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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/07/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Gen. N. 49/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Fabrizio Riga Presidente
Dr. Anna Maria TRACANNA Presidente rel. est.
Dr. Massimo DE CESARE Consigliere all'udienza di discussione del 22/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti DI FOLCO LOREDANA ed ESPOSITO LUCA
APPELLANTE
E elettivamente domiciliato come in atti, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. RETICO ALFREDO
APPELLATO
avente ad oggetto: sentenza n. 167/2023 in data 2 agosto 2023 del Tribunale di
Avezzano in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza in epigrafe, pubblicata in data 3 agosto 2023, non notificata, il Tribunale di Avezzano ha accolto parzialmente la domanda formulata in primo grado da operatore ecologico e addetto alla conduzione di mezzi per la Parte_1 raccolta di rifiuti, riconoscendo in favore dello stesso l'inquadramento nel livello 4 del CCNL Pulizia, sin dall'assunzione in data 31.8.2015 e condannando la società datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze Controparte_1 retributive maturate, rigettando invece le ulteriori richieste, afferenti lo svolgimento di prestazioni in orario straordinario, notturno e festivo. Avverso tale statuizione di rigetto, con ricorso depositato in data 26 gennaio 2024, ha proposto appello chiedendo l'accoglimento anche della domanda di Parte_1 pagamento delle maggiorazioni retributive a titolo di lavoro straordinario, lamentando come unico motivo di gravame l'erronea valutazione delle risultanze probatorie, nonché l'illogica ed insufficiente motivazione della sentenza di primo grado. Si è costituita in giudizio la contestando ogni motivo di gravame e CP_1 chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. L'appello non è fondato e va rigettato. In materia di ripartizione dell'onere probatorio, in tema di lavoro straordinario, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte per cui “la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, indennità per ferie non godute o risarcimento del danno per riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (v. Cass. n. 30739/2024, Cass. n. 12434/2006, Cass. n. 3619/2007, Cass. n. 9000/2001, Cass. n. 2241/1987). Testi Il giudice di primo grado ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei testi Tes_2
e in ordine all'orario di lavoro svolto da , perché, oltre che Tes_3 Parte_1 provenienti da soggetti che avevano instaurato analoghi contenziosi nei confronti della Tekneko Sistemi Tecnologici srl, si mostravano contraddittorie rispetto a quanto riferito dallo stesso in sede di interrogatorio libero, nel corso del quale quest'ultimo Pt_1 aveva dichiarato di operare usando diversi mezzi – e non sempre lo stesso, come riferito dal teste – e di iniziare a lavorare alle 3, proseguendo finchè non finiva il giro, Tes_2 Testi il che avveniva normalmente alle 11 e non invece alle 13, come affermato dai testi e ed allegato anche nel ricorso. Tes_3
Sul punto, si legge, nel ricorso introduttivo di primo grado, che l'orario di lavoro effettivamente svolto dal ricorrente sarebbe stato:
- dall'assunzione al dicembre 2018: dal lunedì al sabato dalle 03:00 alle 13:00;
- dal gennaio 2019 all'aprile 2019 dal lunedì al sabato dalle 05:00 alle 13:00;
- dal maggio 2019 al 18.08.2019 dal lunedì al sabato dalle 06:00 alle 13:00. Dalla produzione documentale allegata al ricorso, non risulta che sia stato fissato un orario giornaliero di inizio e fine servizio, restando omessa, tanto nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato quanto in quello a tempo indeterminato, ogni pag. 2/5 indicazione in tal senso, facendo gli stessi generico riferimento all'orario previsto dal CCNL, da espletarsi secondo il regolamento aziendale, che, tuttavia, neppure risulta essere stato allegato o depositato. Nel costituirsi in giudizio la datrice di lavoro ha è precisato che l'orario giornaliero di lavoro degli addetti al ritiro della spazzatura era di 6 ore e 20 minuti per 6 giorni la settimana. Risultano versati in atti 14 rapportini giornalieri, ma gli stessi si rivelano del tutto incompleti ed inidonei a dimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario, perché mancanti di indicazioni sia in ordine alle date ed alle ore in cui i turni sarebbero stati svolti, sia in ordine all'autista che avrebbe operato, non figurando nè il nome del ricorrente e neppure la targa del mezzo utilizzato, ma solo il giro svolto ed il numero delle utenze domestiche e non domestiche interessate dalla raccolta. Nel corso del presente grado è stata rinnovata l'istruttoria testimoniale, con l'esame dei testi e , emergendo Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 all'esito informazioni generiche, contraddittorie e poco puntali relativamente all'orario lavorativo del ed in generale degli altri addetti alla raccolta dei rifiuti. Pt_1 Testi In particolare i testi e colleghi di lavoro del ricorrente appellante, Tes_2 Tes_7 tutti parti di analoghi contenziosi nei confronti della , hanno riferito CP_1 sostanzialmente che ad ogni operatore ecologico era assegnato un giro di raccolta dei rifiuti, a volte era sempre lo stesso, il più delle volte cambiava in alcuni giorni della settimana o del mese e che in base al tipo di giro, cioè al numero di utenze e al rifiuto da ritirare, si iniziava alle 3, alle 4 o alle 5 di mattina. I testi hanno aggiunto che l'orario di inizio del turno non era unificato per tutti ma dipendeva dal giro, in modo tale cioè che potesse essere completato, tenuto conto dello scarico del mezzo, degli orari di chiusura della discarica, del traffico, della pulizia finale del mezzo e della preparazione per il giorno dopo. Hanno altresì precisato che, una volta finito il giro, ciascuno continuava a svolgere ulteriori servizi – consistenti nello scarico del mezzo, bonifica delle strade sul suolo comunale, consegna dei mastelli alle attività commerciali e non, ritiro degli ingombranti
– per poi rientrare definitivamente in deposito verso le 13. Hanno aggiunto che non esisteva un badge, né c'era un controllo all'ingresso e che in particolare, in un primo momento era ad aprire i cancelli ma poi il cancello Tes_4 in realtà rimaneva accostato e quindi, chi doveva, entrava. Il teste , capocantiere e referente per la gestione della raccolta dei Testimone_6 rifiuti, ha ribadito la libertà concessa agli autisti nella modulazione dell'orario di lavoro, affermando che nessuno controllava a che ora ciascuno iniziasse, purché portasse a termine il compito assegnato, nè c'era una durata standard del turno, perché dipendeva dal tipo di giro, ma tendenzialmente se uno iniziava alle 3 per le 9:30 - 10:00 aveva finito. Chi finiva a quell'ora a quell'ora andava a casa. Una persona che era andata a scaricare alle 11:25 poteva avere iniziato il giro alle 6, oppure poteva avere iniziato prima ed essere stato assegnatario di un compito ulteriore in via occasionale.
pag. 3/5 Ha altresì riferito che a fine 2017-2018 l'azienda decise di far iniziare tutti alle 6 del mattino, dunque non permetteva a nessuno di iniziare prima. Quest'ultima circostanza è stata confermata anche dagli altri testi, benchè posticipata al periodo tra il 2018 e il 2019. Testi Oltre alle circostanze sopra richiamate, il teste con specifico riguardo all'orario del anche nel presente grado ha ribadito che lo incontravo al deposito Pt_1 Pt_1 perché lui aveva il giro di SCURCOLA-CAPPELLE e l'ho visto iniziare alle ore 3 e lavorare fino alle 13 nel senso che il suo giro era più complesso per cui impiegava almeno 6/7 per completarlo perché c'era anche uno scarico ulteriore del mezzo, ma in ogni caso, finito il giro, anche lui riceveva altri incarichi, perché poi lo ritrovavo alle 13, presso il deposito. Non ricordo quando, né dopo quanto tempo, ma il turno di
[...]
