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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 764/2022
Oggi 07/02/2025 innanzi al GO AU ZZ sono comparsi in collegamento da remoto:
Per , l'avv.to/gli avv.ti FERRARI MARCELLO noto all'ufficio. Parte_1
Per l'avv.to Giulia De Luca in precaria sostituzione dell'avv. GALASSO Controparte_1
MICHELE
Identificata a mezzo tesserino rilasciato dall'ordine di Torino n. NumeroD_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Ferrari si richiama agli atti ed in particolare alle note conclusive del 24.1.2025 e alle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. De Luca si richiama agli scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.
Il Giudice dà atto che i difensori hanno partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Alle ore 9.10 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito, dispensando le parti dal ricollegarsi per la lettura.
Alle ore 21.30 uscita dalla camera di consiglio in assenza delle parti a ciò debitamente autorizzate dà lettura della sentenza provvedendo al contestuale deposito nel fascicolo telematico.
Il GO
AU ZZ
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. AU ZZ, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 764 /2022 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
MARCELLO
- Attore opponente –
Nei confronti di
CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. GALASSO MICHELE Controparte_1 P.IVA_1
- Convenuta opposta –
Conclusioni per l'attore: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e previa l'ammissione degli incombenti istruttori dedotti e deducendi e previa la concessione di termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. per cui sin da ora si insta, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che non sussiste Controparte_ il credito vantato da in relazione al quale ha rilasciato ipoteca volontaria ed in forza Parte_1 del quale ha promosso l'esecuzione immobiliare di cui in premesse, e che pertanto non è Controparte_1 Controparte_1 creditrice di alcuna somma verso e non ha diritto di agire esecutivamente nei suoi confronti;
accertare Parte_1 dunque l'illegittimità dell'esecuzione immobiliare promossa e di tutti gli atti esecutivi;
con il risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di giudizio anche con riferimento all'equità; vinte le spese e distratte in favore del difensore antistatario che dichiara di averle anticipate.”
Conclusioni per il convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di adito contrariis rejectis, così provvedere:
NEL MERITO accertare e dichiarare che il signor nella sua qualità di garante, è debitore nei confronti della Parte_1 CP_1
[..
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 12.202,00 per le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto rigettare la domanda proposta dall'attore.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
2 Fatto e svolgimento del giudizio in data 27/11/2020 notificava atto di precetto cambia-rio (doc. 1) a Controparte_1 Controparte_2 quale debitore principale, e a quale responsabile non debitore, terzo datore di ipoteca Parte_1 volontaria, per il pagamento della somma di euro 31.047,62.
notificava in data 23/12/2020 pignoramento immobiliare (doc. 2) contro e Controparte_1 Pt_1 avente ad oggetto il terreno sito in Cervo e distinto al Foglio 1, Particella 715, oggetto di garanzia reale ipotecaria e originava l'esecuzione immobiliare nr. 02/2021 reg. es. imm. Tribunale di Imperia.
con ricorso in data 1/12/2021 (doc. 11-13) proponeva opposizione contestando la legittimità Pt_1 dell'azione esecutiva intrapresa in suo danno quale terzo datore di ipoteca dalla società Controparte_1 in forza del titolo esecutivo costituito dal precetto cambiario versato in atti contro la debitrice principale
Controparte_3
Con l'unico motivo dedotto nel ricorso, parte opponente deduceva, quale grave motivo di sospensiva
(art. 624 c.p.c.), l'intercorsa estinzione per adempimento dell'obbligazione principale contratta dalla debitrice con cui accedeva la garanzia fideiussoria prestata dal con CP_2 Controparte_1 Pt_1
l'atto pubblico del 2.3.2020.
Si costituiva il creditore opposto con domanda di rigetto dell'odierna opposizione, Controparte_1 assumendone la sua infondatezza a motivo della persistenza di un residuo credito non saldato di Euro
12.202,00 con conseguente favore delle spese giudiziali.
Il Tribunale rigettava la richiesta di sospensiva e assegnava termine sino al 15/4/2022 per l'introduzione del giudizio di merito in effetti introdotto da Parte_1
Il giudice precedentemente incaricato del fascicolo concedeva termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. e all'esito su richiesta concorde delle parti fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 12.11.2024.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 20.9.2024 che rinviava la causa all'udienza odierna ex art. 281 c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione proposta dall'opponente è fondata e deve essere accolta sulla base della documentazione prodotta nella presente fase di merito.
