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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1459/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il Parte_1
4.4.1968, C.F.: in proprio e - unitamente ad C.F._1 CP_1
nata a [...], Oregon (Stati Uniti d'America) il 9.7.1970 - nella qualità di
[...]
genitore dei minori nato a [...], California (Stati Uniti Persona_1
d'America) il 30.12.2007, C.F.: e nato a C.F._2 Controparte_2
LO Angeles, California (Stati Uniti d'America) il 29.4.2010, C.F.
, tutti residenti in 458 N. Doheny Drive #336 LO Angeles, C.F._3
California 90048 (Stati Uniti d'America);
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) Parte_2
l'1.10.1962 e residente in 702 E Tujunga Ave Burbank, California 91501 (Stati Uniti
d'America), C.F.: ; C.F._4
1 nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il Controparte_3
4.1.1995 e residente in 702 E Tujunga Ave Burbank, California 91501 (Stati Uniti
d'America), C.F.: ; C.F._5
nata a [...], California (Stati Uniti d'America), Parte_3
il 4.4.1996 e residente in 702 E Tujunga Ave Burbank, California 91501 (Stati Uniti
d'America), C.F.: C.F._6
(alla nascita , nata a Controparte_4 Persona_2
Glendale, California (Stati Uniti d'America), il 27.9.1972, C.F.:
in proprio e - unitamente a , nato a C.F._7 Controparte_5
New Brunswick, New Jersey (Stati Uniti d'America) il 19.4.1968 - nella qualità di genitore dei minori , nato a [...], California (Stati Persona_3
Uniti d'America) il 4.2.2010, C.F.: e , C.F._8 Controparte_6
nata a [...], California (Stati Uniti d'America), l'1.11.2012, C.F.:
, tutti residenti in 5800 Valley Oak Drive LO Angeles, C.F._9
California 90068 (Stati Uniti d'America);
(alla nascita nata a Parte_4 Persona_4
Glendale, California (Stati Uniti d'America), il 19.01.1971, C.F.:
, in proprio e nella qualità di genitore della minore C.F._10 Per_5
nata a [...], California (Stati Uniti d'America), il 26.5.2008, C.F.:
[...]
, entrambe residenti in 4816 Daleridge Road La Canada C.F._11
Flintridge, California 91011 (Stati Uniti d'America);
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il Parte_5
9.10.2001, residente in 4816 Daleridge Road La Canada Flintridge, California 91011
(Stati uniti d'America), C.F.: C.F._12
nato a [...], California (Stati Uniti d'America), il Parte_6
21.9.2005, residente in 4816 Daleridge Road La Canada Flintridge, California 91011
2 (Stati Uniti d'America), C.F.: ; C.F._13
nata a [...], California (Stati uniti d'America), il Parte_7
21.10.1980, residente in 4941 Radford Ave Valley Village, California 91607 (Stati
Uniti d'America), C.F.: C.F._14
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian ed elettivamente domiciliati a Rovigo,
Corso del Popolo n. 222 presso lo studio del primo, giuste procure in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_7
Ministro p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Precisano le conclusioni come da Ricorso ex art. 281 undecies
c.p.c. iscritto a ruolo al n. 1459/2024 R.G. ed insistono, pertanto, affinché il Tribunale
di Caltanissetta Voglia contrariis rejectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più
opportuno provvedimento, che nato a [...], California (Stati Parte_1
Uniti d'America) il 04.04.1968 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto
discendente di cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso Persona_6
la cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
3 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 30.12.2007 è Per_1
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 29.04.2010 è CP_2
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 01.10.1962 è Parte_2
cittadina italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
4
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 04.01.1995 è CP_3
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 04.04.1996 è Parte_3
cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_7
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
13- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
(alla nascita nata a [...], California Controparte_4 Persona_2
(Stati Uniti d'America) il 27.09.1972 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto
discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la Persona_6
cittadinanza italiana;
14- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
15- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Per_3
5 nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il Persona_3
04.02.2010 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
[...]
16- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
17- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 01.11.2012 è CP_6
cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
18- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
19- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
(alla nascita nata a [...], California Parte_4 Persona_4
(Stati Uniti d'America) il 19.01.1971 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto
discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la Persona_6
cittadinanza italiana;
20- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
21- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 26.05.2008 è Persona_5
6 cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
22- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
23- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 09.10.2001 Parte_5
è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
24- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
25- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 21.09.2005 è Parte_6
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
26- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
27- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati uniti d'America) il 21.10.1980 è Parte_7
cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
7 28- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
I ricorrenti chiedono che il procedimento venga trattenuto in decisione con
accoglimento delle precisate conclusioni.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito”.
Per il resistente: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si rimetteva alle determinazioni del Giudice.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_7
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Persona_6
cittadina italiana, nata a [...] il [...].
[...]
Emigrata negli U.S.A., lì trascorreva la propria vita, anche generando prole,
senza mai naturalizzarsi cittadina americana.
Il resistente si costituiva in giudizio sostenendone la definizione “previa verifica
della regolarità della documentazione depositata” in aderenza ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 4466 del 25
febbraio 2009, “con compensazione delle spese del giudizio, in ragione della
sostanziale non opposizione dell'Amministrazione”.
All'esito dell'udienza del 18.12.2024, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 8 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della loro discendenza dalla cittadina italiana Persona_6
a suo tempo emigrata negli Stati Uniti d'America.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Dai documenti prodotti in atti, risulta che ava italiana, non ha Persona_6
mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella americana (cfr.
certificati di non naturalizzazione depositati dai ricorrenti) e, pertanto, non è mai incorsa in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri 1) e 2)
dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri
9 discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la
10 nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Orbene, la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né i ricorrenti né i loro ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana prima di averla trasmessa interrompendone la catena di trasmissione, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità e debitamente apostillati.
Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso si individuano alcuni eventi occorsi in epoca precostituzionale. Trattasi, in particolare, del matrimonio contratto il 27.10.1920 da - ava italiana - ed un cittadino Persona_6
italiano naturalizzatosi americano nel 1904 (e dunque prima dell'atto matrimoniale),
della nascita della di loro figlia, , occorsa il 25.9.1909, del matrimonio di Parte_8
questa con cittadino straniero occorsa il 10.5.1930 nonché della nascita dei di loro figli,
, e , avvenute rispettivamente il Persona_8 Persona_9 Persona_10
18.4.1939, il 24.2.1938 ed il 4.12.1940.
Tale sequenza di atti, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché l'art. 10
della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, qual è il cittadino italiano naturalizzato straniero, sia perché a quel tempo l'acquisizione della stessa era prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il
11 figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n.555 del 1912 “nella parte in cui prevede la perdita della
cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza”
delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “pur
condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto
sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non
potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il
diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata
incostituzionale”. (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora “lo stato
di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per
rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n.2 L. 555 del 1912) [. . .]
Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di
figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
12 d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono
giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Nello stesso senso, anche la sentenza n. 4467 del 25.2.2009 con cui le Sezioni
Unite della Suprema Corte, dopo ampia argomentazione conformemente alla sopra citata pronuncia, concludono enunciando il seguente principio di diritto: “La titolarità
della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla
dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna
che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1
gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è
effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale
dei coniugi (art. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana
dal 1 gennaio 1948, anche la figlia di donna nella situazione descritta, nata prima di
tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione,
dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lei dello stato di cittadina,
che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta ad per aver contratto matrimonio con cittadino Persona_6
straniero ante 1948, a , per essere nata da madre cittadina anteriormente Parte_8
all'1.1.1948 e per aver contratto matrimonio con cittadino straniero ante 1948, nonché a
, e , quali figli di questa nati Persona_8 Persona_9 Persona_10
prima del 1948. Così anche, conseguentemente, a tutti i loro discendenti.
Si rileva, inoltre, che nessuna conseguenza può avere il fatto che i ricorrenti, per il riconoscimento della status de quo, abbiano adito direttamente l'autorità giudiziaria
13 senza prima eventualmente formulare la relativa istanza per via amministrativa ovvero attendere l'esito del relativo procedimento, stante l'inesistenza, ad oggi, di una legge che abbia recepito il dettato della sopra citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 4466 del 25/02/2009) e, pertanto, l'amministrazione non può ricevere domande di richiesta della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dai discendenti di donna (avente diritto alla cittadinanza italiana), sposata con cittadino straniero prima del 1948 e che abbia avuto figli prima di tale data, in ciò dovendosi conformare alle disposizioni contenute nella Circolare del K28.1 dell'8 aprile Controparte_7
1991, la quale afferma, rifacendosi al contenuto delle predette sentenze della Corte
Costituzionale (n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975), che “pure i discendenti di nostra
emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna
purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione
repubblicana”.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, posto che i ricorrenti non hanno formulato una domanda di condanna del resistente in tal senso. Inoltre, la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e la parte convenuta non si è opposta all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
14 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 Persona_1
,
[...] Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 Parte_3
, ,
[...] Controparte_4 Persona_3 [...]
, CP_6 Parte_4 Persona_5 Parte_5
e sono cittadini
[...] Parte_6 Parte_7
italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_7
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1459/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il Parte_1
4.4.1968, C.F.: in proprio e - unitamente ad C.F._1 CP_1
nata a [...], Oregon (Stati Uniti d'America) il 9.7.1970 - nella qualità di
[...]
genitore dei minori nato a [...], California (Stati Uniti Persona_1
d'America) il 30.12.2007, C.F.: e nato a C.F._2 Controparte_2
LO Angeles, California (Stati Uniti d'America) il 29.4.2010, C.F.
, tutti residenti in 458 N. Doheny Drive #336 LO Angeles, C.F._3
California 90048 (Stati Uniti d'America);
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) Parte_2
l'1.10.1962 e residente in 702 E Tujunga Ave Burbank, California 91501 (Stati Uniti
d'America), C.F.: ; C.F._4
1 nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il Controparte_3
4.1.1995 e residente in 702 E Tujunga Ave Burbank, California 91501 (Stati Uniti
d'America), C.F.: ; C.F._5
nata a [...], California (Stati Uniti d'America), Parte_3
il 4.4.1996 e residente in 702 E Tujunga Ave Burbank, California 91501 (Stati Uniti
d'America), C.F.: C.F._6
(alla nascita , nata a Controparte_4 Persona_2
Glendale, California (Stati Uniti d'America), il 27.9.1972, C.F.:
in proprio e - unitamente a , nato a C.F._7 Controparte_5
New Brunswick, New Jersey (Stati Uniti d'America) il 19.4.1968 - nella qualità di genitore dei minori , nato a [...], California (Stati Persona_3
Uniti d'America) il 4.2.2010, C.F.: e , C.F._8 Controparte_6
nata a [...], California (Stati Uniti d'America), l'1.11.2012, C.F.:
, tutti residenti in 5800 Valley Oak Drive LO Angeles, C.F._9
California 90068 (Stati Uniti d'America);
(alla nascita nata a Parte_4 Persona_4
Glendale, California (Stati Uniti d'America), il 19.01.1971, C.F.:
, in proprio e nella qualità di genitore della minore C.F._10 Per_5
nata a [...], California (Stati Uniti d'America), il 26.5.2008, C.F.:
[...]
, entrambe residenti in 4816 Daleridge Road La Canada C.F._11
Flintridge, California 91011 (Stati Uniti d'America);
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il Parte_5
9.10.2001, residente in 4816 Daleridge Road La Canada Flintridge, California 91011
(Stati uniti d'America), C.F.: C.F._12
nato a [...], California (Stati Uniti d'America), il Parte_6
21.9.2005, residente in 4816 Daleridge Road La Canada Flintridge, California 91011
2 (Stati Uniti d'America), C.F.: ; C.F._13
nata a [...], California (Stati uniti d'America), il Parte_7
21.10.1980, residente in 4941 Radford Ave Valley Village, California 91607 (Stati
Uniti d'America), C.F.: C.F._14
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian ed elettivamente domiciliati a Rovigo,
Corso del Popolo n. 222 presso lo studio del primo, giuste procure in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_7
Ministro p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Precisano le conclusioni come da Ricorso ex art. 281 undecies
c.p.c. iscritto a ruolo al n. 1459/2024 R.G. ed insistono, pertanto, affinché il Tribunale
di Caltanissetta Voglia contrariis rejectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più
opportuno provvedimento, che nato a [...], California (Stati Parte_1
Uniti d'America) il 04.04.1968 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto
discendente di cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso Persona_6
la cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
3 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 30.12.2007 è Per_1
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 29.04.2010 è CP_2
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 01.10.1962 è Parte_2
cittadina italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
4
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 04.01.1995 è CP_3
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 04.04.1996 è Parte_3
cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_7
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
13- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
(alla nascita nata a [...], California Controparte_4 Persona_2
(Stati Uniti d'America) il 27.09.1972 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto
discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la Persona_6
cittadinanza italiana;
14- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
15- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Per_3
5 nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il Persona_3
04.02.2010 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
[...]
16- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
17- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 01.11.2012 è CP_6
cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
18- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
19- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
(alla nascita nata a [...], California Parte_4 Persona_4
(Stati Uniti d'America) il 19.01.1971 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto
discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la Persona_6
cittadinanza italiana;
20- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
21- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 26.05.2008 è Persona_5
6 cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
22- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
23- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 09.10.2001 Parte_5
è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
24- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
25- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 21.09.2005 è Parte_6
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
26- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
27- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati uniti d'America) il 21.10.1980 è Parte_7
cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
7 28- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sperlinga (EN), quale
Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_6
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Sperlinga (EN);
I ricorrenti chiedono che il procedimento venga trattenuto in decisione con
accoglimento delle precisate conclusioni.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito”.
Per il resistente: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si rimetteva alle determinazioni del Giudice.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_7
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Persona_6
cittadina italiana, nata a [...] il [...].
[...]
Emigrata negli U.S.A., lì trascorreva la propria vita, anche generando prole,
senza mai naturalizzarsi cittadina americana.
Il resistente si costituiva in giudizio sostenendone la definizione “previa verifica
della regolarità della documentazione depositata” in aderenza ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 4466 del 25
febbraio 2009, “con compensazione delle spese del giudizio, in ragione della
sostanziale non opposizione dell'Amministrazione”.
All'esito dell'udienza del 18.12.2024, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 8 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della loro discendenza dalla cittadina italiana Persona_6
a suo tempo emigrata negli Stati Uniti d'America.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Dai documenti prodotti in atti, risulta che ava italiana, non ha Persona_6
mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella americana (cfr.
certificati di non naturalizzazione depositati dai ricorrenti) e, pertanto, non è mai incorsa in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri 1) e 2)
dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri
9 discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la
10 nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Orbene, la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né i ricorrenti né i loro ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana prima di averla trasmessa interrompendone la catena di trasmissione, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità e debitamente apostillati.
Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso si individuano alcuni eventi occorsi in epoca precostituzionale. Trattasi, in particolare, del matrimonio contratto il 27.10.1920 da - ava italiana - ed un cittadino Persona_6
italiano naturalizzatosi americano nel 1904 (e dunque prima dell'atto matrimoniale),
della nascita della di loro figlia, , occorsa il 25.9.1909, del matrimonio di Parte_8
questa con cittadino straniero occorsa il 10.5.1930 nonché della nascita dei di loro figli,
, e , avvenute rispettivamente il Persona_8 Persona_9 Persona_10
18.4.1939, il 24.2.1938 ed il 4.12.1940.
Tale sequenza di atti, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché l'art. 10
della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, qual è il cittadino italiano naturalizzato straniero, sia perché a quel tempo l'acquisizione della stessa era prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il
11 figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n.555 del 1912 “nella parte in cui prevede la perdita della
cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza”
delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “pur
condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto
sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non
potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il
diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata
incostituzionale”. (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora “lo stato
di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per
rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n.2 L. 555 del 1912) [. . .]
Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di
figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
12 d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono
giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Nello stesso senso, anche la sentenza n. 4467 del 25.2.2009 con cui le Sezioni
Unite della Suprema Corte, dopo ampia argomentazione conformemente alla sopra citata pronuncia, concludono enunciando il seguente principio di diritto: “La titolarità
della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla
dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna
che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1
gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è
effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale
dei coniugi (art. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana
dal 1 gennaio 1948, anche la figlia di donna nella situazione descritta, nata prima di
tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione,
dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lei dello stato di cittadina,
che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta ad per aver contratto matrimonio con cittadino Persona_6
straniero ante 1948, a , per essere nata da madre cittadina anteriormente Parte_8
all'1.1.1948 e per aver contratto matrimonio con cittadino straniero ante 1948, nonché a
, e , quali figli di questa nati Persona_8 Persona_9 Persona_10
prima del 1948. Così anche, conseguentemente, a tutti i loro discendenti.
Si rileva, inoltre, che nessuna conseguenza può avere il fatto che i ricorrenti, per il riconoscimento della status de quo, abbiano adito direttamente l'autorità giudiziaria
13 senza prima eventualmente formulare la relativa istanza per via amministrativa ovvero attendere l'esito del relativo procedimento, stante l'inesistenza, ad oggi, di una legge che abbia recepito il dettato della sopra citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 4466 del 25/02/2009) e, pertanto, l'amministrazione non può ricevere domande di richiesta della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dai discendenti di donna (avente diritto alla cittadinanza italiana), sposata con cittadino straniero prima del 1948 e che abbia avuto figli prima di tale data, in ciò dovendosi conformare alle disposizioni contenute nella Circolare del K28.1 dell'8 aprile Controparte_7
1991, la quale afferma, rifacendosi al contenuto delle predette sentenze della Corte
Costituzionale (n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975), che “pure i discendenti di nostra
emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna
purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione
repubblicana”.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, posto che i ricorrenti non hanno formulato una domanda di condanna del resistente in tal senso. Inoltre, la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e la parte convenuta non si è opposta all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
14 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 Persona_1
,
[...] Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 Parte_3
, ,
[...] Controparte_4 Persona_3 [...]
, CP_6 Parte_4 Persona_5 Parte_5
e sono cittadini
[...] Parte_6 Parte_7
italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_7
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
15