conto, tra l'altro, del regime di pubblicità caratterizzante la società, nonché delle stesse qualità soggettive di colui che, professionista avvocato, avrebbe, secondo quanto riferito dalla medesima parte opponente, intrattenuto i rapporti con il terzo.
Nessun concreto elemento risulta poi offerto dalla parte debitrice sull'eventuale atteggiamento colposo del creditore, nulla emergendo, al di là del rapporto di parentela tra e , sulle eventuali ulteriori e significative Persona_1 Persona_2 circostanze, imputabili alla creditrice, tali da avere ingenerato la convinzione dell'effettiva esistenza del potere rappresentativo in capo al terzo. È appena il caso di rilevare che il richiamato, dall'opponente, rapporto professionale intrattenuto da con l'avv. Di Gioa attiene a vicende, alla luce della stessa Persona_1 documentazione offerta dalla parte appellante (v. all. da 1 a 3 nel fascicolo CP_ dell'opponente nel pregresso grado), del tutto estranee alla società .
Va in definitiva confermata l'inidoneità della quietanza prodotta dalla parte attrice a comprovare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento azionata dall'ingiungente.
4.2. Passando adesso alla prova del credito fatto valere da deve CP_1 innanzi tutto osservarsi che la mancata allegazione agli atti del giudizio di primo grado ad opera della società della fattura posta a fondamento della domanda monitoria non inficia la validità della sentenza impugnata, né può configurarsi quale produzione di nuovi elementi di prova, dovendosi richiamare sul punto il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza del 10.07.2015
n. 14475) secondo cui l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo 10
e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma,
c.p.c., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, con la conseguenza che, ove siano in seguito allegati nel giudizio di gravame, devono essere ritenuti ammissibili.
La fattura in atti (cfr. nel fascicolo dell'odierna appellata) individua quali prestazioni eseguite il “RIPRISTINO LAGO COLLINARE CON ESCAVATORE”
(pari ad €. 3.720,00 oltre iva) nonché la “ Controparte_2
1.5
[...] Controparte_3
” (pari ad €. 400,00 oltre iva) e infine la
[...]
“APERTURA CANTIERE CON TRASPORTO MEZZI INDUSTRIALI CP_4
SAGOMA” (pari ad €. 1.000,00 oltre iva).
E' noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, come mero indizio;
in particolare, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, la fattura non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (cfr. Cass. 34831/2024 che pure richiama Cass. 299/2016, n. 299, Cass. 9542/2018, Cass. 14363/2001 e Cass.
19944/2023).
Nel caso in esame, le contestazioni sollevate dall'ingiunta attengono non tanto all'esistenza del rapporto – che, pur nella differente ricostruzione della relativa genesi, appare comunque pacifico tra le parti – quanto all'esecuzione dei lavori tutti 11
indicati nel citato documento contabile. Ed infatti, mentre appare indiscusso che i lavori suddetti hanno riguardato la pulitura con pala meccanica del laghetto collinare insistente sul terreno di proprietà dell'odierna appellante, quest'ultima ha escluso la veridicità dell'operato livellamento della stradella e l'apertura del cantiere con trasporto di mezzi meccanici fuori sagoma, ponendo in dubbio anche la durata dei lavori attinenti al laghetto come riportati nella fattura (v. anche il tenore dell'atto introduttivo del processo).
Ebbene, nel corso del giudizio di opposizione sono stati offerti ulteriori elementi di riscontro in ordine alla esecuzione delle lavorazioni descritte dalla ingiungente, avendo il teste escusso, , confermato i capitoli al Testimone_1 medesimo sottoposti (v. in particolare, il tenore della memoria istruttoria dell'opposta nel pregresso grado), specificamente dichiarando: “… ne sono a conoscenza in quanto io ho un terreno a circa 800- 1km di distanza rispetto a quello della proprietà
preciso che io avevo bisogno, per il mio terreno della pala meccanica e il Pt_1
Sig. mi disse che quando avrebbe finito di lavorare sul terreno della Persona_2 mi avrebbe dato la pala meccanica;
… quando sono andato a prendere la Pt_1 pala, mi sono accorto che il laghetto era stato ripristinato e che il terreno era pulito;
… quando sono andato a prendere la pala ho visto anche l'escavatore e la pala;
… il laghetto era stato ripulito da poco tempo e non c'era acqua”.
Così essendo, e ritenuto giustificato l'importo richiesto in ragione della peculiarità e complessità dei suddetti lavori realizzati, per cui appare anche plausibile la tempistica rappresentata nel documento e altresì implicanti l'utilizzo dei citati particolari macchinari, deve concludersi, in assenza di pagamenti atti ad estinguere l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, stante l'inidoneità – come sopra esposto – della quietanza sottoscritta dal terzo , nel senso della Persona_1 necessaria conferma della sentenza impugnata.
5. In ossequio al canone della soccombenza, l'appellante va condannata a rifondere in favore della parte appellata le spese del presente grado che si liquidano 12
come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17
L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dalla stessa parte dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello interposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 403/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 14.5.2022 e pubblicata in data 16.5.2022; condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado che si liquidano in complessivi €. 3.500,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n.
228 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dalla stessa dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 25.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo