Art. 3.
Le sostanze pericolose e il rischio ad esse connesso secondo la graduazione di cui alle tabelle A e B, nonche' le operazioni da considerare ai fini della corresponsione delle indennita' previste dalla presente legge sono determinate con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le sostanze pericolose e il rischio ad esse connesso secondo la graduazione di cui alle tabelle A e B, nonche' le operazioni da considerare ai fini della corresponsione delle indennita' previste dalla presente legge sono determinate con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.