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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 02.07.2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania De Vincentis Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario De Donno
Resistente
Oggetto: rimborso spese legali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati rispettivamente il 28.5.24 (Rg 5471/2024) e il 16.04.2024
(Rg 3909/2024), il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della
[...] con qualifica Dirigenziale, chiedeva condannarsi la stessa al pagamento di € CP_1
44.103,00 ovvero, in subordine, di € 38.317,45, oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute in ciascuno dei procedimenti penali r.g.n.r. n.
3650/2015 e 6208/2013 avviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, definiti, il primo con sentenza di assoluzione emessa da parte della
Cassazione in data 3.4.23, e il secondo con sentenza di assoluzione n. 911 del
22.05.2023 emessa dalla Corte di Appello di Lecce a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione.
Si costituiva, in entrambi i giudizi la che, con propria memoria, chiedeva CP_1 rigettarsi la domanda, previa chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice
. CP_2
All'udienza del 02.07.2025 la causa Rg. 5741/2024, di successiva iscrizione, veniva riunita ex art. 247 c.p.c. alla causa Rg 3909/2024, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. All'esito di discussione orale e del deposito di note difensive la causa, ritenuta matura, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso, la domanda nel merito non è fondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
L'istante, dipendente della con qualifica dirigenziale a decorrere dal 2005 CP_1
e, successivamente, Direttore d'Azienda dal gennaio 2007 e Direttore di Esercizio
(cfr. all. 1 , 2 e 3 ricorr.), è stato sottoposto a due procedimenti penali rispettivamente per il reato di cui all'art. 314 c.p. (giudizio Rg 3650/2015) e per il reato di cui all'art. 323 c.p. (giudizio Rg 6208/2013) definiti con sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste, emesse rispettivamente dalla Corte di
Cassazione in relazione al primo giudizio e dalla Corte di Appello di Lecce in sede di rinvio dalla Cassazione in relazione all'altra vicenda. Cont Egli, premesso di avere comunicato alla CTP in data 20.30.2018 la nomina del suo difensore di fiducia, chiede il rimborso delle relative spese legali, invocando a tal fine il disposto di cui all'art. 26 co. 6 del ccnl Controparte_3
22.12.2009, applicato nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Tale disposizione stabilisce che “ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. L'azienda fa assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento del dirigente stesso”.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, “se si interpreta
l'inciso 'fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite' alla luce dell'intero articolato, emerge evidente la volontà delle parti collettive di mantenere esente da responsabilità il dirigente che, pur avendo operato nel rispetto degli obblighi che dal rapporto di lavoro scaturiscono, si ritrovi esposto ad iniziative giudiziarie, civili o penali, in relazione alle quali non è ipotizzabile alcun conflitto con il datore, nel cui interesse il dirigente stesso ha operato. Esulano, quindi, dall'ambito di applicazione dell'art. 26 del citato ccnl i casi in cui, come nella fattispecie, il dirigente, seppure in occasione dell'esercizio delle funzioni, ponga in essere condotte che, oltre a violare i precetti di legge, si pongano anche in contrasto con gli obblighi che scaturiscono dal rapporto di lavoro, che impone al prestatore di tutelare l'interesse del datore e di assicurare a quest'ultimo lealtà e fedeltà. E' utile rammentare (…) che nel procedimento penale l'azienda si era costituita parte civile, circostanza, questa, che da sola esclude, come questa corte ha rilevato in relazione all'analoga questione del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico, che possa operare la disciplina che fa carico al datore di lavoro di assumere come propria la difesa del dirigente. Quella disciplina, lo si ribadisce, postula necessariamente la comunanza di interessi fra datore e prestatore, e la tutela di quest'ultimo è assicurata in ragione di detta comunanza, che giustifica la necessità di tenere indenne il dirigente da responsabilità che discendano direttamente, e non mediatamente, dalla funzione svolta, salva l'ipotesi del dolo o della colpa grave” (cfr. Cass. 15.2.2023 n. 4769).
Ebbene, anche nel caso di specie, come in quello esaminato dalla S.C. nella sentenza richiamata, poiché l'istante era accusato di avere commesso i fatti contestati “abusando del proprio ufficio” (come specificato nei capi di imputazione ex artt. 314 e 323 c.p.), deve escludersi la sussistenza di fatti “direttamente connessi” all'esercizio delle funzioni, trattandosi invece di condotte poste in essere solo “in occasione” dell'esercizio delle stesse funzioni;
e soprattutto, deve negarsi la ricorrenza, nella specie, di una “comunanza di interessi” fra prestatore e datore di lavoro, vertendosi piuttosto in ipotesi di evidente conflitto di interessi tra le parti, come è agevolmente desumibile già, in via generale, dalla collocazione dei reati di cui agli artt. 314 e 323 c.p. tra i delitti contro la pubblica amministrazione, e come confermato altresì, nella concreta fattispecie in esame, dalla intervenuta costituzione di parte civile del datore di lavoro nel processo penale.
Tale circostanza, come precisato nella citata sentenza della S.C., da sola esclude l'assunzione degli oneri di difesa del dirigente da parte dell'azienda.
La norma in commento, piuttosto, subordina l'accollo delle spese legali a carico dell'azienda alla duplice condizione che: 1) il procedimento penale abbia ad oggetto fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni e che 2) non sussista tra le parti conflitto di interessi.
Nel caso in esame, difettano entrambe le condizioni prescritte.
La prima condizione, infatti, richiede un nesso non già di mera occasionalità, bensì di diretta strumentalità tra il fatto o l'atto del dipendente e l'espletamento del servizio, occorrendo “il requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quelli dell'ente pubblico datore di lavoro” (cfr. Cass. 24.11.2008
n. 27871).
Tale ipotesi può ricorrere ove il dipendente abbia posto in essere atti o fatti potenzialmente lesivi di diritti o interessi di terzi (si pensi, ad esempio, al diniego del rilascio di un'autorizzazione amministrativa), restando invece esclusa in radice ove, come nel caso in esame, allorquando gli venga contestato un reato commesso in danno dello stesso datore di lavoro.
Né rileva, ai fini che qui interessano, l'intervenuta assoluzione dell'istante con formula piena dai reati a lui ascritti.
Recentemente la giurisprudenza, con riferimento all'analoga disciplina vigente per i dipendenti pubblici, ha chiarito che “quanto all'ulteriore requisito costituito dall'assenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza, questa Corte ha affermato che tale conflitto è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione. Ne consegue che al dipendente comunale assolto dall'imputazione non compete il rimborso delle spese legali qualora i fatti ascrittigli esulino dalla funzione svolta (Cass. n. 2297/2014;
Cass. n. 17874/2018); in altri termini, ai fini del rimborso richiesto, è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio che determini, ipso facto, la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile. Da tale argomentazione discende che l'assoluzione, ancorché con la formula “piena”, non legittima il richiesto rimborso, non risolvendo ex post il conflitto di interessi in quanto l'indicata formula non consente di ricondurre alla Pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali le attività penalmente rilevante che è stata contestata” (cfr. Cass. ord. n.
8683/2025).
La valutazione in ordine alla sussistenza o meno del conflitto di interessi, pertanto, deve necessariamente essere effettuata ex ante, sulla base della tipologia del fatto contestato al dipendente, ed a prescindere dall'accertamento della sussistenza in concreto del fatto medesimo. Ciò in quanto, nel procedimento (civile o penale) in cui il datore di lavoro si trovi in posizione contrapposta rispetto a quella del dipendente, è impensabile l'assunzione, da parte del primo, degli oneri di difesa del secondo.
Le considerazioni sin qui svolte ostano di per sé all'accoglimento della domanda attorea.
Essa deve peraltro essere disattesa anche sotto un diverso profilo.
L'art. 26 co. 6 Ccnl invocato, infatti, nel disporre, al secondo periodo, che “l'azienda fa assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento del dirigente stesso”, presuppone, ai fini della sua concreta applicazione, che sia l'azienda a individuare il legale che deve assistere il dirigente, sia pure previa acquisizione del gradimento di quest'ultimo.
Nel caso in esame è stato, invece, lo stesso ricorrente a scegliere il suo difensore, senza alcun preventivo accordo con l'azienda e senza che questa abbia mai espresso – neppure ex post – il proprio gradimento, non potendosi considerare come approvazione il mero protocollo apposto dalla Ctp in sede di ricezione della nota dell'08.03.2018.
La nomina dei difensori è stata, peraltro, comunicata dall'istante all'azienda solo il
20.03.2018, ovvero dopo la conclusione delle indagini preliminari e lo svolgimento dell'udienza preliminare del 07.03.2017, nonché all'esito della fase relativa al sequestro preventivo (cfr. all. 17 e 5 ricorr.).
Ne consegue l'insussistenza, anche sotto tale ulteriore profilo, del diritto dell'istante al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale cui è stato sottoposto.