è stato modificato e quindi non sono in grado di riferire, se non aggiungendo che Pt_1
a volte lo incontravo alle 4”. Il giudice di primo grado ha ritenuto inattendibile il predetto teste, in quanto contraddetto dallo stesso ricorrente che, in sede di interrogatorio libero, aveva affermato di finire il giro intorno alle 11, lamentando l'appellante, in sede di gravame, l'erroneo valore confessorio attribuito dal Tribunale alle dichiarazioni rese dal Pt_1
Sul punto, va osservato che le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 cod. proc. civ.. Dette dichiarazioni tuttavia possono fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento, utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite. Nel caso in esame, correttamente il giudice di primo grado non ha mancato di considerare le risultanze di detto interrogatorio, evidenziando come le medesime, pur prive – come detto – della forza propria della confessione, si presentano contraddittorie rispetto agli altri elementi probatori emersi, minandone la credibilità, se si tiene conto, come sottolineato dal tribunale, dell'interesse del teste nell'esito favorevole del giudizio, derivante dall'aver instaurato analogo contenzioso nei confronti della società datrice di lavoro. Si aggiunga che l'istruttoria svolta nel presente grado ha rafforzato le perplessità del Testi primo giudice, dovendosi escludere che il teste – il quale ha dichiarato che dal 30/9/2012 all'aprile 2018 lavorava dalle 4 alle 13 –abbia potuto constatare di persona che il iniziava il turno alle 3. Pt_1
Tali evidenze, valutate unitamente ad un quadro generale in cui non risulta che l'azienda abbia mai imposto un orario di inizio del turno di lavoro o comunque di servizio, nè controllato il rispetto di quest'ultimo, visto che non erano in uso sistemi di rilevamento delle presenze escludono che possa dirsi raggiunta alcuna prova in ordine al rivendicato lavoro straordinario, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante nei pag. 4/5 restanti motivi di gravame in ordine alla piena utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali e alla idoneità delle stesse a corroborare la domanda dallo stesso formulata. I riferimenti fatti dai testi alle prestazioni rese oltre l'orario ordinario – per cui gli addetti, finito il giro, avrebbero continuato a svolgere compiti e mansioni ulteriori, allungando il turno fino alle 13 – si sono rivelati imprecisi, generici e non concretamente riferibili a singole giornate, per lo più dedotti dal tipo di giro assegnato e senza un riferimento certo all'orario di inizio del giro, a fronte della circostanza, altresì emersa, che i turni non erano sempre gli stessi ma potevano variare nell'arco della settimana e del mese. E' inoltre poco credibile che tutte queste attività aggiuntive possano essere state svolte, da tutti gli addetti alla raccolta dei rifiuti, tutti i giorni e per la durata di 3-4 ore al giorno. E' ragionevole ritenere che ci possano essere state occasioni in cui il turno effettivamente si è prolungato, per espressa richiesta della datrice di lavoro di prestazioni ulteriori, tuttavia, in assenza di riscontri specifici circa il tempo per il quale tali prestazioni si sono protratte, non è dato stabilire il numero effettivo di ore di straordinario svolto, se superiore a quelle pur presenti in busta paga e regolarmente retribuite, come emerge dai cedolini versati in atti. La sentenza di primo grado pertanto non potrà che essere confermata. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
PQM
- Rigetta l'appello
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
Il Consigliere est. Il Presidente Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Gen. N. 49/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Fabrizio Riga Presidente
Dr. Anna Maria TRACANNA Presidente rel. est.
Dr. Massimo DE CESARE Consigliere all'udienza di discussione del 22/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti DI FOLCO LOREDANA ed ESPOSITO LUCA
APPELLANTE
E elettivamente domiciliato come in atti, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. RETICO ALFREDO
APPELLATO
avente ad oggetto: sentenza n. 167/2023 in data 2 agosto 2023 del Tribunale di
Avezzano in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza in epigrafe, pubblicata in data 3 agosto 2023, non notificata, il Tribunale di Avezzano ha accolto parzialmente la domanda formulata in primo grado da operatore ecologico e addetto alla conduzione di mezzi per la Parte_1 raccolta di rifiuti, riconoscendo in favore dello stesso l'inquadramento nel livello 4 del CCNL Pulizia, sin dall'assunzione in data 31.8.2015 e condannando la società datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze Controparte_1 retributive maturate, rigettando invece le ulteriori richieste, afferenti lo svolgimento di prestazioni in orario straordinario, notturno e festivo. Avverso tale statuizione di rigetto, con ricorso depositato in data 26 gennaio 2024, ha proposto appello chiedendo l'accoglimento anche della domanda di Parte_1 pagamento delle maggiorazioni retributive a titolo di lavoro straordinario, lamentando come unico motivo di gravame l'erronea valutazione delle risultanze probatorie, nonché l'illogica ed insufficiente motivazione della sentenza di primo grado. Si è costituita in giudizio la contestando ogni motivo di gravame e CP_1 chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. L'appello non è fondato e va rigettato. In materia di ripartizione dell'onere probatorio, in tema di lavoro straordinario, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte per cui “la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, indennità per ferie non godute o risarcimento del danno per riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (v. Cass. n. 30739/2024, Cass. n. 12434/2006, Cass. n. 3619/2007, Cass. n. 9000/2001, Cass. n. 2241/1987). Testi Il giudice di primo grado ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei testi Tes_2
e in ordine all'orario di lavoro svolto da , perché, oltre che Tes_3 Parte_1 provenienti da soggetti che avevano instaurato analoghi contenziosi nei confronti della Tekneko Sistemi Tecnologici srl, si mostravano contraddittorie rispetto a quanto riferito dallo stesso in sede di interrogatorio libero, nel corso del quale quest'ultimo Pt_1 aveva dichiarato di operare usando diversi mezzi – e non sempre lo stesso, come riferito dal teste – e di iniziare a lavorare alle 3, proseguendo finchè non finiva il giro, Tes_2 Testi il che avveniva normalmente alle 11 e non invece alle 13, come affermato dai testi e ed allegato anche nel ricorso. Tes_3
Sul punto, si legge, nel ricorso introduttivo di primo grado, che l'orario di lavoro effettivamente svolto dal ricorrente sarebbe stato:
- dall'assunzione al dicembre 2018: dal lunedì al sabato dalle 03:00 alle 13:00;
- dal gennaio 2019 all'aprile 2019 dal lunedì al sabato dalle 05:00 alle 13:00;
- dal maggio 2019 al 18.08.2019 dal lunedì al sabato dalle 06:00 alle 13:00. Dalla produzione documentale allegata al ricorso, non risulta che sia stato fissato un orario giornaliero di inizio e fine servizio, restando omessa, tanto nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato quanto in quello a tempo indeterminato, ogni pag. 2/5 indicazione in tal senso, facendo gli stessi generico riferimento all'orario previsto dal CCNL, da espletarsi secondo il regolamento aziendale, che, tuttavia, neppure risulta essere stato allegato o depositato. Nel costituirsi in giudizio la datrice di lavoro ha è precisato che l'orario giornaliero di lavoro degli addetti al ritiro della spazzatura era di 6 ore e 20 minuti per 6 giorni la settimana. Risultano versati in atti 14 rapportini giornalieri, ma gli stessi si rivelano del tutto incompleti ed inidonei a dimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario, perché mancanti di indicazioni sia in ordine alle date ed alle ore in cui i turni sarebbero stati svolti, sia in ordine all'autista che avrebbe operato, non figurando nè il nome del ricorrente e neppure la targa del mezzo utilizzato, ma solo il giro svolto ed il numero delle utenze domestiche e non domestiche interessate dalla raccolta. Nel corso del presente grado è stata rinnovata l'istruttoria testimoniale, con l'esame dei testi e , emergendo Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 all'esito informazioni generiche, contraddittorie e poco puntali relativamente all'orario lavorativo del ed in generale degli altri addetti alla raccolta dei rifiuti. Pt_1 Testi In particolare i testi e colleghi di lavoro del ricorrente appellante, Tes_2 Tes_7 tutti parti di analoghi contenziosi nei confronti della , hanno riferito CP_1 sostanzialmente che ad ogni operatore ecologico era assegnato un giro di raccolta dei rifiuti, a volte era sempre lo stesso, il più delle volte cambiava in alcuni giorni della settimana o del mese e che in base al tipo di giro, cioè al numero di utenze e al rifiuto da ritirare, si iniziava alle 3, alle 4 o alle 5 di mattina. I testi hanno aggiunto che l'orario di inizio del turno non era unificato per tutti ma dipendeva dal giro, in modo tale cioè che potesse essere completato, tenuto conto dello scarico del mezzo, degli orari di chiusura della discarica, del traffico, della pulizia finale del mezzo e della preparazione per il giorno dopo. Hanno altresì precisato che, una volta finito il giro, ciascuno continuava a svolgere ulteriori servizi – consistenti nello scarico del mezzo, bonifica delle strade sul suolo comunale, consegna dei mastelli alle attività commerciali e non, ritiro degli ingombranti
– per poi rientrare definitivamente in deposito verso le 13. Hanno aggiunto che non esisteva un badge, né c'era un controllo all'ingresso e che in particolare, in un primo momento era ad aprire i cancelli ma poi il cancello Tes_4 in realtà rimaneva accostato e quindi, chi doveva, entrava. Il teste , capocantiere e referente per la gestione della raccolta dei Testimone_6 rifiuti, ha ribadito la libertà concessa agli autisti nella modulazione dell'orario di lavoro, affermando che nessuno controllava a che ora ciascuno iniziasse, purché portasse a termine il compito assegnato, nè c'era una durata standard del turno, perché dipendeva dal tipo di giro, ma tendenzialmente se uno iniziava alle 3 per le 9:30 - 10:00 aveva finito. Chi finiva a quell'ora a quell'ora andava a casa. Una persona che era andata a scaricare alle 11:25 poteva avere iniziato il giro alle 6, oppure poteva avere iniziato prima ed essere stato assegnatario di un compito ulteriore in via occasionale.
pag. 3/5 Ha altresì riferito che a fine 2017-2018 l'azienda decise di far iniziare tutti alle 6 del mattino, dunque non permetteva a nessuno di iniziare prima. Quest'ultima circostanza è stata confermata anche dagli altri testi, benchè posticipata al periodo tra il 2018 e il 2019. Testi Oltre alle circostanze sopra richiamate, il teste con specifico riguardo all'orario del anche nel presente grado ha ribadito che lo incontravo al deposito Pt_1 Pt_1 perché lui aveva il giro di SCURCOLA-CAPPELLE e l'ho visto iniziare alle ore 3 e lavorare fino alle 13 nel senso che il suo giro era più complesso per cui impiegava almeno 6/7 per completarlo perché c'era anche uno scarico ulteriore del mezzo, ma in ogni caso, finito il giro, anche lui riceveva altri incarichi, perché poi lo ritrovavo alle 13, presso il deposito. Non ricordo quando, né dopo quanto tempo, ma il turno di
[...]
è stato modificato e quindi non sono in grado di riferire, se non aggiungendo che Pt_1
a volte lo incontravo alle 4”. Il giudice di primo grado ha ritenuto inattendibile il predetto teste, in quanto contraddetto dallo stesso ricorrente che, in sede di interrogatorio libero, aveva affermato di finire il giro intorno alle 11, lamentando l'appellante, in sede di gravame, l'erroneo valore confessorio attribuito dal Tribunale alle dichiarazioni rese dal Pt_1
Sul punto, va osservato che le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 cod. proc. civ.. Dette dichiarazioni tuttavia possono fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento, utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite. Nel caso in esame, correttamente il giudice di primo grado non ha mancato di considerare le risultanze di detto interrogatorio, evidenziando come le medesime, pur prive – come detto – della forza propria della confessione, si presentano contraddittorie rispetto agli altri elementi probatori emersi, minandone la credibilità, se si tiene conto, come sottolineato dal tribunale, dell'interesse del teste nell'esito favorevole del giudizio, derivante dall'aver instaurato analogo contenzioso nei confronti della società datrice di lavoro. Si aggiunga che l'istruttoria svolta nel presente grado ha rafforzato le perplessità del Testi primo giudice, dovendosi escludere che il teste – il quale ha dichiarato che dal 30/9/2012 all'aprile 2018 lavorava dalle 4 alle 13 –abbia potuto constatare di persona che il iniziava il turno alle 3. Pt_1
Tali evidenze, valutate unitamente ad un quadro generale in cui non risulta che l'azienda abbia mai imposto un orario di inizio del turno di lavoro o comunque di servizio, nè controllato il rispetto di quest'ultimo, visto che non erano in uso sistemi di rilevamento delle presenze escludono che possa dirsi raggiunta alcuna prova in ordine al rivendicato lavoro straordinario, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante nei pag. 4/5 restanti motivi di gravame in ordine alla piena utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali e alla idoneità delle stesse a corroborare la domanda dallo stesso formulata. I riferimenti fatti dai testi alle prestazioni rese oltre l'orario ordinario – per cui gli addetti, finito il giro, avrebbero continuato a svolgere compiti e mansioni ulteriori, allungando il turno fino alle 13 – si sono rivelati imprecisi, generici e non concretamente riferibili a singole giornate, per lo più dedotti dal tipo di giro assegnato e senza un riferimento certo all'orario di inizio del giro, a fronte della circostanza, altresì emersa, che i turni non erano sempre gli stessi ma potevano variare nell'arco della settimana e del mese. E' inoltre poco credibile che tutte queste attività aggiuntive possano essere state svolte, da tutti gli addetti alla raccolta dei rifiuti, tutti i giorni e per la durata di 3-4 ore al giorno. E' ragionevole ritenere che ci possano essere state occasioni in cui il turno effettivamente si è prolungato, per espressa richiesta della datrice di lavoro di prestazioni ulteriori, tuttavia, in assenza di riscontri specifici circa il tempo per il quale tali prestazioni si sono protratte, non è dato stabilire il numero effettivo di ore di straordinario svolto, se superiore a quelle pur presenti in busta paga e regolarmente retribuite, come emerge dai cedolini versati in atti. La sentenza di primo grado pertanto non potrà che essere confermata. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
PQM
- Rigetta l'appello
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
Il Consigliere est. Il Presidente Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5