Articolo 4 della Legge 7 giugno 1975, n. 198
Articolo 3
Versione
29 giugno 1975
Art. 4.
Il Ministero di grazia e giustizia puo', in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di custodia ausiliarie dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia.
Le guardie di custodia ausiliarie esonerate dal servizio vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

Entrata in vigore il 29 giugno 1975
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