A quanto esposto consegue il rigetto della domanda con assorbimento dell'esame relativo alla richiesta di chiamata in garanzia articolata, in subordine, dalla convenuta.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 nonché dei criteri previsti, per la riunione di cause, dall'art. 4 co. 2 DM 55/14 e dall'art. 151 co. 2 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in € 4.600,00, già aumentate del 30% in applicazione dell'art. 4 co. 2 DM 55/14, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso
Taranto, 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 02.07.2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania De Vincentis Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario De Donno
Resistente
Oggetto: rimborso spese legali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati rispettivamente il 28.5.24 (Rg 5471/2024) e il 16.04.2024
(Rg 3909/2024), il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della
[...] con qualifica Dirigenziale, chiedeva condannarsi la stessa al pagamento di € CP_1
44.103,00 ovvero, in subordine, di € 38.317,45, oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute in ciascuno dei procedimenti penali r.g.n.r. n.
3650/2015 e 6208/2013 avviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, definiti, il primo con sentenza di assoluzione emessa da parte della
Cassazione in data 3.4.23, e il secondo con sentenza di assoluzione n. 911 del
22.05.2023 emessa dalla Corte di Appello di Lecce a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione.
Si costituiva, in entrambi i giudizi la che, con propria memoria, chiedeva CP_1 rigettarsi la domanda, previa chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice
. CP_2
All'udienza del 02.07.2025 la causa Rg. 5741/2024, di successiva iscrizione, veniva riunita ex art. 247 c.p.c. alla causa Rg 3909/2024, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. All'esito di discussione orale e del deposito di note difensive la causa, ritenuta matura, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso, la domanda nel merito non è fondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
L'istante, dipendente della con qualifica dirigenziale a decorrere dal 2005 CP_1
e, successivamente, Direttore d'Azienda dal gennaio 2007 e Direttore di Esercizio
(cfr. all. 1 , 2 e 3 ricorr.), è stato sottoposto a due procedimenti penali rispettivamente per il reato di cui all'art. 314 c.p. (giudizio Rg 3650/2015) e per il reato di cui all'art. 323 c.p. (giudizio Rg 6208/2013) definiti con sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste, emesse rispettivamente dalla Corte di
Cassazione in relazione al primo giudizio e dalla Corte di Appello di Lecce in sede di rinvio dalla Cassazione in relazione all'altra vicenda. Cont Egli, premesso di avere comunicato alla CTP in data 20.30.2018 la nomina del suo difensore di fiducia, chiede il rimborso delle relative spese legali, invocando a tal fine il disposto di cui all'art. 26 co. 6 del ccnl Controparte_3
22.12.2009, applicato nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Tale disposizione stabilisce che “ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. L'azienda fa assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento del dirigente stesso”.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, “se si interpreta
l'inciso 'fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite' alla luce dell'intero articolato, emerge evidente la volontà delle parti collettive di mantenere esente da responsabilità il dirigente che, pur avendo operato nel rispetto degli obblighi che dal rapporto di lavoro scaturiscono, si ritrovi esposto ad iniziative giudiziarie, civili o penali, in relazione alle quali non è ipotizzabile alcun conflitto con il datore, nel cui interesse il dirigente stesso ha operato. Esulano, quindi, dall'ambito di applicazione dell'art. 26 del citato ccnl i casi in cui, come nella fattispecie, il dirigente, seppure in occasione dell'esercizio delle funzioni, ponga in essere condotte che, oltre a violare i precetti di legge, si pongano anche in contrasto con gli obblighi che scaturiscono dal rapporto di lavoro, che impone al prestatore di tutelare l'interesse del datore e di assicurare a quest'ultimo lealtà e fedeltà. E' utile rammentare (…) che nel procedimento penale l'azienda si era costituita parte civile, circostanza, questa, che da sola esclude, come questa corte ha rilevato in relazione all'analoga questione del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico, che possa operare la disciplina che fa carico al datore di lavoro di assumere come propria la difesa del dirigente. Quella disciplina, lo si ribadisce, postula necessariamente la comunanza di interessi fra datore e prestatore, e la tutela di quest'ultimo è assicurata in ragione di detta comunanza, che giustifica la necessità di tenere indenne il dirigente da responsabilità che discendano direttamente, e non mediatamente, dalla funzione svolta, salva l'ipotesi del dolo o della colpa grave” (cfr. Cass. 15.2.2023 n. 4769).
Ebbene, anche nel caso di specie, come in quello esaminato dalla S.C. nella sentenza richiamata, poiché l'istante era accusato di avere commesso i fatti contestati “abusando del proprio ufficio” (come specificato nei capi di imputazione ex artt. 314 e 323 c.p.), deve escludersi la sussistenza di fatti “direttamente connessi” all'esercizio delle funzioni, trattandosi invece di condotte poste in essere solo “in occasione” dell'esercizio delle stesse funzioni;
e soprattutto, deve negarsi la ricorrenza, nella specie, di una “comunanza di interessi” fra prestatore e datore di lavoro, vertendosi piuttosto in ipotesi di evidente conflitto di interessi tra le parti, come è agevolmente desumibile già, in via generale, dalla collocazione dei reati di cui agli artt. 314 e 323 c.p. tra i delitti contro la pubblica amministrazione, e come confermato altresì, nella concreta fattispecie in esame, dalla intervenuta costituzione di parte civile del datore di lavoro nel processo penale.
