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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/07/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio a istanza congiunta, iscritto al n. 489\2025 V.G., promosso (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta Parte_2 CodiceFiscale_2
procura in atti, dall'avv. Paolo Scappazzoni;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto: Parte_1 Parte_2
i) di aver contratto matrimonio concordatario in Massa, il 24.1.1981, trascritto nel registro degli atti dello stesso Comune di Massa, con atto n. 14, parte II, serie A, anno
1981; ii) che con atto a rogito Notaio hanno mutato il regime Persona_1
patrimoniale in quello della separazione dei beni;
iii) che dalla suddetta unione è nata in
Massa, la figlia in data 1.4.1983, ed oggi economicamente autosufficiente;
iii) Per_2
la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Massa n. 71\2024, pubblicata in data 18.6.2024; iv) che le parti non intendono riconciliarsi;
tutto ciò
pagina 1 di 2 premesso i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 cpc provveda alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso.
In accordo alla facoltà loro concessa dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., le parti hanno domandato l'autorizzazione a non comparire in udienza, depositando all'uopo note scritte nei termini di legge.
Alla luce delle risultanze di causa appaiono sussistere i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii, e le condizioni concordate non sono contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico.
A fronte dell'accordo tra le parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Massa, il 24.1.1981, tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa, al n. 14, parte II, serie A, anno 1981, prendendo atto degli accordi tra le parti;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Massa (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 27.6.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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