L'azione esecutiva della verso la debitrice principale si fonda su atto di Controparte_1 CP_2 precetto cambiario.
In forza del menzionato precetto cambiario la sarebbe creditrice nei confronti della Controparte_1 per la somma complessiva di Euro 31.047,62, a sua volta collegata all'emissione di n. 5 CP_2 cambiali del 3.3.2020, versate in atti ossia:
-cambiale scadente il 15.4.2020 per l'importo di Euro 12.200,00;
- cambiale scadente il 30.6.2020 per l'importo di Euro 7.320,00; 3 - cambiale scadente il 31.7.2020 per l'importo di Euro 7.320,00;
- cambiale scadente il 31.8.2020 per l'importo di Euro 7.320,00;
- cambiale scadente il 30.9.2020 per l'importo di Euro 7.320,00.
L'esecuzione immobiliare N.R.G.E. 2/2021 è stata intrapresa nei confronti del terzo datore di ipoteca e garante , odierno opponente, come da atto pubblico a IT Notaio Parte_1 Persona_1 stipulato il 2.3.2020 (doc. 3 di parte opponente atto di affitto di ramo d'azienda e costituzione di ipoteca da parte di terzo) stipulato tra le e , nell'ambito del Controparte_1 Controparte_3 Parte_1 quale le Parti concordavano in favore della l'affitto del ramo d'azienda ad oggetto l'attività di CP_2 bar, ristorazione, pizzeria, braceria, gelateria e stabilimento balneare sotto l'insegna “ISLA BONITA” condotta presso il Comune di Ospedaletti (IM), Via XX Settembre n. 151, cui accedeva la garanzia ipotecaria prestata dal sul terreno ubicato a Cervo (IM), e censito al Foglio 1, Particella 715. Pt_1
In particolare nel contratto viene pattuito all'articolo 2 quanto segue: A)“il canone di affitto viene fissato per il primo periodo 3 (tre) marzo 2020 (duemilaventi) - 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) nella somma complessiva di euro 40.000,00 (quarantamila virgola 0) (IVA esclusa) che la Parte conduttrice corrisponderà il numero otto rate aventi le seguenti scadenze importi:
- La rata scadente il 15 (quindici) aprile 2020 (duemilaventi) dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) oltre IVA di legge;
- Le rate scadenti nei mesi di giugno, luglio, agosto o settembre dell'importo di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) oltre IVA di legge e così per complessivi Euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero) oltre
IVA di legge;
- Le rate scadenti nei mesi di ottobre novembre e dicembre dell'importo di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) oltre Iva di legge ciascuna e così per complessivi Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) oltre IVA di legge.
B) per l'annualità 01.01.2021-31.12.2021 il canone di affitto viene fissato nella somma annua di Euro
50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) che la Parte conduttrice corrisponderà come segue:
- Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) oltre IVA di legge entro e non oltre il 5 (cinque) gennaio 2021
(duemilaventuno);
- Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), oltre IVA di legge entro e non oltre il 24 (ventiquattro) aprile 2021
(duemilaventuno);
- Euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero) oltre Iva di legge, mediante numero quattro rate mensili scadenti nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2021 dell'importo di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) oltre IVA di legge, ciascuna;
4 - Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) oltre IVA di legge, mediante numero di tre rate mensili scadenti il giorno 5 (cinque) dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2021 (duemilaventuno) dell'importo di Euro
2.000,00 (duemila virgola zero zero oltre IVA di legge, ciascuna….Omissis”
All'articolo 2 del richiamato rogito si legge altresì: “Tutte le rate suindicate alle lettere A), B) e C) verranno garantite da corrispondenti effetti cambiari da consegnarsi alla Parte affittante entro e non oltre il giorno tre marzo 2020
(duemilaventi) e che verranno restituiti al momento di ogni singolo pagamento”. Non è fatto contestato che gli effetti cambiari oggetto del precetto trovano titolo nel contratto di affitto d'azienda, e che pertanto devo ritenersi essere state consegnati come da contratto entro la data del 3 marzo 2020 non essendovi doglianze in merito.
Al successivo art. 3 le parti hanno altresì pattuito: “Il signor costituisce ipoteca a favore della Parte_1 società che, in persona di cui sopra accetta, per assicurare il soddisfacimento dell'obbligazione verso la società CP_1
Imperium Srl contratta alla lettera A) dell'articolo 2 della società con il presente atto Controparte_3 sino alla concorrenza di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) sul seguente bene immobile sito nel comune di
Cervo e specificamente.…..- OMISSIS –'.
Il signor , dunque, in forza del richiamato contratto si è reso garante della del Pt_1 Controparte_3 pagamento del canone di affitto relativo all'anno 2020 ossia di Euro 40.000,00 più Iva per un importo complessivo di Euro 48.800,00.
Risulta pacifico e non oggetto di contestazione che alla data del 30.12.2020 la aveva CP_2 provveduto a corrispondere la somma di Euro 29.998,00 di cui:
- Euro 10.000,00 alla sottoscrizione del contratto;
- Euro 3.333,00 in data 06.07.2020;
- Euro 3.333,00 in data 07.08.2020;
- Euro 3.333,00 in data 07.09.2020;
- Euro 3.333,00 in data 08.10.2020;
- Euro 3.333,00 in data 26.11.2020;
- Euro 3.333,00 in data 30.12.2020
Il ricorrente nell'opposizione ha dato atto che il fatto che per il 2020 fosse stata pagata una minor somma era dovuto al fatto che le parti avevano successivamente concordato una riduzione del canone dovuto per l'anno 2020 a seguito degli eventi della pandemia mondiale da COVID-19.
In tal senso corre l'obbligo evidenziare come le chiusure dovute alla pandemia si sono verificate dal 9 marzo 2020 ossia pochi giorni dopo la stipula del contratto di affitto d'azienda e che durante detto periodo era invalsa la prassi della rinegoziazione dei canoni per l'occorsa imprevedibile sopravvenienza.
Negli ordini di bonifico degli importi sopra indicati (doc. 15 di parte opponente) si legge: “canone d'affitto per il mese di ….del ristorante-stabilimento balneare Isla IT (Ospedaletti) come da accordo verbale”. 5 Detta indicazione non risulta mai essere stata contestata dalla convenuta opposta. Invero negli atti, salvo la maggior richiesta proposta, non risulta neppure l'espressa contestazione in merito all'intervenuta rinegoziazione del canone.
La rinegoziazione degli importi dovuti per il 2020 risulta confermata sulla base delle seguenti ulteriori considerazioni.
Nel ricorso ex art. 700 presentato in data 21.5.2021 si dà atto che alla data del ricorso: “
5. In linea di fatto
è accaduto che la non abbia adempiuto agli obblighi indicanti nel Contratto e precisamente: 1) non ha CP_2 provveduto al puntuale pagamento dei canoni di locazione (art. 2 del contratto) accumulando insoluti per complessivi €
30.999,56 (doc. 06 fatture canoni: fattura n. 1/2021; fattura n. 4/2021 e fatt. n. 9/2021)”
Nella menzionata fattura 1/2021 oltre a darsi atti di pagamenti relativi al 2020 si legge: “totale dovuto al netto dei pagamenti € 6.599,56”
Le altre due fatture indicate nel ricorso ex art. 700 c.p.c. ammontano a 12.200,00 (iva inclusa) ossia al dovuto rispettivamente in data 5/1/2021 e verosimilmente alla data del 4/4/2021, anche se agli atti del risulta depositato solo la fattura 4/2021 (doc. 9 di parte attrice) per l'importo di Euro 12.200,00.
Detto dato è ulteriormente confermato dalla scrittura privata sottoscritta a seguito dell'istaurazione del procedimento 700 c.p.c. in data 5/7/2021 ivi si legge nelle premesse (coerenti con quanto indicato nel ricorso 700 c.p.c.):
“2) in forza del contratto di cui al precedente punto 1), la va creditrice della CP_1 [...]
della somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) + iva per i canoni della stagione 2021, Controparte_3
l'IVA non versata sui canoni dell'anno 2020 per € 6.600,00, oltre alle spese anticipate per conto di Controparte_3 relative a energia elettrice, acqua per € 2.456,04, polizza assicurativa per l'anno 2020 per €
[...]
2.343,00, pulitura e preparazione spiaggia (queste ultime quantificate concordemente per l'anno 2020 in euro 1.500,00
(millecinquecento/00) + iva pari ad € 1.830,00. Il tutto per un totale complessivo di € 49.829,00 iva compresa”.
A detta dichiarazione deve essere riconosciuto valore di riconoscimento di debito per quanto attiene alla e valore confessorio in merito all'ammontare del credito per quanto attiene alla CP_3
. CP_1
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito infatti che: “non si può escludere che, nell'ambito dello stesso documento, una promessa di pagamento (o una ricognizione di debito) coesista con una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale, e qualora ciò risulti, poiché la confessione (in ipotesi concernente l'esistenza del credito) ha valore di prova legale, sarà preclusa la prova contraria ai sensi dell'art. 1988 c.c. (sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza” (ex multis, Cass. 13/01/1997, n.
259; più di recente, Cass. 31/07/2012, n. 13689). […]” (Cass. Civ., sez. II, 05/10/2017, n. 23246; cfr.
Cass. Civ., sez. II, 16/10/2020, n.22588).
6 Non può trovare ingresso la tesi della convenuta secondo cui con detto accordo le parti avrebbero provveduto a ridurre l'importo dovuto, posto che a fronte dell'espresso riconoscimento nelle premesse dell'ammontare dovuto non risulta in nessuna parte della scrittura che in caso di adempimento sarebbe stata recuperabile una maggior somma, essendo stato unicamente previsto, per il caso d'inadempimento del pagamento rateale, la decadenza dal beneficio del termine per la parte debitrice.
Ivi si legge: “d) il mancato pagamento, anche di una sola rata di cui al punto b) e del punto c) comporterà l'automatica decadenza di del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod civ., Parte_2 dando facoltà a IMPERIUM SRL di agire per ottenere il pagamento dell'intero importo dovuto”
Peraltro nella previsione di cui alle lett. a) della medesima scrittura si prevede “la Controparte_3
si impegna a pagare alla entro il 07/06/2021 la somma di Euro 10.000,00
[...] CP_1
(diecimila/00), quale acconto sulle spese ed iva sostenute da nella stagione 2020”. CP_1
Nuovamente ribadendo che per l'anno 2020 l'unico importo dovuto era relativo all'Iva non versata.
Risulta documentato che successivamente alla stipula della richiamata scrittura la Controparte_3 ha provveduto con la prima rata a saldare quanto dovuto a titolo d'iva per la stagione
[...]
2020.
Il pagamento del 7/6/2021, il primo concordato tra le parti indica come causale: “anticipo pagamento scrittura privata del 05/06/2021 saldo iva canone d'affitto del 2020 come da accordo verbale più anticipo spese 2020”.
Detto pagamento risulta congruente con il la previsione di cui alla lettera a) della scrittura dove si legge:“la si impegna a pagare alla Imperium Srl entro il 7/6/2021 la Controparte_3 somma di euro 10.000 (diecimila/00), quale acconto sulle spese ed iva sostenute da nella stagione 2020”. CP_1
Alla luce di quanto precede deve ritenersi che il debito relativo al pagamento dei canoni per l'annualità del 2020 si stato integralmente adempiuto prima dell'inizio dell'azione esecutiva e, conseguentemente, il pignoramento verso il terzo garante deve ritenersi illegittimo posto che a norma dell'art. 2878 c.c.
“l'ipoteca si estingue…3) con l'estinguersi dell'obbligazione.”, si era, infatti, reso garante Parte_1 unicamente dell'importo dei canoni per l'annualità 2020.
Alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere accolta.
La domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente del tutto generica e non supportata da alcuna documentazione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022 considerando ai minimi la fase istruttoria limitata alle sole memorie
PQM
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa;
7 - In accolgimento della proposta opposizione per i motivi esposti in parte motiva dichiara l'illegittimità dell'esecuzione immobiliare e di tutti gli atti esecutivi promossi verso Parte_1
sulla base dell'atto pubblico a IT Notaio stipulato il 2.3.2020;
[...] Persona_1
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a CP_1
e per esso all'avv. Marcello Ferrari dichiaratosi antistario ex art. 93 c.p.c. le Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 4.237,00 di cui Euro 919,00 per la Fase di studio della controversia, Euro 777 per la fase introduttiva del giudizio, euro 840 per la fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 840,00 Euro 1701,00 per la fase decisionale, oltre a spese pari ad Euro 237,00, 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Addì, 07/02/2025
Il GO
Dott. AU ZZ
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