Tale circostanza, come precisato nella citata sentenza della S.C., da sola esclude l'assunzione degli oneri di difesa del dirigente da parte dell'azienda.
La norma in commento, piuttosto, subordina l'accollo delle spese legali a carico dell'azienda alla duplice condizione che: 1) il procedimento penale abbia ad oggetto fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni e che 2) non sussista tra le parti conflitto di interessi.
Nel caso in esame, difettano entrambe le condizioni prescritte.
La prima condizione, infatti, richiede un nesso non già di mera occasionalità, bensì di diretta strumentalità tra il fatto o l'atto del dipendente e l'espletamento del servizio, occorrendo “il requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quelli dell'ente pubblico datore di lavoro” (cfr. Cass. 24.11.2008
n. 27871).
Tale ipotesi può ricorrere ove il dipendente abbia posto in essere atti o fatti potenzialmente lesivi di diritti o interessi di terzi (si pensi, ad esempio, al diniego del rilascio di un'autorizzazione amministrativa), restando invece esclusa in radice ove, come nel caso in esame, allorquando gli venga contestato un reato commesso in danno dello stesso datore di lavoro.
Né rileva, ai fini che qui interessano, l'intervenuta assoluzione dell'istante con formula piena dai reati a lui ascritti.
Recentemente la giurisprudenza, con riferimento all'analoga disciplina vigente per i dipendenti pubblici, ha chiarito che “quanto all'ulteriore requisito costituito dall'assenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza, questa Corte ha affermato che tale conflitto è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione. Ne consegue che al dipendente comunale assolto dall'imputazione non compete il rimborso delle spese legali qualora i fatti ascrittigli esulino dalla funzione svolta (Cass. n. 2297/2014;
Cass. n. 17874/2018); in altri termini, ai fini del rimborso richiesto, è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio che determini, ipso facto, la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile. Da tale argomentazione discende che l'assoluzione, ancorché con la formula “piena”, non legittima il richiesto rimborso, non risolvendo ex post il conflitto di interessi in quanto l'indicata formula non consente di ricondurre alla Pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali le attività penalmente rilevante che è stata contestata” (cfr. Cass. ord. n.
8683/2025).
La valutazione in ordine alla sussistenza o meno del conflitto di interessi, pertanto, deve necessariamente essere effettuata ex ante, sulla base della tipologia del fatto contestato al dipendente, ed a prescindere dall'accertamento della sussistenza in concreto del fatto medesimo. Ciò in quanto, nel procedimento (civile o penale) in cui il datore di lavoro si trovi in posizione contrapposta rispetto a quella del dipendente, è impensabile l'assunzione, da parte del primo, degli oneri di difesa del secondo.
Le considerazioni sin qui svolte ostano di per sé all'accoglimento della domanda attorea.
Essa deve peraltro essere disattesa anche sotto un diverso profilo.
L'art. 26 co. 6 Ccnl invocato, infatti, nel disporre, al secondo periodo, che “l'azienda fa assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento del dirigente stesso”, presuppone, ai fini della sua concreta applicazione, che sia l'azienda a individuare il legale che deve assistere il dirigente, sia pure previa acquisizione del gradimento di quest'ultimo.
Nel caso in esame è stato, invece, lo stesso ricorrente a scegliere il suo difensore, senza alcun preventivo accordo con l'azienda e senza che questa abbia mai espresso – neppure ex post – il proprio gradimento, non potendosi considerare come approvazione il mero protocollo apposto dalla Ctp in sede di ricezione della nota dell'08.03.2018.
La nomina dei difensori è stata, peraltro, comunicata dall'istante all'azienda solo il
20.03.2018, ovvero dopo la conclusione delle indagini preliminari e lo svolgimento dell'udienza preliminare del 07.03.2017, nonché all'esito della fase relativa al sequestro preventivo (cfr. all. 17 e 5 ricorr.).
Ne consegue l'insussistenza, anche sotto tale ulteriore profilo, del diritto dell'istante al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale cui è stato sottoposto.
A quanto esposto consegue il rigetto della domanda con assorbimento dell'esame relativo alla richiesta di chiamata in garanzia articolata, in subordine, dalla convenuta.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 nonché dei criteri previsti, per la riunione di cause, dall'art. 4 co. 2 DM 55/14 e dall'art. 151 co. 2 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in € 4.600,00, già aumentate del 30% in applicazione dell'art. 4 co. 2 DM 55/14, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso
Taranto, 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli