Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 214/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 214/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 203/2021 pubblicata il 12/05/2021 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 508/2015 R.G., notificata il 17.5.2021 avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
TRA
LO EL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MILANO FABIO, elettivamente domiciliato in VIA UMBRIA (CENTRO COMM. E AFFARI) INT. 24 86170 ISERNIA presso il difensore
APPELLANTE
E
GE AN RO S.r.l. (C.F. 00117210666), con il patrocinio dell'avv. GALEAZZO SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA MOLISE 92 86170 ISERNIA presso il difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/2/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. MILANO FABIO chiede che la Corte voglia così provvedere:
In riforma integrale della decisione di primo grado del Tribunale di Isernia dichiarare l'improcedibilità, l'illegittimità e/o nullità dell'esecuzione immobiliare n. 34/12 R.G. Es. Imm. promossa dalla società Sorgente NT OC S.p.a. nei confronti di PI IC e, in ogni caso, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto di pignoramento immobiliare notificato al sig. PI IC per assoluta mancanza del titolo esecutivo e, comunque, per mancata notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, con tutte le conseguenze di legge. per l'appellata, l'avv. GALEAZZO SALVATORE si riporta alla comparsa di risposta insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate;
dichiara che la procedura esecutiva immobiliare n.r.g. 34/2012 è stata dichiarata estinta dal G.E. dott. Cobianchi Bellisari Vittorio il 24.01.2023 a seguito di rinuncia agli atti di esecuzione della deducente appellata a mezzo dello stesso procuratore (doc. che si allega); la Corte non potrà non dichiarare la cessazione della materia del contendere e in via subordinata a concedere il termine di legge per il deposito di conclusionale e
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo l'8/5/15, PI IC conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Isernia la Sorgente NT OC S.p.A., ora Sorgente NT OC S.r.l., formulando le seguenti conclusioni: «dichiarare l'improcedibilità, l'illegittimità e/o nullità dell'esecuzione immobiliare n. 34/12 R.G. Es. Imm. promossa dalla società Sorgente NT OC S.p.a. sulla scorta delle deduzioni di cui in narrativa e, in ogni caso, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto di pignoramento immobiliare notificato al sig. PI IC per assoluta mancanza del titolo esecutivo e, comunque, per mancata notifica del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento immobiliare, con tutte le conseguenze di legge. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa »
Esponeva che la NT OC spa otteneva presso il Tribunale di Avezzano un decreto ingiuntivo in danno della For.In.Frut. di PI IC & C. s.n.c.. ; il decreto ingiuntivo era stato notificato in un luogo dove la ditta aveva cessato ogni attività fin dal 2008; il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo e munito di formula solo dopo 39 giorni dalla sua notifica;
per tali motivi era stata intrapresa un'esecuzione illegittima per mancanza di valido titolo esecutivo;
la NT OC SPA aveva notificato alla società atto di precetto per il pagamento di € 14.183,20; la NT OC aveva richiesto in danno della debitrice il pignoramento mobiliare il cui esito era risultato infruttuoso;
la NT OC senza compiere nessuna ulteriore attività aveva richiesto la notifica del pignoramento immobiliare su un bene di proprietà del sig. PI IC, socio amministratore della For.In.Frut; la notifica del pignoramento era avvenuta per compiuta giacenza ex art. 140 cpc presso la sede della società che non esisteva più e in lugo diverso dall'abitazione del PI;
il pignoramento era nullo perché la notificazione doveva essere eseguita al debitore esecutato e per il fatto che era necessario che il creditore procedesse alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
Si costituiva la creditrice procedente chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 203/2021 pubblicata il 12/05/2021, notificata il 17.5.2021, così provvedeva:
-dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c.;
-rigettava integralmente tutte le altre domande proposte da PI IC;
-condannava PI IC alla refusione delle spese del giudizio liquidate nella somma di 2.738,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
In relazione alla proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 cpc, il tribunale rilevava che detta opposizione era inammissibile;
l'esecuzione era fondata su titolo giudiziale munito di efficacia giudicato interno;
l'opposizione non poteva essere proposta o proseguita attraverso l'opposizione all'esecuzione, fatta salva la possibilità per il debitore di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 cpc;
nell'opposizione all'esecuzione ove il titolo sia di provenienza giudiziale l'opponente non poteva sollevare le eccezioni che avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione, ma solo avanzare contestazioni inerenti alla sopravvenuta inefficacia del titolo, dovuta all'esistenza di fatti estintivi modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo .
L'opposizione ex art. 617 comma 2 cpc, relativa alla nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto, era infondata;
il decreto ingiuntivo era stato emesso a danno di PI IC quale amministratore e socio della società For.In.Frut. di PI IC & C. s.n.c.; la parte opposta aveva depositato visura storica della società dalla quale si evinceva che la sede legale era proprio in Sessano del Molise zona industriale SNC cap 86090; il certificato storico di residenza del PI riportava che sino alla data dell'undici settembre 2015 risultava residente anch'esso in Sessano del Molise Zona industriale snc;
ne conseguiva che alcuna nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto poteva dirsi sussistente in quanto regolarmente notificati ex art. 140 cpc.
EL LO proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata il
Pag. 2 a 5 16/6/21 e iscritta a ruolo in pari data, chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni formulate in primo grado.
Si costituiva GE S. RO RL contestando l'inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c.; nel merito, contestava l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Rigettata la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata, con ordinanza del 22/2/24, resa all'esito dell'udienza del 21/2/24, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, va rilevato che l'appellata, precisando le conclusioni, ha dedotto la sopravvenuta estinzione del procedimento esecutivo immobiliare per rinuncia agli atti dell'esecuzione formulata dalla stessa creditrice, allegando l'ordinanza di estinzione in data 24/1/23 del GE Tribunale di Isernia;
l'appellata ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, in subordine, la decisione della causa.
Parte appellante nulla ha dedotto sul punto, avendo insistito nelle conclusioni di cui all'appello proposto anche con la comparsa conclusionale.
Ritiene la Corte che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere unicamente in relazione al motivo di appello riguardante l'opposizione agli atti esecutivi.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito ( cfr. Cass. Civ. n. 15761/2014; Cass. 23084/2005).
3. Ciò premesso, il motivo di appello relativo all'assunta erronea dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 cpc, per il quale non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, è infondato.
Parte appellante ha continuato a insistere sulla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e sulla nullità derivante dalla spedizione in forma esecutiva, con assunta violazione del disposto dell'art. 479 cpc.
4. Riguardo alla contestazione relativa alla notificazione del decreto ingiuntivo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ." (Cass. 7 luglio 2009, n. 15892, Cass. 1 giugno 2004, n. 10495); la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa d'inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645, c.p.c., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650, c.p.c., qualora la stessa abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617, c.p.c., davanti a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., 04/12/2014, n. 25713, e succ. conf., come, ad esempio, Cass., 15/11/2019, n. 29729).
Va rilevato che, nel caso in esame, è incontestabile che si verta in tema di asserita nullità della notificazione e non di inesistenza;
l'opponente ha dedotto l'erronea notificazione del decreto ingiuntivo ex art. 140 cpc presso la sede della società che aveva già cessato l'attività dal 2008; tale contestazione attiene alla nullità della notificazione e non all'inesistenza.
Ne consegue che riguardo la contestazione della nullità della notificazione deve essere confermata la sentenza impugnata che ha ritenuto l'inammissibilità della proposizione di opposizione ex art. 615 co. 2 cpc..
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5. Esaminando il motivo relativo alla violazione dell'art. 647 cpc per essere stata dichiarata l'esecutività del decreto prima di 40 giorni dalla notifica, va rilevato che “La sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione ex art. 645 ovvero ex art. 650 c.p.c. ovvero, ancora, in quello di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al medesimo decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto ex art. 647 cit., né essendo proponibile il ricorso per cassazione” (Cass. n. 36196/2021.
Ne consegue che il motivo deve esser esaminato in questa sede essendo stata dichiarata erroneamente in primo grado l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione.
Il motivo, nel merito, è infondato.
Dalla dichiarazione di esecutività deriva l'unico effetto della impossibilità della proposizione dell'opposizione ordinaria o della sua prosecuzione, fatta salva per quanto sopra si è detto la possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 cpc oppure l'opposizione ex art. 615 co. 2 cpc, come ha fatto l'opponente nella fattispecie;
nessun ulteriore profilo di nullità può essere rilevato riguardo al passaggio in giudicato del decreto, tenuto conto del fatto che il debitore non ha proposto l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, l'unico rimedio con il quale avrebbe potuto eventualmente contestare la nullità della notificazione.
Ne consegue che il motivo deve essere dichiarato infondato.
6. Quanto ai motivi relativi all'opposizione agli atti esecutivi, per come sopra motivato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
tuttavia, sussistendo contrasto tra le parti in ordine alle spese di procedimento, le stesse devono essere delibate secondo il principio della soccombenza virtuale.
Si rammenta che la cessazione della materia del contendere ricorre quando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, siano tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pro-nuncia (cfr. Cass.1988/n.6957; Cass. 1993/n.4050), a ciò non ostando peraltro la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità fra le parti in ordine alle spese processuali
-come nella specie-, in ordine alle quali opera il criterio della cd. “soccombenza virtuale”, in base al quale ai fini della regolamentazione delle spese va verificato se la domanda proposta dall'attore avrebbe dovuto essere accolta o rigettata (v. Cass. civ., Sez. III, 02/08/2004, n. 14775; Cass.1996/n.4884; Cass.1990/n.46; Cass.1987/n.723).
La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sen-tenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per pro-cedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. n. 10553 del 07/05/2009).
7. Nel merito, l'appellante contesta che il precetto, il titolo esecutivo e il primo pignoramento (mobiliare) sono stati eseguiti irregolarmente presso la sede della società, trovata chiusa dall'ufficiale giudiziario;
anche la notifica del pignoramento immobiliare era avvenuta nello stesso modo ai sensi dell'artt. 140 cpc;
il pignoramento immobiliare era nullo anche per il fatto di non essere stato preceduto da valida notifica del titolo esecutivo e del precetto.
Il motivo è infondato.
Il tribunale, con pronuncia che deve essere confermata, ha rilevato che il decreto ingiuntivo veniva emesso in favore dell'odierna opposta e a danno di PI IC, quale
Pag. 4 a 5 amministratore e socio della For.in.Frut; parte opposta aveva depositato visura storica della citata società (visura datata 10/08/2010) dalla quale era dato evince che la sede legale era proprio in Sessano del Molise (IS) Zona Industriale snc CAP 86090; parte opposta aveva altresì depositato il certificato storico di residenza dello PI, dal quale emergeva che, sino alla data dell' 11/09/2015, risultava residente anch'esso in Sessano del Molise (IS) Zona Industriale snc.; ne derivava che alcuna nullità della notificazione del titolo esecutivo nonché del precetto poteva dirsi sussistente, in quanto regolarmente notificati ex art 140 c.p.c..
Ad integrazione della motivazione sopra riportata, va rilevato che i sensi dell'art 145 cpc la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc è possibile qualora stato indicato il nome del legale rappresentante e la sua residenza (Cass. n. 2232 del 30/01/2017); nella fattispecie la busta del precetto riporta il nominativo del legale rappresentante e la residenza è identica sia per il legale rappresentante che per la società; analoghe considerazioni devono essere effettuate in relazione alle notificazioni dei pignoramenti;
ne consegue che deve ritenersi la piena regolarità delle notificazioni eseguite.
8. Avuto riguardo alla sostanziale conferma della sentenza di primo grado e al rigetto in parte dell'appello e alla necessità della pronuncia sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, per altra parte dell'appello, la statuizione sulle spese di giudizio di primo grado deve essere confermata e l'appellante deve essere condannato a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da LO EL, avverso la sentenza n. 203/2021 pubblicata il 12/05/2021 dal Tribunale di Isernia, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai motivi di impugnazione relativi all'opposizione agli atti esecutivi;
- conferma la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione in relazione alla contestazione della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo;
-rigetta l'appello quanto al motivo relativo alla nullità della dichiarazione di esecutività;
-condanna LO EL al pagamento, in favore della GE AN RO RL , delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 16/01/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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